La responsabilità del curatore è legata alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico

La decisione in rassegna pone al centro dell’attenzione il problema della natura della responsabilità del curatore fallimentare, oggetto di una vexata quaestio tra i sostenitori della teoria contrattuale ovvero di quella extracontrattuale. Inoltre, si tratta di stabilire il grado di diligenza che deve caratterizzare la condotta del curatore stesso.

E, i giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con la sentenza n. 13597/2020, depositata il 2 luglio 2020, conformandosi ad un ormai consolidato orientamento, chiariscono che l’azione di responsabilità contro il curatore revocato , prevista dall’art. 38, l.fall., ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto – equiparabile lato sensu al mandato – e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale. Pertanto, la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, ex art. 1218, c.c., può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321, c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, potendo discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni non già di contratto, bensì di semplice contatto sociale”, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento. In altri termini, la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto o di una determinata cerchia di soggetti In tal senso depone anche la riformulazione dell’art. 38, l.fall., nel senso che il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico poiché il passaggio dal paradigma del primo comma dell’art. 1176 c.c. per cui nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia a quello del secondo comma per cui nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui infatti è connaturata la diligenza professionale. Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata anche alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi – a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà – della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve. Il fatto. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla curatela del Fallimento Beta s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta contro il curatore revocato, Sempronio, per i danni cagionati nella gestione di una pratica di rimborso IVA dichiarato improponibile l’ulteriore domanda di restituzione del compenso rigettato la domanda riconvenzionale del curatore per il risarcimento dei danni subiti condannato la curatela attrice alla rifusione delle spese processuali della compagnia assicuratrice Omega s.p.a., chiamata in causa a titolo di manleva dal curatore, che si era costituita eccependo l’inoperatività della garanzia . Avverso questa decisione della Corte territoriale capitolina la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui Sempronio ha resistito con controricorso. In particolare, la curatela ricorrente censura la sentenza della Corte di appello per aver escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta serbata dall’ex curatore fallimentare e il danno patito dalla procedura fallimentare, in quanto l’attività spiegata da Sempronio aveva ricevuto l’imprimatur da parte del giudice delegato, dal momento che, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, il provvedimento giudiziale autorizzatorio avrebbe solo la funzione di rimuovere un limite giuridico al compimento di un atto che è nel potere del curatore decidere se porre in essere o meno. Nella sostanza, il curatore non aveva ottemperato all’obbligo di diligenza qualificata, ex art. 1176, secondo comma, c.c., poiché, pur avendo ricevuto in data 10 gennaio 2000 la richiesta dell’Avvocatura generale dello stato di restituzione del rimborso IVA di Lire 356.261.000 erroneamente effettuato nel 1998 a favore della curatela fallimentare, piuttosto che della Gamma s.p.a., creditore assegnatario dei crediti pignorati presso terzi ante fallimento – cui pertanto l’Ufficio delle entrate a luglio 2000 versava il dovuto, a mani di Tizio, quale mandatario all’incasso, - ciononostante a giugno del 2001, senza evidenziare tale richiesta, aveva formulato parere positivo sulla domanda di ammissione al passivo fallimentare di Tizio, per il medesimo credito, che veniva perciò pagato a metà agosto 2001, parte in contanti al difensore del medesimo con conseguente violazione della normativa antiriciclaggio, parte con assegni circolari non trasferibili intestati a Tizio, di qui la duplicazione del pagamento con danno per la curatela quantificabile nell’importo di Lire 379.247.292 oltre interessi, senza che il curatore avesse mai dato notizia delle questioni inerenti al rimborso IVA. E gli Ermellini accolgono il ricorso, evidenziando come ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulti irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale, nel caso di specie, invero, nemmeno adombrato. Di conseguenza, la decisione impugnata – per cui l’autorizzazione del giudice delegato avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta del curatore e il danno lamentato dalla curatela fallimentare merita di essere cassata con rinvio. L’art. 38, l. fall. lega espressamente la responsabilità del curatore al parametro della diligenza esigibile secondo la natura dell’incarico. Il richiamo alla diligenza ha posto dei dubbi sulla natura della responsabilità del curatore. Fino al 2006, il curatore, essendo considerato come la longa manus del giudice delegato, poteva essere chiamato a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale. Con la privatizzazione della procedura fallimentare, invece, a tutt’oggi si ritiene che in capo al curatore possa sussistere una responsabilità di tipo contrattuale trovando il proprio fondamento nel rapporto scaturente dalla nomina, che è un rapporto contrattuale, e derivante, secondo quanto stabilito espressamente dal legislatore, non solo dalla mancata diligenza nell’adempiere i doveri d’ufficio, ma anche dalla violazione degli adempimenti previsti dal piano di liquidazione regolarmente approvato dal comitato dei creditori. In particolare, la responsabilità contrattuale è stata affermata anche dalla giurisprudenza di merito in forza di diverse considerazioni l’ufficio di curatore è esplicitamente un incarico munus publicum , quindi un mandato, ovvero un contratto col quale un professionista, che accetta, viene investito dal tribunale dell’obbligo di compiere una serie di atti giuridici nell’interesse della giustizia e di una massa di creditori siamo ampiamente dentro lo schema di cui all’art. 1710 c.c. la responsabilità del curatore in dipendenza dall’inadempimento dei doveri derivanti dal piano di liquidazione”, ovvero da un atto tipicamente negoziale, frutto dell’incontro di più volontà, milita decisamente a favore della natura contrattuale di tale responsabilità ogni sei mesi il curatore redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte [ ] accompagnato dal conto della sua gestione”, che viene trasmesso alla massa dei creditori e alla cancelleria del tribunale, ex art. 33, ultimo comma, l. fall., e ciò costituisce adempimento tipico di un mandato al termine del mandato il curatore presenta il rendiconto delle attività svolte all’autorità giudiziaria e a tutti i creditori, ex art. 116, l.fall. l’esplicita richiesta di una diligenza professionale” da correlarsi con la natura dell’incarico” è configurabile solo con la responsabilità contrattuale atteso che il curatore può essere responsabile sia di atti omissivi che commissivi, solo questi ultimi, se si eccettua la disciplina penale, sono forieri di responsabilità da illecito. Fermo restando l’ormai consolidato orientamento della natura contrattuale della responsabilità nella realizzazione di interessi del fallimento, va specificato che il curatore può rispondere anche a titolo di responsabilità extracontrattuale qualora ponga in essere fatti illeciti che danneggino direttamente beni del fallito estranei alla procedura fallimentare, al pari di qualsiasi terzo che ponga in essere una condotta illecita. L’azione di responsabilità contrattuale , per inadempimento ai doveri del curatore, mirando a risarcire un danno patito dalla massa dei creditori, può essere esercitata solo in costanza di fallimento, quando cioè esiste ancora il possibile beneficiario. Legittimato attivo è il nuovo curatore, qualunque siano i motivi che hanno condotto alla sua nomina morte, dimissioni, sostituzione o revoca del precedente. Al nuovo curatore compete l’iniziativa processuale, ma egli deve munirsi della autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, l.fall. L’azione di responsabilità può essere promossa dal nuovo curatore in costanza di fallimento, dai singoli creditori dopo la chiusura o anche nel corso del procedimento di approvazione del rendiconto, ex art. 116, l.fall., successivo alla revoca del curatore o alle sue dimissioni, anche se l’esercizio dell’azione di responsabilità non costituisce un effetto automatico e normale della mancata approvazione dello stesso. La verifica della sussistenza di eventuali responsabilità si realizza infatti tipicamente nel momento conclusivo della approvazione del rendiconto del curatore, dove quest’ultimo deve rappresentare in modo analitico l’attività svolta sotto il profilo degli accertamenti dei dati in suo possesso nonché delle scelte adottate.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 febbraio – 2 luglio 2020, n. 13597 Fresidente Didone – Relatore Vella fatti di causa 1. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla curatela del Fallimento omissis S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta contro il curatore revocato, avv. V.Z.A. , per i danni cagionati nella gestione di una pratica di rimborso Iva dichiarato improponibile l’ulteriore domanda di restituzione del compenso rigettato la domanda riconvenzionale del curatore per il risarcimento dei danni subiti compensato le spese tra attore e convenuto condannato la curatela attrice alla rifusione delle spese processuali della compagnia assicuratrice Allianz già RAS S.p.a., chiamata in causa a titolo di manleva dal curatore, che si era costituita eccependo l’inoperatività della garanzia. Avverso la sentenza d’appello la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il V.Z. ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 24189 del 27/09/2019 la Sezione 61 di questa Corte ha disposto rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza, assegnando termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Allianz S.p.a., la quale si è costituita con controricorso. La curatela fallimentare e il V. hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2. Con l’unico motivo - rubricato Violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità del Curatore fallimentare. In particolare, violazione della L. Fall., artt. 38 e 111, degli artt. 1176 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 - la curatela ricorrente censura la sentenza della corte d’appello per aver escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta serbata dal ex Curatore Fallimentare e il danno patito dalla Procedura fallimentare, in quanto l’attività spiegata in subiecta materia dall’Avv. V.Z. aveva ricevuto l’imprimatur da parte del Giudice Delegato , dal momento che, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, il provvedimento giudiziale autorizzatorio avrebbe solo la funzione di rimuovere un limite giuridico al compimento di un atto che è nel potere del curatore decidere se porre in essere o meno . 2.1. Nella sostanza, il curatore non aveva ottemperato all’obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, poiché, pur avendo ricevuto in data 10/01/2000 la richiesta dello Stato di restituzione del rimborso Iva di Lire 365.261.000 erroneamente effettuato nel 1998 a favore della curatela fallimentare, piuttosto che della Buitoni S.p.a., creditore assegnatario dei crediti pignorati presso terzi ante fallimento - cui pertanto l’Ufficio delle entrate a luglio 2000 versava il dovuto, a mani di F.L. quale mandatario all’incasso - ciononostante a giugno del 2011, senza evidenziare tale richiesta, aveva formulato parere positivo sulla domanda di ammissione al passivo fallimentare del F. , per il medesimo credito, che veniva perciò pagato a metà agosto 2001, parte in contanti al difensore non procuratore del medesimo con conseguente violazione della normativa antiriciclaggio , parte con assegni circolari n. t. intestati al F. di qui la duplicazione del pagamento con danno per la curatela quantificabile nell’importo di Lire 379.247.292 oltre interessi, senza che il curatore avesse mai dato notizia delle questioni inerenti al rimborso Iva, nè con il brogliaccio di giornale, nè con la bozza di rendiconto finale di gestione depositata il 30.11.01 . A ciò si aggiungevano le ulteriori contestazioni violazione della L. Fall., art. 34 e mancata istituzione e vidimazione del libro giornale . 3. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 4. Per quanto ancora rileva in questa sede, dagli atti di causa emerge che il Tribunale di Latina, esclusa la valenza esimente dell’autorizzazione del giudice delegato, ha ritenuto che il curatore convenuto non avesse compiutamente assolto all’onere probatorio di dimostrare l’insussistenza della propria condotta colposa, essendo tra l’altro pacifico, perché documentalmente provato, che egli non aveva mai segnalato al giudice delegato la richiesta di restituzione proveniente dall’Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, poiché anche la curatela attrice non aveva dimostrato di aver subito danni di carattere patrimoniale - stante la mancata definizione, all’epoca, dei giudizi pendenti con l’Amministrazione finanziaria e il F. - ha rigettato la domanda di risarcimento e restituzione del compenso. 5. Sennonché, con la sentenza qui impugnata, la corte d’appello non ha compiutamente affrontato i temi ad essa sottoposti con l’appello principale della curatela sulla prova del danno e con quello incidentale del curatore sulla prova dell’assenza di colpa , ma deciso la causa - con rigetto dell’appello principale e assorbimento di quello incidentale - sulla base del ritenuto difetto del nesso di causalità tra la condotta dell’appellato ed il danno patrimoniale asseritamente subito dalla Curatela del fallimento appellante , in quanto l’esistenza di uno specifico provvedimento del giudice equivalente a mandato di pagamento interrompe ogni collegamento tra l’ipotizzato danno alla massa e l’attività posta in essere dal curatore , peraltro facendo così venir meno qualsiasi ipotesi di colpa dell’ex curatore ai sensi della L. Fall., art. 38 essendo ben ipotizzabile che il medesimo giudice delegato sulla base di un formale parere del curatore ed al corrente anche delle pregresse relazioni tra lo stesso e l’Avvocatura dello Stato - come risulta dall’allegato n. 6 alla comparsa di costituzione avv. V.Z. in I grado potesse aver valutato e considerato come legittima l’istanza avanzata da F.L. rivendicante il pagamento delle somme che l’Agenzia delle entrate di latina aveva in precedenza versato alla Curatela . 5.1. Appare evidente come tale giudizio, oltre ad essere fuori centro, sia anche del tutto ipotetico, tanto che lo stesso controricorrente si limita a trascriverlo pedissequamente a pag. 7 s. del controricorso, aggiungendo solo che se comportamento colposo vi fu, questo è riferibile esclusivamente al Direttore dell’Ufficio Iva di Latina, che dispose un nuovo pagamento in favore della Buitoni delle somme già versate al fallimento cui era stato espressamente demandato anche di individuare l’effettivo titolare del credito e soprattutto - che mai nessuna prova è stata offerta in giudizio circa il fatto che l’Avv. V.Z. fosse a conoscenza di tale doppia erogazione , così dimenticando che, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, gravava proprio sul curatore l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento, ex art. 1218 c.c. 5.2. Peraltro, nel motivare sulla compensazione delle spese la stessa corte d’appello segnala che testualmente le emergenze del giudizio avevano fatto emergere delle attività del curatore poi revocato poste in essere con leggerezza e con poca diligenza tenuto conto dei doveri che gravano sul curatore del fallimento in relazione alle regole scritte e di cui alla legge fallimentare ed a quelle legate a doveri di diligenza qualifica . 6. Orbene, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui l’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dalla L. Fall., art. 38, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto equiparabile lato sensu al mandato e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale Cass. 16589/2019, 25687/2018, 16214/2007, 5044/2001, 1507/2000, 8716/1996 . 6.1. Esso trova conferma dall’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta art. 1218 c.c. può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte , potendo discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni non già di contratto, bensì di semplice contatto sociale , ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento . In altri termini, la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto o di una determinata cerchia di soggetti . 6.2. Anche la categoria delle obbligazioni ex lege da taluno ricondotta agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui allude lo stesso art. 1173 c.c. è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, laddove le obbligazioni integranti la cd. responsabilità da fatto lecito come la gestione di affari altrui e l’arricchimento senza causa non presuppongono l’inesatto adempimento di un obbligo precedente di fonte legale o contrattuale che sia nè dipendono da comportamenti illeciti dannosi Cass. Sez. U, 14712/2007 conf. Cass. Sez. U, 12477/2018 cfr. ex multis Cass. 25644/2017, in termini di contatto qualificato e Cass. 4153/2019, sulle prestazioni accessorie a obblighi legali . 6.3. Il tal senso depone anche la riformulazione della L. Fall., art. 38 - nel senso che il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio - poiché il passaggio dal paradigma dell’art. 1176 c.c., comma 1 per cui nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia a quello del comma 2 per cui nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui è infatti connaturata la diligenza professionale. Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata anche alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi - a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà - della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve . 6.4. Dalle superiori considerazioni discende che, ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale nel caso di specie invero nemmeno adombrato . Di conseguenza, la decisione impugnata - per cui l’autorizzazione del giudice delegato avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta del curatore e il danno lamentato dalla curatela fallimentare - merita di essere cassata con rinvio, per un esame dei fatti alla luce dei principi sopra richiamati. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.