Persona invalida post incidente: necessaria la ‘prova provata’ per ottenere lucro cessante e perdita di chance

Confermato in maniera definitiva il quantum stabilito già in primo grado e confermato poi in Appello. Decisivo, innanzitutto, il fatto che la persona, rimasta vittima di un incidente, sia comunque riuscito ad ottenere l’assunzione come geometra. Eppoi non si può semplicemente sostenere che il problema al piede, derivato dall’episodio, abbia comportato maggiori sforzi e maggiori sacrifici nello svolgimento del proprio lavoro.

Attività lavorativa resa più complicata e più faticosa dai postumi perenni di un incidente stradale? Ipotesi plausibile, ma da dimostrare in maniera concreta, altrimenti il risarcimento riconosciuto non può essere reso ulteriormente più corposo, e va considerato, quindi, assolutamente sufficiente Cassazione, sentenza n. 22635, Terza sezione Civile, depositata oggi . Lesioni. Nessun dubbio è possibile sulla vicenda all’attenzione dei giudici, e difatti alla persona – un uomo – rimasta vittima di un incidente stradale, con conseguenti problemi a un piede, viene riconosciuto un risarcimento di poco inferiore a 100 milioni di vecchie lire. Però proprio il quantum viene ritenuto non adeguato dall’uomo, che manifesta le proprie perplessità in secondo grado, sottolineando il fatto che le lesioni riportate ne hanno modificato nettamente la vita più precisamente, egli chiede quasi 80 milioni di lire per lucro cessante per le difficoltà con cui si confronta nella propria attività professionale – di geometra – e 150 milioni di lire per perdita di chance in relazione alla possibilità di svolgere la carriera militare . Alle consistenti richieste di ulteriore risarcimento, però, risponde negativamente la Corte d’Appello secondo i giudici, difatti, le lesioni subite dall’uomo non gli avevano impedito di essere assunto come geometra e di svolgere la propria attività senza alcuna diminuzione patrimoniale . Produttività salva. Ma per l’uomo la battaglia – giudiziaria e di principio – non può concludersi in Appello! Ecco spiegata la decisione di proporre ricorso in Cassazione, richiamando l’invalidità subita a seguito dell’incidente stradale e, soprattutto, il danno alla salute a lui derivante dal fatto di dover svolgere la propria attività di geometra in modo più faticoso e fastidioso rispetto a quanto sarebbe stato se egli non avesse subito il trauma . Tale visione, però, non trova accoglimento neanche in terzo grado. Per i giudici, difatti, nessuna prova è stata data, dall’uomo, circa il maggior sacrificio, derivato dalle lesioni al piede, nell’esercizio dell’attività di geometra , e, quindi, sulla ipotesi di una minore produttività e di una maggiore difficoltà nello svolgere le proprie mansioni professionali. Ciò conduce a ritenere che già in primo grado si sia tenuto conto del danno alla cenestesi lavorativa. Conseguenza ovvia è la conferma della del quantum risarcitorio stabilito in Tribunale e confermato in Appello i quasi 100 milioni di lire stabiliti dai giudici sono ampiamente sufficienti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre – 11 dicembre 2012, n. 22635 Presidente Amatucci – Relatore D’Amica Svolgimento del processo 1. - D.T. citò dinanzi al Tribunale di Roma la Meie Assicurazioni spa, G.S. e la Sirti spa chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che asserì di aver subito a seguito di un incidente stradale. Conclusa l’istruttoria, l’attore chiese che il G.T. disponesse ex art. 186 quater il pagamento delle somme richieste. Con ordinanza del 22 dicembre 1997, depositata in cancelleria il 30 dicembre successivo, il G.I. ritenne accertata l’esclusiva responsabilità di G.S. e condannò quest’ultimo, in solido con la Meie Assicurazioni spa e 3 Sirti spa, al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma = £ 95.480.000, oltre accessori. La Meie rinunciò alla pronuncia della sentenza, che avrebbe dovuto seguire la suddetta ordinanza, depositando il relativo atto e attribuendo così efficacia di sentenza all’ordinanza medesima. 2. - D.T. ha proposto appello relativamente al solo quantum debeatur. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello sostenendo la correttezza della decisione di primo grado in quanto le lesioni riportate non avevano impedito al medesimo T. di essere assunto come geometra e di svolgere la propria attività senza alcuna diminuzione patrimoniale. 3. - Propone ricorso per cassazione D.T. Resiste con controricorso Sirti spa. Non svolgono attività difensiva Aurora spa e G.S. La Corte ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata. Motivi della decisione 1. - Con l’unico mezzo d’impugnazione il ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2043, 2055, 2056, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la Corte d’Appello, fondandosi sulla mancata prova del danno e sulla sentenza di questa Corte n. 5840/2004, non gli abbia riconosciuto un appesantimento” del valore monetario tabellare di ciascun punto di invalidità nella liquidazione del danno alla salute a lui derivante del fatto di dover svolgere, a seguito del pregiudizio al piede sulla cui natura la Corte non viene informata , la propria attività di geometra in modo più faticoso e fastidioso rispetto a quanto sarebbe stato se egli non avesse subito il trauma lesione della cenestesi lavorativa . 2. - Il motivo non può essere accolto. A parte i possibili profili di inammissibilità insiti nel rilievo che né nelle conclusioni trascritte né nella esposizione dei motivi di impugnazione del T. la Corte d’appello alle pagine 3 e 4 della sentenza riferisce di una sua doglianza relativa al mancato innalzamento del valore di punto per le ragioni in questa sede indicate sicché la censura parrebbe prospettare una questione nuova, essendosi in appello domandato il riconoscimento, in aggiunta ai circa 95 milioni riconosciuti dal Tribunale per danno non patrimoniale, di circa 79 milioni di lire per lucro cessante e di 50 milioni per perdita di chance in relazione alla possibilità di svolgere la carriera militare , dall’impugnata sentenza risulta che nessuna prova l’attore aveva offerto circa il maggior sacrificio che assumeva essergli derivato dalle lesioni al piede nell’esercizio della sue attività di geometra. Va soggiunto che il ricorrente non offre elementi di sorta da cui sia possibile desumere che il Tribunale non abbia già tenuto conto del danno alla cenestesi non indica, in particolare, il valore assunto a base del calcolo nel possibile range di oscillazione. Il ricorso va dunque respinto, con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Sirti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 4.700,00 di cui € 4.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.