La veridicità dei dati aziendali quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano di risanamento

Ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d , l.fall., nel testo previgente al d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in l. n. 134/2012, la veridicità dei dati aziendali rappresenta elemento costitutivo dell’attestazione, quale presupposto necessario della valutazione di ragionevolezza del piano attestato di risanamento.

Lo afferma l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3018/20, depositata il 10 febbraio. La vicenda. Il fallimento di una s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale che, accogliendo l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da una banca, ha ammesso il credito dell’opponente in privilegio pignoratizio. In particolare, il Tribunale, posto che la s.r.l. aveva prima conferito il patrimonio immobiliare in un fondo costituito ad hoc e successivamente lo aveva costituito in pegno in favore del ceto bancario a fronte di un finanziamento in favore della s.p.a. capogruppo di cui faceva parte, rilevava che questa operazione costituiva atto esecutivo del pianto di risanamento del debito del gruppo piano la cui ragionevolezza era stata attestata ex art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. a ciò conseguiva che anche l’atto costituivo del pegno, come atto di esecuzione del piano, rientrava negli atti esenti da revocatoria ai sensi dello stesso art. 67. Inoltre, il Giudice del merito contestava il rilievo della curatela secondo cui la relazione attestativa era carente sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali, ritenendo che all’epoca tale requisito non era previsto, ma poteva ritenersi che il solo recepimento dei dati contabili redatti dal gruppo e dal suo advisor fosse da ritenersi idoneo ai fini dell’attestazione di ragionevolezza e fattibilità del piano attestato di risanamento. La valutazione di veridicità dei dati aziendali. Al riguardo si osserva che, anche prima della modifica introdotta dall’art. 33 d.l. n. 83/2012, la disposizione di cui all’art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. presentava chiaro riferimento alla valutazione di veridicità dei dati aziendali e delle risorse disponibili, in virtù del richiamo degli artt. 2501- bis e 2501- sexies c.c., i quali prevedono espressamente l’acquisizione da parte dell’esperto di tutte le informazioni e i documenti utili per il progetto di fusione e la facoltà di procedere ad ogni necessaria verifica. Fondamentale, dunque, è la necessaria valutazione di veridicità del piano, in mancanza della quale il piano redatto non è riconducibile all’istituto e non può quindi operare l’esenzione. L’accoglimento del ricorso. Ebbene, nel caso in esame, manca sia l’attestazione di veridicità dei dati aziendali, sia la valutazione di inidoneità per escludere un’assoluta inettitudine del piano presentato dal debitore alla realizzazione dei propri scopi. Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso, facendo applicazione dei seguenti principi la veridicità dei dati aziendali, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. nel testo previgente al d.l. n. 83/2012 , è elemento costitutivo dell’attestazione, quale presupposto necessario della valutazione di ragionevolezza del piano di risanamento ed inoltre, per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare, proposta dalla curatela, gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, sempre a norma dell’art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. nel testo previgente al d.l. n. 83/2012 , onere del giudice è quello di effettuare, con giudizio ex ante , una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti della assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 novembre 2019 – 10 febbraio 2020, n. 3018 Presidente Didone – Relatore Federico Fatti di causa Il fallimento srl propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Roma, che, in accoglimento dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da Banca Italease spa ha ammesso il credito dell’opponente in privilegio pignoratizio, per l’importo di 4.089.797,35 Euro, oltre ad interessi. Il tribunale, in particolare, premesso che la srl aveva dapprima conferito il proprio patrimonio immobiliare in un fondo costituito ad hoc e successivamente lo aveva costituito in pegno in favore del ceto bancario a fronte di un finanziamento in favore della capogruppo Dimafin spa, di cui essa faceva parte, rilevava che tale operazione costituiva atto esecutivo del piano di risanamento dell’esposizione debitoria del gruppo Dimafin , piano la cui ragionevolezza era stata attestata ex art. 67, comma 3, lett. d , dal prof. F.G. . Da ciò la conseguenza che anche l’atto costitutivo del pegno, quale atto di esecuzione del piano, rientrava nell’ambito degli atti esenti da revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d . Il tribunale disattendeva la prospettazione della curatela fallimentare secondo cui la presenza del piano attestato non produceva automaticamente l’effetto dell’esenzione da revocatoria per il solo fatto obiettivo della sua esistenza, essendo cedevole a fronte della verifica compiuta ex post dall’autorità giudiziaria. Il tribunale contestava inoltre il rilievo della curatela, secondo cui nel caso di specie la relazione attestativa era carente sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali, ritenendo che tale requisito non era all’epoca normativamente previsto, onde poteva ritenersi che il mero recepimento dei dati contabili redatti dal gruppo e dal suo advisor fosse all’epoca da ritenersi idoneo ai fini dell’attestazione di ragionevolezza e fattibilità del piano, a nulla rilevando le diverse valutazioni dettate da eventi successivi. Il giudice di appello escludeva inoltre la dedotta invalidità del pegno per inesistenza o illiceità della causa, ritenendo che nel caso di specie non vi fossero elementi dai quali desumere che le parti avessero inteso, tramite lo strumento negoziale, violare norme imperative o alterare l’ordine pubblico economico. Banca Italease resiste con controricorso. Ragioni della decisione Il primo motivo denuncia violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la nullità del negozio costitutivo del pegno, omettendo di rilevare che dalla relazione L. Fall., ex art. 33 e dalla prima produzione del collegio peritale era emerso che lo strumento del piano attestato L. Fall., ex art. 67 era stato sostanzialmente sviato dal proprio scopo, al fine di favorire il ceto bancario in danno degli altri creditori. Il secondo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 67 nel testo vigente ratione temporis e degli artt. 2501 bis e 2501 sexies, la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni non conciliabili ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla statuizione del tribunale che ha ritenuto irrilevante la mancata attestazione di veridicità dei dati aziendali ed ha escluso, sulla base della formulazione dell’art. 67, comma 3, lett. d , vigente ratione temporis che, ai fini dell’esenzione suddetta, il giudice investito dell’azione revocatoria di un atto attuativo del piano avesse il potere di disconoscerne l’effetto protettivo del piano e quindi di ritenerne revocabili gli atti esecutivi, in virtù di una valutazione diversa rispetto a quella resa dal professionista circa l’idoneità del piano a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati. Deve per ragioni di priorità logica, esaminarsi anzitutto il secondo motivo di ricorso. La censura è fondata. Il tribunale di Roma ha infatti ritenuto irrilevante la mancata attestazione nella relazione ex art. 2501 bis c.c., comma 4, della veridicità dei dati contabili, economici e finanziari posti a fondamento del piano ed ha escluso il potere del giudice di valutare l’idoneità del piano attestato, ai fini della esenzione della revocatoria il tribunale ha così disatteso la prospettazione della curatela, secondo cui la presenza di un piano attestato non produce automaticamente l’effetto dell’esenzione dalla revocatoria ordinaria e fallimentare. La statuizione del tribunale non è conforme a diritto. Si osserva al riguardo che anche prima della modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 33 la disposizione dell’art. 67, comma 3, lett. d presentava un inequivocabile riferimento alla valutazione di veridicità dei dati aziendali e delle risorse disponibili, in virtù dell’espresso richiamo degli artt. 2501 bis e 2501 sexies, disposizione quest’ultima che prevede espressamente l’acquisizione da parte dell’esperto di tutte le informazioni e documenti utili in relazione al progetto di fusione e la facoltà di procedere ad ogni necessaria verifica, correlata alla responsabilità per i danni causati dalla fusione stessa. Inoltre, anche sul piano dell’interpretazione funzionale e della ratio legis sottesa alla disposizione, deve ritenersi che l’attestazione del professionista intanto può esprimere una valutazione di ragionevolezza del piano, in quanto si fonda su dati completi e veridici. La modifica della disposizione intervenuta nel 2012, dunque, non ha sul punto, portata innovativa, ma meramente esplicativa, limitandosi ed estrinsecare un requisito - vale a dire l’attestazione di veridicità dei dati aziendali - insito nella stessa logica del piano e dunque dell’esenzione in esame la valutazione di ragionevolezza del piano presuppone evidentemente, a monte, la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale, quali elementi sui quali detta valutazione non può che fondarsi, a pena di insanabile contraddittorietà ed inidoneità della stessa attestazione. Inoltre, come questa Corte ha già affermato, per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d , nel testo previgente al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012 , il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa Cass.13719/2016 26226/2016 . Sulla base della stessa formulazione legislativa, deve dunque ritenersi che sia attribuito al giudice un potere di valutazione del piano, sia pure nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori. Deve al riguardo precisarsi che, considerata la natura del piano attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non è soggetto ad omologa, nè ad alcuna forma di pubblicità, la suddetta valutazione non può che essere effettuata avuto riguardo alla situazione ex ante ora per allora e parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale farà valere l’esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento. Va dunque senz’altro affermata la necessaria valutazione di veridicità dei dati, quale elemento costitutivo dell’attestazione che qualifica il piano, onde in difetto di essa il piano redatto non è neppure riconducibile all’istituto non può parlarsi dunque di piano attestato e dunque non può operare l’esenzione. Inoltre, la specifica previsione dell’art. 67, comma 3, lett. d , laddove prevede che il piano debba apparire idoneo al risanamento e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, attribuisce al giudice un potere valutativo, seppure in termini di macroscopica inidoneità, ai fini dell’applicazione dell’esenzione. Nel caso di specie, è mancata sia l’attestazione di veridicità dei dati sia la valutazione di idoneità, seppure in negativo, ai fini di escludere una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore alla realizzazione dei suoi scopi. L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del primo mezzo e la causa va rinviata al tribunale di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto - a norma della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d , nel testo previgente al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012 la veridicità dei dati aziendali costituisce elemento costitutivo dell’attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano - inoltre, per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, a norma della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d , nel testo previgente al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012 , il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante , una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti della assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese della presente fase, al Tribunale di Roma, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.