«Distrae» somme destinate all’acquisto di certificati di deposito: risponde la banca per i danni cagionati dal dipendente

La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell’impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall’art. 2208 c.c., che l’imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell’impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell’apparenza giuridica e dell’affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.

Con la pronuncia n. 9130 del 16 aprile 2013, la Corte di Cassazione affronta l’interessante questione delle conseguenze risarcitorie derivanti dalle condotte illecite di un proprio dipendente, in ragione del peculiare rapporto institorio sussistente tra la banca e il dipendente stesso. Il caso. La vicenda decisa dalla sentenza in commento prende avvio da una serie di operazioni di acquisto di certificati di deposito effettuate dai legali rappresentanti di alcune società per il tramite di un funzionario di una banca successivamente è emerso che gli importi destinati alle suddette operazioni erano stati distratti dal dipendente, che viene chiamato a rispondere dei danni provocati, unitamente alla banca presso la quale operava. Le domande vengono solo parzialmente accolte in primo ed in secondo grado e, a fronte di tali decisioni, i legali rappresentanti delle società danneggiate dalla condotta del dipendente infedele hanno promosso ricorso per cassazione, evidenziando, in particolare, il vincolo giuridico del dipendente - quale institore della Banca – nei confronti dell’intermediario e chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento del danno. Institori, procuratori e commessi gli ausiliari dell’imprenditore . L’institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c., è colui che è preposto dal titolare dell’impresa all’esercizio dell’impresa stessa, di una sede o di un ramo. Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio del’impresa, salvo alienare o ipotecare i beni immobili dell’imprenditore, a meno che non sia stato espressamente autorizzato. I commessi invece - cui allude l’art. 2210 c.c. - sono ausiliari dell’imprenditore commerciale con mansioni più modeste di tipo essenzialmente materiale e finalizzate tutte a concludere contratti per il principale e con poteri di rappresentanza più limitati rispetto all’institore e al procuratore, riguardando essa gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui essi sono incaricati. L’attribuzione della qualifica di institore . La preposizione institoria non richiede l’adozione di forme solenni, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’institore e l’imprenditore. In un caso, in particolare, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una procura generale rilasciata da un imprenditore al proprio figlio per motivi di salute, aveva ritenuto realizzata non una preposizione institoria bensì una forma di trasferimento dell’impresa ed aveva perciò dichiarato nullo per vizio di forma il licenziamento intimato oralmente dal procuratore per iscritto dall’imprenditore, ritenendo che quest’ultimo, col trasferimento, avesse perso il potere di direzione dell’impresa. L’iscrizione della procura nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2206 c.c., è invece necessaria qualora l’imprenditore ritenga di limitare i poteri dell’institore. Institore e responsabilità dell’imprenditore . La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell’impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall’art. 2208 c.c., che l’imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell’impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell’apparenza giuridica e dell’affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali. Institore legittimazione attiva e passiva . L’attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità giuridica - va sempre imputata all’istituto di credito di cui sono emanazione, potendo soltanto riconoscersi ai loro dirigenti, se ed in quanto rivestano la qualità di institore, una legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell’istituto preponente, per i rapporti sorti dagli atti da essi compiuti nell’esercizio dell’impresa. La responsabilità del preponente il rapporto con l’institore . Nella sentenza in commento i principi sopra riassunti vengono riferiti al caso di specie nel quale, come visto, le operazioni effettuate sono state disposte ed ordinate sul presupposto che gli importi in questioni fossero stati affidati al dipendente della banca non in proprio ma quale direttore della filiale, come effettivamente era. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ravvisato, in tale rapporto, l’occasionalità necessaria tra il pregiudizio riportato dal cliente e le incombenze affidate all’ausiliario, sì da affermarsi la responsabilità contrattuale della banca, la quale è tenuta, in via solidale con il funzionario, a risarcire i danni subiti dal cliente. La natura della responsabilità della banca risponde a titolo contrattuale . L’ultimo profilo di interesse della sentenza in commento attiene al tipo di responsabilità che viene individuata in capo al dipendente e, in via indiretta, alla banca. Secondo il S.C., la responsabilità della banca nei confronti dei clienti danneggiati deve considerarsi a titolo di responsabilità contrattuale, a prescindere da una puntuale produzione dei relativi contratti, essendo sufficiente a dimostrare ciò i numerosi estratti conti e rendiconti ufficiali dei contratti stessi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 settembre 2012 - 16 aprile 2013, n. 9130 Presidente Uccella – Relatore Travaglino Svolgimento del processo Nel maggio del 2001 V.A. , G. e R. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Torino, la Banca Popolare di Novara e un suo funzionario, P R. , illo tempore direttore dell'agenzia di ., chiedendo la risoluzione, per grave inadempimento della convenuta, di tutti gli accordi di commissione per l'acquisto di certificati di deposito bancari conclusi tra le parti, oltre alla condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suggerimento, ricevuto dall'istituto di credito per il tramite del funzionario R. , di procedere all'acquisto di certificati di deposito di primari istituti di credito con appoggio presso la filiale di ., ove era stato trasferito il predetto funzionario - suggerimento da essi accolto con l'accensione di un primo conto corrente, n. ., intestato alla società Scorpione, e poi, estinto detto conto, con l'appoggio presso l'agenzia di . delle operazioni di acquisto e gestione dei certificati di deposito sui conti 7727, ancora intestato alla Scorpione, e 7737, intestato alla società Sprone eseguite tramite funzionari della banca che operavano su istruzioni del R. a tali vicende aveva, peraltro, fatto seguito la scoperta nell'ottobre del 2000 di non essere più titolari di alcun deposito di titoli, per avere il R. distratto gli importi di tutti i bonifici e di tutti gli assegni circolari destinati alle predette operazioni. Il giudice di primo grado, ritenuto il difetto di legittimazione attiva degli attori in proprio, ravvisata la responsabilità contrattuale della banca e quella, concorrente ed extracontrattuale, di P R. , accertato e quantificato il concorso di colpa delle società creditrici nella misura del 20%, accolse la domanda e, dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della banca di tutti gli accordi di investimento conclusi con le società Scorpione e Sprone, condannò i convenuti al pagamento, in favore di queste ultime, della somma di Euro 1.866.267 oltre interessi legali e spese, dichiarando altresì improponibile la domanda di manleva proposta dall'istituto di credito nei confronti del R. . La corte di appello di Torino, investita del gravame principale proposto dall'istituto di credito e di quello incidentale delle società, accolse il primo, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della società Scorpione oltre che dei V. in proprio e rigettando tutte le domande proposte dalla società Sprone. La sentenza è stata impugnata da tutti gli attori in prime cure con ricorso per cassazione articolato in 8 motivi. Resiste con controricorso, integrato da ricorso incidentale condizionato erroneamente definito appello incidentale a folio 65 dell'atto di resistenza per un evidente lapsus calami la Banca popolare. Le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative. Motivi della decisione Il ricorso è fondato nel suo secondo, quarto, quinto, settimo ed ottavo motivo. Le restanti doglianze risultano, per converso, inammissibili. Del pari inammissibile risulta il ricorso incidentale condizionato dell'istituto di credito. Del ricorso principale, vanno preliminarmente esaminati i motivi dichiarati inammissibili. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in punto di legittimazione ad agire della Scorpione s.s. art. 360 n. 3 c.p.c. . La censura è corredata dal seguente quesito La legittimazione attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, e va valutata indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2203, 2204, 2208 c.c. in punto di sussistenza di un rapporto di preposizione e rappresentanza institoria fra la banca e il sig. R.P. art. 360 n. 3 c.p.c. . La censura è corredata dal seguente quesito Ai dirigenti direttori e condirettori preposti alle filiali o succursali di una banca va, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell'art. 2203 comma 2 c.c Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2121, 2129 c.c. in punto di responsabilità extracontrattuale della banca art. 360 n. 3 c.p.c. . La censura è corredata dal seguente quesito Nella propria decisione a norma dell'art. 2129 c.c. il giudice non può ammettere che presunzioni gravi, precise concordanti. La valutazione si articola in due momenti valutativi il quesito prosegue, poi, per l'intero folio 74, con affermazioni del tutto astratte e prive, in parte qua, di qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta . I motivi dianzi esposti, e con essi i relativi quesiti di diritto così come formulati, sono, difatti, destinati a cadere sotto la scure della inammissibilità per assoluta carenza dei requisiti essenziali richiesti da questa corte, con giurisprudenza ormai consolidata, quanto a forma e contenuto dei medesimi. Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione l'enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia Cass. 25-3-2009, n. 7197 , quanto che sia destinato a risolversi Cass. 19-2-2009, n. 4044 nella generica richiesta quale quelle di specie rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell'omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito. Esso deve, di converso, investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto e le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536 che deve ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice . La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva Cass. 19892/09 , che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui chiede l'affermazione onde, va ribadito Cass. 19892/2007 l'inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva come nella specie in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Violando patentemente tali principi, tutti i quesiti formulati devono essere dichiarati inammissibili. Per le medesime ragioni va dichiarata la speculare inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, il cui primo ed unico motivo denuncia sulla prescrizione motivo di appello della banca rigettato dalla corte di merito art. 342, 2947 c.c. - art. 360 n. 3 c.p.c., il cui quesito di diritto risulta così formulato Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è specifico e rituale il motivo di appello nel quale l'appellante si dolga del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione - formulata ex art. 2947 c.c. in relazione a tutti i rapporti anteriori a 5 anni dal giorno in cui l'attore ha notificato l'atto di citazione - se l'attore appellato e il giudice di primo grado non hanno individuato cronologicamente e specificamente alcuno di tali rapporti. Vanno ora esaminati i restanti motivi del ricorso principale. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. - Nullità della sentenza art. 360 n. 4 c.p.c , in punto di sussistenza di un rapporto di preposizione e rappresentanza institoria fra la banca e il sig. P R. . La censura è corredata dal seguente quesito È affetta da nullità per contrasto con il disposto dell'art. 112 c.p.c. la sentenza della corte di appello in quanto si è pronunciata su una questione di fatto - nella specie l'esistenza del potere di rappresentanza, in forza di preposizione institoria, in capo al Dott. R. - negando il fatto allegato dagli odierni ricorrenti nonostante che la verità di tale fatto non sia stata contestata in causa dalle altre parti - è affetta da nullità per contrasto con il disposto dell'art. 2909 c.c. la sentenza della corte di appello in quanto di è pronunciata su una questione di fatto - nella specie, l'esistenza del potere di rappresentanza, in forza di preposizione institoria, in capo al Dott. R. , negando l'esistenza di tale potere di rappresentanza, nonostante che sul punto si fosse pronunciata in modo difforme il giudice di primo grado e nonostante che sul punto non sia stato proposto appello dalle altre parti? Il motivo è ammissibile contenendo una quesito duplice ma omogeneo e fondato. Nonostante la ridondante motivazione adottata dalla corte territoriale, non sembra revocabile in dubbio che il rapporto institorio peraltro, ben difficilmente negabile in punto di fatto, alla luce della puntuale ricostruzione delle vicende e delle relazioni intercorse diacronicamente tra le parti, efficacemente esposte da parte ricorrente ai ff. 43-46 del ricorso principale fosse ormai divenuto, in parte qua, oggetto di giudicato implicito trattandosi non di mero presupposto argomentativo, come sostenuto dalla controricorrente al folio 32 dell'odierno atto di resistenza, bensì di un elemento essenziale della complessa fattispecie di responsabilità così come lamentata originariamente da parte attrice in prime cure , non risultando mai contestato in causa né tantomeno essendo mai risultato oggetto di una pur necessaria impugnazione da parte dell'istituto di credito. Con il quarto motivo, si denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in punto di responsabilità contrattuale della banca. La censura è corredata dalla seguente sintesi espositiva correttamente formulata, secondo gli insegnamenti ci cui a Cass. ss.uu. 20603/07 La motivazione della corte di appello in punto di responsabilità contrattuale della banca è insufficiente, in quanto i motivi addotti dalla corte in realtà non sono sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale della banca, avendo la corte omesso di considerare la intervenuta stipulazione dei contratti di deposito in conto corrente e gli addebiti operati dalla banca su tali conti. Con la conseguenza che la domanda di condanna al pagamento, a titolo restitutorio e/o risarcitorio del danno, della complessiva somma di Euro 2. 484.156 indebitamente addebitata dalla banca sui conti correnti bancari intestati alle società avrebbe potuto e dovuto essere accolta dalla corte di appello anche in assenza della prova documentale della stipulazione del contratto di gestione dei titoli e dei contratti di commissione bancaria per l'acquisto dei certificati di deposito. Il motivo è fondato. Del tutto irrilevante ed altrettanto ininfluente appare, nella specie e di qui il decisivo vizio motivazionale della sentenza impugnata , la mancanza incontestata di documentazione relativa al deposito ed alla conclusione di contratti di commissione che la corte territoriale folio 15, in fine, della sentenza impugnata fa assurgere a dignità di elemento decisivo per affermare e decidere della impredicabilità di una responsabilità ex contractu dell'istituti di credito, responsabilità che, di converso, emerge ictu oculi dal complessivo dipanarsi dei rapporti intercorsi tra le parti, e segnatamente dall'esistenza di contratti di deposito bancario in conto corrente incontestatamente funzionali alle diacroniche vicende di investimento - i cui estratti, ritualmente elencati da parte ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza al folio 54 del ricorso, comprovano pianamente l'obbligo del depositario di custodire le relative somme di denaro e di disporne in conformità agli ordini impartiti dai relativi titolari. Sarebbe stato, pertanto, onere della resistente Cass. ss.uu. 13533/2001 dare prova del diverso titolo degli addebiti operati e della legittimità degli stessi, prova la cui mancanza è chiaramente indicativa della piena consapevolezza, da parte dell'istituto, del collegamento funzionale dei contratti bancari con le operazioni finanziarie in itinere. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2208, 2049 e. e. come interpretati anche in relazione al disposto dell'art. 31 del D.lgs. 58/1998 in punto di responsabilità extracontrattuale della banca art. 360 n. 3 c.p.c. . La censura è corredata dal seguente quesito Ai sensi dell'art. 2208 c.c. per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa, il terzo può agire direttamente nei confronti del preponente anche se non vi è stata spendita del nome di questi da parte dell'institore, onde per l'affermazione della responsabilità indiretta del datore di lavoro per il danno arrecato dal fatto illecito del proprio dipendente, ai sensi dell'art. 2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno. Pertanto la banca risponde, a norma dell'art. 2049 c.c., del fatto illecito del proprio dipendente - condirettore preposto ad una sede o filiale della banca - che si sia appropriato di ingenti somme di denaro di clienti di questa, prelevate da conti correnti appositamente accesi presso la stessa o altre filiali della banca mediante sottoscrizioni di richieste di emissioni di assegni circolari e/o richieste di bonifico i bianco e/o a favore di terzi dal medesimo indicati facendo loro credere che dette somme sarebbero state da lui investite nell'acquisto di certificati di deposito al portatore, e distraendo invece tali somme a favore proprio o di terzi. Il motivo è patentemente fondato, poiché i principi di diritto ad essi sottesi risultano ius receptum presso questa corte regolatrice, e si attagliano perfettamente alla fattispecie concreta così come correttamente rappresentata dal ricorrente in seno al riportato quesito. Ne consegue l'accoglimento del settimo motivo di ricorso che, sotto altro profilo motivazionale, essendo la sentenza impugnata censurata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. , ne lamenta le medesime carenze, sub specie della omessa valutazione delle dichiarazioni di contenuto confessorio rese da P R. nel corso del procedimento penale a suo carico, dalle quali emerse la decisiva circostanza secondo la quale i V. gli avevano affidato le somme di denaro per le quali è ancora oggi processo non in proprio, bensì quale direttore della BPN - dichiarazioni a seguito delle quali il giudice penale avrebbe contestato all'imputato, riconoscendola operante, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p Fondato, infine, risulta l'ottavo motivo del ricorso, che lamenta, con ragione, l'ulteriore vizio di omessa pronuncia della sentenza oggi impugnata dinanzi a questa corte, per avere il giudice torinese omesso di pronunciare sulla domanda degli odierni ricorrenti proposta in via di appello incidentale volta alla condanna del R. alla integrale restituzione ed al risarcimento del danno. P.Q.M. La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo, quarto, quinto, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il primo, il terzo ed il sesto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Torino in altra composizione.