Una domanda tira l’altra, ma così sono violati i principi di correttezza e del giusto processo

Il frazionamento della richiesta risarcitoria per danni fisici e danni materiali scaturenti dal medesimo sinistro stradale, con consequenziale notifica di due distinti atti di citazione, viola i principi costituzionali di correttezza e buona fede e comporta la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale. Diventa irrilevante che il secondo giudizio non sia stato iscritto a ruolo essendo, invece, predominante la circostanza che, al momento della proposizione della prima domanda, sussista la possibilità di ulteriori, inutili, processi sia contestuali che successivi.

Una richiesta alla volta. Un uomo chiedeva a una società di assicurazioni la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, tamponata per colpa esclusiva dalla vettura di una donna. Con atto di citazione successivo di un paio di mesi, il medesimo attore domanda altro risarcimento dei danni, questa volta quelli fisici patiti in conseguenza del sinistro stradale. Domanda improponibile. Dal primo atto di citazione – osserva il Giudice di Pace di Palermo investito della questione – risulta che al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, le lesioni erano consolidate, e l’attore aveva inviato alla compagnia di assicurazione il certificato di avvenuta guarigione . L’uomo, inoltre, non ha fornito alcuna giustificazione della ragione che lo ha indotto a raddoppiare la tutela processuale è quindi un atto che viola i principi costituzionali di correttezza, di buona fede e del giusto processo. I precedenti della Cassazione in tema di doppia domanda. L’orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte SS.UU. n. 23726/07, Cass. n. 28286/11 . In materia di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona già verificatosi nella sua completezza , di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore . Ciò neppure è permesso mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento tale divisione del rapporto unitario sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre a essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 13 luglio 2012, n. 3209 Dott.ssa Annamaria Mantegna In fatto ed in diritto 1.S.M., con atto di citazione per l’udienza del 23.05.2012, notificato il 22.03.2012, ha chiesto che la Italiana Assicurazioni S.p.A. venisse condannata a risarcirgli i danni, ammontanti a € 2.836,39, riportati dal proprio veicolo in conseguenza di un sinistro stradale accaduto il 24.11.2011 nella via di Palermo, il quale si era verificato per colpa esclusiva di , conducente e proprietaria dell’autovettura , la quale aveva tamponato il veicolo attoreo. La Italiana Assicurazioni si è costituita in giudizio facendo presente che l’attore, difeso dallo stesso procuratore, aveva ad essa notificato in data 27.04.2012 altro atto di citazione a comparire per l’udienza del 27.06.2012 con il quale aveva chiesto il risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza dello stesso sinistro stradale. 2.La domanda è improponibile. La convenuta ha documentato, con il deposito della copia della citazione notificata, quanto asserito, fatto peraltro incontroverso. Dal predetto atto di citazione risulta che al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, le lesioni erano consolidate, e infatti in data 26.03.2012 l’attore aveva inviato alla compagnia di assicurazione il certificato di avvenuta guarigione. A fronte del rilievo della questione in esame, l’attore non ha fornito alcuna giustificazione della ragione che lo ha indotto a raddoppiare la tutela processuale, a scapito della controparte e del carico processuale dell’autorità giudiziaria, ma si è limitato a dedurre la mancata iscrizione a ruolo del secondo atto di citazione. Va dunque dato atto che la duplicazione della tutela processuale messa in atto dall’attore è ingiustificata e viola pertanto i principi costituzionali di correttezza e di buona fede e del giusto processo, come di recente affermato e ribadito più volte dalla condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia nel caso di instaurazione di vari giudizi per il pagamento di frazioni di credito tutte esigibili al momento della proposizione della prima domanda S.U. Cass. 23726/2007 , sia nel caso di crediti, esigibili, diversi, anche ove si tratti di risarcimento del danno al veicolo e delle lesioni conseguenti al medesimo sinistro stradale - v. Cass. 28286/2011 che ha affermato che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” ed alle cui condivisibili motivazioni si rinvia - secondo la quale tale violazione ha, quale conseguenza, la declaratoria di improponibilità della domanda. Né può ritenersi ostativa di tale tipo di pronuncia la circostanza fattuale che il secondo giudizio non sia stato ancora instaurato, notificato o meno che sia l’atto di citazione e pendente o meno che sia, conseguentemente, la lite ciò che conta e che rileva è che al momento della proposizione della domanda sussistano crediti nei confronti della stessa parte, maturi ed esigibili, ai quali l’attore non abbia rinunciato nell’atto introduttivo, e sussista così, al momento della proposizione della prima domanda, la possibilità di ulteriori, inutili processi, sia contestualmente al primo sia anche successivamente al primo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Palermo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara improponibile la domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo in conseguenza del sinistro stradale accaduto il 24.11.2011 nella Via di Palermo, proposta da S.M. nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A. Spese compensate.