Pieno inverno e zona montuosa, il ghiaccio sulla strada non è una sorpresa: responsabile l’automobilista per l’incidente

Salva l’Anas da ogni responsabilità, anche considerando l’estensione del bene demaniale. Sull’uomo, invece, grava la condotta tenuta eccessiva velocità e utilizzo di pneumatici non adatti. A lui è addebitato il sinistro, soprattutto perché la situazione di pericolo era prevedibile.

Rete stradale troppo ampia e comportamento dell’automobilista troppo poco diligente ecco perché la responsabilità dell’incidente viene addebitata all’uomo. Che, quindi, vede svanire anche la possibilità di essere risarcito dall’Anas Cassazione, sentenza numero 4251, Terza sezione Civile, depositata oggi . Pattinamento. L’improvvisa – almeno per l’automobilista – presenza di ghiaccio sulla strada rappresenta una sorpresa assolutamente poco gradita. E che può portare – come in questo caso – problemi e danni nello specifico, l’automobile sbanda fortemente, ricavandone alcuni danni. Che, secondo l’automobilista, deve essere l’Azienda nazionale autonoma delle strade statali a dover pagare all’Anas, difatti, a suo avviso, va addebitata la responsabilità dell’incidente per l’omessa manutenzione e l’omessa segnalazione del pericolo . Irresponsabile. Nelle aule di giustizia, però, la richiesta dell’uomo viene respinta in toto . Anzi, la decisione del Tribunale viene ampliata e dettagliata ulteriormente dalla Corte d’Appello, che considera non attestabile la responsabilità dell’Anas per due ragioni in primo luogo, per l’estensione della rete stradale, che porta ad escludere il danno cagionato da cosa in custodia in secondo luogo, per la prevedibilità della situazione della strada e per la condotta di guida dell’automobilista, che portano ad escludere l’ipotesi del risarcimento. Nessuna mancata manutenzione, quindi, da parte dell’Anas – che aveva, anzi, provveduto alla tipica operazione dello spargimento del sale –, ma, piuttosto, l’attestazione del comportamento poco responsabile dell’automobilista, testimoniato non solo, ad esempio, dalla velocità ma anche dall’utilizzo di pneumatici inadeguati. Nessun dubbio. A portare la questione in Cassazione è l’automobilista, che vuole evitare la beffa del mancato risarcimento per il danno subito dalla sua vettura. Prospettiva centrale, nel ricorso, è la responsabilità che, a suo avviso, andrebbe attribuita all’Anas, per diverse ragioni, tra cui obbligo di custodia e comportamento colposo in materia di manutenzione. Secondo l’automobilista, è stata completamente errata la valutazione compiuta in Appello. Ma questa tesi viene rigettata in toto in Cassazione, dove i giudici – respingendo il ricorso e confermando la pronuncia di secondo grado – sottolineano, innanzitutto, come il peso della custodia sulla rete stradale non possa essere assoluto. La chiave di lettura è semplice ma netta la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia non si applica laddove la custodia sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile . E il riferimento è, ad esempio, all’ estensione del bene Andando ancora più nei dettagli, i giudici chiariscono che esiste l’ipotesi che vi sia l’oggettiva impossibilità di tale potere di custodia . A questo quadro, poi, va aggiunto anche il comportamento colposo dell’automobilista danneggiato, esemplificato dalla velocità e, per giunta, dall’ uso di pneumatici non adatti alla condizione dei luoghi . Condizione che, viene ulteriormente sottolineato, era facilmente prevedibile l’Anas si era attivata nello spargimento di sale, ma, comunque, la situazione della strada non poteva costituire assolutamente una sorpresa inaspettata Il contesto diventa decisivo alle 6 del mattino, in stagione invernale, in località montuosa , spiegano i giudici, era ben prevedibile la formazione di ghiaccio sulla strada , eppure l’automobilista non ha adottato né un’attenta condotta di guida né ha utilizzato idonei pneumatici .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio – 16 marzo 2012, n. 4251 Presidente Trifone – Relatore D’Amico Svolgimento del processo P.P convenne in giudizio l’A.n.a.s. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa dello sbandamento della vettura sulla quale viaggiava, cagionato dalla sede stradale ghiacciata. Sosteneva l’attore che la responsabilità del sinistro era da addebitare sia all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente, sia all’omessa segnalazione del pericolo. l’A.n.a.s si costituì sostenendo che l’incidente doveva essere imputato all’eccessiva velocità dell’auto dell’attore. Il Tribunale di L’Aquila rigettò le domande attrici reputando che al caso di specie fosse da applicare la regola di cui all’art. 2043 c.c. e non già quella di cui all’art. 2051 c.c. Proponeva appello il P. Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per parte appellata. La Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello escludendo la responsabilità dell’A.n.a.s. ex art. 2051 c.c. per l’astensione della rete stradale ed anche la responsabilità ex art. 2043 c.c., sia perché la situazione della strada ghiaccio in curva, il mattino alla ore 6 era prevedibile e, peraltro, facilmente apprezzabile, sia perché il sinistro era da addebitare prevalentemente alla condotta di guida dell’infortunato ricorrente velocità non particolarmente moderata ed adeguata alla condizione dei luoghi. Propone ricorso per cassazione P.P. con quattro motivi. Resiste L’A.n.a.s. s.p.a. Motivi della decisione Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Si deve preliminarmente rilevare che il controricorso è inammissibile. Nel giudizio per cassazione infatti sono necessari per l’ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione e per la validità della costituzione del processo, mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del secondo comma dell’art. 370 c.p.c. è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso anche se il richiamo sia soltanto implicito Cass., 13 marzo 2006, n. 5400 Cass., 11 gennaio 2006, n. 241 . Nel caso in esame non si riscontra l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Con il primo motivo del ricorso P.P. denuncia Violazione e falsa applicazione articolo 2051 C.C. e 2697 C.C. - Difetto di motivazione su punti decisivi. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale ha errato nell’escludere l’applicazione dell’art. 2051 c.c. in ragione dell’estensione della rete stradale mentre per la responsabilità prevista da tale norma è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del costode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito Sussiste inoltre, secondo il P., vizio di motivazione perché il giudice non ha affatto motivato riguardo all’accertamento che doveva svolgere in relazione al caso concreto. In secondo luogo non può rientrare nel carattere dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità la circostanza che un automobilista percorresse la strada nel punto in cui è ghiacciata. Il motivo è infondato. La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica infatti agli enti pubblicitari per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale stesso, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all’esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di lutto sul bene. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta di esso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Cass., 6 luglio 2006, n. 15383 Cass., 6 giugno 2008, n. 15042 Cass., 26 settembre 2006, n. 20823 . La responsabilità della P.A. non può quindi essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuta in ogni caso sussistente anche quando vi è l’oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo. L’esistenza di un comportarento colposo dell’utente danneggiato sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre, in caso contrario, esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del suo comportamento Cass., 12 luglio 2006, n. 15779 . Nel caso in esame l’impugnata sentenza, esaminando la situazione di fatto, ha attribuito l’esclusiva responsabilità al danneggiato. Per quanto riguarda il denunciato vizio di motivazione deve rilevarsi che lo stesso non sussiste in quanto l’impugnata sentenza risulta correttamente argomentata. Con il secondo motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione articoli 2043 e 2697 c.c. - Difetto di motivazione anche per omesso esame di documenti decisivi. Secondo parte ricorrente la motivazione della Corte d’Appello è incongrua e presenta salti logici, fondandosi su una sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada mai irrogata. Inoltre l’impugnata semenza contiene una violazione dell’art. 2697 c.c., essendosi invertito l’onere della prova. Il motivo è infondato. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione Cass., 18 marzo 2011, n. 6288 . Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha attribuito la responsabilità al danneggiato, oltre che per la velocità, anche per l’uso di pneumatici non adatti alla condizione dei luoghi. Con il terzo motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione art. 2043 c.c. sotto altro profilo e ulteriore difetto di motivazione su punto decisivo . Secondo parte ricorrente l’impugnata sentenza avrebbe dovuto considerare, a prescindere dall’esistenza di una insidia o trabocchetto, se sussistesse un comportamento colposo dell’ente proprietario della strada per aver omesso di predisporre opere che evitassero la presenza di una fascia di acqua in caso di piogge e del ghiaccio in caso di abbassamenti della temperatura. La visibilità o meno dallo stato di pericolo non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell’ ente proprietario ma andava valutata dal giudice di merito solo in termini di eventuale concorso del danneggiato con riferimento all’evento lesivo. Il motivo è infondato. Correttamente infatti l’impugnata sentenza ha escluso che fosse da applicare la regola di cui all’art. 2043 c.c., osservando che le risultanze di causa escludevano che la fattispecie potesse configurare gli estremi dell’insidia e del trabocchetto, risultando che dalla enunciata dinamica del sinistro si potesse escludere la sussistenza una situazione di pericolo occulto con le relative caratteristiche di imprevedibilità e non visibilità. La Corte ha escluso anche un comportamento colposo dell’ente proprietario della strada, pur in presenza della formazione di ghiaccio, in quanto l’A.n.a.s. si era attivata nello spargimento di sale. Colposo era invece il comportamento dell’automobilista in quanto alle sei circa del mattino, in stagione invernale, in località montuosa, era ben prevedibile la formazione di ghiacchio sulla strada. Il danneggiato non ha adottato né un’attenta condotta di guida né ha utilizzato idonei pneumatici. Con il quarto motivo si denuncia Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova . Secondo parte ricorrente la sentenza è errata per avere rigettato l’ulteriore ammissione di prove orali con una motivazione insufficiente. Il motivo è infondato. L’ammissione di mezzi di prova di cui all’art. 261 c.p.c. è infatti rimessa all’iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso, ritenendole ininfluenti, le dette prove. In conclusione, dichiarato inammissibile il controricorso, deve essere rigettato il ricorso mentre non v’è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il controricorso, rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.