Socio e fideiussore: si tratta di due condizioni giuridiche distinte che possono coesistere

La responsabilità dell’accomandante è distinta e differente da quella scaturente dalla fideiussione.

Il socio accomandante può essere fideiussore della s.a.s Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi ed imputazioni sostanziali e processuali dotato di propria autonomia e capacità. Il rilascio della garanzia fidejussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non è in grado di alterare lo schema legale delle società di persone il quale resta immutato. La prestata fidejussione aggiunge semplicemente un titolo diverso in base al quale il creditore è in grado di agire in executivis senza che al fidejussore – in quanto tale - sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Il caso. Il socio di una s.a.s. rilasciava fideiussione personale a garanzia di un debito sociale che, successivamente, onorava personalmente. Il socio, per recuperare le somme anticipate, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo contro la società che si opponeva. Il Tribunale confermava l’ingiunzione rilevando la qualità di fideiussore dell’ingiunto nonché la autonomia e distinzione tra patrimonio sociale e patrimonio personale del socio. La Corte d’Appello revocava l’ingiunzione e rilevava la qualità di socio illimitatamente responsabile accomandante dell’ingiunto e quindi l’assenza di titolarità del socio di azione di regresso. Il socio ha proposto ricorso per cassazione. Fideiussore e socio illimitatamente responsabile, quali differenze? La S.C., richiamando orientamento consolidato, ha ribadito che la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, in quanto il fideiussore garantisce un debito altrui, per il quale gli sono attribuiti dalla legge il diritto di regresso e di surrogazione, mentre il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non gli sono estranei poiché derivano dall'esercizio di un'attività comune e al loro soddisfacimento egli è tenuto a provvedere se i fondi sociali risultano insufficienti. Conseguentemente, al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato un debito della società non è data azione di regresso verso la società, né il suo creditore deve osservare gli obblighi fissati dagli art. 1953, 1955 e 1957 c.c. Cass. n. 12310/1999 . Autonomia e differenza di obbligazione. Il socio, pur riconoscendo la responsabilità illimitata del socio di società di persone, eccepisce la possibilità di rivestire, contestualmente, ruolo di socio e fideiussore. Sul punto richiama il seguente orientamento il rilascio della garanzia fidejussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non è in grado di alterare lo schema legale delle società di persone il quale resta immutato. La prestata fidejussione aggiunge semplicemente un titolo diverso in base al quale il creditore è in grado di agire in executivis senza che al fidejussore – in quanto tale - sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale Cass. 26012/2007 . Rileva il creditore procedente che ove non si riconoscesse la distinzione tra responsabilità del socio e responsabilità da fideiussione si finirebbe per escludere la possibilità fideiussoria da parte del socio nelle società di persone. Il socio accomandante può essere anche fideiussore. La S.C., accogliendo la tesi difensiva del socio ricorrente, ha ribadito l’orientamento secondo il quale la responsabilità ex lege del socio accomandante resta distinta, separata ed autonoma rispetto a quella del socio che abbia prestato garanzia fideiussoria. Le due responsabilità scaturiscono da due differenti fonti, ovvero, la legge e la volontà negoziale del socio. Tale considerazione appare perfettamente in linea con l’esigenza di contemperare interessi differenti da quelli disciplinati ex lege , a titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità per il creditore sociale di chiedere ed ottenere garanzie che prescindano dalle dinamiche sociali così mantenendo obbligato il socio fideiussore anche in caso di fuoriuscita dalla compagine sociale. Pertanto la cassazione ha accolto il ricorso con rinvio ad altra corte territoriale che applichi il seguente principio il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi ed imputazioni sostanziali e processuali dotato di propria autonomia e capacità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 settembre 2017 – 22 marzo 2018, n. 7139 Presidente/Relatore Ambrosio Fatti di causa 1.- S.M. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della s.a.s. di SICA di R.S. & amp C., articolando tre motivi avverso la sentenza n. 229 in data 20 febbraio 2012, con la quale la Corte di appello di Firenze - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 431 del 2007 - ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 16.000,00 oltre accessori, emesso ad istanza del S. nei confronti della società, a titolo di regresso del pagamento di debito sociale. 2.- Il giudice di primo grado - per quanto qui ancora rileva - era pervenuto al rigetto dell’opposizione all’ingiunzione, avuto riguardo alla qualità di fideiussore riferibile al socio S.M. e in considerazione dell’autonomia patrimoniale della società con conseguente distinzione del patrimonio del socio da quello della società mentre la Corte di appello - ritenuto che il Tribunale avesse assunto a presupposto , non specificamente impugnato, la qualità di socio illimitatamente responsabile della società nonostante la sua formale carica di socio accomandante - ha escluso che il S. disponesse di una azione di regresso verso la società. 3.- Il ricorso è pervenuto in decisione all’adunanza camerale del 29 settembre 2017, senza che l’intimata abbia svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 4.- Con i motivi di ricorso si denuncia 4.1.- violazione e falsa applicazione degli artt. 2320 e 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ. art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il giudice di prime cure avesse presupposto la qualità di socio illimitatamente responsabile del S., ad onta della formale posizione di accomandante 4.2. omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , per avere la Corte di appello trascurato di individuare gli elementi, certi, concreti e obiettivi della decisione di primo grado, da cui sarebbe derivato il giudicato sul punto della responsabilità illimitata del socio 4.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2251, 2291, 2315, 1203, n. 3, 1936, 1949 e 1950 art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. il motivo è svolto in via subordinata rispetto ai precedenti, per l’ipotesi che si ritenga intervenuto il giudicato sullo status di socio illimitatamente responsabile del S. e muove dal rilievo che l’azione di regresso, esercitata con il ricorso per ingiunzione, trae titolo da un pagamento effettuato dal socio in forza di fideiussione prestata a favore della società nell’interesse di un istituto di credito. 5.- Il Collegio ritiene assorbente, ancorché formalmente subordinato ai precedenti, il terzo motivo di ricorso, giacché - a prescindere dalla questione, agitata dai precedenti motivi, circa lo status di socio illimitatamente responsabile o meno, spettante al S. - la circostanza, che lo stesso socio abbia anche prestato fideiussione a favore della società, risulta idonea a definire la controversia in termini risolutivi. La Corte di appello, invero, non ha posto in discussione il dato di fatto assunto dalla sentenza di prime cure, secondo cui l’azione di regresso, esercitata con il ricorso monitorio, trovava titolo nella qualità di fideiussore dello stesso socio, ma ha ritenuto, nella sostanza, lo stesso dato irrilevante, stante l’irriferibilità di siffatta condizione al socio illimitatamente responsabile di una società di persona. 5.1. Alla base della decisione impugnata vi è la considerazione, espressamente desunta da Cass. 5 novembre 1999, n. 12310, della non assimilabilità della condizione del socio illimitatamente responsabile a quella propria del fideiussore, posto che, mentre quest’ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore art. 1949 e 1950 cod. civ. , il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall’esercizio dell’attività comune, cui - in assenza di un’organizzazione corporativa - partecipa direttamente. Da tale premessa e sull’implicito, ma inequivoco, presupposto che l’obbligazione altrui , di cui all’art. 1936 cod. civ., postuli una diversità soggettiva tra debitore e fideiussore, la Corte territoriale è, dunque, pervenuta all’affermazione della irriferibilità allo stesso socio della qualità di fideiussore, traendone conforto anche nell’interpretazione acquisita in sede di legittimità dell’art. 184 L.F., in ragione della quale i fideiussori, nei cui confronti i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i loro diritti, sono i terzi diversi dai soci. 5.2. In contrario senso il ricorrente osserva, con il motivo all’esame, che - pur essendo corretto affermare che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persona riguarda debiti che non possono ritenersi a lui estranei - non può escludersi a priori una diversa regolamentazione dei rapporti tra socio e società, stante la sia pur limitata autonomia patrimoniale di quest’ultima richiama, dunque, i principi espressi da Cass. n. 26012 del 2007 in punto di validità della fideiussione stipulata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società, derivandone, di conseguenza, la legittimità dell’azione di regresso esperita a seguito del pagamento avvenuto nella indicata qualità contesta, altresì, la pertinenza del richiamo alla norma di cui all’art. 184 L.F. nel caso specifico, rilevando, nel contempo, che indicazioni di segno diverso da quelle assunte dal Giudice a quo si possono evincere dal rilievo che il fallimento del socio illimitatamente responsabile, pur conseguendo al fallimento della società, rimane autonomo e distinto dal fallimento di quest’ultima rimarca, infine, come non si possa confondere la garanzia personale contrattualmente prestata dal socio con la responsabilità illimitata derivante dalla legge, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto l’inefficacia della fideiussione, senza peraltro neppur dichiararne la nullità. 6.- Il motivo di ricorso è da ritenere fondato nei termini che si preciseranno di seguito. Va in primo luogo osservato che la premessa da cui muove la Corte territoriale, assumendo come punto di riferimento la posizione del socio illimitatamente responsabile, in quanto tale, per confrontarla con quella tipica del fideiussore, si rileva doppiamente inconducente. Invero, per un verso, la fattispecie all’esame è diversa da quella assunta dal risalente precedente di legittimità richiamato dalla decisione impugnata, ponendosi la questione della legittimità del regresso, non già tout court nei confronti del socio illimitatamente responsabile, bensì nei confronti di quello che - a mezzo di apposito contratto - abbia anche prestato una garanzia fideiussoria per altro verso, proprio la ritenuta non assimilabilità della condizione del socio illimitatamente responsabile a quella propria del fideiussore smentisce il convincimento, che pare sotteso alla stessa decisione, secondo cui la fideiussione rilasciata dal socio, già illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sarebbe priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di più alla garanzia patrimoniale già offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa. Ciò posto e precisato, altresì, che, ai fini che ci occupano, non assumono rilievo l’art. 184 L.F. e, più in generale, le dinamiche proprie delle procedure concorsuali, nel cui ambito l’attenuarsi o meno in taluni casi della distinzione tra società e soci risponde ai prevalenti interessi tutelati dalla specifica disciplina, la chiave di volta per la soluzione della questione va individuata proprio nella verifica della validità della fideiussione prestata dal socio, quand’anche lo stesso risulti essere illimitatamente responsabile al momento del rilascio della garanzia personale. 7.- Al riguardo il Collegio ritiene di dovere ribadire il principio, segnatamente espresso da Cass. n. 26012 del 2007, richiamata da parte ricorrente e confermato da questa Corte ancora di recente cfr. Cass., 5 maggio 2016, n. 8944 Cass., 26 febbraio 2014, n. 4528 , secondo cui il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non è in grado di alterare lo schema legale delle società di persone il quale resta immutato piuttosto la fideiussione prestata dalla persona fisica del socio aggiunge un titolo diverso in base al quale il creditore è in grado di agire in executivis senza che al fideiussore - in quanto tale - sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Non si vuole qui porre in discussione principi consolidati, in ragione dei quali, nelle società di persone, l’unificazione della collettività dei soci e l’autonomia patrimoniale costituiscono uno strumento giuridico volto a consentire alla pluralità dei soci medesimi unitarietà di forme di azione, senza che tale pluralità venga a dissolversi nella unicità esclusiva di un autonomo soggetto di diritto cui consegue, quale precipitato logico, l’affermazione che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persone, in quanto prevista direttamente dalla legge, riguarda debiti che non possono dirsi a lui estranei. Piuttosto si intende ribadire - alla stregua dell’orientamento altrettanto consolidato - che la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, rappresenta un distinto centro di interessi e di imputazioni di situazioni sostanziali e processuali, che è comunque dotato di una propria autonomia in virtù della quale così come è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società è sicuramente postulabile un’alterità tra socio e società e correlativamente è possibile l’instaurazione di rapporti giuridici distinti, non solo tra la società e i terzi, ma anche tra la prima e gli stessi soci. Ed è proprio per effetto della rilevata autonomia patrimoniale e della distinzione di sfere giuridiche che la fideiussione prestata dal socio a favore della società, rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui, secondo lo schema delineato dall’art. 1936 cod. civ In altri termini, per dirla con le parole della già cit. Cass. n. 26012 del 2007, da un lato, la responsabilità solidale ed illimitata ex lege costituisce circostanza atta ad escludere l’estraneità dei debiti sociali nei confronti del socio e, dall’altro, giusta la distinzione sostanziale e processuale fra soggetto societario e socio, la fideiussione prestata da quest’ultimo in favore del primo è riconducibile fra le garanzie per obbligazione altrui ex art. 1936 cod. civ 8.- Né può sostenersi che la fideiussione rilasciata dal socio, già illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sia priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di più alla garanzia patrimoniale già offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa. Come, infatti, è stato osservato nei precedenti sopra richiamati sub n. 7. , nonostante la garanzia già fornita ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia l’interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ Accertamento, quest’ultimo, assolutamente trascurato dalla Corte fiorentina, sul presupposto, erroneo, della irriferibilità al socio illimitatamente della posizione di fideiussore della società. 9.- È appena il caso di aggiungere che nella prospettiva assunta che nei richiamati precedenti ha avuto modo di esplicarsi specie con riferimento al rapporto esterno della garanzia, tra socio garante e creditore garantito - deve farsi applicazione del regime fideiussorio anche nel rapporto interno, che viene a intercorrere tra il garante e la società che della garanzia si giova compreso, quindi, per quanto qui specificamente rileva, il punto del regresso. Non sarebbe, invero, logicamente e giuridicamente corretto vista, tra l’altro, la norma del comma 2 dell’art. 1936 cod. civ. , spezzare l’applicazione delle regole fideiussorie a seconda del rapporto che si vada a considerare per applicarle a quello tra socio garante e creditore, da un canto e per escluderle, nel contempo, con riferimento al rapporto tra socio garante e società che della garanzia si avvantaggia, dall’altro. 10.- In definitiva va accolto il terzo motivo nei termini sopra precisati, rivelandosi superfluo l’esame dei primi due, che risultano perciò assorbiti. La sentenza va, dunque, cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che farà applicazione del seguente principio di diritto il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale quali, ad esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ. in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all’esercizio dell’azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro la società. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.