Politica attività non logorante. E i postumi di un incidente stradale non legittimano il danno ‘professionale’

Confermato il quantum definito in Appello. Assolutamente ignorate le pretese di un politico di vecchia data, che aveva evidenziato il peso dell’incidente alla luce della attività professionale portata avanti, e, a suo avviso, logorante. Secondo i giudici, però, sono ben altri i mestieri logoranti, e comunque i fattori importanti, per un politico, sono consenso e fiducia degli elettori, non certo le condizioni fisiche.

Politici di tutt’Italia, fatevene una ragione l’attività portata avanti quotidianamente – in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale o europeo – non costituisce lavoro logorante , sicuramente non più logorante di ben altre professioni! A certificarlo – dando concretezza a un pensiero assai diffuso – è la giustizia, stabilendo, peraltro, che tale attività, la politica, non è legata in maniera stretta alle condizioni fisiche della persona. Conseguenza logica è il niet alla richiesta, avanzata da un politico, di vedere aumentato il quantum del risarcimento per le lesioni subite a causa di un incidente stradale Cassazione, sentenza numero 23328/2012, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Ma quale logorìo A battagliare è un politico di vecchia data – oltre trent’anni di attività alle spalle, culminata con l’elezione al Parlamento europeo – che non si accontenta della somma stabilita in primo grado, e confermata in secondo grado, come risarcimento per i danni subiti a seguito di un incidente stradale. Troppo pochi, a suo avviso, i quasi 29mila euro riconosciuti a suo favore, soprattutto tenendo presente il ‘peso’ della frenetica vita da politico. Ma, come detto, anche in Appello la linea dei giudici è netta quella cifra è più che sufficiente. Non solo perché modeste sono le compromissioni della sua integrità fisica , ma anche perché la politica e le cariche ricoperte non costituivano attività professionale più logorante di tante altre e la prosecuzione in tali attività dipendeva non tanto dalle condizioni fisiche, quanto piuttosto dal consenso popolare e dalla fiducia degli elettori . Eppoi, viene aggiunto dai giudici, con un occhio buttato anche al curriculum vitae del protagonista di questa vicenda, non risultava neppure che egli fosse stato costretto a ridurre l’attività politica Carriera salva. Eppure, come dimostra l’approdo in Cassazione, ad avviso del politico il risarcimento deciso dai giudici è troppo contenuto, alla luce, da un lato, del carattere usurante dell’attività politica e, dall’altro, della riduzione del reddito registrata nei ventiquattro mesi successivi all’incidente stradale. Chiara l’ottica, chiaro l’obiettivo, ossia ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale. Ma anche in terzo grado le osservazioni esposte dal politico vengono ritenute assolutamente non fondate. Perché esistono attività lavorative più logoranti , senza alcun dubbio, e comunque non è dato vedere come le modeste compromissioni dell’integrità fisica possano influire sull’attività e sui conseguenti aspetti economici . Eppoi, per quanto concerne la presunta perdita reddituale lamentata, è evidente che l’attività politica risente di fattori diversi come consenso popolare e fiducia degli elettori . Assolutamente logico, quindi, e confermato in toto , il quantum risarcitorio definito in Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 novembre – 18 dicembre 2012, n. 23328 Presidente Petti – Relatore Massera Svolgimento del processo 1. - Con sentenza in data 29 ottobre 2009 il Tribunale di Isernia, tra l’altro, condannò N.I.L. S.r.l. e F.S. S.p.A. a pagare in solido € 18.750,00 a favore di A.P. a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale. 2. - Con sentenza in data 26 maggio - 8 luglio 2007 la Corte d’Appello di Campobasso confermò la sentenza impugnata dal P. La Corte territoriale osservò per quanto interessa il C.T.U. aveva quantificato correttamente i postumi residuati all’appellante l’attività politica e le cariche ricoperte da costui non costituivano attività professionale più logorante di tante altre e la continuazione nell’espletamento delle medesime dipendeva non tanto dalle sue condizioni fisiche, quanto piuttosto dal consenso popolare e dalla fiducia degli elettori del resto non risultava neppure che egli fosse stato costretto a ridurre l’attività politica le doglianze relative alle altre voci di danno risultavano generiche. 3. - Avverso la suddetta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le intimate non hanno espletato attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all’affermata insussistenza di danno patrimoniale. Ci si duole che non sia stato ritenuto il carattere usurante dell’attività politica espletata dal ricorrente e si assume che il danno subito è più grave di quello ritenuto dal C.T.U. 2. - La censura è manifestamente infondata. Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi ” che sorregge il decisum ” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice Cass. 2594 del 2010 e n. 8106 del 2006 . Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando all’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame al fine di confutarle o condividerle tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse Cass. n. 5316 del 2009 e n. 2272 del 2007 . Le generiche argomentazioni addotte a sostegno della censura non dimostrano né contraddizioni intrinseche contenute nel testo della sentenza, né inadeguata considerazioni da parte del giudice d’appello di elementi decisivi. La sentenza impugnata ha spiegato che esistono attività lavorative più logoranti di quella esercitata dal ricorrente e che non è dato vedere come le - peraltro oggettivamente modeste - compromissioni della sua integrità fisica possano influire sulla sua attività e sui conseguenti aspetti economici. Considerazioni del tutto analoghe valgono per l’entità dei postumi residuati. La Corte territoriale ha posto in rilievo che il P. non aveva addotto specifici e concreti elementi idonei ad inficiare le conclusioni del C.T.U. e, anzi, ha sottolineato che non aveva neppure indicato quali chiarimenti eventualmente chiedere al C.T.U. Le argomentazioni addotte non dimostrano, dunque, i vizi denunciati, ma mirano unicamente ad una diversa e più favorevole decisione di merito. 3. - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione. Il tema trattato e la riduzione del reddito nei due ansi successivi al sinistro. 4. - Pur formalmente proposta anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in realtà la censura attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata e, quindi, ne riguarda la motivazione. Ne consegue che per il motivo in esame valgono le considerazioni già svolte a proposito del precedente. La Corte territoriale ha spiegato che egli non aveva neppure dedotta la diminuzione di reddito ora lamentata. Peraltro la sentenza impugnata ha evidenziato adeguatamente le ragioni per cui l’attività politica, in linea generale, risente di fattori diversi da quelli pretesi dal ricorrente e, in linea specifica, che le accertate lesioni non erano in grado di limitarla. Il riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano è inconferente poiché non viene indicato quale diverso effetto la loro adozione avrebbe spiegato ai fini della decisione della causa. 5. - Pertanto il ricorso è rigettato. Non luogo alla pronuncia sulle spese non avendo le intimate espletato attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla spese.