Mancato finanziamento agevolato, il risarcimento è dovuto dalla data di erogazione

Il risarcimento del danno da mancata erogazione del contributo in conto interessi è dovuto a partire dalla data di erogazione del finanziamento e non da quando è stata proposta domanda.

Il caso. Una casa editrice conveniva in giudizio la banca al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal suo inadempimento contrattuale. Secondo l’attrice la banca, mandataria per curare l’erogazione di un finanziamento agevolato, era stata negligente nell’inoltro della documentazione ed aveva pertanto determinato la necessità di ricorrere ad un mutuo più oneroso, essendo così tenuta a versare gli oneri aggiuntivi e a rimborsare le spese di istruttoria della pratica. Danno da mancata erogazione del contributo? Il Tribunale accolse la domanda con pronunzia sull’ an debeatur limitata al danno da mancata erogazione del contributo in conto interessi post 1998 anno di erogazione del finanziamento . L’appello, proposto dalla banca, viene rigettato dalla Corte territoriale e la questione – visto il ricorso presentato dalla casa editrice – arriva in Cassazione. La banca non è responsabile per tutto il tempo. Ma anche qui le cose rimangono invariate. Assodato che la notificazione è stata eseguita correttamente, la Corte di Cassazione rigetta tutti i motivi di ricorso, principale e incidentale. Sottolinea, confermando la decisione dei giudici di appello, che non ha pregio la pretesa della ricorrente principale di addurre a responsabilità della Banca tutto il tempo trascorso dal novembre 1993 - anno di presentazione della domanda – ed indicare quale danno il maggior costo del mutuo per tale ragione assunto . Rigettati i ricorsi, dunque, la S.C. compensa le spese tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile – 14 maggio 2012, n. 7453 Presidente Carnevale – Relatore Macioce Svolgimento del processo La socomma Gangemi Editore in data 21.4.1999 convenne innanzi al Tribunale di Roma la socomma Banco di Napoli onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal suo inadempimento contrattuale l'attrice assumeva infatti che la Banca, mandataria per curare la erogazione del finanziamento agevolato chiesto nel 1993 e concesso, ex artt. 29 e 33 legge 416 del 1981, nel 1998, era stata negligente nell'inoltro della documentazione ed aveva pertanto determinato la necessità di ricorrere ad un mutuo assai più oneroso si che era tenuta a versare l'importo degli oneri aggiuntivi ed a rimborsare le spese di istruttoria della pratica. Il Tribunale, costituitasi la socomma Banco di Napoli, con sentenza non definitiva 15.9.2003 accolse la domanda con pronunzia sull' an debeatur limitata al danno da mancata erogazione del contributo in conto interessi posi 1998. La pronunzia venne gravata di appello da Sanpaolo Imi incorporante il B.d.N. e si costituì la s.a.s. Gruppo Gangemi nella quale si era trasformata Gangemi Editore che formulò appello incidentale. La Corte di Roma con sentenza 1.10.2009 ha rigettato il gravame della Banca affermando, per quel che rileva in questa sede che il Tribunale aveva fondato la sua valutazione di negligenza della Banca nel non avere essa versato l'importo dello 0,50% del finanziamento ammesso a contributo, e neanche in sede di sollecito del 18.4.2000, importo che invece ex actis emergeva essere nella sua disponibilità e che in ogni caso essa poteva anticipare e compensare all'atto della riscossione del contributo in favore di Gangemi, con la conseguenza di dover affermare essere ascrivibile alla Banca l'importo differenziale tra interesse sul mutuo assunto 6,75% ed interesse del finanziamento agevolato 3,40% che era stata esattamente affermata la piena specificità del petitum e della causa petendi ed il Tribunale aveva esaminato la domanda rigorosamente contenendosi nei suoi limiti che l'art. 33 comma 4 della legge 416 del 1981 sui finanziamenti in questione, imponeva agli istituti erogatori di operare la trattenuta dello 0,50% da versare al fondo centrale di garanzia all'atto della erogazione del finanziamento stesso, si che la Banca, che aveva erogato a Gangemi il finanziamento nel giugno 1998 avrebbe dovuto già in tal data trattenere l'importo ed effettuare il versamento senza attendere la richiesta 18.4.2000 della Presidenza del Consiglio di esibire la quietanza e men che meno avrebbe dovuto attendere sino al 14.11.2001 per effettuarlo posto che avrebbe comunque potuto prelevare l'importo dal deposito per spese costituito ab initio da Gangemi, senza attendere l'8.11.2001 per avvalersene che era poi pretestuosa la difesa della Banca sulla impossibilità di prelevare la somma dal deposito vincolato per le spese, posto che proprio in tal senso la Banca si era comunque regolata, pur se solo successivamente, e che a nulla valeva allegare l'opposizione della società né tampoco addurre l'avvenuta proposizione del giudizio che non valeva - ad escludere la negligenza - il fatto che la documentazione richiesta dalla Presidenza del Consiglio il 18.4.2000 fosse stata poi direttamente inoltrata da Gangemi, tal contegno non escludendo la negligenza vieppiù perché non provato né tampoco addotto che Gangemi fosse stata in precedenza sollecitata dalla Presidenza alla produzione in questione. La Corte ha anche respinto l'impugnazione della società Gangemi - relativa al diniego di risarcimento danni per il periodo dal 1993 al 1998 - affermando che non aveva pregio la pretesa di addurre a responsabilità della Banca tutto il tempo trascorso dal novembre 1993 presentazione della domanda ed indicare quale danno il maggior costo del mutuo per tal ragione assunto, che infatti la lettera di integrazione istruttoria della Presidenza del 19.10.1996 riguardava documenti dei quali si ignorava la rilevanza cronologica e la efficienza causale nella ritardata erogazione e, d'altro canto, non era neanche contestata l'affermazione del primo giudice per la quale il prospettato danno afferente i maggiori interessi per il primo mutuo contratto ben avrebbe potuto essere eliso estinguendo tale primo mutuo con le somme erogate da Banco di Napoli. Per la cassazione di tale sentenza la s.a.s. Gruppo Gangemi ha proposto ricorso con atto del 15,11.2010 articolando due motivi ai quali si è opposta Intesa Sanpaolo s.p.a. successore di San Paolo IMI, incorporante Banco di Napoli con controricorso del 20.12.2010 contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali ed i loro difensori hanno discusso la causa. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi debbano essere rigettati. Ricorso principale. Il ricorso deve preliminarmente ritenersi ammissibile perché tempestivamente proposto il 15.11.2010 avverso sentenza 1.10.2009 mediante la consegna dell'atto da parte dell'avvocato Luigi De Stefano all'Ufficiale Postale ex art. 3 della legge 53 del 1994. In tal senso, si è espressa, contrariamente alla opinione della controricorrente Intesa Sanpaolo, questa Corte con decisione 17748 del 2009 alla quale il Collegio ritiene di dare continuità e che ha affermato che il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994. Ha anche notato tale sentenza che, affatto irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, l'unica differenza evidenziabile è che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va, ne caso in disamina, sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale. Del tutto inconsistenti sono, poi, gli ulteriori rilievi di inammissibilità sollevati nel controricorso di Intesa Sanpaolo, non scorgendosi come si possa eccepire la carenza di autosufficienza del ricorso in via del tutto generale ed astratta, come fatto dalla controricorrente, dimenticando che l'autosufficienza è requisito di pertinenza delle singole censure al decisum e non canone valutativo generico della sussistenza di una descrizione dei fatti da parte del ricorso art. 366 n. 3 c.p.c. . Primo motivo con esso ci si duole della esclusione di addebito alla Banca di alcuna negligenza per il contegno tenuto dopo la ricezione della lettera 19.10.1996 con la quale la PdCdM sollecitava la documentazione di cui all'elenco che allegava contestualmente sospendendo il procedimento di concessione. I giudici del merito avrebbero dovuto accertare che il mandatario-Banca avesse adempiuto a quanto disposto dall'art. 1710 c.comma e, in particolare, che avesse provveduto a rimettere la documentazione o quantomeno a sollecitare Gangemi e/o ad informarla della mancanza di detti documenti. Inoltre quei giudici avrebbero attribuito a Gangemi un difetto di specificazione dei documenti laddove l'atto della PdCDM era chiaro, legittimo ed efficace nel sottolineare la carenza documentale e la Banca aveva, e non poteva non avere, tutti i documenti a sostegno della richiesta il rilievo della Corte di merito era quindi, ad avviso della ricorrente, da ritenersi privo di consistenza ed anzi viziato da illogicità. Ritiene il Collegio che la statuizione della Corte di Appello sulla assenza di individuazione dei documenti carenti al fine di valutarne la decisività - anche in termini di incidenza sul ritardo nella erogazione - appare non superata dalle censure la stessa affermazione posta in ricorso per la quale, comunque, era la mandataria che aveva, e non poteva non avere, tutti i documenti e quindi anche quelli richiesti, è pura affermazione astratta contenuta nel motivo in disamina che non si congiunge alla allegazione precisa delle clausole del mandato in termini di iniziativa obbligatoria del mandatario di raccogliere e sollecitare la documentazione. Secondo motivo lamenta che si sia accollato a Gangemi - mandante, e con argomentazione di assoluta laconicità, l'onere di provare non già la negligenza del mandatario, comprovata per effetto della sola lettera di sollecito 19.10.1996, bensì la inesigibilità o scusabilità di tale negligenza per inutile sollecito documentale alla mandante che di contro gravava solo sulla mandataria. Ad avviso del Collegio, assorbente è il rilievo per il quale la ricorrente Gangemi neanche si è avveduta della autonoma ratio di chiusura della argomentazione, quella, posta a pag. 12 della sentenza, per la quale comunque non era stata appellata l'affermazione del primo giudice, decisiva, che il danno da differenziale di interessi per il primo mutuo ben si sarebbe potuto evitare se Gangemi avesse, con l'importo del secondo mutuo, estinto il primo. La mancata percezione ed impugnazione di tale precisa e chiarissima statuizione a sua volta constatante la mancata percezione ed impugnazione della relativa affermazione del Tribunale rende inammissibile il motivo. Ricorso incidentale. Nel ricorso di Intesa Sanpaolo si censura la sentenza in termini di travisamento dei fatti per avere affermato che si sarebbe potuto dalla Banca utilizzare l'importo versato da Gangemi per istruttoria della pratica là dove emergeva che l'importo in discorso era stato vincolato alle spese per finanziamento di lire 1 miliardo quando non si poteva certo sapere che, accordato il finanziamento per somma inferiore, l'importo spese sarebbe stato eccedente. La censura è inammissibile perché in fatto e generica essa non deducendo il testo completo dell'accordo, vincolante il deposito per spese alla somma chiesta e non alla somma erogata e comunque perché del tutto priva di decisività dato che la Corte ha anche precisato che lo 0,50% ben si sarebbe potuto prelevare anche sull'importo originario del finanziamento senza attendere il 14.11.2001 per effettuarla sul fondo spese. La Corte di Roma ha infatti rilevato che il prelievo sull'originario deposito era comunque avvenuto senza che fosse stato chiarito perché quanto prima ritenuto giuridicamente impossibile fosse, poi, divenuto possibile. Sul punto il ricorso nulla afferma e precisa anzi, la capienza del fondo spese in relazione al minor importo ammesso a contributo lire 665.360.000 rispetto alla iniziale previsione di lire 1 miliardo, risulta non essere affatto emersa nel Novembre 2001 ma essere percepibile già dal 23.06.1997 quando venne comunicata alle parti in causa la avvenuta ammissione a contributo per il minor importo de quo vd. pag. 4 punto 1.8 del controricorso Intesa Sanpaolo . È dunque palese che è lo stesso controricorso della impugnante incidentale ad allegare circostanza incompatibile con le premesse dell'impugnazione ed asseverante la correttezza del decisum . Respinti entrambi i ricorsi, l'esito della lite consiglia di disporre la compensazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. Rigetta entrambi i ricorsi e dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.