Refusione dei danni micropermanenti e risarcimento autonomo del danno morale: le nuove norme sono retroattive?

Le limitazioni introdotte dalla L. 27/12 sono retroattive solo per i sinistri pendenti non liquidati o non ancora valutati, ma non per i processi iniziati e non definiti alla sua entrata in vigore 26 marzo . Sollevati dubbi sulla costituzionalità degli artt. 138 e 139, D.lgs. n. 209/05 CDA .

La sentenza del Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Tricase, è una delle prime applicazioni delle nuove norme sulla liquidazione dei danni di lieve entità e sulla loro retroattività. Solleva dubbi sulla incostituzionalità dei limiti alla refusione del danno morale come voce autonoma da quello biologico. Il caso. Nel 2003 un autocarro trainava con un cavo, non adatto all’individuazione da parte di terzi per lunghezza e cromatismo, un veicolo. Il conducente dell’auto trainata definito dal G.I. un furbo nato , violando tutte le regole di buon senso e del CDS compiva un’inversione ad U in presenza della linea continua, in prossimità di un incrocio pericoloso ed era centrato in pieno dall’attore, alla guida di un’auto di proprietà di una terza ditta, che sopravveniva ad una velocità di 115 km/h, laddove il limite era di 50. È stato perciò riconosciuto un concorso di colpa e sono state accolte le domande di tutte le parti in causa con condanna dei due convenuti al saldo dei 2/3 delle spese legali. La riforma degli artt. 138 e 139 CDA. La L. 27/12 li ha novellati, introducendo due periodi all’art. 139 contenenti limitazioni alla liquidazione delle lesioni di lieve entità alla persona preclusa per quelle non riscontrabili da un medico legale con un accertamento visivo o strumentale. Le nuove norme art. 32 L.27/12 si riferiscono ad un risarcimento ancora in sede di accertamento , sì che sembrerebbero immediatamente applicabili. Ciò ha fatto sorgere dubbi interpretativi sulla loro retroattività. La L. 27/12 è retroattiva? L’art. 11 delle preleggi la esclude, ma due circolari dell’Ania e dell’Isvap, rispettivamente del 27 marzo e del 19 giugno 2012, hanno fatto propendere, invece, per la loro retroattività. Infatti esplicano che esse vigono per tutte le situazioni pendenti, indipendentemente da quando sono avvenute. L’Isvap precisa che valgono per i sinistri pendenti in cui si sono verificati danni micropermanenti non ancora valutati dal medico legale. Ergo , secondo il G.I, si desume che la riforma sarà retroattiva solo per i sinistri non ancora valutati o liquidati al 26 marzo, mentre non lo potrà essere per i giudizi pendenti, perché si presume che il suddetto vaglio sia già avvenuto. È risarcibile la sofferenza psichica? Il diritto vivente prevede che il danno biologico e quello morale siano refusi in un’unica voce di danno, perciò il G.I. si chiede se essa debba comprendere anche le sofferenze psichiche, id est il vecchio danno morale soggettivo , fornendo una risposta negativa e sollevando dubbi sulla costituzionalità degli artt. 138 e 139 CDA. Contrasto giurisprudenziale e profili di incostituzionalità. Infatti dall’esegesi della più recente giurisprudenza si evince che il G.I. può personalizzare l’indennizzo e che deve usare i parametri contenuti nelle tabelle di Milano. Se risarcisse questa voce in modo autonomo, però, violerebbe il citato dettame delle SS.UU. del 2008 sull’unitarietà del danno Trib. Milano numero 2334/09 , limite ribadito anche dalla Consulta. L’impasse è risolto dalla Cass. civile con le sentenze nnumero 19816/10 e 12408/11 hanno rilevato come le tabelle non prevedano il risarcimento del danno morale, che, perciò, potrà essere saldato aumentando del 20% l’importo del danno biologico norma imperativa e, dunque, limite invalicabile . L’ultima sentenza, inoltre, estende questo principio, in via analogica ed/od equitativa, anche a tutte le ipotesi non regolate dal CDA. Il Trib. Macerata del 14/06/11, poi, conforme a questa decisione, ha notato come tale vincolo debba essere inteso solo relativamente al danno biologico personalizzato, ma non anche al danno da sofferenze psichiche in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata. L’incostituzionalità degli artt. 138 e 139 si desume dalla nozione di salute ivi contenuta, perché in netto contrasto con quella fornita dall’OMS e dal Trattato di Lisbona, che fa riferimento ad uno stato di benessere psico-fisico e non alla mera assenza di malattia. È, quindi, chiaro che deve essere risarcito anche il danno morale. La loro incostituzionalità è ribadita dal contrasto con gli artt. 3 carta di Nizza, 6 Cedu, 267 TFUE, 3 e 117, I comma Cost. Trib.Tivoli ord. 20/06/12 di remissione alla CGCE per presunta incompatibilità dell’art. 139 con la normativa UE C.Cost. numero 157/11 ed altre questioni presentate dal GDP di Torino ancora pendenti . Infine il G.I. cita la Cass. 25575/11 in cui si afferma che l’unico limite al risarcimento del danno morale è il mancato rispetto dell’onere della prova. Si rinvia alle fonti ed alla sentenza per ogni ulteriore approfondimento. Il G.I. si appella all’equità. Prendendo atto che ciò comporta anche una dicotomia nella refusione del suddetto danno, a seconda se derivante da RCA o da altra fonte, il G.I risolve la questione appellandosi ai principi di equità e liquidando il danno morale comprensivo di quello estetico, esistenziale etc. in misura di un quarto di quello biologico, in applicazione delle Tabelle di Lecce, poiché la corte appartiene a quel distretto.

Tribunale di Tricase, sentenza 4 ottobre 2012 Giudice Unico Gabriele Positano Fatto e diritto Il novellato articolo 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem cfr., da ultimo, Cass. 3636/07 , la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall’articolo 16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’articolo 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata scrive Cass. 2006 numero 17145 La conformità della sentenza al modello di cui all'articolo 132 numero 4 c.p.c., e l'osservanza degli articolo 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” Le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come omesse” per l’effetto dell’error in procedendo , ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Questo giudice è subentrato nel procedimento nella fase di decisione della causa. Dalle risultanze processuali emerge che il sinistro oggetto di contestazione si è verificato il giorno 8 febbraio 2003, in orario diurno, alle ore 13.30, sulla strada statale 275 all'altezza del chilometro 20-540, in condizioni meteorologiche normali, che garantivano una ottima visibilità. L'area del sinistro era costituita da un ampio spazio che rappresentava l'invito di ingresso di un'area privata di proprietà Enel, interamente recintata, confinante con la corsia di marcia che dal centro abitato di Lucugnano, posto circa a 3 km, porta al centro abitato di Montesano Salentino. Tale area si trova a 4 metri da un crocevia costituito dalla predetta strada statale e la strada comunale Petri, senza diritto di precedenza. Tale ultima intersezione è regolarmente segnalata circa 100 m prima, su entrambe le direzioni di marcia della strada statale. L'incidente si è verificato, però, in corrispondenza della intersezione tra la strada statale e lo spiazzo dell'area Enel. In particolare, dal rapporto della Polstrada di Maglie e dalle risultanze della prova testimoniale, nonché dalla consulenza di ufficio, emerge che il giorno dell'incidente l'autocarro Renault Trafic, condotto da Ma. F., era agganciato con un cavo di acciaio all'autovettura Ford Orion, condotta da Ma. D. il quale, in presenza della linea continua di mezzeria sulla carreggiata, prendendo il via dalla predetta piazzola di sosta laterale, svolgeva una inversione ad U, occupando trasversalmente la corsia di marcia, dalla quale proveniva l'attore Dp. G., alla guida della Lancia libera, entrando in collisione con il veicolo trasportato. Il Dp. era alla guida dell'autovettura Lancia di proprietà della società Mediterranea che, provenendo dal centro abitato di Lucignano, procedeva in direzione di Montesano Salentino. L'impatto si è verificato nella corsia di marcia del Dp. e gli automezzi sono stati rinvenuti con il frontale in direzione Montesano. In particolare, l'autocarro nella corsia di pertinenza dell'attore, mentre l'autovettura in quella opposta. Il veicolo rimorchiate non ha subito alcun urto. Sulla base dei corretti criteri scientifici elaborati dal consulente tecnico di ufficio incaricato di ricostruire la verosimile dinamica del sinistro, la velocità dei mezzi e i danni subiti, è emerso, con determinazione sostanzialmente non censurata dalle parti, che l'autovettura Lancia Lybra procedeva, al momento dell'impatto, ad una velocità di circa 115 km all'ora, mentre l'autocarro Renault Trafic, trainato dall'autovettura Ford, procedeva alla velocità di circa 5 km all'ora. Il consulente di ufficio ha accertato che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dall'attore, prima dell'impatto vi è stata certamente una violenta azione frenante da parte del Dp Infatti, il consulente ha escluso l'ipotesi di sorpresa o repentinità della manovra compiuta dall'autocarro nell’eseguire la traiettoria, deducendo l’esistenza della frenata dalla qualità degli urti rilevati sul veicolo condotto dal Dp In particolare, tenendo conto delle altezze di sagoma delle superfici di entrata in contatto dinamico, in assenza di frenata, la qualità dei danni sull'automezzo sarebbe stata differente. Invece l'impronta del parafango del autocarro sul coperchio motore dell'autovettura, localizzato dopo dalla griglia, come risulta dalle foto in atti, nonché l'altezza da terra del parafango consentono di desumere che l’autoveicolo giunse all'impatto con altezza di sagoma inferiore rispetto a quella dell'assetto ordinario e ciò, necessariamente, per effetto di una violenta azione frenante. Conseguentemente, alla luce delle dichiarazioni rese dal Dp. sia ai verbalizzanti, che in udienza il 18 dicembre 2007, deve ritenersi ammesso il fatto di essersi accorto sia della macchina che usciva dall'area privata, sia dell'autocarro, azionando il sistema frenante soltanto dopo essersi reso conto che il secondo veicolo non aveva concesso la precedenza in realtà perché agganciato al primo da un cavo di acciaio evidentemente non ha avvistato dall'attore . Da ciò si desume che uno degli elementi che ha contribuito alla verificazione del sinistro, oltre a quanto meglio si dirà più avanti, è certamente il ritardo nel porre in essere la manovra di emergenza. Ritardo determinato o da disattenzione o da eccessiva velocità o da entrambe le cause. Le risultanze processuali, alla luce delle valutazioni espresse dal consulente di ufficio e tenendo conto delle puntuali osservazioni del consulente di parte attrice, evidenziano certamente un concorso di responsabilità da parte dei conducenti, rispettivamente, del veicolo di proprietà della società Mediterranea e del veicolo trainante l'autocarro Renault. In particolare, la condotta di guida del conducente dell'autovettura Ford Orion presenta numerosi profili di censura. Innanzitutto lo stesso, unitamente al conducente dell'autocarro trasportato, ha posto in essere una manovra di guida oggettivamente imprudente e pericolosa, eseguendo una inversione di marcia ad U, con un rimorchio, inserendosi in una strada statale, provenendo da un'area privata, con il segnale orizzontale di linea continua. In secondo luogo i Ma. hanno utilizzato, per trainare l'autocarro Renault in panne, hanno utilizzato un cavo non idoneo, del diametro di 9 mm e con un cromatismo, grigio argento, certamente poco visibile e privo di ulteriori accorgimenti, così come previsto dall'articolo 164 del codice della strada che richiede una adeguata visibilità del cavo, con eventuale apposizione di un cartello e, comunque l’applicazione di un pannello all'elemento trainante, ai sensi del precedente articolo 162. In sostanza il traino deve avvenire attraverso un collegamento solido tra i veicoli, segnalato in maniera idonea, al fine di consentire agli altri automobilisti di percepire l'esistenza del traino e del relativo cavo in terzo luogo il conducente dell'auto trainante ha eseguito la manovra senza accertarsi della presenza di altri utenti, in considerazione dei maggiori spazi e tempi di manovra determinati dalla esistenza del secondo veicolo quello trainato . Infatti, le condizioni dei luoghi caratterizzate da visibilità ottima e strada rettilinea, rendono inattendibili le dichiarazioni rese da mastro L. D. in sede di interrogatorio, nella parte in cui afferma di essersi trincerato, prima di uscire, che non vi fossero veicoli sulla perpendicolare Luc un'o-monte sardo. Il consulente di ufficio ha verificato che, in considerazione della limitatissima velocità dei veicoli dei convenuti, pari a 1,47 m/s, per attraversare lo spazio della manovra sarebbe stato necessario un tempo di 2,31 secondi. È evidente che il conducente dell'auto trainante non ha tenuto conto di questo ulteriore elemento che avrebbe richiesto maggiore cautela e migliore programmazione dei tempi di attraversamento. Con riferimento alla posizione del Dp. appare evidente la mancanza di prudenza poiché lo stesso, pur avendo visto in lontananza il veicolo Ford or Jon uscire da una rientranza posto sulla propria destra ed immettersi sulla strada statale 275 e avere notato, dietro al veicolo, un furbo nato che sta uscendo dalla stessa rientranza non ha ridotto lo la velocità, adeguandola allo stato dei luoghi e comunque in maniera tale da consentirgli di mantenere il controllo della propria autovettura, anche dinanzi ad un ostacolo prevedibile, come richiesto all'articolo 141 del codice della strada. Occorre considerare che l'esistenza di incroci pericolosi era segnalata e richiedeva un limite massimo di velocità di 50 km all'ora. La circostanza che il sinistro non si sia verificato in corrispondenza della intersezione esistente con una strada secondaria, priva di diritto di precedenza, ma 4 m prima, nell’area di collegamento tra lo spazio privato della strada statale, non sposta i termini della questione. In secondo luogo la velocità del veicolo assolutamente inadeguata, tanto che pur avendo frenato bruscamente, la velocità da di con il veicolo Renault Trafic è risultata pari al 115 km all'ora e gli agenti della polizia stradale intervenuti hanno accertato che nel autovettura Lancia era inserita ancora la quinta marcia. In terzo luogo occorre considerare che l'attore ha urtato soltanto il secondo dei veicoli affermando di averli notati entrambi, ritenendo di poter percorrere la strada inserendosi dopo il primo veicolo e prima del secondo, sul presupposto dell'obbligo di prestare la precedenza, da parte di quest'ultimo. Al riguardo occorre considerare che il cavo di acciaio era soltanto di meno di 4 m, con ciò rendendo estremamente rischiosa e pericolosa anche la manovra programmata e non riuscita all'attore. Occorre poi di valorizzare anche il dato tecnico evidenziato in premessa secondo cui il conducente della autovettura Lancia libera abbia posto in essere, con notevole ritardo, la manovra di emergenza a causa della disattenzione e della velocità. Sulla base di questi elementi deve ritenersi che se l'attore avesse moderato la voce la velocità nell'approssimarsi al crocevia, certamente non sarebbe giunto allo spiazzo, posto 4 m dopo, alla velocità di 115 km all'ora e, verosimilmente, avrebbe posto in essere una efficace manovra di emergenza. Or bene sulla base delle considerazioni che precedono, che evidenziano per entrambi i conducenti una condotta di guida certamente imprudente e pericolosa, ritiene questo giudice che sussista una maggiore responsabilità del conducente dell'autovettura Ford da determinare la misura dell'65%, mentre il contributo dell'attore alla determinazione del sinistro possa essere limitato alla misura del 35%. Conseguentemente il danno subito da entrambi dovrà essere rideterminato sulla base di tali percentuali. Quanto alla posizione dei convenuti la responsabilità va riferita ai conducenti di entrambi i veicoli ricorrendo l'ipotesi di veicolo assimilabile alla vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio, allo scopo di formare un unico traino, sotto una sola guida effettiva. In questo caso non può venire in considerazione quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di una entità circolante idealmente Ici imprescindibile. Con la conseguenza che il proprietario e il conducente della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espongono alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'articolo 2000 e 54 del codice civile sono in solido responsabili con il proprietario e il conducente del veicolo trainante, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante. Quanto alle lesioni subite, il consulente d'ufficio con una ricostruzione che non è stata sostanzialmente contestata dalle parti, ha determinato per la posizione di Dp. G. un danno biologico pari al 1%, una invalidità temporanea totale di 10 giorni e una invalidità temporanea parziale di 20 giorni nella misura del 50%. per la posizione di Ma. F. un danno biologico pari al 2%, una invalidità temporanea totale di 20 giorni e una invalidità temporanea parziale di 20 giorni nella misura del 50%. Quanto al danno biologico accertato dal ctu nella misura dell’1 e del 2% nei confronti dell’attore e del convenuto in riconvenzionale si pone i problema della risarcibilità alla luce dello ius superveniens. Con la legge numero 27 del 24 marzo 2012 sono state introdotte due norme che hanno l’intento di limitare i risarcimenti per le lesioni di lieve entità. Entrambe sono contenute nell’articolo 32 delle legge e, testualmente, recitano articolo 32 comma 3-ter Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Art. 32 comma 3-quater Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. Le disposizioni sono entrate in vigore il 26.3.12 e si pone il problema della loro applicabilità alle conseguenze dannose dei sinistri avvenuti in epoca anteriore e, quindi, a tutte le domande di risarcimento pendenti. L’articolo 11 delle preleggi, nel disciplinare l' efficacia della legge nel tempo, stabilisce che, salva diversa previsione, la legge non dispone che per l'avvenire , escludendo l'effetto retroattivo non sicuramente riconducibile alla scelta del legislatore, quand'anche implicita. Le norme, però, riferendosi ad un risarcimento ancora in sede di accertamento sembrano consentire una applicazione immediata, in ragione delle finalità che parrebbero sottese all'intervento legislativo. L'ANIA Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici , con circolare del 27 marzo 2012, avente ad oggetto la legge 24 marzo 2012, numero 27, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1, ha precisato che le due disposizioni, entrate in vigore il 26 marzo 2012, si applicano a tutte le situazioni pendenti alla data in questione, a prescindere dal momento in cui si è verificato il fatto generatore dell'evento. L’Isvap, con la citata circolare del 19 giugno 2012 ha ritenuto che le norme, entrate in vigore il 25 marzo 2012 rectius, il 26 marzo , sono applicabili ai sinistri in corso di valutazione, in cui le fattispecie di danni alla persona di lieve entità non siano ancora state oggetto di accertamento da parte dell’impresa sotto il profilo medico legale”. In sostanza, secondo l'istituto di vigilanza le nuove norme troverebbero applicazione a tutti i sinistri non ancora liquidati o non ancora valutati alla data del 26 marzo 2012, con conseguente esclusione dei giudizi in corso evidentemente già preceduti dall’attività di valutazione del danno da parte dei fiduciari delle compagnie. Da quanto precede va esclusa l’applicabilità dei principi introdotti dalla uova normativa al presente giudizio. Sulla base delle tabelle di liquidazione del danno alla persona in uso presso questo distretto, che si condividono anche nelle premesse e nelle note illustrative, va liquidato un danno nella misura che segue per Dp., ITT totale di 10 gg, di ITT euro 400 e ITP 20 gg ITP euro 400 IP all’1% euro 617 tenuto conto dell’età del danneggiato e delle lievi menomazioni in con-trate . Euro 314 per spese mediche. per Ma., ITT totale di 20 gg, di ITT euro 800 e ITP 20 gg ITP euro 400 IP all’2% euro 1100 tenuto conto dell’età del danneggiato e delle lievi menomazioni in concreto riscontrate . Euro 156 per spese mediche. Quanto alla risarcibilità del danno morale, la Compagnia ha fatto propria la tesi secondo cui il danno non patrimoniale delineato dal diritto vivente codice e definito agli artt. 138 e 139 139 del Codice delle Assicurazioni in tema di micro/macro permanenti prevede espressamente che il risarcimento del danno biologico comprende anche il danno morale. La questione è se l'articolo 138 ed il 139 prevedono anche la liquidazione di quella voce di danno riguardante la sofferenza psichica, cioè la vecchia figura del danno morale soggettivo. Nel caso in cui si dovesse ritenere che la tabella legale non comprenda anche la vecchia categoria del danno morale, si pone l'ulteriore problema di procedere a una liquidazione separata, sostanzialmente disattendendo i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di unitarietà del danno non patrimoniale. In questo caso il giudice dovrebbe liquidare, unitamente ai valori monetari previsti dalla legge, una somma ulteriore per garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute in questo senso Tribunale Milano, numero 2334 del 2009 . La questione è stata anche posta all’attenzione della Corte costituzionale poiché il dato letterale dell'articolo 139 non consentirebbe al giudice la possibilità di adeguare la liquidazione del danno alla fattispecie concreta a causa dell’individuazione di un limite invalicabile al risarcimento. La Cassazione si è recentemente espressa Cass. 17 settembre 2010, numero 19816 affermando che la tabella normativa non prevede la liquidazione del danno morale e accogliendo il ricorso. La questione riguardava il precedente articolo 5 della legge numero 57 del 2001, precisando che il legislatore in quell'occasione si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico, senza escludere che il giudice di merito possa integrare quella liquidazione per risarcire anche le sofferenze morali subite dal danneggiato. Però, sulla stessa questione, la nota decisione del 7.6.2011 numero 12408 ha affermato che quando trova applicazione l'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni il danno va liquidato nei termini previsti dalla legge con possibilità, di aumento, in misura non superiore al 20% trattandosi di micro permanenti. Secondo l'opinione della Corte tale norma è imperativa e sarebbe preclusa la possibilità di una liquidazione del danno da sofferenza, anche con aumento dell'importo base in misura superiore al 20%. La sentenza numero 12408 del 2011 sembra affermare il principio secondo cui la liquidazione e soltanto quella prevista all'articolo 139 poiché la tabella normativa non aveva previsto la liquidazione del danno dà sofferenza. Secondo altra impostazione, che trova conferma nella precedente sentenza della Cassazione numero 19816 del 2010 e in una serie di decisione di merito, nel caso di liquidazione del danno ai sensi dell'articolo 139, la sofferenza morale, se sussistente, può essere risarcita appesantendo il punto di risarcimento biologico in relazione alla concreta sofferenza patita e tale modifica in aumento può superare i limiti previsti dall'articolo 138 e 139, che si riferiscono alla diversa personalizzazione dell'aspetto dinamico e relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale, inteso come categoria generale Tribunale Piacenza, 11 ottobre 2010 e altre . Nell'ipotesi in cui invece il danno alla salute e conseguenza di fattispecie non disciplinata dall'articolo 139 troveranno applicazione le tabelle di Milano con la possibilità di determinare il pregiudizio conseguenza della sofferenza morale nella misura indicata nelle tabelle. La decisione della Corte di Cassazione emessa nell’anno 2011 sembra contrastare l'orientamento della giurisprudenza di merito che applicava, anche alle fattispecie diverse dal Codice delle Assicurazioni, i parametri della tabella normativa facendo riferimento all’analogia o al criterio equitativo. Così, più di recente e dopo la decisione numero 12408/11, il Tribunale di Macerata sentenza del 14 giugno 2011 nell'ambito di una materia diversa da quella disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, ha applicato in via equitativa l'articolo 139 modificando, però, i parametri di legge con adeguamento personalizzato superiore a quello previsto dalla norma. Il passaggio interessante è quello secondo cui il limite del 20% previsto dalla disposizione riguarda solo la voce del danno biologico personalizzato, ma non anche il danno dà sofferenza morale e ciò sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata. In sostanza, il legislatore del 2005 non poteva conoscere l'orientamento delle Sezioni Unite del 2008. Il Tribunale ha utilizzato la motivazione già sperimentata del riferimento ai parametri dell'articolo 139, non come applicazione analogica ma come valore equo del danno non patrimoniale, contestando i principi affermati dalla recente decisione della Cassazione numero 12408 del 2011 nella parte in cui la Corte esclude l’applicazione analogica dell'articolo 139 in considerazione della finalità della legge. Il Codice delle Assicurazioni, in sostanza, secondo la Corte ha a oggetto il problema della liquidazione del danno biologico per il contenimento dei premi assicurativi e per tale ragione, non sarebbe applicabile in via analogica. Al contrario il giudice di merito ha ritenuto non ragionevole tale principio perché determinerebbe un trattamento risarcitorio diverso, per la medesima lesione all’integrità psicofisica, essendo del tutto irrilevante se la menomazione è stata determinata da un veicolo a seguito d’incidente stradale o, come nel caso di specie, da colpa medica. Dopo le decisioni della Corte di Cassazione risulta maggiormente evidente il profilo di possibile incostituzionalità dell'articolo 139. La questione era stata sollevata dal Giudice di Pace di Torino con ordinanza del 26-30 novembre 2009. La Consulta, con ordinanza numero 157 del 2011 ha dichiarato l’inammissibilità della questione per difetto di prova della rilevanza della questione. In sostanza, la Consulta aveva osservato che nell'ordinanza di rimessione vi era un’insufficiente descrizione della fattispecie concreta, che non consentiva una valutazione adeguata dell’effettiva rilevanza della questione. In quel caso il primo giudice, nel lamentare che la norma impugnata non consentisse l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, non aveva indicato l'età del danneggiato, il danno subito, il decreto ministeriale da applicare e le ragioni per le quali la somma non sarebbe adeguata. Il giudice onorario ha riproposto la questione con ordinanza del 21 ottobre 2011 e la Consulta non si è ancora pronunziata. La seconda ordinanza contiene il riferimento all'età e all'attività svolta dall'attore, l'individuazione del danno subito proprio in una distorsione alla rachide cervicale , l’indicazione della somma alla quale avrebbe avuto diritto il danneggiato applicando le tabelle del Tribunale di Milano e non quelle per la responsabilità civile da circolazione stradale, determina dal legislatore. Ha precisato che avrebbe applicato le tariffe previste all'articolo 139, aumentate in via equitativa nella misura massima del 20% per personalizzare il danno, riconoscendo anche il danno morale, nell'ulteriore importo di euro 300. Conseguentemente il danno alla persona da liquidare in applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2011 sarebbe stato pari ad euro 1740, comprensivi anche dell'aumento di un quinto, mentre l'importo determinato sulla base delle tabelle di Milano sarebbe stato pari ad euro 3240. L’apporto chiarificatore di pronunzia della Corte Costituzionale appare ineludibile per definirne a monte il contenuto. Nel momento in cui si afferma che il diritto vivente esclude la possibilità di liquidare autonomamente il danno morale, l'articolo 139 manifesta una vocazione all’incostituzionalità. Per esempio, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con la citata ordinanza del Giudice di Pace di Torino del 24 ottobre 2011, l'attore ha evidenziato che proprio la definizione data dall'articolo 138 al danno biologico, come menomazione di specifici aspetti dinamico-relazionali personali, esclude che in tale definizione possa rientrarvi la sofferenza morale. Infatti, quest'ultima danno morale consiste nel dolore soggettivo causato dalle lesioni subite, mentre il danno biologico dell'articolo 138 e 139 incide sul quotidiano espletamento delle attività lavorative, ludiche, personali e relazionali. Se si muove dal presupposto dell’impossibilità di risarcire il pregiudizio morale, deve ritenersi necessariamente che oggetto del risarcimento ai sensi degli articoli 138 e 139 non è la nozione di salute definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, nè dalla Costituzione Europea. La prima definisce la salute come complesso stato di benessere psicofisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattia. Poiché il dolore fisico e la sofferenza morale incidono sullo stato di benessere psico-fisico e mentale, ledono la salute e vanno risarciti. La Costituzione Europea, invece, colloca il danno morale nella categoria della dignità umana, dotata d’inviolabilità e garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena. È naturale che, sostenendo la tesi opposta, e cioè che l'articolo 139 non impedisce la liquidazione del danno morale all'interno della più ampia categoria del danno non patrimoniale, l'articolo 139 appare maggiormente compatibile con i principi costituzionali. E’ questa, per esempio, la linea adottata dalla compagnia di assicurazione nel giudizio di legittimità costituzionale, facendo riferimento, ovviamente, alla sentenza 30 novembre 2011, numero 25575 della Cassazione che ha affermato che per il risarcimento del danno non patrimoniale l'unico limite risiede nell'onere della prova di una lesione apprezzabile di un bene costituzionalmente tutelato. Conseguentemente la tabella delle micropermanenti RCA non preclude il risarcimento di altri pregiudizi non patrimoniali. Con una complessa e articolata ordinanza, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in data 3 aprile 2012, ha sollevato questione di costituzionalità dell'articolo 139 per violazione di una serie di norme costituzionali e principi comunitari, con riferimento ad un giudizio di appello. L’ordinanza prescinde e supera il problema del riconoscimento o meno del danno morale ex articolo 139, osservando che il problema sussisterebbe comunque poiché le letture costituzionalmente conformi, ineriscono al solo profilo del risarcimento del danno non patrimoniale di tipo morale, per cui rimangono irrisolti altri profili di compatibilità costituzionale con riguardo alla risarcibilità del pregiudizio di tipo biologico. Infatti, il sistema risarcitorio delineato dall’articolo 139 con il duplice limite dei valori tabellari, da applicarsi in relazione alle diverse ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica, nonché dell’aumento nei limiti del quinto , appare in contrasto, sia con le disposizioni costituzionali, ma è anche incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni giuridiche di diritto comunitario ed, in particolare, del Diritto all'integrità della persona”, di cui all’articolo 3 della Carta di Nizza. Il microsistema risarcitorio, nel porre valori risarcitori quelli relativi al singolo giorno d’inabilità temporanea totale o parziale , così come limiti quantitativi non equi e considerati tali dalla stessa Corte di Cassazione si pone in contrasto mediato” con l’articolo 6 CEDU che riconosce il Diritto ad un processo equo” e diretto” con l’articolo 117 Cost., primo comma. L’articolo 139 del Cod. Ass., introducendo un regime risarcitorio differenziato rispetto a quello individuato come equo e, quindi, doverosamente applicabile sia alle micropermanenti che rinvengano la propria genesi in un ambito differente dalla circolazione stradale, che alle c.d. macropermanenti da RCA, non è compatibile con l’articolo 3 Cost. perché inidoneo, a differenza delle Tabelle di Milano, ad assicurare un'uniformità pecuniaria di base, quale presupposto per l’attuazione del principio equitativo. Infine, il Tribunale di Tivoli - Giudice Monocratico Dott. Alessio Liberati, ha depositato in data 20 giugno 2012 Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per sospetto d’incompatibilità con la normativa comunitaria dell'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Il Tribunale pone l'accento sul regime di limitazione che subisce il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal sinistro stradale o nautico nazionale. Se la quantificazione fosse dipesa da altra causa, l'entità risarcitoria sarebbe stata di superiore e comunque il giudice italiano avrebbe goduto di amplissima libertà nella quantificazione del pregiudizio, non essendo ancorato ad alcun parametro legislativo. Alla luce di quanto precede ritiene questo giudice che una lettura costituzionalmente corretta imponga la individuazione di un parametro equitativo di liquidazione di quella componente di danno rappresentata dalla sofferenza psichica e ciò sulla base dei parametri già contenuti nelle tabelle distrettuali di liquidazione del danno alla persona in uso presso questo distretto di Lecce. Infatti, quando dalle lesioni personali nella specie, conseguenti ad incidente stradale , sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale o esistenziale, estetico, ecc. Tenuto conto dei significativi lievi permanenti, ma anche del breve deficit temporaneo, il pregiudizio morale può essere liquidato, per attore e convenuto, in una somma pari ad un quarto di quello biologico complessivo. Al danno non patrimoniale, va sommato quello relativo alle spese, pervenendo alla somma complessiva di euro 2085 per Dp. G. e ed euro 3031 per Ma. F In considerazione delle rispettive percentuali di responsabilità il danno alla persona va rideterminato in euro 1355 per Dp. G. e ed euro 1060 per Ma. F Quanto ai danni subiti dei veicoli, per quanto riguarda l'autocarro Renault trafic, di proprietà di S. D., il consulente di ufficio ha determinato le spese necessarie nell'importo di euro 3200 ritenendo tale spesa conveniente. Non può essere riconosciuto danno in diretta o da fermo tecnico mancando la prova concreta della necessità di utilizzo del veicolo e delle spese sopportate per il noleggio di un automezzo con le stesse caratteristiche. Quanto al danno subito dall'auto dell'attore il costo delle riparazioni è pari ad euro 13.350 con esclusione del danno da fermo tecnico per le medesime argomentazioni. In considerazione delle rispettive percentuali di responsabilità il danno ai veicoli va rideterminato in euro 8677 per Dp. A. e ed euro 1120 per S La domanda degli attori, pertanto, deve trovare accoglimento nei confronti dei convenuti Società Generali Assicurazioni, Società Nuova Tirrena, Ma. F., Z. A. e M. D., in solido tra loro limitatamente all’importo di euro 10.762 la domanda riconvenzionale spiegata da Ma. F. e da S. D. deve trovare accoglimento, nei confronti della nuova Tirrena assicurazioni e degli attori, Mediterranea Srl e Dp. G., limitatamente all'importo di euro 1060, per Ma. e euro 1120 per S Si tratta di una somme determinata alla data del sinistro le tabelle distrettuali esprimono valori relativi al periodo 2002-2006 che si riferiscono a un credito di valore. Pertanto su tale importo già espresso alla data di verificazione del sinistro, cioè il giorno 8 febbraio 2003, andranno applicati interessi e rivalutazione secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Cassazione, sino alla data odierna. Da questa data decorreranno soltanto gli interessi legali. Quanto alle spese legali, la riduzione della pretesa e la esistenza di un significativo concorso di colpa consente di compensare nella misura di un mezzo le spese di lite sostenute dagli attori, ponendo la restante parte, oltre alle spese delle consulenze tecniche, a carico dei convenuti in solido. Con riferimento alle domande riconvenzionali e, quindi, nei rapporti tra i convenuti Ma. e S., da un lato e gli attori della compagnia di assicurazioni Zurigo per le medesime ragioni le spese di lite vanno compensate nella misura di due terzi, ponendo la restante parte a carico degli attori e della compagnia Zurigo, secondo la misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Tricase, accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti Società Generali Assicurazioni, Società Nuova Tirrena, Ma. F., Z. A. e Ma. D., in solido tra loro, limitatamente all'importo di euro 10.762 accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale spiegata da Ma. F. nei confronti della Nuova Tirrena Assicurazioni e degli attori, Mediterranea Srl e Dp. G., limitatamente all'importo di euro 1060 accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale spiegata da S. D. nei confronti della Nuova Tirrena Assicurazioni e degli attori, Mediterranea Srl e Dp. G., limitatamente all'importo di 1120, per tutti oltre interessi e rivalutazione nella misura e con le modalità indicate in motivazione condanna la parte soccombente Società Generali Assicurazioni, Società Nuova Tirrena, Ma F., Z. A. e Ma. D., in solido tra loro al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori che, già ridotte, si liquidano in euro 100, per spese, euro 1400, per diritti ed euro 2000, per onorario di avvocato oltre accessori di legge se dovuti. condanna Nuova Tirrena Assicurazioni e degli attori, Mediterranea Srl e Dp. G. al pagamento delle spese di lite sostenute da S. che, già decurtate di 2/3, si liquidano in euro 30, per spese, euro 670, per diritti ed euro 1100, per onorario di avvocato oltre accessori di legge se dovuti. condanna Nuova Tirrena Assicurazioni e degli attori, Mediterranea Srl e Dp. G. al pagamento delle spese di lite sostenute da Ma. che, già decurtate di 2/3, si liquidano in euro 30, per spese, euro 671, per diritti ed euro 1099, per onorario di avvocato oltre accessori di legge se dovuti.