Furto in casa, grazie al ponteggio per i lavori condominiali: responsabile l’impresa

Salvo da ogni addebito il condominio. Decisivi i documenti relativi al contratto d’appalto e alle allegate condizioni generali. Il condominio è solo un nudus minister , mentre competenze e responsabilità sono esclusivamente a carico dell’impresa edile.

Verba volant, scripta manent . E l’antico adagio può, incredibilmente, ritornare utile anche quando ci si palleggia la responsabilità per il ‘colpo’ messo a segno da ‘topi d’appartamento’. Proprio grazie ai testi scritti, difatti, si può considerare salvo un condominio, mentre a rimetterci le penne è una piccola impresa edile. Unico a sorridere, seppur amaramente, è il condomino rimasto vittima del furto Cassazione, sentenza n. 8192/2013, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Scala esterna. A ‘favorire’ il ‘colpo’ è il ponteggio eretto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile condominiale, ponteggio che, privo di un idoneo impianto di allarme , si rivela avere anche una seconda utilità facilitare la scalata esterna da parte dei ladri. A trovare la sgradevole sorpresa, ossia l’appartamento messo a soqquadro, è una coppia che abita nel condominio, e che, come reazione, cita in giudizio non solo l’impresa edile ma anche l’ingegnere che ha ‘seguito’ l’allestimento del cantiere, mirando ad ottenere adeguato risarcimento dei danni . Domanda legittima? Assolutamente sì. Anche se, in Corte d’Appello, le responsabilità – a differenza di quanto deciso in Tribunale – vengono addebitate sì all’impresa, condannata a pagare 42mila euro – mentre è ‘salvo’ l’ingegnere –, ma anche al condominio, nella misura del 50 per cento. Carta canta A ribaltare nuovamente l’ottica, e la decisione, provvedono, però, i giudici della Cassazione, che accolgono il ricorso presentato dal condominio e finalizzato a ottenere la liberazione da ogni addebito. Ciò che risulta decisivo è la documentazione prodotta proprio dal condominio, ossia contratto d’appalto e allegate condizioni generali . Dalle carte, difatti, emerge che il condominio aveva assunto solo la veste dell’ incolpevole nudus minister , mentre competenze e responsabilità erano riferibili in via esclusiva all’appaltatore . Proprio questi dati vengono posti in evidenza dai giudici della Cassazione, i quali, visti contratto di appalto e allegate condizioni generali , emettono una valutazione tranchant non vi sono spazi per dubitare della assoluta impredicabilità di una qualsivoglia responsabilità del condominio . Questa l’ottica, quindi, che dovranno adottare i giudici di Appello – a cui la questione viene nuovamente affidata – per ‘pesare’ le responsabilità per il furto subito della coppia che abita in un appartamento del condominio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 ottobre 2012 – 4 aprile 2013, n. 8192 Presidente Massera – Relatore Travaglino Svolgimento del processo Nel febbraio del 2001 V.P. e B.D. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l’impresa edile R. o l’ing. D.C., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto consumato da ignoti nell’ottobre del 1999 nel loro appartamento, sito al V piano dell’edificio condominiale di viale Montenero, reso possibile o comunque agevolato - a loro dire - dalla presenza di un ponteggio eretto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, privo di un idoneo impianto di allarme installato soltanto al di atto del primo piano . L'impresa, nel costituirsi e nel chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Milano s.p.a., contestò la domanda e la propria responsabilità, chiedendo in subordine che fosse accertato il concorso di colpa dei condominio committente, del direttore dei lavori ing. C. e degli stessi danneggiati. La Milano assicurazioni, nel costituirsi, chiese la chiamata in causa del condominio. Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l’impresa R. e il C., in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di E. 70.000, previo accoglimento della domanda di garanzia nei limiti del massimale e dello scoperto proposta dall’impresa nei confronti della compagnia assicuratrice. La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dal C., e in via incidentale dai coniugi P. e dall’impresa R. cui avrebbe aderito la Milano , li accolse in parte qua, assolvendo il C. da ogni responsabilità, riducendo la condanna dell’impresa ad E. 42.000, e dichiarando infine la responsabilità concorrente del condominio nella misura del 50%. La sentenza è stata impugnata da quest’ ultimo con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi. Resiste con controricorso E.R., nella qualità di titolare dell’impresa R. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta il ricorrente una falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dovendosi a suo dire escludere tout court, sulla base dell’inequivoco contenuto del contratto di appalto e delle allegate condizioni generali, che il condominio avesse assunto una veste diversa da quella dell’incolpevole nudus minister rispetto alle competenze ed alle conseguenti responsabilità riferibili in via esclusiva all’appaltatore. Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. . Lamenta il ricorrente condominio che, nonostante il chiaro tenore della documentazione prodotta, la corte territoriale abbia del tutto omesso di indicare, in modo chiaro e specifico, anche un solo profilo di responsabilità del condominio tra quelli delineati dalla suprema Corte. I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati. Il chiaro ed in equivoco tenore degli artt. 2 ed 8 del contratto di appalto, coniugato con l’altrettanto indiscutibile contenuto dell’art. 1 delle allegate condizioni generali dell’appalto medesimo integralmente riportati dalla difesa del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza , non lascia spazio a dubbi di sorta circa la assoluta impredicabilità di una qualsivoglia responsabilità del condominio ricorrente, alla luce di una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.