Lavori di ammodernamento della rete ferroviaria: i proprietari del sottosuolo rispondono dei danni agli immobili

La Pubblica Amministrazione che abbia concesso in appalto i lavori risponde delle lesioni subite dalle case limitrofe per via delle operazioni di escavazione. La responsabilità oggettiva grava infatti sul proprietario del sottosuolo 840 c.c. , a nulla rilevando – nei confronti di terzi – eventuali clausole stipulate nel contratto tra appaltatore e amministrazione.

Casa tremante e rovinata. Un soggetto conveniva una società con sede a Roma che aveva gestito i lavori della Ferrovia Circumetnea. L’attore lamentava che, durante le operazioni di ammodernamento, la propria abitazione, sita in prossimità della ferrovia, aveva subito varie lesioni dovute al massiccio uso di esplosivi per la realizzazione di gallerie. Continui tremori e scuotimenti avevano finito per compromettere la stabilità del fabbricato – anche per via di numerose infiltrazioni d’acqua – sicché l’uomo chiedeva un sostanzioso risarcimento per il danno subito. Parlatene con la concessionaria La società deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda, rilevando che l’opera di ammodernamento del tratto Paternò – Adrano le erano stati affidati con atto di concessione amministrativa era perciò la concessionaria a dover rispondere dei danni eventualmente cagionati a terzi nel periodo dei lavori. Responsabilità oggettiva. La particolare natura di lavori di scavo del sottosuolo – rileva il giudice del Tribunale di Catania –, eziologicamente determinativa di danni alla stabilità dei fabbricati limitrofi, comporta la responsabilità del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 840 c.c., anche quando si tratti della Pubblica Amministrazione che abbia commesso in appalto i lavori stessi. Si tratta di un profilo di responsabilità oggettiva gravante sul proprietario del suolo o del sottosuolo inerente le conseguenze pregiudizievoli determinate nella sfera giuridica patrimoniale di terzi dalla realizzazione del tipico rischio di danni insito nell'attività di escavazione. Trattasi senza dubbio di operazione di ammodernamento astrattamente lecita, ma nel concreto eseguita dal soggetto appaltatore dei lavori senza l'osservanza delle doverose precauzioni tecniche. La clausola non ha efficacia verso terzi. La responsabilità della Pubblica Amministrazione – in veste di proprietaria – per la non corretta esecuzione di lavori di escavazione del sottosuolo non è impedita dalla clausola, stipulata nel contratto di appalto, in virtù della quale l'appaltatore si obbliga a tenere indenne la PA da ogni pretesa di terzi in dipendenza degli stessi lavori e di assumere l’esclusiva responsabilità dell’esecuzione delle previste opere. Tale clausola non comporta tuttavia, nei confronti dei terzi, una valida deroga pattizia alla detta norma imperativa dell’art. 840 c.c. può quindi assumere rilevanza soltanto nell'ambito del rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore. Responsabilità concorrente e solidale. La responsabilità della Pubblica Amministrazione, quale proprietaria del suolo, e quella dell'appaltatore che abbia eseguito lavori di escavazione senza adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 2050 c.c. sono concorrenti e solidali, ai sensi dell'art. 2055 c.c., a nulla rilevando in contrario la diversità dei titoli delle stesse responsabilità.

Tribunale di Catania, sentenza n. 1898/12 depositata il 30 maggio Estensore Dipietro Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 1°/8 luglio 2009,AAA conveniva la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea e CCC,con sede in Roma,esponendo -che esso attore era proprietario di un fabbricato a tre piani,adibito a civile abitazione,sito in .,in via ,iscritto in catasto al foglio 79,particella 6354,sub. 3 -che,nel corso dell’anno 2004,il sottosuolo circostante al fabbricato in oggetto era stato interessato da lavori di scavo per l’ammodernamento della linea ferroviaria extraurbana Circumetnea,lotto Paterno’ Adrano -che tali lavori,commissionati dalla GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA,e realizzati dalla CCC,avevano comportato il massiccio uso di materiale esplosivo per la realizzazione delle gallerie,con conseguenti continui tremori e scuotimenti che avevano provocato diverse lesioni all’immobile di esso attore -che tali danni erano stati portati a conoscenza della Società esecutrice dei lavori,e,in data 8 marzo 2005,un incaricato di quest’ultima aveva eseguito un sopralluogo,a seguito del quale era stato redatto un verbale di constatazione dei danni -che la permanenza delle lesioni stava compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile anche a causa di infiltrazioni di acqua meteorica che penetrava attraverso le micro fratture createsi. Chiedeva dunque di condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di esso attore nella misura di euro 25.000,00 o in altra misura da determinarsi in causa. Il GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda attrice,rilevando che i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria della Circumetnea, II° lotto,tratta Paterno’ Adrano,erano stati affidati alla convenuta Società con atto di concessione amministrativa,e che la concessionaria rispondeva direttamente senza alcun coinvolgimento dell’apparato pubblico dei danni cagionati a terzi durante l’esecuzione dei lavori. Veniva espletata l’istruttoria con lo svolgimento di una consulenza tecnica diretta ad accertare la situazione dei luoghi in questione. All’udienza del 13 marzo 2012 la causa veniva posta in decisione,con l’assegnazione di termini sino al 21 maggio 2012 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CCC, non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della citazione. Ciò premesso,va disattesa l’eccezione -dedotta dal Ministero convenuto di difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda attrice. E' vero che, a fronte della normale ed ordinaria presunzione ex art. 1655 c.c. di autonomia operativa dell'appaltatrice esecutrice dei lavori con organizzazione dei mezzi al riguardo necessari e con gestione a proprio rischio ,non risultano concreti,specifici ed univoci elementi,idonei a comprovare l'effettiva ingerenza della GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA quale committente negli stessi lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l'appaltatrice al rango di nudus minister ,o,quanto meno,con direttive che abbiano ridotto l'autonomia della stessa appaltatrice ipotesi, queste, in presenza delle quali sarebbero, rispettivamente,configurabili l'esclusiva responsabilità o la corresponsabilità del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera Cass. n. 16080/2002 principio operante anche in tema di appalto di opere pubbliche,secondo Cass. n. 14905/2002 . Senonché, stante la particolare natura dei lavori scavi nel sottosuolo eziologicamente determinativi del dedotto danno per la stabilità del fabbricato dell’attore ,la Pubblica Amministrazione committente quale proprietaria del medesimo sottosuolo deve essere considerata,ai sensi dell'art. 840 c.c.,responsabile per i danni recati al contiguo immobile del vicino e, cioè, del medesimo attore . Ed infatti,la mancata previsione di sanzioni per il caso di inosservanza della citata norma dell'art. 840 c.c. la quale,riconoscendo al proprietario del suolo il diritto di effettuare escavazioni ed opere nel sottosuolo,limita l'esercizio di tale facoltà con l'imposizione dell'obbligo di non recare danno al vicino non esclude che,se nell'esercizio di tale diritto il detto proprietario non adotta le opportune cautele consigliate dalla tecnica,atte ad evitare danni,incorre in colpa e di tali danni deve rispondere,anche se abbia commesso in appalto i lavori di escavazione Cass. n. 6473/97 ipotesi,quest'ultima,verificatasi nella specie,e comportante,a carico del Ministero convenuto,un profilo di responsabilità oggettiva,sub specie di imputazione,al proprietario del suolo e del sottosuolo in quanto tale,delle conseguenze pregiudizievoli determinate nella sfera giuridico patrimoniale di terzi dalla realizzazione del tipico rischio di danni insito nell'attività di escavazione,astrattamente lecita,ma concretamente eseguita dal soggetto appaltatore dei lavori senza l'osservanza delle doverose precauzioni tecniche. La responsabilità del proprietario per la non corretta esecuzione,da parte dell'appaltatrice,dei lavori di escavazione del sottosuolo ,in quanto di natura essenzialmente oggettiva,non può essere di per sé esclusa dal fatto che,con l’atto addizionale del 4 agosto 1989,la Società convenuta quale concessionaria dell’esecuzione dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria in questione abbia dichiarato art. 22 di tenere la GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA indenne da ogni pretesa di terzi in dipendenza degli stessi lavori e di assumere l’esclusiva responsabilità dell’esecuzione delle previste opere,in quanto tale clausola non comporta,nei confronti dei terzi, una valida deroga pattizia alla detta norma imperativa dell’art. 840 c.c. norma applicabile a carico del proprietario del suolo,anche in presenza di un’eventuale delega di potestà pubblicistiche dall’Amministrazione concedente al soggetto concessionario dell’esecuzione dei lavori ,e può assumere rilevanza soltanto nell'ambito del rapporto contrattuale tra committente ed appaltatrice. Ciò posto,la domanda attrice di risarcimento di danni e’ fondata e va accolta. Le risultanze processuali appaiono invero idonee a comprovare l’effettiva sussistenza della responsabilità delle parti convenute per i danni verificatisi nell’immobile dell’attore. Il consulente tecnico d’ufficio ha infatti accertato che,data la concomitante assenza di altre accertabili cause o concause,le oscillazioni della struttura e,in conseguenza,i quadri fessurativi a carico degli intonaci e delle finiture elencati nei punti a” e” f” i” del capitolo 4 della relazione di consulenza tecnica sono riconducibili alle vibrazioni generate nel sottosuolo dai lavori in sotterraneo eseguiti per la realizzazione della linea ferroviaria in questione. Ne’ la Società convenuta esecutrice delle opere e rimasta contumace ha provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 2050 c.c. Ne conseguono la responsabilità sia della convenuta Società -quale concessionaria appaltatrice dei lavori per i danni arrecati al AAA nello svolgimento di un'attività -come quella edilizia comportante scavi profondi ed interessanti vaste aree da considerarsi pericolosa ai sensi dello stesso art. 2050 c.c.,sia a norma del citato art. 840 c.c. della convenuta Pubblica Amministrazione quale proprietaria del sottosuolo oggetto dell'escavazione . Le responsabilità delle parti convenute verso l’attore terzo danneggiato dai lavori di scavo sono concorrenti e solidali,ai sensi dell'art. 2055 c.c. a nulla rilevando in contrario la diversità dei titoli -artt. 840 e 2050 c.c. delle stesse responsabilità Cass. n. 5421/2000 . Ai fini della determinazione dell’entità del danno risarcibile,vengono in considerazione a titolo di danno emergente i costi di esecuzione delle necessarie opere di ripristino delle parti dell’immobile dell’attore deteriorate dai lavori in sotterraneo in oggetto,costi quantificati dal consulente tecnico d’ufficio sulla base di puntuali accertamenti tecnici nella complessiva misura di euro 3.012,00. Attesa la natura di debito di valore,propria dell’obbligazione risarcitoria,la predetta cifra di euro 3.012,00 deve essere rivalutata in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta nel frattempo verificatasi secondo gli indici ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. a decorrere dalla data 15 novembre 2010 di deposito della relazione di consulenza tecnica sino alla presente decisione. Devono essere altresì riconosciuti all’attore gli interessi legali compensativi maturati e maturandi sulle varie frazioni della sorte capitale originaria di euro 3.012,00 rivalutate anno per anno secondo i medesimi indici ISTAT a decorrere dalla predetta data del 15 novembre 2010 sino all’effettivo soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido,stante il loro comune interesse nella causa. Per questi motivi Il Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9418/2009 R.G.A.C., condanna le parti convenute al pagamento,in favore dell’attore,a titolo di risarcimento di danni,della somma di euro 3.012,00,oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione condanna le parti convenute in solido al rimborso,in favore dell’attore,delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.590,00,in essi compresi euro 800,00 per diritti ed euro 1.600,00 per onorario,oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 12,50% dell’importo di diritti ed onorario, i.v.a. e c.p.a.,ed oltre alle spese di consulenza tecnica d’ufficio già liquidate.