Il banchetto di nozze è indigesto: sì alla risoluzione, no al danno non patrimoniale

Benché sia astrattamente rintracciabile e risarcibile anche in materia di responsabilità contrattuale, il danno non patrimoniale è configurabile unicamente quando sia previsto da disposizioni di legge o laddove comporti la lesione di interessi inviolabili della persona di rango costituzionale.

Effetti collaterali indesiderati. Un uomo conveniva in giudizio una s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in opposizione al decreto ingiuntivo da questi ottenuto per il pagamento del corrispettivo del banchetto nuziale del figlio dell’attore. L’opponente eccepiva l’inadempimento contrattuale e chiedeva quindi la risoluzione del contratto, in quanto vari invitati ben sessanta dei 158 totali avevano accusato una spiacevole intossicazione collaterale all’indomani dell’abbuffata. Inoltre veniva domandato il risarcimento del danno non patrimoniale per essere stata rovinata la festa. Analisi dei cibi solo parziale. La CTU, il giorno dopo il banchetto nefasto, sondava con indagine non completa va da sé che la maggior parte degli alimenti fosse stata consumata nelle libagioni le rimanenze, non potendo così avvalorare o escludere il nesso di causalità tra l’assunzione del pranzo di nozze e la malattia da tossinfezione riportata dai commensali. Onere probatorio. Trattandosi di responsabilità contrattuale, mentre l’attore opponente ha provato la fonte del rapporto obbligatorio e ha allegato l’altrui presunto inadempimento, il convenuto opposto non ha fornito adeguata prova dell’esatto adempimento dei patti originali. Né – rileva il Tribunale modenese – l’inadempimento può essere giudicato di modesta importanza, tenuto conto della gravità dei disturbi patiti dagli invitatati e della diffusione della sintomatologia. Contratto risolto. L’attore opponente non deve essere perciò condannato al pagamento del corrispettivo, mentre per ovvie ragioni non può essere disposta la restituzione della controprestazione ormai eseguita dal ristoratore. Il decreto ingiuntivo viene così revocato. E il risarcimento dei danni? L’attore non ha titolo in proprio per richiedere il risarcimento dei danni alla salute subiti dai vari invitati. Non vi è prova che alcuno di essi abbia domandato al padre dello sposo di agire in tal direzione. In tema di danno non patrimoniale, viene richiamato l’orientamento della Cassazione, alla luce del quale quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale . La predetta sentenza ha però precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, è risarcibile solo ove costituisce danno conseguenza Cass. nn. 8827 e 8828/2003 16004/2003 , che deve essere allegato e provato . Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento , SS. UU, sentenza n. 26972/2008 . La mancata riuscita del banchetto esula dal campo del danno non patrimoniale. Pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare pregiudizio alla serenità dei novelli sposi e, parallelamente, di apportare stress negli animi dei genitori, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere nelle conseguenze su interessi di rango costituzionale. Il danno non patrimoniale è configurabile unicamente quando sia previsto da disposizioni di legge o quando comporti la lesione di interessi inviolabili della persona di rango costituzionale. Attore, convenuto e invitati a tutti, per diverse ragioni, rimane un retrogusto amaro della vicenda

Tribunale di Modena, sez. I Civile, sentenza 19 giugno 2012, n. 964 Giudice Unico dott.ssa Carmela Italiano Motivi della decisione in fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 27.10.2005 al domicilio eletto dalla S.r.l. persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. . conveniva in giudizio la s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in opposizione al decreto ingiuntivo da questi ottenuto per il pagamento del corrispettivo del banchetto nuziale del figlio dell'attore. L'opponente eccepiva in primo luogo l'inadempimento contrattuale e chiedeva quindi la risoluzione del contratto in quanto in seguito al pranzo di nozze tenutosi presso il ristorante dell'ingiungente il 5.9.2004 vari invitati avevano accusato una intossicazione alimentare. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale sia come danno alla salute che quale danno non patrimoniale per aver rovinato la festa di nozze del figlio. Si costituiva in giudizio l'ingiungente rassegnando le conclusioni sopra riportate e chiedendo la conferma del decreto per essere non provata ne' fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento nonché svolgendo l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni da diffamazione conseguenti alla divulgazione, anche sugli organi di stampa della notizia della intossicazione alimentare con conseguente discredito dell'esercizio commerciale. Infine veniva chiamata in causa la compagnia di assicurazioni dell'ingiungente la quale si costituiva chiedeva il rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti dalla . per non essere operante nel caso del quo la copertura assicurativa. In sede di istruttoria venivano assunti i testimoni indotti dalle parti ed eseguita una CTU ad opera della dott. Folloni per valutare se il malessere fisico riscontrato dagli invitati potesse essere stato dovuto ad elementi patogeni presenti sui cibi somministrati dal ristorante. All'esito, precisate come sopra le conclusioni ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. Per comparse conclusionali e repliche la causa passava in decisione. Legittimazione passiva Gli atti di causa e l'istruttoria orale consentono di ritenere provato che il rapporto contrattuale relativo all'esecuzione del pranzo di nozze di . e della moglie intercorse tra il titolare della e il padre dello sposo, . A lui era infatti intestata la fattura e del resto la stessa parte opponente ha riconosciuto che il locale fu scelto dal padre dello sposo per le pregresso conoscenze con il titolare con il quale intercorsero le trattative. Risoluzione del contratto In diritto , in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento così, risolvendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, Cass., sez. U., sent. n°13533 del 30 ottobre 2001, cui si sono uniformate tutte le pronunce successive della Cassazione in materia Ed ancora è stato affermato che in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 cod. civ., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento, v. cass. Sez. 2, Sentenza n. 22666 del 27/10/2009 . Il fatto relativo alla fonte negoziale dell'obbligazione di fornire e predisporre il pranzo di nozze del figlio è pacificamente riconosciuto dalle parti in causa e comunque provato anche in via documentale attraverso la produzione del menù di nozze, della fattura oltre che attraverso i numerosi testimoni escussi. L'opponente ha eccepito l'altrui inadempimento allegando che in esito al pranzo di nozze ben sessanta dei 158 invitati che presero parte al pranzo ebbero ad accusare nell'arco delle ora successive un disturbo da intossicazione alimentare, con vomito, crampi addominali, diarrea o febbre sintomi per i quali un certo numero di partecipanti al pranzo furono costretti a rivolgersi al pronto soccorso ospedaliero, rendendosi addirittura necessario il ricovero per uno di essi. Ora nel corso dell'istruttoria sono stati prodotti i documenti sanitari costituiti dai certificati medici e dai referti dei nosocomi ove si sono presentati gli invitati al pranzo di nozze nelle ore successive ad esso. Sono inoltre stati prodotti gli atti relativi all'ispezione disposta nell'immediatezza dall'ufficio igiene dell'AUSL di Modena ed è infine stata eseguita la CTU dalla dott. F Orbene la consulente ha concluso specificando che i cibi analizzati e campionati il giorno seguente dall'ufficio Igiene presso il ristorante della parte convenuta non rappresentavano ovviamente la totalità dei cibi preparati ne' per tipologia ne' per quantità, poiché la maggior parte di essi era stato già consumato il giorno precedente. In conseguenza pur essendo gli unici alimenti analizzati risultati conformi alle norme in materia e non a rischio, trattandosi di indagine non completa non era sufficiente tale indagine per escludere in nesso di causalità tra l'assunzione del pranzo di nozze e la malattia da tossinfezione alimentare riportata dai commensali. Infatti concludeva la consulente, all’esito di una completa e condivisibile disamina del caso, che I partecipanti al pranzo hanno contratto con elevatissima probabilità una malattia da tossinfezione Alimentare a causa di alimenti ingeriti nell'occasione del pranzo di nozze, come peraltro confermato dalla tempistica e dai plurimi referti medici presentati. Non è stato possibile reperire l'agente eziologico alla base della MTA per vari motivi tra cui quello relativo al limitato numero di cibi campionati rispetto a quelli somministrati ed alla inadeguatezza del campionamento e della verifica dei tempi tra preparazione e somministrazione oltre che per la carenza dei parametri ricercati nell'analisi . In conclusione la mancata identificazione del dato eziologico specifico, fenomeno non raro, non poteva certo escludere la sussistenza del nesso causale tra il pranzo e l'evento della MTA a fronte dell'evidenza obbiettiva e documentata della malattia riportata da un elevato numero di invitati. Infatti ha chiarito il consulente come l'insorgenza delle problematiche di salute, che risulta essere avvenuta mediamente dopo 12 ore dalla partecipazione la pranzo, l'alta percentuale degli intossicati, 60 su 158 e la stagione estiva e calda depongono sul piano logico e razionale per ritenere il pranzo di nozze, unico evento che aveva accomunato gli intossicati nelle ore precedenti, come la causa della tossinfezione alimentare riscontrata nei commensali. Deve peraltro osservarsi che trattandosi di responsabilità contrattuale mentre l'attore opponente ha provato la fonte del rapporto obbligatorio ed ha allegato l'altrui inadempimento e le cause di esso, il convenuto opposto non ha fornito la prova, su di lui incombente, dell'esatto adempimento all'obbligazione di fornire un pasto completo e con cibi non solo rispondenti nella qualità e quantità a quanto promesso e pattuito, ma anche e soprattutto esenti da agenti patogeni e comunque tali da non produrre tossinfezioni alimentari. In sostanza pur dovendo darsi atto che in base ai sopra descritti elementi sussistono indizi precisi e concordanti al fine di provare il nesso di causalità tra il pranzo e la MTA, ove anche residuassero dubbi in ordine alla causa specifica o alla tipologia di agente patogeno e di alimento che hanno ha generato l'evento indesiderato, la responsabilità, in base alla predetta ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale, resta a carico del convenuto opposto. Del resto è evidente come l'inadempimento del ristoratore non sia di modesta importanza tenuto conto della rilevanza dei disturbi provocati negli invitati e della diffusione della sintomatologia. Deve quindi dichiararsi risolto il contratto intercorso tra le parti e quindi l'attore opponente non deve essere condannato al pagamento del corrispettivo, mentre per ovvie ragioni non può essere disposta, nè è stata domandata la restituzione della controprestazione ormai eseguita dal ristorante. Il decreto ingiuntivo deve essere di conseguenza revocato e non devono accogliersi le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attore in quanto non necessarie ai fini dell'accertamento dei fatti di causa. 3 Domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dall'attore opponente. Deve premettersi che nel caso è evidente come il sig. non abbia titolo in proprio per richiedere il risarcimento dei danni alla salute come patiti dai vari invitati. Del resto non vi è prova che alcuno degli invitati abbia ottenuto dall'attore il risarcimento dei propri danni alla salute e peraltro tale richiesta andrebbe avanzata direttamente nei confronti del ristoratore. Deve quindi valutarsi se sia accoglibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale, danno integrato dal fatto che il banchetto nuziale del figlio, momento in qualche modo unico ed irripetibile nella vita di una persona, sia stato rovinato dagli spiacevoli inconvenienti che sono seguiti a carico degli invitati. Sul punto, come è noto, la Cassazione ha affermato che il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale . La predetta sentenza ha però precisato Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, è risarcibile solo ove costituisce danno conseguenza Cass. n. 8827 e n. 8828/2003 n. 16004/2003 , che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento , v. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 . In conclusione aderendo all'indirizzo espresso dalla citata sentenza della Suprema Corte, benché sia astrattamente configurabile e risarcibile anche in materia di responsabilità contrattuale il danno non patrimoniale, esso è configurabile unicamente quando sia previsto da disposizioni di legge o quando comporti la lesione – quale conseguenza di danno - di interessi inviolabili della persona di rango costituzionale pertanto non potranno essere presi in considerazione altri danni che non possono inquadrarsi tra quelli fondamentali della persona, quali ad esempio quelli alla salute, alla relazione parentale, alla reputazione, ecc. Tra essi quindi non potrà essere compreso il danno non patrimoniale per la mancata riuscita del banchetto nuziale del figlio, poiché, se anche trattasi di una situazione in grado certamente di creare un pregiudizio alla serenità ed una situazione di stress nei genitori di uno degli sposi, trattasi di un danno che non assurge ad una gravità tale da incidere nelle conseguenze su interessi di rango costituzionale. La domanda di risarcimento dei danni avanzata dal sig. . deve quindi essere rigettata. 4 Domanda di risarcimento del danno alla reputazione commerciale avanzata da parte convenuta opposta. In diritto nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione eventuale di una reconventio reconventionis cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29/09/2006 . Nel caso la domanda di risarcimento danni da diffamazione conseguente all'asserito discredito commerciale derivato all'esercizio pubblico del convenuto dalle vicende per cui è causa a prescindere da ogni questione di merito non è ammissibile in questa sede poiché non può dirsi che tale domanda sia una conseguenza dell'altrui riconvenzionale di risarcimento danni poiché trattasi di una autonoma domanda risarcitoria del tutto nuova ed indipendente dalla altrui riconvenzionale. Tale domanda è quindi inammissibile. 5 Domanda di manleva verso la compagnia di assicurazione Il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice opponente verso la comporta conseguentemente il non accoglimento della domanda di manleva svolta dalla parte convenuta verso Fondiaria Sai, anche se deve osservarsi che il contratto di assicurazione stipulato dalla . s.r.l. con la compagnia assicuratrice esclude che questa possa essere chiamata a rispondere di danni che l'assicurato ha assunto esclusivamente per contratto v. quadro IV punto e come è nel caso in relazione all'esecuzione del pranzo di nozze commissionato dall'attore alla società convenuta. Spese processuali La parte convenuta opposta è sostanzialmente soccombente nel presente giudizio in quanto come detto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e nulla dovrà essere riconosciuto alla stessa parte nemmeno a titolo di risarcimento dei danni. Il fatto che anche la parte attrice sia soccombente rispetto alla propria riconvenzionale comporta che le spese di lite possano essere compensate tra . e . s.r.l. per un quarto, mentre per la restante parte la convenuta dovrà essere condannata alla rifusione alla parte attrice opponente delle spese processuali e di quelle di CTU quali liquidate in corso di causa. Quanto alle spese della terza chiamata in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terso chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010 . Pertanto, attesa la non operatività della polizza nel caso de quo, la società deve essere altresì condannata alla rifusione alla terza chiamata delle spese di lite liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico dr. Susanna Cividali definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede 1 Revoca il decreto ingiuntivo opposto. 2 Respinge la domanda di risarcimento danni della parte attrice opponente. 3 Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni della parte convenuta opposta. 4 Condanna la s.r.l. alla rifusione a delle spese processuali nella misura di tre quarti - spese compensate tra le predette parti nella misura di un quarto - che si liquidano nell'intero in euro 2700 per diritti, euro 1100 per spese ivi comprese quelle di CTP ed euro 4500 per onorari, oltre al rimborso spese generali IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso nella stessa misura delle spese di CTU quali liquidate in corso di causa ed anticipate dalla parte attrice. 5 Condanna la . s.r.l. alla rifusione a Fondiaria Sai s.p.a. delle spese processuali che si liquidano in euro 1800 per diritti, euro 100 per spese ed euro 3500 per onorari, oltre al rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.