Se l’allarme avesse funzionato il furto non si sarebbe consumato? Il gioielliere derubato non è tenuto alla prova

Se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare un furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo pertanto, la potenziale utilità allo scopo dell’allarme antifurto può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all’art. 115, secondo comma, c.p.c

La questione. A seguito di un furto in gioielleria, il proprietario dell’esercizio chiedeva i danni alla società che aveva installato l’allarme antifurto in negozio l’allarme, infatti, non era scattato né era stato inviato l’avviso automatico necessario per avvertire la polizia dell’intrusione. In primo grado la domanda attorea veniva accolta in appello, invece, la sentenza veniva riformata in quanto non era stata data, a parere del giudice, prova sufficiente che il furto non sarebbe stato consumato in caso di corretto funzionamento dell’allarme. Poiché, infatti, il furto era avvenuto in pochi minuti, doveva ritenersi che il suono della sirena non avrebbe avuto effetto decisivo, visto il tempo limitato. Il gioielliere si rivolge alla Corte di Cassazione che ritiene fondati i motivi di ricorso e cassa la sentenza della Corte d’Appello. Se un impianto di allarme non fosse utile per evitare i furti, inutile installarlo. La Corte rileva che se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare un furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo pertanto, la potenziale utilità allo scopo dell’allarme antifurto può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all’art. 115, secondo comma, c.p.c Ne deriva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto spiegare chiaramente le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale tra il malfunzionamento dell’allarme ed il furto il giudice di secondo grado non ha chiarito in alcun modo le ipotetiche ragioni per cui il suono della sirena non avrebbe potuto avere un effetto deterrente totale o parziale , quindi idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito dal creditore della prestazione della società fornitrice dell’impianto, che provvedeva anche ad operare periodici interventi di manutenzione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 10 aprile 2012, n. 5644 Presidente Petti – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1.- Nella notte del ignoti malviventi asportarono dalla gioielleria di L S. oggetti preziosi dopo aver praticato un buco nel vetro della vetrina del negozio. L'impianto di allarme realizzato da P.A. Antifurto s.r.l. non provocò il suono delle sirene né risultò che dell'effrazione fosse stata in automatico informata la TC Telecentral di Brescia in vista del tempestivo avviso ad una pattuglia. Nel 1993 lo S. convenne dunque in giudizio la P.A. Antifurto chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito, indicato L. 100.000.000. La convenuta resistette. Con sentenza del 31.8.2005 il Tribunale di Brescia accolse la domanda nei limiti di Euro 20.000. 2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Brescia che, con sentenza n. 721/09 depositata il 15.7.2009, ha invece rigettato la domanda, condannando l'attore alle spese del doppio grado, sui rilievi che le risultanze processuali non autorizzavano la conclusione che, se l'impianto avesse funzionato regolarmente, la mercé non avrebbe potuto essere sottratta. Tanto perché a era stato bensì accertato che l'impianto era stato inserito e che tutte le zone coperte dal segnale, ivi compresa la vetrina, risultavano essere collegate, ma non era stato offerto alcun elemento per ritenere che il mancato invio del segnale d'allarme alla centrale fosse dipeso dal malfunzionamento dell'impianto installato e non da problemi attinenti alla linea di collegamento alla Telecentral, o a difetti nella ricezione di quest'ultima, comunque non dipendenti dall'impianto antifurto b mancava del tutto la prova che il furto non sarebbe stato consumato se l'impianto avesse funzionato considerato che l'azione delittuosa si era sviluppata in cinque minuti, doveva anzi ritenersi che il suono della sirena non avrebbe avuto efficacia decisiva in un tempo così limitato. Lo S. non aveva del resto allegato che, in caso di attivazione della sirena, fossero previste procedure di intervento pressoché immediate, come tali idonee ad interferire nella commissione del furto. 3.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il soccombente L S. affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso la P.A. Sistemi Integrati s.r.l. già P.A. Antifurto s.r.l. . Motivi della decisione 1. Il ricorso si articola in cinque motivi. 1.1.- Col primo motivo il ricorrente si duole – deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 163 e 167 c.p.c. - che la Corte d'appello abbia deciso la controversia sulla base di un'ipotesi possibili difetti nella linea di collegamento con la Telecentral s.r.l. di Brescia o di ricezione da parte di quest'ultima mai prospettata da alcuno in causa non in particolare dalla convenuta società P.A. Antifurto s.r.l., che aveva indicato solo due alternative possibilità del mancato funzionamento dell'impianto - l'esclusione da parte dello stesso utente della protezione della vetrina - una possibile anomala interferenza, in ipotesi determinata da una radio, impeditiva del funzionamento del trasmettitore. Di tanto assume trarsi conferma, oltre che dal contenuto pedissequamente riprodotto in ricorso degli atti processuali, dalla inequivoca valenza delle circostanze che la chiamata in causa di Telecentral non era stata autorizzata per non essere stato dedotto alcun elemento di responsabilità a carico della stessa e che, per la stessa ragione, era stata ammessa la testimonianza dell'amministratore delegato di Telecentral, L.G. . 1.2.- Col secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello addossato la prova del fatto impeditivo della responsabilità della Antifurto s.r.l. quale sarebbe stata quella della società Telecentral all'attore anziché alla parte convenuta, cui comunque sarebbe spettata la prova di un difetto nelle linee di collegamento o nella ricezione da parte di Telecentral. 1.3.- Col terzo la sentenza è censurata per difetto di motivazione sulle circostanze ipotizzate dalla Corte d'appello, risultando all'opposto per tabulas acquisito tabulato della Telecentral che il collegamento funzionava perfettamente nonché sulla affermata inattendibilità del teste L. , le cui affermazioni collimavano puntualmente con le risultanze documentali. 1.4.- Col quarto è denunciata insufficiente motivazione sulla esclusa efficacia quantomeno deterrente del suono della sirena e sulla affermata mancanza di procedure di intervento pressoché immediate, avendo il teste L. testualmente dichiarato che quando in centrale pervenivano i segnali di allarme, questi venivano evidenziati sul monitor cui era addetto con continuità un operatore, il quale informava la pattuglia di servizio . 1.5.- Col quinto motivo sono da ultimo dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2056 c.c. per essere suscettibile di essere quantomeno presunto che il suono della sirena avrebbe potuto determinare l'interruzione dell'azione criminosa, sicché il danno avrebbe dovuto essere risarcito, se non altro, sotto il profilo della perdita di chance per l'attore di conseguire un risultato utile. 2.- I primi tre motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che li connota, sono fondati. Non v' è dubbio - come correttamente rilevato dal ricorrente molte volte, nelle ben 39 pagine di cui il ricorso consta - che l'attività di allegazione, risolvendosi nella prospettazione di fatti funzionali alle pretese ed alle eccezioni fatte valere in giudizio, compete in via esclusiva alle parti stesse, come inequivocamente risulta dagli artt. 163, terzo comma, n. 4, e 167, primo comma, c.p.c Le specifiche ipotesi sulla cui base la Corte d'appello ha rigettato la domanda possibile difetto di collegamento o di ricezione del segnale da parte di Telecentral non erano state mai prospettate dalla società convenuta né comunque risultavano in alcun modo suffragate dalle risultanze processuali, sicché erano affatto estranee al thema decidendum ed alle circostanze di fatto sulle quali si era instaurato e svolto il contraddittorio. Non avrebbero dunque potuto essere poste a base della decisione, siccome non integranti il risultato di considerazioni logiche - che, invece, ben possono essere svolte dal giudice del merito, benché non prospettate dalle parti, quando si tratti di apprezzare l'incidenza o la veridicità di un fatto allegato - ma risolvendosi esse stesse nella considerazione di fatti non allegati e tuttavia considerati precludenti l'accoglimento della domanda. 3.- Fondato è anche il quarto motivo, che determina l'assorbimento del quinto. Posto che, se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo sicché la sua potenziale utilità allo scopo può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c. , la Corte d'appello avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto. A tali fini è apodittica la ravvisata incidenza della circostanza che il furto si consumò in pochi minuti, non essendo stato in alcun modo dato conto delle ipotetiche ragioni per le quali il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, come tale idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito dal creditore della prestazione della società fornitrice dell'impianto, che inoltre provvedeva anche ad interventi di manutenzione. 4.- Accolti i primi quattro motivi di ricorso ed assorbito il quinto, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà sull'appello della P.A. Sistemi Integrati s.r.l. già P.A. Antifurto s.r.l. senza considerare le ipotesi di cui a pagina 8 della sentenza impugnata problemi attinenti alla linea di collegamento alla Telecentral o a difetti nella ricezione di quest'ultima e riconsiderando l'aspetto concernente il nesso causale tra il funzionamento dell'impianto ed il danno subito da L S. a seguito del furto. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie i primi quattro motivi del ricorso e dichiara assorbito il quinto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.