La palestra e l'istruttore non rispondono del danno arrecato da un allievo maggiorenne ad un altro

Il caso. Un soggetto maggiorenne frequenta una palestra di kick boxing, gestita da una s.r.l. Durante una lezione, egli subisce alcuni colpi dai compagni di corso, senza manifestare segni di disagio. Successivamente, però, inizia a sentire mal di testa ed un generale senso di malessere, con intensificazione la stessa notte ed episodi di vomito. Visitato dal medico, persistendo i sintomi, il giorno successivo si reca in ospedale dove, in esito ad una Tac al cranio, gli viene riscontrato un ematoma subdurale emisferico a destra, a disomogenea densità, con spessore massimo di 13 mm. Ricoverato la sera stessa in ospedale, viene sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza di craniotomia parietale destra e svuotamento dell'ematoma. Dopo sette giorni viene dimesso, con la prescrizione di venti giorni di convalescenza e di una vita senza sforzi. Infine, dopo sette mesi, il paziente veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi. Alla data del sinistro l'allievo, l'istruttore e la palestra non erano tesserati affiliati alla Federazione sportiva. La Federazione chiama in causa l'assicurazione. Oggetto e punti focali della vicenda la responsabilità civile. Il caso in esame verte in tema di responsabilità e di risarcimento-danni. Nella fattispecie, trattasi di individuare l'esatta configurazione dei vari rapporti giuridici ravvisabili tra le parti, e di accertarne la tipologia, onde stabilire la sussistenza, o meno, degli ulteriori elementi e presupposti di punibilità la legittimazione, il nesso di causalità, la tipicità della condotta, la tassatività della norma, la qualificazione e l'eventuale quantificazione della sanzione. In altri termini, affinchè una lesione subìta possa giuridicamente trasformarsi in danno risarcibile ed affinchè una condotta illecita possa determinare responsabilità secondo l'ordinamento, è necessario stabilire l'imputabilità del nocumento e, segnatamente, se la formazione dell'ematoma sia riconducibile alle modalità con le quali era stato eseguito l'allenamento di kickboxing. Pertanto, bisogna focalizzare, in primis, sulla sede spazio-temporale momento consumativo dell'evento. Iter logico-giuridico e fondamenti di responsabilità la natura giuridica dei rapporti. Onde individuare il regime di ripartizione dell'onere della prova, occorre qualificare la natura del rapporto intercorrente tra il danneggiato attore e ciascuno dei convenuti a danneggiato e palestra con l'iscrizione, si è instaurato un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive b danneggiato ed istruttore l'istruttore ha l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie idonee a tutelare l'incolumità fisica degli atleti che praticano la specifica disciplina. Il rapporto ha, quindi, fonte da contatto sociale e non fonte negoziale e, perciò, lo schema di riferimento è quello di tipo contrattuale di fatto , tanto più evidente nel caso di quelle discipline sportive suscettibili di ledere l'altrui incolumità fisica art. 32 Cost. . c palestra ed istruttore contrattuale d danneggiato e federazione inesistente e danneggiato ed assicurazione inesistente. Responsabilità contrattuale gli oneri processuali. In tema di ripartizione dell'onere della prova Cass. S.U. n. 13533/2001 , il creditore deve dare la prova della fonte dell'obbligazione fatto costitutivo ed allegare l'altrui inadempimento il debitore, invece, deve provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, provando l'inesistenza dell'inadempimento contestato o la mancanza del nesso causale tra inadempimento e danno lamentato. La decisione responsabile solo l'allievo autore del danno. L'escussione dei testi, quale criterio necessario e prudenziale, chiarisce la dinamica degli eventi causazione, motivo del non uso del casco, comparazione con lo stato psico-fisico degli altri allievi ed assurge a presupposto di attribuzione di responsabilità, determinando l'insussistenza di alcun inadempimento da parte dell'istruttore che, peraltro, non può rispondere per imprudenze e danni addebitabili esclusivamente ad un altro allievo, autore materiale dell'evento lesivo e quindi danneggiante ed unico obbligato. Non è, infatti, invocabile l'art. 2048 c.c. in tema di responsabilità di chi insegna un mestiere o un'arte poiché trattasi di norma teleologicamente applicabile soltanto nel caso in cui il danneggiante sia un minore i soggetti chiamati a rispondere ex 2048 devono essere ritenuti responsabili per la c.d. culpa in vigilando o per la culpa in educando, parametri inapplicabili in caso di maggiorenni. L'istruttore, cioè, non può essere tenuto a rispondere per l'inosservanza delle regole correttamente insegnate agli allievi maggiorenni, soprattutto se queste abbiano un contenuto elementare. Non è, poi, applicabile l'art. 1228 c.c. in tema di responsabilità per fatto degli ausiliari la palestra, pur avvalendosi di istruttori, non può essere ritenuta responsabile del danno in quanto esso è stato cagionato da altro allievo ed è imputabile soltanto a quest'ultimo. Non essendo, alla data del sinistro, l'allievo, l'istruttore e la palestra tesserati affiliati alla Federazione o meglio il relativo tesseramento era venuto a scadenza, non può essere dichiarata responsabile la Federazione e la polizza assicurativa è da ritenersi inoperativa. All'uopo, l'assicurazione non ha diritto formale ad ottenere la restituzione di quanto versato economicamente al danneggiato-attore in qualità di terzo chiamato, essa, infatti, avrebbe dovuto proporre domanda verso la parte che l'ha chiamata in processo e, mancando invece un rapporto processuale con l'allievo danneggiato-attore, avrebbe dovuto agire ex art. 269 co. 2 c.p.c. e, quindi, chiedere lo spostamento dell'udienza.

Tribunale ordinario di Prato, sez. Unica Civile, sentenza 27 settembre 2011, n. 1000 Giudice Unico Brogi Fatto e diritto F. B. ha convenuto in giudizio L. C., la Universo Sporting Center e la Federazione Italiana Kick Boxing d'ora in poi F.I.K.B. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un episodio lesivo verificatosi presso la palestra in data 6/11/2007, per un ammontare complessivo di € 90.000,00, previa detrazione della somma di € 1380,00 già corrisposta dalla Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. , o di quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'attore ha esposto di frequentare la palestra Universo di Prato, gestita dalla Universo Sporting Center s.r.l. per apprendere la disciplina della kickboxing boxe thailandese , i cui corsi sono diretti da personale della F.K.B.I. Tale sport si caratterizza nello scambio di pugni e calci tra i partecipanti alle gare e alle varie competizioni, sempre nel rispetto delle regole di lealtà e correttezza sportiva. Agli allievi era stato consigliato di usare il casco soltanto nei combattimenti e nelle eventuali manifestazioni agonistiche. Non era invece necessario indossare il casco durante gli allenamenti e gli esercizi di apprendimento. La sera del 6/11/2007, durante la lezione di box tailandese all'interno della palestra Universo, l'istruttore C. L. decise di fare effettuare agli allievi un nuovo tipo di esercizio consistente nello scambio di alcuni colpi, da eseguire con modalità mai sperimentate, tra coppie interscambiabili di persone. Il B., data la novità, chiese all'istruttore se era necessario l'uso del casco e questi rispose negativamente. Dopo tale lezione, l'attore, nonostante avesse subito alcuni colpi dai compagni di corso, non manifestò dei segni di disagio, ma successivamente, iniziò a sentire mal di testa e un generale senso di malessere. La notte stessa la cefalea si intensificò, unita ad episodi di vomito. Dopo la visita del medico, persistendo i sintomi, l'attore, il giorno successivo, andò all'ospedale di Prato, dove, in esito ad una TAC al cranio, gli fu riscontrato un ematoma subdurale emisferico a destra, a disomogenea densità, con spessore massimo di 13 mm. La sera stessa il B, fu quindi ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi, dove fu sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza di craniotomia parietale destra e svuotamento dell'ematoma. Dopo sette giorni fu dimesso, con la prescrizione di venti giorni di convalescenza e di una vita senza sforzi. Le conseguenze delle lesioni rimasero fino al 21 maggio 2008, quando il B, fu dichiarato clinicamente guarito con postumi. In ragione di quanto esposto l'attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno per un ammontare complessivamente quantificato nella nota conclusionale autorizzata in € 301.230,68 da cui detrarre € 1380,00 , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si è costituito C. E. L., che, ha sollevato le seguenti eccezioni avverso la domanda di risarcimento del danno 1. in rito carenza di legittimazione passiva. Il convenuto ha svolto la propria attività per la Universo Sporting Center s.r.l. per otto anni in maniera continuata, in base di contratti, in base ai quali l'attività di istruttore doveva essere fatta nell'interesse esclusivo della Società e nel rispetto dei suoi fini istituzionali, attenendosi al rispetto del programma previsto dal regolamento interno. Ciò implica la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall'assenza di autonomia da parte del L Inoltre, il pagamento delle lezioni veniva fatto a mani del responsabile della Universo Sporting Center s.r.l. e in favore di quest'ultima. Ne consegue la totale assenza di un rapporto di natura contrattuale tra il B, ed il L. 2. nel corso della lezione del 6/11/2007 non fu svolta attività di combattimento, ma di apprendimento di tecniche di kickboxing. Ci fu uno scambio di movimenti ripetuti più volte, senza rapidità, ma con precisione e lentezza. Durante tale tipo di allenamento i movimenti all'altezza del viso degli atleti vengono portati sui guantoni di quest'ultimo e senza rapidità o violenza. Per tale ragione durante la fase di apprendimento l'uso del caschetto risulta superfluo 3. la sera del 6/11/2007 tutti gli atleti presenti indossavano le opportune protezioni, compreso il caschetto e nessuno degli atleti manifestò segni di malessere durante e dopo l'allenamento. In ragione di quanto esposto il L. ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Universo Sporting Center e il rigetto della domanda. L'Universo Sporting Center si è costituita sollevando le medesime eccezioni di merito del L., concludendo per il rigetto della domanda attrice. Si è costituita la F.I.KB., che ha, a sua volta, sollevato le seguenti eccezioni di merito 1. la totale estraneità della F.I.K.B. alle vicende oggetto del presente giudizio il B, ed il L. non erano infatti tesserati alla data del sinistro, dato che il tesseramento, avvenuto nel corso dell'anno sportivo 2006-2007, è venuto a scadenza il 31 agosto 2007 il periodo di riferimento dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo . In base al Regolamento organico della F.I.K.B. approvato dal C.O.N.I. il tesseramento può essere chiesto dal 1° settembre di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno successivo ed dura fino al 31 agosto. Nella specie il B, si è tesserato il 12 aprile 2007, mentre il L. in data 11 novembre 2006, con la conseguenza, che all'epoca del sinistro novembre 2007 era scaduto per entrambi il tesseramento per l'anno 2006-2007 2. la palestra Universo Sporting Center dove è avvenuto il sinistro non è affiliata alla F.I.K.B., né ha mai avuto legami con la stessa, mentre per l'anno sportivo 2006-2007 era associata la Sirachai Pro Fighting League , un'associazione sportiva di Prato di cui è direttore tecnico C. L. tale associazione organizzava e teneva i propri corsi di thai boxe presso la Universo Sporting Center, sotto la guida dello stesso L. 3. l'attore ha dichiarato di aver ricevuto alcuni colpi dai compagni di corso senza indicare chi fossero 4. il principio del neminem laedere vale anche in caso di responsabilità sportiva, con la conseguenza che la responsabilità deve essere in primo luogo ascritta a chi ha cagionato il danno 5. mancanza del nesso di causalità tra la F.I.K.B. e il danno lamentato dal B, 6. mancata individuazione del titolo della responsabilità della F.I.K.B., che non ha compiti di vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di causa. La convenuta F.I.K.B. ha poi chiesto di essere autorizza alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, Reale Mutua Assicurazioni. Quest'ultima si è costituita sollevando le seguenti eccezioni di merito 1. inoperatività della polizza l'evento de quo si è svolto nella palestra della Universo Center e non nell'ambito di un evento organizzato dalla F.I.K.B., cui al momento del sinistro non erano affiliati né l'attore, né il L., né la palestra o la società Sirakai Pro Fighting League 2. infondatezza della domanda attrice sia in punto di an che di quantum. Inoltre, alla luce del fatto che la compagnia assicuratrice ha corrisposto al B, € 1380,00 sul presupposto che questi fosse effettivamente tesserato al momento del sinistro, mentre è risultato che in realtà non lo era, la terza chiamata ha chiesto, oltre al rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, la condanna dell'attore principale alla restituzione della somma di € 1380,00. La presente causa ha per oggetto il risarcimento dei danni riportati a seguito dell'allenamento del 6/11/2007. Il B,, dopo essersi allenato presso la palestra Universo Center s.r.l. sotto la guida del L., iniziò ad avere dei sintomi di cefalea e malessere, divenuti più persistenti nella notte successiva, fino al punto di subire un ricovero ospedaliero, nel corso del quale fu eseguita un'operazione di craniotomia parietale destra con l'asportazione di un ematoma. L'attore ha ricondotto la formazione di tale ematoma alle modalità con le quali era stato eseguito l'allenamento di kickboxing. Il B, afferma che in tale occasione l'istruttore aveva insegnato un nuovo movimento, senza prescrivere l'uso del casco, nonostante la sua espressa richiesta. L'attore aveva quindi subito alcuni colpi dai compagni di allenamento, dai quali era scaturita la formazione dell'ematoma. Sono stati pertanto convenuti in giudizio l'istruttore, la palestra e la F.I.K.B. Al fine di individuare il regime di ripartizione dell'onere della prova occorre qualificare la natura del rapporto intercorrente tra l'attore e ciascuno dei convenuti. Iniziando dalla palestra Universo Center s.p.a., è evidente la natura contrattuale del rapporto. Con l'iscrizione dell'attore si è, più precisamente, instaurato un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive avente ad oggetto le lezioni e gli allenamenti di boxe thailandese, oltre alla possibilità di fruire degli spazi della palestra come gli spogliatoi e le docce , verso il pagamento di un corrispettivo. La prestazione della palestra ha pertanto carattere complesso non è infatti limitata solo alle lezioni di kickboxing, ma consiste altresì nella messa a disposizione dell'iscritto degli spazi necessari per l'allenamento, la doccia ed il cambio di abiti. Con riferimento all'insegnamento della boxe thailandese la palestra nel caso in esame una società a responsabilità limitata si avvale di istruttori, rispondendo dell'attività degli stessi ai sensi dell'art. 1228 c.c. L'inquadramento dell'attività dell'istruttore nel paradigma contrattuale è meno scontata rispetto a quella della palestra, ma non per questo da escludere. Il rapporto tra istruttore ed allievo, pur non avendo fonte negoziale, ma da c.d. contatto sociale, è infatti di natura contrattuale. Tale qualificazione discende da un indirizzo giurisprudenziale consolidato nell'ultimo decennio, in base al quale lo schema della responsabilità aquiliana presuppone l'assenza di qualsiasi legame o rapporto pregresso tra danneggiante o danneggiato responsabilità del c.d. quisque de populo . Non si adatta invece alle ipotesi nelle quali il danno sia consequenziale ad una dinamica caratterizzata da una situazione di contatto socialmente qualificato tra le parti interessate. Tale criterio di inquadramento della responsabilità, che ha portato ad una ridefinizione dei parametri di applicazione della responsabilità contrattuale, comportandone l'ampliamento a spese dell'illecito aquiliano, ha preso le mosse da una sentenza della Corte di Cassazione del 1999 n. 599 con riferimento all'attività del medico dipendente della struttura ospedaliera, per poi essere confermata con riferimento all'attività dell'insegnante Cass. S.U. n. 9346/2002 . In presenza di situazioni di contatto sociale qualificato caratterizzate cioè dalla particolare posizione rivestita dell'obbligato e dal conseguente affidamento nei suoi confronti da parte del soggetto creditore, soprattutto nelle ipotesi in cui siano in gioco diritti costituzionalmente garantiti come quello alla salute lo schema di riferimento è quello di tipo contrattuale. Ciò implica che anche il rapporto tra l'istruttore di Kickboxing o di una qualsiasi altra disciplina sportiva e l'allievo che impara tale disciplina ed esegue uno specifico allenamento è inquadrabile nello schema contrattuale, anche se il primo sia dipendente della palestra presso il quale si sia iscritto il secondo. Tale soluzione si rende tanto più evidente nel caso di quelle discipline sportive, come la boxe thailandese, suscettibili di ledere l'altrui incolumità fisica, incidendo in tale modo sul diritto di cui all'art. 32 Cost. L'istruttore ha pertanto degli obblighi non solo di istruzione, ma di adottare altresì tutte le cautele necessarie idonee a tutelare l'incolumità fisica degli atleti che praticano la specifica disciplina. L'inquadramento dell'attività dell'istruttore di kickboxing nello schema contrattuale, consente di applicare, con riferimento al regime di ripartizione dell'onere della prova, quanto stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nel 2001 con la sentenza n. 13533. Ne consegue che il creditore deve dare la prova della fonte dell'obbligazione fatto costitutivo ed allegare l'altrui inadempimento, mentre è il debitore a dover provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, provando l'inesistenza dell'inadempimento contestato o la mancanza del nesso causale tra inadempimento e danno lamentato. Nella specie è provata l'esistenza in capo al L. dell'obbligazione avente per oggetto non solo l'insegnamento della disciplina sportiva, ma anche di assicurare tutte le cautele necessarie ad evitare il rischio di infortuni per gli allievi, imponendo sia determinate modalità di esecuzione degli esercizi in fase di apprendimento, sia l'uso del casco in determinate situazioni. L'attore ha allegato l'inadempimento del L. consistito nel non fare indossare il casco, neppure dietro sua richiesta espressa, nel momento in cui veniva insegnato un nuovo esercizio. L'escussione dei testi che hanno frequentato il corso del B, ha, tuttavia, smentito tale ricostruzione dei fatti. Il teste C. F. M. ha infatti dichiarato che quando c'era contatto l'istruttore diceva di mettere il casco. Inoltre, ha affermato di non aver visto il B, fare allenamenti senza il casco, in caso di contatti forti. Il teste C. A.ha poi descritto gli allenamenti che si dividevano in tre fasi. Nella prima veniva fatto il riscaldamento con la corsa e gli esercizi di stretching. Nella seconda fase veniva insegnata una tecnica fatta senza contatto, mentre nella terza fase veniva fatta una sorta di combattimento per mettere in pratica la tecnica, con l'uso del casco. È da rilevare che nessuno dei testi sopra citati ricorda di aver sentito il B, chiedere al L. se fosse necessario l'uso del casco, né ricorda di aver visto il primo ricevere dei colpi dai compagni. Risulta quindi provato che non sussiste l'inadempimento contestato dalla parte attrice. Non risulta infatti che il L. abbia fatto eseguire degli esercizi tali da comportare il contatto fisico, senza l'uso del casco protettivo. In particolare, una parte degli allenamenti era dedicata all'apprendimento della tecnica, con lo studio del movimento. In tale fase non era necessario l'uso del casco, perché non c'era contatto fisico. Solo nella fase del combattimento vero e proprio era necessario indossare il casco. Tale regola era evidente sia nel suo contenuto che nel suo aspetto funzionale anche agli allievi che imparavano la kickboxing. Ne consegue che non solo l'istruttore era tenuto a fare indossare il casco nel caso in cui ci fossero dei combattimenti, mentre non era necessario farlo nel caso di studio del movimento senza contatto, ma anche che gli stessi allievi erano tenuti al rispetto di tale regola, astenendosi dall'infierire colpi sui compagni nelle fasi di apprendimento della tecnica. Sul punto è bene precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte attrice, non è invocabile nel caso in esame il parametro normativo di cui all'art. 2048 c.c., per la ragione principale - in disparte il fatto che la norma richiamata attiene ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale - che si tratta di una norma applicabile solo nel caso in cui il danneggiante sia un minore. Tale interpretazione trova conforto non solo nel dato letterale dell'art. 2048 c.c., ma anche dal punto di vista teleologico. La ratio della norma si pone infatti in termini di tutela del danneggiato, che - oltre a beneficiare, dal punto di vista processuale, dell'inversione dell'onere della prova - trova dal punto di vista sostanziale, accanto al minore che difficilmente è in grado di risarcire il danno , un ulteriore soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze dannose del fatto lesivo. All'allargamento del novero dei soggetti responsabili corrisponde anche una significativa estensione dell'ambito oggettivo di responsabilità, dato che il precettore così come il genitore risponde se non prova di non aver potuto impedire il fatto. Ciò implica, secondo la lettura della giurisprudenza maggioritaria, il fatto che i soggetti chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 2048 c.c. siano responsabili anche per la c.d. culpa in vigilando o per la culpa in educando. Tali ultimi parametri non possono venire in rilievo nel caso in esame, dove il corso di boxe thailandese veniva fatto a soggetti maggiorenni. L'istruttore risponde infatti del corretto insegnamento delle regole della disciplina sportiva ed è tenuto anche a compiti di vigilanza durante l'allenamento di kickboxing, con l'obbligo di intervenire in caso di situazioni di pericolo per l'incolumità degli allievi. Non può tuttavia essere tenuto a rispondere per l'inosservanza delle regole correttamente insegnate agli allievi che siano maggiorenni, soprattutto se queste abbiano un contenuto elementare, tale da escludere di colpire l'avversario alla testa nelle fasi di apprendimento della tecnica eseguite senza indossare il casco. Non è pertanto configurabile alcuno spazio per l'applicazione analogica dell'art. 2048 c.c. al caso di specie. In conclusione, non solo non sussiste l'inadempimento contestato al L., ma lo stesso non può neppure essere chiamato a rispondere di eventuali imprudenze compiute dagli allievi, che durante la fase di apprendimento di una nuova tecnica abbiano colpito alla testa il compagno. Tale circostanza non può essere infatti imputata sub specie di inadempimento all'istruttore, che abbia correttamente impartito l'insegnamento delle regole della disciplina, ma costituisce il frutto di un'imprudenza che può essere addebitata esclusivamente al suo autore. D'altra parte è lo stesso attore, nella comparsa conclusionale autorizzata pag. 11 ad affermare che il colpo subito alla testa possa essere stato inferto da un compagno. L'istruttoria ha tuttavia consentito di affermare che l'ematoma subito alla testa dal B,, seppure astrattamente riconducibile all'allenamento di kickboxing fatto la sera del 6/11/2007, non sia etiologicamente riconducibile all'inadempimento dell'istruttore, ma, eventualmente, ad un'imprudenza di un compagno, in ordine alla quale non possono essere chiamati a rispondere gli odierni convenuti. Data la mancanza di responsabilità dell'istruttore e della palestra presso la quale lavorava la domanda è infondata e deve essere rigettata. Resta pertanto assorbita la questione relativa alla responsabilità della F.I.K.B., sebbene risulti prima facie fondata l'eccezione relativa sia al mancato tesseramento all'epoca dei fatti di causa dei soggetti interessati nella vicenda in esame, sia al fatto che il sinistro non si sia verificato nel corso di un evento organizzato dalla Federazione convenuta. È pertanto da escludere la presenza di qualsiasi rapporto, sia esso contrattuale o extracontrattuale, tra l'attore e la F.I.K.B. In merito alla richiesta di restituzione di € 1380,00 avanzata dalla compagnia assicuratrice nei confronti dell'attore, si rileva che quest'ultima, in quanto convenuta nella domanda di manleva proposta nei suoi confronti da parte della F.I.K.B., avrebbe dovuto chiedere lo spostamento dell'udienza per consentire la proposizione della domanda nei confronti del B,, ai sensi dell'art. 269, II comma, c.p.c., applicabile anche all'ipotesi in cui il terzo chiamato intenda proporre domanda nei confronti dell'attore o di alcuno dei convenuti diverso da quello che lo ha chiamato applicandosi in tale ultima ipotesi l'art. 166 c.p.c. . La Società Reale Mutua Assicurazioni non ha infatti proposto domanda nei confronti della parte che l'ha chiamata in causa la F.I.K.B. , ma nei confronti della parte attrice. In mancanza di un rapporto processuale diretto con quest'ultima, per proporre domanda nei suoi confronti era pertanto necessario seguire l'iter procedurale di cui all'art. 269, II comma, c.p.c. In assenza di tale formalità la domanda nei confronti del B,, non essendo stata proposta nei termini prescritti a pena di decadenza, deve essere dichiarata inammissibile. Le spese del presente giudizio, in ragione del principio della soccombenza devono essere poste a carico della parte attrice. Le spese legali della terza chiamata devono essere sostenute dalla F.I.K.B. L'attore deve essere condannato a pagare a quest'ultima le spese sostenute per la chiamata in causa. P.Q.M. Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, rigetta la domanda proposta da F. B. contro L. C. E., la Universo Sporting Center e la Federazione Italiana Kick Boxing condanna F. B, a pagare a L. C. E., la Universo Sporting Center e la Federazione Italiana Kick Boxing le spese del presente giudizio, che si liquidano per ciascuno dei convenuti in € 2500,00 per diritti ed € 3000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e c.a.p. di legge dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nei confronti di F. B. condanna la Federazione Italiana Kick Boxing a pagare alla Società Reale Mutua di Assicurazioni le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2000,00 per diritti ed € 2500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e c.a.p. di legge condanna F. B, a pagare alla Federazione Italiana Kick Boxing le spese legali che quest'ultima è stata condannata a pagare alla Società Reale Mutua di Assicurazioni.