Scontro fortuito tra allievi delle elementari, nessuna responsabilità della scuola

Respinta anche in cassazione la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori della ragazza vittima dell'incidente. L'istituto deve evitare anche l'ipotesi che lo scolaro procuri danno a sé stesso, ma assicurare un controllo adeguato esclude la colpa.

Una corsa lungo i corridoi della scuola, per andare in bagno, uno scontro involontario con un compagno e un ruzzolone a terra. Per le lesioni subite dalla ragazza – allieva in una scuola elementare – la richiesta di risarcimento, avanzata dai genitori, non può trovare soddisfazione. Perché, alla luce degli obblighi dell’istituto, è stato rispettato il requisito fondamentale in materia di responsabilità dimostrare – chiarisce la Cassazione, con ordinanza numero 24835/2011, Sesta sezione Civile, depositata ieri – che l’evento dannoso non è attribuibile né alla scuola né all’insegnante. Lo scontro. La querelle ruota attorno alla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori della ragazzina per le lesioni subite da quest’ultima all’interno della scuola elementare. Ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello considerano immotivata la richiesta, spiegando che si trattava di autolesione dell’allieva per urto accidentale con un compagno il fatto si verificò mentre gli alunni si recavano in bagno e, in quel momento, la sorveglianza era assidua ed attenta ed effettuata da un’insegnante in classe, una all’esterno insieme ad un bidello . Di conseguenza andava esclusa la responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, vertendosi in ipotesi di caso fortuito . Da provare? La richiesta di risarcimento, però, rimane ancora in piedi attraverso il ricorso in Cassazione presentato dai genitori della allieva. Elemento centrale, in questa ottica, è la contestazione alla pronuncia d’Appello sul doppio fronte della responsabilità e della prova una volta inquadrata la responsabilità nell’ambito contrattuale, competeva alla pubblica amministrazione fornire la prova che il fatto non era imputabile né alla scuola né all’insegnante tale prova del caso fortuito non è stata fornita dalla amministrazione . Elemento collaterale, invece, è, sempre secondo i genitori, l’errata valutazione dei fatti da parte dei giudici di Appello. Snodo autolesione. Anche in questo caso, però, la richiesta di risarcimento si conclude con un buco nell’acqua. Per quale ragione? Snodo fondamentale è la valutazione dell’episodio come danno autoprocuratosi , e, conseguenzialmente, l’inquadramento della responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante come contrattuale . Difatti, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso , sottolineano i giudici, e tale ‘peso’ ricade anche sull’insegnante. Tutto ciò comporta che è da dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante . Ebbene, analizzando la specifica vicenda e i fatti così come ricostruiti in Appello , il caso fortuito , secondo i giudici, è attestato dalla sorveglianza, assidua ed oculata, di due insegnanti e di un bidello , quindi l’incidente si verificò per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 20 ottobre – 24 novembre 2011, n. 24835 Presidente Finocchiaro – Relatore Segreto Considerato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c. osserva La corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 4.11.2009, rigettava l’appello proposto da D.B.G. e L.P., anche quali legali rappresentanti della figlia minore D.B.S., avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda dei predetti al risarcimento del danno subito dalla minore il 12.12.2002, mentre si trovava all’interno della scuola elementare in Salerno. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie si era formato il giudicato sul punto che si trattava di autolesione dell’allieva per urto accidentale con un compagno che risultava accertato che il fatto si verificò mentre gli alunni si recavano in bagno e che in quel momento la sorveglianza era assidua ed attenta ed effettuata da un’insegnante in classe, una all’esterno insieme ad un bidello, per cui andava esclusa nella fattispecie la responsabilità contrattuale della p.a., vertendosi in ipotesi di caso fortuito. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori. Resiste con controricorso il Ministero intimato. 2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione agli art. 2697 c.c. e 184 c.p.c., lamentando che, una volta inquadrata la responsabilità nell’ambito contrattuale, competeva alla p.a. fornire la prova che il fatto non era imputabile né alla scuola né all’insegnante che tale prova del caso fortuito non era stata fornita dalla amministrazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’insufficiente e contraddittoria motivazione per erronea valutazione delle risultanze probatorie relativamente a fatto controverso e decisivo per il giudizio. 3. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente,. Il primo motivo è manifestamente infondato e il secondo è inammissibile. Trattandosi di danno auto procuratosi la corte di appello ha ritenuto che sul punto dell’autolesione si era verificato il giudicato e ciò non è stato impugnato , va escluso che alla fattispecie si possa applicare il disposto dell’art. 2048 comma 2 c.c., che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi, ma trattandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica, alla responsabilità contrattuale della scuola cfr. cass. S.U. 9346/02 . Questa Corte ha, infatti ritenuto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ. cass. n. 24456/05 . Dal punto di vista dell’onere probatorio, ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnane cfr. Cass. n. 24456/05 cass. 8067/07 . Sennonchè nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che nella fattispecie risultava provato che il fatto si era realizzato per caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben 2 insegnanti e di un bidello nelle circostanze di causa era assidua ed oculata e che l’incidente si verificò per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza. 4. Diversa questione è se la corte territoriale abbia fatto corretta valutazione del materiale probatorio. A tal fine va premesso che la valutazione delle prove compete al giudice di merito, residuando alla corte in sede di sindacato di legittimità solo la possibilità di accertare eventuali vizi motivazionali nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Tale vizio motivazionale è appunto censurato con il secondo motivo di ricorso. Sennonchè esso è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata o insufficiente valutazione di risultanze processuali un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc , è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata o insufficientemente valutata , che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative Cass. 28/06/2006, n. 14973 cass 23.3.2005, n. 6225 cass 23.1.2004, n. 1170 . Nella fattispecie non risulta trascritto il contenuto delle risultanze processuali che si assumono erroneamente o insufficientemente valutate.” Ritenuto che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse dai ricorrenti con la memoria che conseguentemente va rigettato il ricorso che permangono i giusti motivi individuati dal giudice di appello per la compensazione delle spese processuali P.Q.M. Visto l’art. 375 c.p.c. Rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di cassazione.