L’auto “circola” anche quando è ferma

La sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra anch’essa gli estremi della fattispecie circolazione del veicolo”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio.

Il caso. Un’autovettura è parcheggiata all’interno del cortile di un condominio. Ad un certo punto, a causa di un corto circuito dell’impianto elettrico, il mezzo prende fuoco e le fiamme sprigionatesi finiscono col distruggere un esercizio commerciale. I proprietari di quest’ultimo agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma la loro domanda spiegata contro la società assicuratrice del veicolo viene rigettata in primo e secondo grado. Si arriva dunque in Cassazione dove il ricorso viene accolto. Anche la sosta è un momento della circolazione del veicolo. La decisione impugnata, infatti, è fondata su un orientamento ormai superato secondo il quale non sarebbe possibile considerare l’auto in sosta come in circolazione. A tal proposito, la Terza sezione Civile Suprema corte, nella sentenza n. 2092/12 depositata il 14 febbraio scorso, ricorda come la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra anch’essa gli estremi della fattispecie circolazione del veicolo”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio . Il proprietario è responsabile per i danni derivanti dalla circolazione. In un caso come questo poi, ricorda la Corte, non è consentito al proprietario di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione – fatta di movimento e di sosta – per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione e anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo, allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione – ivi compresa la sosta -, costituisce oggetto dell’assicurazione obbligatoria . Il caso fortuito esclude la responsabilità. Il proprietario non risponde dei danni solamente in presenza di caso fortuito, come può essere l’ipotesi dolosamente causato da un terzo, ma non è questo il caso. I giudici di merito, con la loro decisione, hanno disatteso i suindicati principi imponendo alla Suprema Corte di cassare la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello in altra composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 novembre 2011 – 14 febbraio 2012, n. 2092 Presidente Massera – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 13/2/2006 la Corte d'Appello di L'Aquila respingeva il gravame interposto dalla società Pre-Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. nei confronti della pronunzia non definitiva Trib. Pescara 26/6/2001 di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, da liquidarsi nell'ammontare da determinarsi in corso di causa, lamentati in conseguenza di incendio, sviluppatosi il omissis , che aveva distrutto il proprio esercizio commerciale in ragione di fiamme sprigionatesi dall'autovettura Mercedes tg. omissis di proprietà della società Ortofrutticola s.a.s. parcheggiata all'interno del cortile del condominio omissis . Con rigetto viceversa della domanda spiegata contro la società Milano Assicurazioni s.p.a Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Pre-Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Milano Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole dell'erroneità dell'impugnata decisione per risultare essa fondata sull'ormai superato orientamento che negava la possibilità di considerarsi l'auto in sosta come in circolazione. Con il 2 motivo denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Lamenta che una volta riconosciuta . la responsabilità oggettiva, non vi è spazio per discettare in ordine alla causa determinante dell'incendio”. Lamenta ulteriormente essere irragionevole” introdurre un criterio temporale al fine di riconoscere la sussistenza del nesso causale fra la circolazione e l'incendio, così come il farsi carico di ricercare la causa effettiva dell'incendio”. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e della legge n. 990 del 1969, anch'essa gli estremi della fattispecie circolazione del veicolo , con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio v. Cass., 5/8/2004, n. 14998 . Si è in particolare precisato che l'art. 2054, ult. co., c.c. non consente al proprietario ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione -fatta di movimento e di sosta per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato, sicché anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall'art. 2054 c.c., u.c. allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione -ivi compresa la sosta sulle pubbliche vie o aree equiparate, costituendo oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 L. n. 990 del 1969 attualmente art. 122 d.lgs. n. 209 del 2005 che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. v. Cass., 11/2/2010, n. 3108 . A tale stregua, il proprietario di un veicolo a motore in sosta su area pubblica o ad essa equiparata non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. dei danni causati dal propagarsi dell'incendio del proprio autoveicolo solamente in presenza di caso fortuito, ad esempio integrato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta. La condotta del terzo di doloso appiccamento del fuoco ad autovettura regolarmente parcheggiata su area pubblica o ad essa equiparata, e pertanto per consuetudine esposta alla pubblica fede, si appalesa infatti imprevedibile ed inevitabile cfr. Cass., 17/1/2008, n. 858 Cass., 19/12/2006, n. 27168 Cass. 21/10/2005, n. 20359 , in base ad una condotta normalmente diligente che prescinda dal ricorso all'impiego di mezzi straordinari v. Cass., 20/2/2006, n. 3651 , integrando un rischio generico della vita di relazione, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità v. Cass., 7/10/2008, n. 24755 . Orbene, rilevato che il Tribunale ha individuato la causa dell'incendio del veicolo in un difetto intrinseco del mezzo, in particolare in un corto circuito dell'impianto elettrico”, nel pervenire ad affermare che la copertura obbligatoria non può aver luogo allorché la circolazione del mezzo si presenti -come nel caso che ne occupa in rapporto di pura e semplice occasionalità con l'evento. Né in contrario può sostenersi che un corto circuito sull'impianto elettrico di un'autovettura è sempre da riferirsi alla precedente condizione di marcia della stessa e quindi in ogni caso alla sua circolazione, per la duplice ragione che quest'ultima locuzione nella fattispecie concreta si identifica con la sosta del mezzo e non con la sua marcia, la quale potrebbe essere stata pregressa, ma, in ipotesi, potrebbe anche essere mancata del tutto come nel caso, non infrequente, in cui si lasci l'automezzo fermo col motore acceso per un certo tempo e poi per qualsivoglia motivo lo si spenga , e che, all'interno delle possibili serie causali, deve darsi priorità e rilevanza a quelle che si pongano in relazione diretta ed immediata con l'evento, nel momento in cui questo si produce” la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Della medesima s'impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione.