Aumento del capitale sociale con versamenti in criptovaluta: i criteri da rispettare

La stima dei conferimenti effettuata dall’esperto è soggetta a valutazione logicità, completezza e coerenza da parte del giudice. I beni immateriali disegno industriale possono essere conferiti a capitale sociale. Per valutare astrattamente la conferibilità a capitale sociale di un bene immateriale tra cui potrebbe essere compresa la criptovaluta occorre, rispettare i seguenti principi idoneità ad essere oggetto di valutazione in un dato momento storico, esistenza di un mercato che consente di stimare il tempo di conversione in moneta reale e idoneità del bene ad essere sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero a soddisfare i diritti eventualmente vantati dai creditori sociali.

Sul tema il Tribunale di Brescia con decreto del 18 luglio 2018. Il caso. Una società deliberava un notevole incremento di capitale sociale disponendo che lo stesso avvenisse mediante conferimento di beni criptovaluta e dipinti espressamente indicati e stimati a verbale. Il notaio, incaricato della trascrizione del predetto verbale sul registro delle imprese, si rifiutava di provvedere all’adempimento eccependo l’assenza dei requisiti di legittimità nonché la natura estremamente volatile della criptovaluta che ne impediva una corretta valorizzazione monetaria. L’amministratore unico ha impugnato il diniego del pubblico ufficiale chiedendo al Tribunale di ordinare l’iscrizione della delibera di incremento di capitale nel registro imprese in ragione dei seguenti motivi. La criptovaluta, a dire di parte ricorrente, è considerata dall’Agenzia delle Entrate come moneta virtuale da inserire in dichiarazione dei redditi, pertanto, idonea ad acquisire un valore preciso. La criptovaluta è moneta virtuale scambiata in mercati paralleli gestiti da operatori specializzati, nonché mezzo di pagamento ampiamente riconosciuto e diffuso circostanza documentata . L’amministratore unico depositava perizia attestante l’effettivo conferimento della moneta virtuale e relativo valore. Conferimento beni immateriali. A sostegno della propria tesi, parte attrice, ha rilevato che è pacificamente ammesso il conferimento a capitale sociale di beni immateriali quali, ad esempio, i disegni industriali, dunque, l’immaterialità della criptovaluta non può e non deve costituire ostacolo di sorta. La stima dei conferimenti , ex art. 2645 c.c., deve essere redatta da un esperto che deve provvedere alla descrizione e valutazione degli stessi. Sul punto il Tribunale ha spiegato che il giudice non può sostituirsi all’esperto mentre può sindacare completezza, logicità e coerenza del suo operato. In particolare, è stato osservato che la perizia non ha fornito completa descrizione della moneta virtuale e che solo nel corso del giudizio si è appreso che la criptovaluta indicata non è scambiata in mercati regolari con moneta avente corso legale bensì in un mercato assai ristretto, destinato allo scambio di beni e servizi tra soggetti aderenti ad una determinata piattaforma. Il mercato assai ridotto in cui tale criptovaluta opera, mai menzionato dall’esperto, rende assai discutibile l’effettiva presenza della citata moneta virtuale sul mercato. Sotto altro profilo, lo stesso esperto non ha fornito criteri attendibili di determinazione certa del valore. Si può usare la criptovaluta per conferimento sociale. Il Giudice di merito ha chiarito che il giudizio non verte sulla generica possibilità di conferimento sociale mediante criptovaluta bensì sulla utilizzabilità della moneta virtuale indicata nel caso in questione. Per valutare astrattamente la conferibilità a capitale sociale occorre, anche in caso di criptovalute, rispettare i seguenti principi - idoneità ad essere oggetto di valutazione in un dato momento storico, - esistenza di un mercato che consenta di stimare il tempo di conversione in moneta reale, - idoneità del bene ad essere sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero a soddisfare i diritti eventualmente vantati dai creditori sociali. Quest’ultimo requisito non è stato oggetto di valutazione da parte del perito. In conclusione, il Tribunale ha respinto l’impugnazione rilevando l’assenza dei requisiti minimi necessari alla valutazione della criptovaluta come idonea al conferimento nonché la natura embrionale della stessa.

Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, decreto 18 luglio 2018 Fatto e diritto Il ricorso è stato proposto in data 21 maggio 2018 ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, c.comma da omissis in qualità di amministratore unico di omissis di seguito la Società” , avverso il rifiuto del Notaio di provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del 20 aprile 2018 docomma 1 , con la quale l'assemblea della Società ha aumentato proporzionalmente il capitale sociale da Euro 10.000,00 a Euro 1.410.000,00 mediante conferimento in natura dei seguenti beni - con riferimento al socio omissis , n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata omissis con liberazione di capitale pari a Euro 714,000,00 - con riferimento al socio omissis n. 23 opere d'arte costituite da dipinti su tela, di autori vari, con liberazione di capitale pari a residui Euro 686.000,00. Con nota del 30 aprile 2018 docomma 2 il Notaio omissis ha comunicato il proprio diniego all'iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta delibera, ritenendola non essere sufficientemente dotala dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione . In particolare, le censure investivano la parte di delibera riguardante il conferimento della moneta virtuale omissis , con riferimento alla quale il Notaio evidenziava che le criptovalute , stante la loro volatilità, non consentono ima valutazione, concreta dei quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale, sottoscritto , né di valutare l'effettività quomodo del conferimento . Con il citato ricorso e la memoria integrativa depositata il 28 maggio 2018 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese della menzionata delibera di aumento di capitale, sulla base delle motivazioni di seguito sintetizzate - la perizia docomma 7 prodotta in sede di conferimento confermerebbe il valore del bene e il trasferimento della sua disponibilità in capo alla Società, a seguito della messa a disposizione delle credenziali transaction password da parte del socio conferente - l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il possesso di moneta virtuale va inserito nella dichiarazione dei redditi e da ciò deriverebbe, in tesi, la possibilità di attribuire un valore economico a tale tipologia di beni - se possono costituire oggetto di conferimento sia i crediti sia taluni beni immateriali la ricorrente richiama i diritti di proprietà industriale , non vi sarebbe ragione per escludere la liceità del conferimento delle criptovalute - nel caso di specie, omissis sarebbe una moneta virtuale scambiata su mercati non regolamentati piattaforma raggiungibile all'indirizzo internet omissis soggetta alla valutazione da parte di operatori specializzati - l'asserito livello di diffusione della valuta virtuale omissis presso gli utenti della citata piattaforma online, richiamato mediante la documentazione prodotta, confermerebbe che trattasi di mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto e accettato anche dagli esercenti. Le motivazioni alla base del ricorso non risultano convincenti. Il Collegio ritiene che l'esame di tali profili debba costituire il nucleo centrale della relazione giurata richiesta dall'art. 2465 c.c., per un verso escludendosi che il giudice possa sostituire integralmente la propria valutazione di merito a quella dell'esperto, ma dovendosi peraltro ammettere la Facoltà per il giudice di sindacare Sa completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall'esperto. Nel caso di specie, pur tenuto conto della novità della questione, fa perizia di stinta prodotta non presenta un livello di completezza e affidabilità sufficiente per consentire un'esauriente vaglio di legittimità della delibera in esame. Infatti, soltanto a seguito della discussione in udienza è emerso che omissis non è ad oggi presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criprovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato. Di converso, risulta agli atti che l'unico mercato nel quale omissis concretamente opera è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi riconducibile - secondo quanto dichiarato dalla ricorrente - ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito invero assai ristretto omissis funge da mezzo di pagamento accertato ne deriva, dunque, un carattere prima facie autoreferenziale dell'elemento attivo conferito, incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato. La-perizia di stima si limita sul punto a riportare il valore normale dei beni tratto dalle quotazioni del sito omissis , senza fornire alcuna indicazione sulle caratteristiche di tale sito, la cui denominazione - peraltro - evoca ancora una volta una probabile prossimità con gli stessi soggetti ideatori di omissis . Inoltre, non sono agevolmente ricostruibili ex post i criteri utilizzati dall'esperto per fa determinazione del valore, potendosi dedurre allo stato che lo stesso si sia limitato a prestare una incondizionata adesione all'ultimo valore disponibile sul citato sito internet omissis quello al febbraio 2018 , che incidentalmente è anche il più alto fatto registrare dall'inizio della pretesa quotazione , in assenza di correttivi ad esempio l'utilizzo di una media utili a ottenere un effetto stabilizzatore del prezzo. Il Collegio ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che in questa sede non è in discussione l'idoneità della categoria di beni rappresentata dalle cd. criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie la valuta virtuale denominata omissis soddisfi il requisito di cui all'art, 2464, comma secondo, c.c La suddetta considerazione svuota di rilevanza le argomentazioni formulate dalla ricorrente con riferimento alla categoria delle monete virtuali in generale, dovendosi piuttosto indagare la natura e le caratteristiche in concreto della singola criptovaluta oggetto di conferimento, come descritte nella perizia ed emerse nel corso del procedimento. Al riguardo osserva in primo luogo il Collegio che, in via preliminare rispetto a quanto rilevato dal Notaio sotto il profilo della volatilità, va affrontata la questione relativa alla possibilità stessa di attribuire ab origine un valore economico attendibile al bene in esame. In tal senso, avuto riguardo alla funzione storica primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento - l'idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall'ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore - quale corollario del suddetto requisito, l'esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante - l'idoneità del bene a essere bersaglio dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata a tale riguardo si ha presente quella parte della dottrina convinta che tale requisito sia irrilevante, sul presupposto teorico secondo il quale la funzione di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridico-contabile e non già materiale tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione materiale del bene recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quantificazione del valore economico, dovendo per ciò stesso essere oggetto di analisi . Infine il terzo dei requisiti sopra menzionati, ossia l'idoneità del bene a essere oggetto di aggressione da parte dei creditori, risulta parimenti trascurato all'interno della perizia di stima, laddove manca qualunque riferimento alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fattispecie, alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore, Alia stregua di quanto sopra osservato, emerge una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale la stessa ricorrente ha evidenziato che, secondo le informazioni in suo possesso, la quotazione di omissis sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto in cantiere , che - allo stato - non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile. Pertanto non sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento ordinatorio richiesto. Non essendosi costituiti nel procedimento soggetti ulteriori al ricorrente, non sorge la necessità di una pronuncia in ordine alle spese. P.Q.M. il Tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 2464, secondo comma, 2465 e 2436 c.c., respinge il ricorso. Nulla sulle spese.