Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo PEC a cura della cancelleria

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento, anche in caso di società cancellata dal registro delle imprese, è notificato validamente ai sensi dell’art. 15, comma 3, legge fallimentare, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato all’apposito registro.

Con l’ordinanza n. 18544 del 7 settembre 2020, il S.C. si pronuncia sulle modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione di udienza, precisando che a tale procedimento si applica la disciplina speciale di cui all’art. 15, legge fallimentare e non la disciplina generale prevista dal codice di rito in tema di notificazioni. Il caso. Con l’ordinanza in commento, il S.C. conferma le decisioni dei Giudici di merito che, nei precedenti gradi di giudizio, avevano ritenuto corretta la procedura di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza effettuata a mezzo PEC, anche in presenza di una società già cancellata dal registro delle imprese, comunque soggetta al fallimento ai sensi dell’art. 10 legge fallimentare. La società ricorrente, per contro, sosteneva la lesione del proprio diritto di difesa, posto che la notifica via PEC non avrebbe garantito - in caso di cancellazione della stessa dal registro delle imprese e contestuale morte del liquidatore - la possibilità di svolgimento del contraddittorio e, prima ancora, l’effettiva conoscibilità del ricorso. Tali argomentazioni vengono rigettate sul rilievo che la procedura di cui all’art. 15 legge fallimentare è espressamente prevista dalla legge, onerando - quindi - l’imprenditore alla conoscenza di quanto notificato via PEC, anche successivamente alla cancellazione che non comporta l’automatica estinzione della casella di posta certificata . Società cancellata e notifica del ricorso. Come visto nella massima, secondo il S.C., anche in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese. Qualora, per contro, per qualsiasi ragione non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, è possibile procedere alla notifica direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede. Secondo la Cassazione, la specialità e completezza di tale disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non patiscono una deroga per il caso in cui la società cancellata dal registro delle imprese sia già stata posta in liquidazione va quindi escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva , nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società. Notifica via PEC non sussistono ulteriori adempimenti. Il procedimento testé descritto introduce una specifica modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, in forza della quale gravano sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di indicare la sede dell'impresa nel registro delle imprese. Il legislatore, infatti, ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Fallimento ex art. 10 legge fallimentare quale modalità di notifica? Come noto, secondo la previsione dell'art. 10 l. fall., una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione ciò implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris , nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Di conseguenza, anche il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c. p.c., e che qualora l'indirizzo PEC sia rimasto attivo e funzionante può darsi luogo alla notifica a tale recapito. Notifica all’imprenditore individuale. Secondo una parte della giurisprudenza, peraltro, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 l. fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa. Ulteriori modalità di notifica quid iuris? Se la notifica via PEC del ricorso è la modalità ordinaria, vi è da chiedersi cosa accade in caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario o in altra modalità diversa dalla previsione di cui all’art. 15, legge fallimentare. Al riguardo, si è osservato - ad esempio - che la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di notificazione, tramite polizia giudiziaria, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 1 luglio - 7 settembre 2020, n. 18544 Presidente Scaldaferri - Relatore Campese n. 18544 del 7 settembre 2020 Fatti di causa 1. La omissis s.r.l. in liquidazione, in persona del suo amministratore V.G., nonchè quest'ultimo anche nella qualità di socio unico della stessa, cancellata dal Registro delle Imprese dal 19 settembre 2016, ricorrono per cassazione, affidandosi ad un motivo, articolato in due profili, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 agosto 2018, n. 5385, reiettiva del reclamo dai primi proposto avverso la dichiarazione di fallimento della menzionata società pronunciata dal Tribunale di Roma il 13 settembre 2017. Resiste, con controricorso, la Enel Energia s.p.a., creditrice istante, mentre la curatela fallimentare è rimasta solo intimata. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte distrettuale ritenne doversi considerare ritualmente instaurato il contraddittorio sull'istanza di fallimento, posto che quest'ultima era stata notificata, anzitutto, all'indirizzo PEC della società predetta, e, successivamente, accertata la morte del suo liquidatore risalente a data anteriore a tale notificazione, al curatore speciale Avv. Paolo Chiovelli, nominato ex art. 78 c.p.c., peraltro comparso all'udienza prefallimentare. Ragioni della decisione 1. L'unico motivo formulato è articolato in due profili, recanti, rispettivamente, le seguenti, testuali rubriche Violazione degli artt. 10 e 115 l.fall., degli artt. 101, 345 e 78 c.p.c., dell'art. 2495 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 24 Cost., per avere la corte territoriale negato o eluso il diritto della società fallenda e poi fallita, già cancellata dal registro delle imprese, di essere rappresentata e citata presso la sede sociale in persona del socio suo successore, data la singolare concomitanza della cancellazione della società e della morte del liquidatore in assenza di collegio sindacale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e Nullità della sentenza e del procedimento prefallimentare e fallimentare per inesistenza di notifica alla società presso la sede sociale ed invece effettuata presso il domicilio personale del curatore speciale nominato non per supplire alla mancanza del legale rappresentante ma per rendere operativa la fictio iuris della sopravvivenza della società estinta art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . 1.1. In estrema sintesi, si sostiene che la concomitante cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la morte del liquidatore prima che fosse presentata la istanza di fallimento, consente di recuperare, a garanzia del diritto dell'impresa, sia di difesa che di conoscenza dei Atti sociali, l'insegnamento delle Sezioni Unite sentenza 12.3.2013 n. 6070 in ordine al fenomeno successorio del socio rispetto alla società estinta . Si sottolinea, inoltre, la validità di tale principio che non contrasta con la regola speciale dell'art. 10 l.fall., sia per la vicinanza del socio al diritto della società estinta sia per la vicinanza del sodo alla prova in ordine agli elementi di solvenza della società estinta o della inesistenza del credito dedotto dallo istante . Si assume, infine, che l'art. 78 c.p.c. non soddisfa le esigenze della società estinta alla tutela del patrimonio residuo, nè consente al curatore speciale di portare alla conoscenza del Giudice - come poi di Atto è realmente avvenuto - gli elementi di cui non ha contezza nè possesso per controbattere le argomentazioni del creditore . 2. La formulata censura si rivela manifestamente infondata nel suo complesso. 2.1. E' utile, invero, premettere che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, D.L. n. 185 del 2008, ex art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009 come novellata dalla L. n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012 , e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo pubblico informatico che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate , - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cfr. Cass. n. 31 del 2017 Cass. n. 16864 del 2018 Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione . 2.2. Va ricordato, poi, che l'art. 15, comma 3, l.fall. come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, che si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti, come quello a carico della omissis s.r.l. in liquidazione, dopo il 31.12.2013 stabilisce che il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificatone non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si pe0.ziona nel momento del deposito stesso . 2.2.1. La norma, dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva , nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società cfr. Cass. n. 602 del 2017, in motivazione . 2.3. Peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016, il legislatore della novella del 2012 si è proposto di coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigente di specialità e di spedite cui deve essere improntato il procedimento concorsuale , prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, perciò, la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima. 2.3.1. Può ben dirsi, in definitiva, che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto - il legislatore del 2012 abbia inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della L.fall. non ancora riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006 secondo cui il tribunale, benchè tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. 2.4. Tali conclusioni valgono, poi, anche nella fattispecie prevista dall'art. 10 l.fall., che contempla un'eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta. 2.4.1. La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica, infatti, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa si tratta, come si è precisato, di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013 . 2.4.2. Se, dunque, in ambito concorsuale, la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito ed in assenza di specifiche previsioni sul punto dell'art. 15, comma 3, l.fall. , operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento cfr. Cass. n. 17946 del 2016 . 2.4.3. E' noto, poi, che, con riguardo al regime anteriormente vigente, questa Corte aveva già affermato che il ricorso poteva essere utilmente notificato, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma 1 presso la sede sociale della società cancellata, posto che la sopravvivenza per un anno di detta sede rispetto all'estinzione, espressamente prevista dall'art. 2495 c.c. - sebbene al limitato fine della notificazione delle domande proposte contro i soci ed i liquidatori deve ritenersi dato oggettivo e non meramente virtuale cfr. Cass. n. 24968 del 2013 . 2.4.4. A maggior ragione, allora, nel regime attuale, deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all'indirizzo PEC della società, rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra, infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo dal momento della ricezione del messaggio, questi è perciò posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese. Nè potrebbe opporsi che l'indirizzo telematico risulterebbe obliterato dall'estinzione della società cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal Registro delle Imprese, ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC. 2.4.5. Proprio queste argomentazioni hanno già condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. nel suddetto testo novellato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro cfr., ex multis, Cass. n. 23728 del 2017 Cass. n. 602 del 2017 , sicchè, nella specie, già l'avvenuta notificazione del ricorso di fallimento della Enel Energia s.p.a. all'indirizzo PEC della omissis s.r.l. in liquidazione, eseguita dalla cancelleria dell'adito Tribunale di Roma, entro il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., con esito positivo circostanza rimasta assolutamente incontroversa , aveva determinato, per ciò solo, la rituale instaurazione del procedimento prefallimentare a carico di quest'ultima, senza che, in contrario, potesse invocarsi la circostanza che, alla data della menzionata notificazione, il liquidatore della società predetta fosse già deceduto. 2.5. In ogni caso, è comunque pacifico che, una volta accertato questo evento, il medesimo ricorso di fallimento venne anche notificato al curatore speciale Avv. Chiovelli , nominato, ex art. 78 c.p.c., per la fallenda, peraltro pure comparso all'udienza prefallimentare, e questa Corte ha già chiarito che ai terzi i quali intendano presentare l'istanza di fallimento nei confronti di una società di capitali momentaneamente sprovvista del legale rappresentante è sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., il quale è legittimato a resistere all'istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella - che l'art. 78 c.p.c. commette allo stesso curatore - volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente cfr. Cass. n. 13827 del 2012 . 3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, fra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza ed in via solidale tra i ricorrenti, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., S.U., n. 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la omissis s.r.l. in liquidazione, nonchè V.G. anche quale socio unico della stessa, al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.