Il danno si aggrava nel corso del giudizio: la parte lesa ha diritto a richiedere la rifusione anche in sede di gravame

La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non può essere equiparata a una nuova domanda.

Ne consegue che la modificazione quantitativa del risarcimento in origine richiesto, intesa solo come modifica della valutazione economica del danno, è sempre ammissibile anche nel grado di appello soprattutto se il nocumento si manifesta in corso di giudizio. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9453 del 18 aprile 2013. Inoltre, precisa la Suprema Corte, nell’ipotesi di elezione di domicilio presso una persona determinata il dato personale prevale su quello topografico sicché la notifica fatta al domiciliatario, anche non nell’indirizzo del domicilio eletto, è valida. Il caso. Il Comune di Asti, aderendo alla comune esigenza di rinnovamento che sta vivendo il nostro paese, aveva deciso di rinnovare una parte del proprio patrimonio immobiliare demolendo un edificio vetusto al fine di far posto a una nuova costruzione. Tuttavia, nell’impeto del rinnovamento, è stato danneggiato anche un immobile adiacente costringendo il proprietario di quest’ultimo bene a iniziare una lunga avventura tra le aule dei Tribunali ai fini di ottenere il dovuto risarcimento. La parte può modificare quantitativamente le proprie pretese in ogni stato e grado. Non sempre quando si inizia un giudizio il danno è determinato o determinabile e, proprio nel caso in esame, il nocumento si era aggravato proprio durante le lungaggini processuali. A tal proposito il soggetto che si assumeva leso aveva modificato, incrementandole, le proprie pretese economiche nel corso del giudizio di appello. Richiesta che era stata dichiarata inammissibile dal Giudice di gravame. La Corte di legittimità, per converso, ha precisato che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non integra una nuova causa petendi e, pertanto, non è soggetta al divieto dello ius novum . D’altronde, nel liquidare il danno, il Giudice deve tenere in considerazione tutte le circostanze esistenti al momento della pronuncia e non della domanda. Ne consegue che la modifica della pretesa quantitativa costituisce solo una emendatio libelli soprattutto se l’aggravamento del nocumento si è verificato nel corso del giudizio. La notifica al domiciliatario. Nel caso in esame il ricorrente ha richiesto la notifica del ricorso in cassazione presso lo studio secondario del procuratore domiciliatario nonostante l’elezione di domicilio presso quello principale dando modo al resistente di eccepire la nullità della notifica. Il Supremo Collegio ha precisato che nell’ipotesi di elezione di domicilio presso una persona determinata il dato personale prevale su quello topografico l’importante è che l’avvocato domiciliatario riceva l’atto non rilevando ove il luogo ove è stato ricevuto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 febbraio - 18 aprile 2013, numero 9453 Presidente Amatucci – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 16/5/2006 la Corte d'Appello di Torino ha respinto i gravami interposti dal sig. F F. , in via principale, nonché - con separati atti - dal Comune di Asti, dalla sig. C.R. , quale erede del sig. P A. - titolare della impresa individuale Ditta Agep -, nei confronti della pronunzia Trib. Asti 6/11/2001 di condanna del Comune di Asti e dell'A. , nella qualità, al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di proprietà del F. sito in omissis all'esito di lavori di demolizione, scavo e ricostruzione eseguiti su adiacente immobile di proprietà del Comune di Asti. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso il Comune di Asti, che pregiudizialmente chiede dichiararsi la nullità del ricorso per nullità della relativa notifica, in quanto effettuata presso lo studio dell'avv. Francesca Lombardo, in Luserna San Giovanni TO anziché in Torino, indicata come domiciliataria e che tale viceversa non era essendosi essi avv.ti Francesca Gatti e Alberto Sorosio - con studio in Asti - presso lo studio della medesima domiciliati per il giudizio di appello. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per nullità della relativa notifica sollevata dal controricorrente e ricorrente in via incidentale Comune di Asti. Emerge infatti dagli atti che la notificazione de qua è stata effettuata presso l'avv. Francesca Lombardo, quale domiciliataria, all'esito di elezione effettuata dai difensori domiciliatari nell'atto di costituzione in grado di appello, in atti cfr. Cass., Sez. Unumero , 18/02/2009, numero 3818, e, da ultimo, Cass., 31/10/2012, numero 18714 , in Luserna San Giovanni anziché in Torino, Via Moretti numero 7. Orbene, deve al riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui. in caso di elezione di domicilio presso una persona determinata che assume la veste di domiciliatario, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico con riguardo alla notificazione degli atti, sicché ove l'atto sia stato come nella specie ricevuto direttamente dal domiciliatario ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato da detto procuratore nel Comune sede del giudice adito, avendo anche in tale ipotesi la notificazione conseguito il suo scopo, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario v., da ultimo, Cass., 13/11/2012, numero 19763 Cass., 24/7/2009, numero 17391 . Nella specie, la parte eccipiente ha d'altro canto replicato al contenuto del ricorso per cassazione, a tale stregua dimostrando di averne avuto piena conoscenza e di non aver subito alcun detrimento in conseguenza della notificazione come sopra effettuata ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa. Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 345 c.p.c, in relazione all'art. 360, 1 co. numero 3, c.p.c Si duole che sia stata dalla corte di merito rigettata la domanda di risarcimento del danno subito con liquidazione anche di ammontare relativo all'aggravamento del medesimo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado”, essendosi ritenuto siffatto aspetto costituire oggetto di domanda nuova, laddove nella specie trattasi di danni derivanti tutti dallo stesso fatto per cui è causa. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado, e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c. v. Cass., 28/6/2006, numero 14961 Cass., 30/11/2005, n, 26079 . Ne consegue che la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio è senz'altro ammissibile v. Cass., 10/11/2003, numero 16819 , risultando informata al principio dell'esatta commisurazione del danno, cui ai sensi degli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c. è improntato il sistema del danno patrimoniale v. Cass., 13/5/2011, numero 10528 , nonché, trattandosi di debito di valore, al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l'ammontare del danno deve essere liquidato con riferimento al valore della moneta al momento della pronunzia v. Cass., 15/11/2006, numero 24301. E già Cass., 30/1/1987, numero 907 , dovendo rappresentare l'equivalente del pregiudizio effettivamente subito cfr. Cass., 3/8/2010, numero 18028 . I danni di questo tipo ben possono essere allora chiesti in grado di appello ove si siano prodotti dopo la sentenza di primo grado, se già chiesti in primo grado v. Cass., 10/11/2003, numero 16819 , la relativa domanda integrando mera emendatio libelli v. Cass., 19/04/2010, numero 9266 . Va al riguardo ulteriormente sottolineato come, oltre a trovare fondamento nella distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, e nella regola in base alla quale soltanto questi ultimi sono risarcibili v. Cass., Sez. Unumero , 11/11/2008, numero 26972 , particolare espressione di tale principio è la regola secondo cui in tema di risarcimento del danno come nella specie non soggetto al principio nominalistico il giudice d'appello è tenuto ad adeguare la somma liquidata in primo grado ritenuta congrua ovvero non contestata in ordine al suo ammontare cfr. Cass., 3/8/2010, numero 18028. Con riferimento alla sopravvenuta svalutazione monetaria cfr. Cass., 30/1/1987, numero 907, ove si è affermato che in tal caso il giudice deve operare anche indipendentemente da qualsiasi richiesta di parte al riguardo, salvo inequivoca rinunzia della parte interessata . Orbene, a fronte di motivo di gravame concernente, come riportato nell'impugnata sentenza, la determinazione della somma spettante a titolo di risarcimento comprensiva anche del concreto aggravamento dei danni stessi a causa dei successivi assestamenti”, nel negare il relativo ristoro ravvisando trattarsi di domanda nuova in quanto relativa ad ulteriori danni”, immotivatamente ritenendo la medesima fondata su presupposti diversi da quelli che hanno formato oggetto del primo giudizio si parla, invero, di assestamenti successivi ”, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Della medesima s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame facendo dei medesimi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.