Possibile la prededuzione per gli onorari scaturenti da attività concretamente utili per la tutela dei creditori

Il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti in funzione della procedura.

Il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti in funzione della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post , se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 220/19, depositata il 9 gennaio. Il caso. L’avvocato che aveva provveduto alla redazione e deposito del ricorso per definizione delle crisi d’impresa, aveva depositato insinuazione al passivo fallimentare con richiesta di riconoscimento in prededuzione del credito. La curatela, esclusa la prededuzione, aveva riconosciuto il privilegio ex art. 2751- bis , n. 2 c.c A seguito di opposizione, il Tribunale chiariva che il riconoscimento in prededuzione del credito per consulenza è possibile quando l’attività professionale riveste attitudine almeno conservativa del diritto dei creditori. Il Giudice di merito, non avendo rilevato attività di tutela dei creditori, considerato che il ricorso per l’ammissione alla procedura per la soluzione della crisi d’impresa era stata rigettata per inadeguatezza formale e documentale dell’istanza, confermava l’esclusione della prededuzione. Il professionista creditore ha proposto appello, spiegando che il credito professionale oggetto di contestazione era stato ammesso dal ceto creditorio e dichiarato inammissibile solo in sede di omologazione, ragion per cui non poteva escludersi che l’attività professionale fosse stata svolta a favore dei creditori, con conseguente diritto alla prededuzione. Attività funzionale alla procedura. La S.C. ha richiamato l’orientamento a tenore del quale, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti in funzione della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. - norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa -, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post , se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. – Cass. n. 12017/18. Esclusa la valutazione ex post , si valuta la funzione dell’attività svolta, pertanto, il riconoscimento dei crediti prededucibili da parte del giudice, secondo le modalità sancite dall'art. 111- bis l.fall., in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, può avvenire in senso autonomo ed alternativo non solo nell'ambito del fallimento ed in generale in occasione delle altre procedure concorsuali e, quindi, del concordato preventivo cui faccia seguito il fallimento, ma anche in funzione delle procedure medesime. Pertanto, la prededucibilità può sussistere non soltanto per i crediti sorti in occasione dello svolgimento del concordato preventivo, ma anche per quelli sorti anteriormente e funzionali allo stesso – Cass. Civ. n. 5098/14 . Prededuzione. Con pronuncia evidente e chiara, la S.C. ha ribadito il principio a tenore del quale, il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest'ulti-ma procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, inoltre, le prestazioni rese dai professionisti o comunque da terzi in chiave preparatoria della proposta e del piano, da depositarsi dopo l'inoltro della domanda di concordato con riserva, generano crediti che possono essere direttamente pagati dal debitore, anche senza autorizzazione del giudice ed altresì prima della ammissione al concordato stesso, non assumendo detti pagamenti, in quanto tali, la natura di atti di straordinaria amministrazione. E' dunque errato il diniego di ammissione, fondato sulla combinazione degli artt. 161-173 l.fall., ove al debitore si contesti il citato pagamento e lo si qualifichi atto estraneo a quelli adottabili legittimamente dal debitore per assumerne la valenza di atto scorretto, rispetto al controllo imposto al debitore che già è in concordato, occorre allegare e provare che l'adempimento realizzi come tale, cioè come atto, una vocazione di straordinaria amministrazione ovvero non presenti alcuna correlazione con le attività redigenti e preparatorie tipiche di questa fase di approntamento del concordato stesso in generale negandosi la funzionalità con giudizio ex ante . Compete all'organo concorsuale che invochi la sanzione dell'art. 173 l.fall. allegare e dimostrare che si è trattato di atti eccedenti quanto ordinariamente necessario per il corredo della domanda ovvero estranei allo scopo concorsuale in difetto, il debitore non può patire un giudizio di scorrettezza della propria condotta adempitiva di debiti comunque assunti. Né la successiva non ammissione al concordato fa discendere il diniego della qualità prededuttiva dalla mancata dovuta autorizzazione giudiziale al pagamento e viceversa , prededuzione e straordinaria amministrazione essendo nozioni diverse – Cass. n. 280/17. Con queste argomentazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e rinviato ad altra Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 novembre 2019 – 9 gennaio 2020, n. 220 Presidente De Chiara – Relatore Amatore Rilevato che 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decidendo l’opposizione allo stato passivo proposta da D.N.A. nei confronti della curatela fallimentare della omissis s.p.a. in liquidazione - ha confermato il provvedimento impugnato emesso dal g.d. nella parte in cui il credito professionale azionato dall’avvocato per la predisposizione del ricorso era stato ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 2, e non già in via prededuttiva come richiesto , accogliendo solo parzialmente la proposta opposizione nella parte in cui l’opponente si doleva della illegittima riduzione da parte del g.d. del quantum debeatur per l’accertato inadempimento del professionista, con conseguente definitiva ammissione al passivo fallimentare per Euro 60.602,00 in via privilegiata. Il Tribunale ha ritenuto che, per il riconoscimento dell’invocata prededuzione, l’attività di consulenza - svolta dall’avvocato nell’attività di predisposizione del ricorso per l’ammissione alla procedura negoziale della crisi di impresa - deve aver rivestito un’attitudine quanto meno conservativa delle ragioni dei creditori, situazione, invero, non rintracciabile nel caso di specie in ragione della dichiarata inammissibilità della proposta che, in sede di giudizio di omologazione del concordato, era stata dichiarata dal tribunale inadeguata sul piano informativo della prospettazione della domanda e del suo supporto documentale, precisando che la natura prededucibile del credito dedotto possa essere riconosciuta solo laddove sia acclarata la sua utilità rispetto al ceto creditorio. 2. Il decreto, pubblicato il 14.12.2016, è stata impugnato da D.N.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza, cui la curatela fallimentare della omissis s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso. La curatela fallimentare ha depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente - lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2 - si duole del mancato riconoscimento della invocata prededuzione del credito professionale ammesso al passivo. Osserva la parte ricorrente che la domanda per l’apertura della procedura concorsuale, cui funzionalmente inerisce il credito professionale oggetto di impugnazione, era stata ammessa ed anche approvata dal ceto creditorio, essendo stata dichiarata inammissibile solo in sede di giudizio di omologazione del concordato, e che, pertanto, doveva essere riconosciuta la richiesta prededuzione perché non poteva essere negata la funzionalità della prestazione professionale offerta dall’avvocato rispetto alla procedura concorsuale, senza che rilevasse l’utilità della stessa sulla base di una valutazione ex post collegata all’esito della procedura concorsuale. 2. Il ricorso è fondato. Le censure di inammissibilità sollevate dalla curatela controricorrente possono essere esaminate unitamente al merito della censura proposta con il ricorso. 2.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza espressa da questa Corte cui anche questo Collegio intende uniformarsi , in tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l’attestazione prevista dalla L. Fall., art. 161, comma 3, rientra tra quelli sorti in funzione della procedura e, come tale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2 - norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa -, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post , se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 . 2.2 Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte ha oramai da tempo intrapreso un percorso evolutivo volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità. 2.2.1 In questa prospettiva interpretativa è stato dapprima sottolineato Cass. n. 5098/2014 che anche ai crediti sorti anteriormente all’inizio della procedura di concordato preventivo, non occasionati dallo svolgimento della medesima procedura, può riconoscersi la prededucibilità ove sia applicabile il secondo criterio richiamato dalla L. Fall., art. 111, comma 2, quello cioè della funzionalità, o strumentalità, delle attività professionali da cui i crediti hanno origine rispetto alla procedura concorsuale. E ciò in ragione della evidente ratio della norma, individuabile nell’intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, nel quadro della riforma di tale procedura, diretta a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali. 2.2.2 La medesima ratio sta alla base del disposto della L. Fall., art. 67, lett. g , che sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall’imprenditore per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alla procedura di concordato preventivo si è, dunque, ritenuto che il nesso funzionale il quale, in caso di mancato pagamento, giustifica la prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima dell’inizio della procedura , sia ravvisabile nella strumentalità di queste prestazioni rispetto all’accesso alla procedura concorsuale minore cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018, cit. supra . 2.2.3 È stato in seguito precisato Cass. n. 6031/2014 che il disposto della L. Fall., art. 111, comma 2, deve essere inteso, tenuto conto della ratio della riforma volta a incentivare gli strumenti di composizione della crisi e a favorire la conservazione dei valori aziendali, nel senso che il credito sorto in funzione di una procedura concorsuale è senza dubbio anche quello sorto per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali L. Fall., ex art. 67, lett. g , quale l’attività prestata in favore dell’imprenditore poi dichiarato fallito in funzione dell’ammissione del medesimo alla procedura di concordato preventivo, non rilevando la natura concorsuale del credito stesso, per essere sorto in periodo anteriore al fallimento cfr. anche, Cass. n. 19013/2014 . 2.3 Ne consegue che, secondo l’orientamento sopra ricordato, i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell’imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, poiché questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’ eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali Cass. n. 1765/2015 . 2.4 Ne discende, ancora, come ulteriore corollario del principio qui riaffermato, che la verifica del nesso di funzionalità e strumentalità deve essere compiuta controllando se l’attività professionale prestata possa essere ricondotta nell’alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, comportare di per sé sola la frustrazione dell’obiettivo della norma, escludere il ricorso all’istituto cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018, cit. supra . Dunque, la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest’ ultimo predisposto in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all’iniziativa assunta cfr., ancora Cass. n. 280/2017 . 2.5 Nessuna verifica deve invece essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di un’utilità in concreto per la massa dei creditori, concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di funzionalità. 2.5.1 La collocazione in prededuzione prevista dalla L. Fall., art. 111, comma 2, costituisce, come detto, un’eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa e rimane soggetta alla verifica delle sole condizioni previste dalla norma in parola così, Sez. 1, Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018, cit. supra . Invero, l’utilità concreta per la massa dei creditori - a prescindere dal fatto che l’accesso alla procedura di concordato preventivo costituisce di per sé un vantaggio per i creditori ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure tra cui la cristallizzazione della massa e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento della revocatoria fallimentare, come ha ricordato anche Cass. n. 6031/2014 - non rientra, invece, nei requisiti richiesti e nelle finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata Cass. n. 1182/2018 . 2.5.2 Non vi è dubbio, dunque, che il credito del professionista che abbia predisposto il ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale minore rientri tra i crediti sorti in funzione di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, vada soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. 2.6 Ciò detto, va evidenziato come il credito per cui è oggi causa era sorto in favore del ricorrente in relazione alla prestazione professionale eseguita da quest’ultimo, quale avvocato che aveva curato l’attività necessaria alla predisposizione del ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale pattizia di regolazione della crisi, e che, pertanto, non rileva in alcun modo l’esito successivo della proposta concordataria la quale, peraltro, nel caso di specie, aveva determinato l’apertura della procedura ed era stata anche oggetto di approvazione da parte dei creditori, essendo intervenuta l’interruzione della procedura solo in seguito al giudizio negativo espresso, in sede di omologazione della proposta stessa. 2.7 Invero, a questi principi non si è adeguato il Tribunale laddove ha ritenuto, invece, che l’attività professionale prestata dall’odierno ricorrente non avesse rivestito alcuna utilità per gli interessi del ceto creditorio, non essendo la proposta concorsuale stata apprezzata positivamente nel corso del giudizio di omologazione ove era stato riscontrato un doppio profilo di inammissibilità legato, da un lato, alle carenze informative della prospettazione della domanda e, dall’altro, alle carenze del supporto documentale da allegare alla proposta stessa, con ciò legando, dunque, il riconoscimento della prevista prededuzione al profilo della concreta utilità della proposta, da valutarsi ex post con riferimento all’esito della procedura. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati e che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese.