Banca dati dei sinistri aggiornata sempre più velocemente

E’ stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2012 n. 219 il provvedimento dell’ISVAP del 10 agosto. Le modifiche riguardano il codice delle assicurazioni private, in particolare la materia delle banche dati sinistri e degli adempimenti informativi a cui sono tenute le imprese.

Regolamento ISVAP n. 31/2009. All’art. 7 vengono disciplinate le modalità e i termini di comunicazione dei dati. Le imprese comunicano all’ISVAP i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalità tecniche ad hoc . Le assicurazioni inviano i resoconti particolari relativi a ciascun sinistro mediante trasmissione per via telematica. Specificano cioè ogni informazione utile sugli elementi identificativi di persone, mezzi e testimoni, nonché sulle valutazioni dei danni alle cose e ai soggetti. Come cambiano termini. Con il provvedimento del dieci agosto le tempistiche sono state accorciate sensibilmente. Se in precedenza le imprese avevano un lasso di venti giorni lavorativi per espletare tutti gli adempimenti comunicativi, ora i giorni sono soltanto sette, esclusi il sabato e i festivi.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, provvedimento 10 agosto 2012, G.U. 19 settembre 2012, n. 219 Modifiche al regolamento n. 31 del 1° giugno 2009, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. Provvedimento n. 2998 . L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28 Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private Adotta il seguente provvedimento Art. 1 Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 1. Al comma 2 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, le parole entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti entro sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi”. 2. Al comma 3 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, le parole entro il termine di venti giorni” sono sostituite dalle seguenti entro il termine di sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi”. Art. 2 Pubblicazione 1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2013