Neve e ghiaccio mattutini, elementi visibili e scivolata prevedibile

Fatali i passi dalla macchina al bancomat una donna cade e riporta lesioni significative. Lo scenario e l’orario rendono, però, facilmente visibile la situazione dei luoghi. Impossibile attribuire la responsabilità dell’episodio alla banca.

Automobile parcheggiata, poi un blitz velocissimo al bancomat per un piccolo prelievo. Scene di routinaria vita quotidiana, che, talora, cambiano canovaccio basta un po’ di ghiaccio in strada e un piede poggiato male per ritrovarsi a terra, doloranti. Possibile chiedere il risarcimento dei danni alla banca? Assolutamente no. Se, come in questo caso, il pericolo – come attestano i giudici del Tribunale di Monza, con la sentenza numero 3240, depositata il 7 dicembre 2011 – è evidente. Freddo scivoloso. In una gelida mattinata verso le 9, per la precisione , con temperature ai minimi termini, in un paese del Nord Italia, anche il ghiaccio può costituire un pericolo Come constata, dolorosamente, una donna, che, avviandosi verso il bancomat, scivola e cade per terra, riportando rilevanti lesioni personali . La donna, una volta rimessasi in sesto, agisce contro la banca per ottenere il risarcimento dei danni sofferti . E a sostegno di questa domanda ricorda che a causa della presenza di ghiaccio sulla pavimentazione del parcheggio antistante i servizi Bancomat della filiale della banca, era scivolata ed era caduta a terra . Alla banca, quindi, secondo la donna, deve essere addebitata la responsabilità per i danni da cose in custodia , così come prevista dal Codice Civile. Pericolo lampante. Proprio la ricostruzione della dinamica dei fatti è, paradossalmente, elemento a sfavore della donna. Perché, secondo i giudici, le circostanze richiamate non possono essere catalogate come alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e invisibile piuttosto, la presenza di neve e di ghiaccio, alle 9 del mattino del mese di dicembre , ovvero in una situazione di piena e chiara visibilità , è evento del tutto visibile e per nulla imprevedibile, così come la possibilità di scivolamento ed anche di caduta a terra . Anzi, per i giudici, gli elementi individuati dalla donna sono avvistabili agevolmente ex ante , soprattutto in orari diurni, quantomeno per chi usi la normale prudenza ed attenzione, e soprattutto laddove non se ne deduca la assenza in altri spazi o luoghi circostanti . Di conseguenza, per i giudici del Tribunale, la richiesta di risarcimento dei danni non ha assolutamente fondamento.

Tribunale di Monza, sez. I Civile, sentenza 7 dicembre 2011, n. 3240 Giudice Calabrò Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 13.1.2011 Ca.Ma. -, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Ba.Cr. s.c.a.r.l. e As. S.p.A. per sentirle condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di una rovinosa caduta avvenuta il giorno 21.12.2009 ad ore 9,00 in Biassono. Deduceva l'attrice che, nella predetta occasione, a causa della presenza di ghiaccio sulla pavimentazione del parcheggio antistante i servizi Bancomat della filiale di via e della banca convenuta, era scivolata ed era caduta a terra, riportando rilevanti lesioni personali. La Ba.Cr. s.c.a.r.l. e la As. S.p.A. ritualmente costituitesi nel giudizio, contestavano l'avversa domanda e ne chiedevano la reiezione. As. S.p.A. in particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in ordine all'azione direttamente proposta nei suoi confronti. Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni delle parti, la causa era, alfine, trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ex artt. 550 ter e 281 quinquies c.p.c. Motivi della decisione La domanda attrice non può essere accolta. Preliminarmente, deve essere dichiarata la carenza di azione diretta di parte attrice nei confronti di As. s.p.a Come è noto, solo ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni colui che rivendica un diritto risarcitorio, garantito da copertura assicurativa, ha la facoltà di agire direttamente anche nei confronti dell'assicuratore, mentre in linea generale tale possibilità è esclusa dall'articolo 1917 c.c Dunque, al di là della domanda di manleva irritualmente spiegata da parte della Banca convenuta nei confronti di As. S.p.A. trattandosi di una c.d. riconvenzionale tra convenuti, la stessa avrebbe presupposto un'istanza di chiamata ai sensi degli artt. 1167 ultimo comma e 269 c.p.c. , la domanda in via diretta proposta dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice deve essere dichiarata inammissibile. Nel merito, Ca.Ma. ha esplicitamente dedotto l'esistenza, in via principale ed in capo alla Banca convenuta, della responsabilità per i danni arrecati da cose in custodia disciplinata dall'articolo 2051 c.c., di carattere notoriamente presuntivo. L'applicabilità della presunzione di cui all'articolo 2051 c.c. è stata affermata nei confronti del custode pubblico e privato da numerose decisioni di legittimità fermo ovviamente restando l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene custodito e l'evento dannoso e la possibilità per lo stesso convenuto di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, nell'ambito del quale rientra anche il comportamento colposo della vittima del fatto vedansi Cassazione sentenze n. 20757/10 20415/09, 3745/09, 15042/08, 11511/08, 23924/07, 7403/07 . Peraltro, con una recente decisione che questo giudicante ritiene di poter del tutto condividere, la Suprema Corte ha avuto modo di ulteriormente statuire che la responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno Cass. 13.5.2010 n. 11592 , con la conseguenza che, qualora l'evento possa essere considerato prevedibile, la responsabilità presunta per cosa in custodia debba essere esclusa. Nel caso di specie, osserva il Tribunale come parte attrice ebbe a descrivere l'evento dannoso rammentando che, alle ore 9,00 del giorno 21.12.2009, era appena discesa dalla propria autovettura ferma nel parcheggio antistante lo sportello Bancomat della filiale di Biassono della Banca convenuta e, dopo aver fatto pochi passi, era scivolata a causa della presenza di neve e di ghiaccio , riportando lesioni personali. Tale circostanza, in tutta evidenza, non può essere considerata come una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile ed invisibile , posto che la presenza di neve e di ghiaccio alle ore 9,00 del mattino vale a dire, in una situazione di piena e chiara visibilità del mese di dicembre è evento del tutto visibile e per nulla imprevedibile, così come la possibilità di scivolamento ed anche di caduta a terra. Tale pacifica circostanza vale ad escludere l'applicabilità, in concreto, della presunzione di cui all'articolo 2051 c.c., sia in forza della citata giurisprudenza di legittimità Cass. n. 11592/2010 , sia in considerazione dell'esclusiva nonché assorbente condotta imprudente ed imperita dell'attrice, equiparabile al caso fortuito e, comunque, idonea ad integrare la correlativa esimente così come ritenuto dalla Suprema Corte, in ogni recente decisione . Peraltro l'attrice ha in via subordinata dedotto la responsabilità di Ba.Cr. s.c.a.r.l. anche alla luce della norma di cui all'articolo 2043 c.c., evocando il concetto di insidia o trabocchetto , elaborato da lungo tempo dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed inteso alla stregua di una situazione diversa dall'apparente, idonea a costituire un pericolo occulto sia per il carattere obbiettivo della non visibilità, sia per quello subbiettivo della sua imprevedibilità e/o della sua inevitabilità secondo i canoni della normale diligenza e dell'ordinaria prudenza vedansi per tutte Cass. n. 15224/05 Cass. 17.5.2001 n. 6767 Cass. 14.1.2000 n. 366 Cass. 16.10.1998 n. 10247 Cass. 28.1.1991 n. 803 e Cass. 1.2.1988 n. 921 . La Suprema Corte, esaminando la concorrente applicabilità delle norme di cui all'articolo 2051 cod. civ. e all'articolo 2043 cod. civ., ha statuito che in tema di responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità elemento oggettivo e non prevedibilità elemento soggettivo e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito Cass. 14.1.2000 n. 366 Cass.13.5.2010 n. 11592 e che incombe sul danneggiato l'onere della prova degli elementi costitutivo di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della sua imputabilità soggettiva Cass. 11.1.2008 n. 390 . Come si è già detto, Ca.Ma. sostiene che, alle 9 del mattino, appena discesa dalla propria autovettura ferma nel parcheggio antistante lo sportello Bancomat della filiale di Biassono della Banca convenuta, dopo aver fatto pochi passi, era scivolata a causa della presenza di neve e di ghiaccio . Tale circostanza appare di per sé idonea ad escludere il necessario elemento della non visibilità dell'insidia la presenza di neve e ghiaccio è avvistabile agevolmente ex ante, soprattutto in orari diurni, quantomeno per chi usi la normale prudenza ed attenzione e soprattutto laddove non se ne deduca la assenza in altri spazi o luoghi circostanti. Ai fini dell'accertamento di una insidia giuridicamente rilevante ed anche della sussistenza degli indispensabili suoi requisiti soggettivi inevitabilità del trabocchetto a causa della sua non visibilità l'anzidetto riferito stato dei luoghi appare all'evidenza ampiamente preclusivo della responsabilità della convenuta, sia in via presuntiva che in concreto. Reputa il Tribunale, pertanto, che la domanda attrice non possa trovare accoglienza anche in relazione al dedotto titolo di responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 2043 c.c La domanda attrice, conseguentemente, dev'essere respinta in relazione a tutti i profili di responsabilità dedotti in giudizio. Le spese processuali possono essere dichiarate compensate per intero tra la Ca. e la banca convenuta, attesa l'oggettiva difficoltà per l'attrice di dimostrare l'esistenza di una insidia giuridicamente rilevante, nonché alla luce dei contrasti interpretativi attinenti la responsabilità ex articolo 2051 c.c L'attrice, per contro, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di As. S.p.A. attesa l'accertata carenza di azione diretta. La presente sentenza dev'essere munita per quanto di ragione della clausola di cui all'articolo 282 c.p.c P.Q.M. Il Tribunale, pronunziando sulla domanda svolta con atto di citazione notificato il 13.1.2011 da Ca.Ma. nei confronti di Ba.Cr. s.c.a.r.l. e di As. S.p.A., così provvede 1 dichiara la carenza di azione diretta di Ca.Ma. avverso la As. S.p.A. 2 respinge, nel merito, la domanda svolta dall'attrice avverso la Ba.Cr. s.c.a.r.l. 3 dichiara integralmente compensate, tra le anzidette ultime parti, le spese processuali 4 condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di As. S.p.A. liquidate in Euro 2.233,87 di cui Euro 74,87 per esborsi, Euro 644,00 per diritti ed Euro 1.515,00 per onorari , oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge 5 dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, per quanto di ragione.