Conto del fallimento prosciugato da un terzo: il curatore è responsabile

Nessun obbligo di custodia personale del libretto di deposito, ma non può essere esclusa la responsabilità del titolare, in relazione alla scelta dell’affidatario ed alle modalità di svolgimento dell’incarico, soprattutto avendo riguardo all’assenza di controlli.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5300, depositata il 4 marzo 2013. Il caso. Un curatore fallimentare veniva condannato, nei due gradi del giudizio, a risarcire il danno per aver cagionato il prelievo, da parte di un terzo, della somma di oltre un miliardo di lire dal libretto di risparmio intestato alla procedura. Applicabile il principio di equivalenza? La S.C. a cui si è rivolto il curatore, che nel caso in esame è un avvocato, ha sottolineato, in primis , che è applicabile il principio di equivalenza delle cause per il quale, nel caso di pluralità di illeciti imputabili a soggetti diversi nella fattispecie al curatore, alla banca e al terzo che aveva la disponibilità del libretto , a tutti deve riconoscersi efficacia di causa dell’evento, se da ciascuno di essi sia derivata una situazione in mancanza della quale il detto evento non avrebbe potuto verificarsi . Equivalenza degli apporti causali dei convenuti. Gli Ermellini, proprio per questo, non si discostano dalla decisione dei giudici di merito e affermano che se il libretto fosse stato custodito, come d’obbligo, dall’avvocato e questi avesse curato diligentemente di provvedere di persona alle singole operazioni di deposito e di prelievo, il prosciugamento del conto non sarebbe stato possibile . Conto prosciugato. In conclusione, anche se manca la specifica predeterminazione di un obbligo di custodia personale del libretto di deposito, non può essere esclusa la responsabilità del titolare, in relazione alla scelta dell’affidatario ed alle modalità di svolgimento dell’incarico, soprattutto avendo riguardo all’assenza di controlli.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 febbraio – 4 marzo 2013, n. 5300 Presidente Rordorf – Relatore Piccininni Svolgimento del processo Con atto di citazione del 26.10.1995 il fallimento di B.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il curatore F R. e il Banco di Napoli, per sentirli condannare, in via solidale o alternativa, al risarcimento del danno cagionato dall'abusivo prelievo della somma di L. 1.078.436.224 dal libretto di risparmio intestato alla procedura, nell'arco di tempo compreso tra il marzo 1989 ed il giugno 1992. Ciascuno dei convenuti, entrambi costituitisi, addebitava all'altro la responsabilità dell'evento, il R. sostenendo che il personale del Banco avrebbe violato precise previsioni normative e contrattuali sulla gestione del deposito, il Banco ritenendo che il fatto decisivo al riguardo sarebbe stato individuabile nell'avvenuta consegna del libretto a terzi estranei più precisamente tale D.C. da parte del curatore e spiegando comunque domanda di garanzia e rivalsa per quanto fosse stato ipoteticamente condannato a versare in relazione alla vicenda in questione. Nel corso dell'istruttoria il Banco esibiva quietanza del fallimento attestante il pagamento in favore di quest'ultimo di L. 1.207.718.468, nonché la cessione del relativo credito. Sulla base del detto versamento il tribunale dichiarava quindi cessata la materia del contendere fra il fallimento ed il Banco di Napoli, mentre affermava la concorrente responsabilità paritaria di quest'ultimo e del R. , il quale veniva conseguentemente condannato al pagamento di L. 311.067,30, oltre interessi dall'8.7.1997. La sentenza, impugnata in via principale dal R. ed in via incidentale dalla banca, veniva confermata dalla Corte di Appello, che segnatamente rilevava che il principio di equivalenza delle cause induceva ad affermare che, nel caso di riferibilità dell'evento a più azioni od omissioni, a ciascuna di esse doveva essere riconosciuta efficacia di causa dell'evento dannoso che la violazione del principio di intrasmissibilità delle funzioni del curatore e di quello di diligenza nell'esercizio dell'ufficio, nonché l'avvenuto affidamento del libretto intestato al fallimento ad un terzo estraneo senza l'autorizzazione del giudice delegato e senza l'effettuazione di controlli di sorta, avrebbero costituito un antecedente necessario del danno in oggetto che, quanto al Banco di Napoli, la riferibilità al detto ente dell'evento pregiudizievole sarebbe derivata dalla constatata inosservanza, da parte del personale, delle norme in tema di depositi fallimentari, violazione che avrebbe permesso la sistematicità dei prelievi non consentiti, e quindi la perpetrazione dell'illecito. Secondo la Corte territoriale, infine, le colpe di entrambe le parti sarebbero state di notevole gravità, circostanza questa che avrebbe imposto un giudizio di equivalenza, e ciò senza considerare il disposto dell'art. 2055 c.c., la cui applicazione avrebbe suggerito identiche conclusioni anche ove ritenuta persistere una situazione di ragionevole dubbio al riguardo. Avverso la sentenza R. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resisteva San Paolo IMI, nella qualità di successore del Banco di Napoli, con controricorso, poi successivamente illustrato da memoria. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7.2.2013. Motivi della decisione Con i motivi di impugnazione il ricorrente ha specificamente denunciato 1 violazione degli artt. 2055, terzo comma, c.c., 34, secondo comma l.f., 41 c.p., in relazione al parziale addebito di responsabilità per gli illegittimi prelievi effettuati. La Corte territoriale avrebbe infatti omesso di considerare che la puntuale applicazione della normativa vigente e l'effettuazione dei doverosi controlli avrebbero certamente impedito l'indebito prelevamento, circostanza dalla quale il giudice del merito avrebbe dovuto far discendere l'assoluta estraneità di esso ricorrente agli addebiti mossi a suo carico 2 vizio di motivazione in tema di responsabilità dell'istituto di credito non essendosi tenuto conto, in via generale, della normativa bancaria dettata in tema di depositi e di prelievi di somme e, in particolare, del fatto che i detti prelievi presuppongono l'emissione di mandato da parte del giudice delegato e la controfirma del cancelliere, controllo non effettuato nel caso di specie 3 violazione dell'art. 1835 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'affermato collegamento fra l'affidamento del libretto a terzi e l'indebito prelievo effettuato. Il giudice non avrebbe infatti considerato che nessuna norma impone la custodia personale del libretto e che comunque i dipendenti della banca competenti al riguardo avrebbero dovuto verificare la legittimazione dell'istante prima di procedere al sollecitato pagamento 4 vizio di motivazione sul punto concernente il subentro della banca nei diritti del fallimento attore. Ed infatti nessun diritto, azione o posizione processuale è stata trasferita e/o ceduta dalla curatela fallimentare ad esso Banco di Napoli s.p.a., al fine di consentire a questi di proseguire nell'azione originariamente intrapresa dalla curatela p. 15 , sicché la banca non sarebbe stata legittimata a proporre la domanda sulla quale è controversia, tanto più che la pretesa fatta valere sarebbe diversa da quella originariamente azionata dal fallimento. Il ricorso è infondato. In particolare, per quanto riguarda il primo motivo va osservato che la Corte di Appello, nell'esaminare la censura con la quale il R. si era doluto dell'omessa rilevazione del colpevole comportamento dei dipendenti della banca gli illeciti prelievi erano stati effettuati reiteratamente senza alcun controllo né dei preposti dell'agenzia del Banco di Castelcapuano né degli organi centrali di vigilanza del Banco ed in aperta violazione delle norme sui depositi bancari e di quelle stabilite dalla circolare del presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli , aveva ritenuto applicabile nella specie il principio di equivalenza delle cause per il quale, nel caso di pluralità di illeciti imputabili a soggetti diversi, a tutti deve riconoscersi efficacia di causa dell'evento, se da ciascuno di essi sia derivata una situazione in mancanza della quale il detto evento non avrebbe potuto verificarsi, e dunque salva la dimostrazione della sopravvenienza di una causa di carattere eccezionale, tale cioè da poter essere considerata l'unica a determinare il fatto pregiudizievole. L'affermazione del detto principio ed il relativo richiamo operato nel caso di specie appaiono corretti, essendo in sintonia con i principi elaborati da questa Corte al riguardo, e d'altro canto non sono stati oggetto di censura nella loro astratta configurazione neppure da parte del ricorrente, che infatti si è lamentato al riguardo unicamente del conseguente giudizio emesso sul punto dal giudice del merito. Operata dunque la premessa sopra richiamata, la Corte territoriale ha quindi preso in esame il comportamento del ricorrente, interpretandolo come antecedente necessario del danno in esame poiché se il libretto fosse stato custodito, come d'obbligo, dall'avv. R. e questi avesse curato diligentemente di provvedere di persona alle singole operazioni di deposito e di prelievo, il prosciugamento del conto., non sarebbe stato possibile p. 12 . Non è pertanto ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 41 c.p. atteso che, in linea con il principio precedentemente enunciato, la Corte territoriale ha basato la propria decisione sull'affermata equivalenza degli apporti causali dei convenuti circostanza questa che esclude anche la pretesa violazione dell'art. 2055 c.c., la cui evocazione esula dalla ragione della decisione, incentrata, come detto, nella paritaria responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso mentre la censura, focalizzata esclusivamente sull'errato apprezzamento del comportamento del curatore anziché sulla mancanza di nesso fra il detto comportamento quale accertato in punto di fatto e l'evento pregiudizievole venutosi a determinare, finisce sostanzialmente per esaurirsi in un dissenso sul merito della valutazione effettuata dal giudice del gravame. Tale valutazione, tuttavia, risulta sorretta da adeguata motivazione e non è per ciò sindacabile in questa sede di legittimità. Con il secondo motivo il R. ha poi denunciato vizio di motivazione in relazione al giudizio asseritamente inadeguato emesso in ordine alla responsabilità dell'istituto di credito, che sarebbe derivata dalle diverse violazioni commesse dai propri funzionari. Anche tale doglianza è priva di pregio alla luce della ragione della decisione rappresentata dal giudice del merito che, più precisamente, non ha negato che l'evento pregiudizievole per il fallimento si fosse determinato anche per fatto attribuibile alla banca anzi ciò ha espressamente affermato , ma ha piuttosto rilevato che, al fine di stabilire l'esclusiva responsabilità in proposito di uno dei due convenuti, sarebbe stato necessario dare dimostrazione della configurabilità in punto di fatto di un comportamento idoneo di per sé a determinare l'evento dannoso, dimostrazione che nella specie non sarebbe stata data e che rende del tutto inconsistente la doglianza di omesso esame dei rilievi formulati con l'atto di appello, prospettata in relazione ad una ragione della decisione cioè che non si sarebbe tenuto debito conto del comportamento dei dipendenti della banca diversa da quella nel concreto adottata. Ad identiche conclusioni di inconsistenza si perviene poi per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione che, seppur rubricato anche sotto il profilo del vizio di violazione di legge art. 1835 c.c. , in realtà prospetta soltanto un vizio di motivazione, ravvisato nella circostanza dell'inesistenza di disposizioni imponenti la custodia personale del libretto di deposito, nonché in quella dell'omessa verifica della legittimazione del detentore del libretto, istante per il prelievo di denaro. Come sopra già evidenziato, infatti, è del tutto irrilevante quest'ultimo aspetto, atteso che è stato incontestabilmente affermato il comportamento negligente del personale della banca analogamente deve poi dirsi per l'ulteriore profilo indicato, in quanto la mancata specifica predeterminazione di un obbligo di custodia personale del libretto di deposito non varrebbe comunque ad escludere una responsabilità del titolare, in relazione alla scelta dell'affidatario ed alle modalità di svolgimento dell'incarico, soprattutto avendo riguardo all'assenza di controlli. Resta infine il quarto ed ultimo motivo, attinente alla pretesa impossibilità da parte dell'istituto bancario di subentrare nei diritti della curatela fallimentare attrice , la cui infondatezza risulta per tre concorrenti ragioni, rispettivamente individuabili a nell'apparente novità della questione, atteso che la Corte di appello nulla ha statuito al riguardo, né il ricorrente ha indicato le modalità e l'occasione della relativa deduzione b nella contrastante affermazione della Corte territoriale, che sul punto ha espressamente precisato che la quietanza della transazione in data 8.7.1997 attestava fra l'altro la cessione del credito fallimentare in favore di esso Banco p. 4 , attestazione non contestata con i motivi di impugnazione c nel contrasto dell'assunto con la disciplina dettata dall'art. 1299 c.c Il ricorso, conclusivamente deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.200, di cui Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.