L’assegno emesso dal fallito può essere recuperato, ad istanza del curatore, nei confronti di qualsiasi giratario

L’azione di recupero presuppone che il curatore promuova azione, infatti, trattasi di inefficacia relativa. In caso contrario, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2821/18, depositata il 6 febbraio. In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 l. fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 r.d. n. 1736/1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo, ma solo il primo atto è inefficace e sempre che ricorrano le citate condizioni. Il caso. Una società di persone veniva dichiarata fallita. Successivamente alla dichiarazione di fallimento, veniva effettuato, in favore di un creditore, un pagamento a mezzo assegno bancario. L’assegno veniva girato in favore di un secondo creditore. Il Tribunale dichiarava inefficace il pagamento. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione. Due società con la stessa denominazione. Parte ricorrente ha rilevato che il giudice di merito non avrebbe accertato che al momento del pagamento esistevano due società distinte con denominazione simile e che il pagamento risultava effettuato dalla società in bonis. La S.C. ha spiegato che la valutazione della Corte d’Appello risultava corretta e correttamente motivata, infatti, i giudici avevano spiegato che non era stata provata l’esistenza di due differenti compagini societarie ma l’esistenza di una sola società che aveva cambiato denominazione perché era variato il numero dei soci trattavi di società di persone . Assegno girato in pagamento ad altro creditore. Spiega il ricorrente che l’assegno oggetto di contesa era stato girato in pagamento ad altro suo creditore e che la curatela aveva provveduto a chiedere la restituzione delle somme anche al secondo creditore. Ciò avrebbe comportato un indebito arricchimento per doppio pagamento. Sul punto la Cassazione ha richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale in caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 l. fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 r.d. n. 1736/1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo, ma solo il primo atto è inefficace e sempre che ricorrano le citate condizioni Cass. n. 17310/09 . In ragione del richiamato principio, è esperibile l’azione della curatela nei confronti del secondo debitore, tuttavia, resta fermo che le azioni attivate contro il primo ed il secondo sono azioni distinte, la prima finalizzata ad accertare e dichiarare l’inefficacia del pagamento effettuato dal fallito nei confronti del primo creditore e la seconda orientata a far dichiarare l’inefficacia del pagamento del fallito nei confronti del secondo creditore. In virtù di quanto esposto, il ricorso è stato respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 24 ottobre 2017 – 6 febbraio 2018, n. 2821 Presidente Didone – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla società T.A. & amp figli nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 44 legge fall., un pagamento eseguito a mezzo assegno bancario in favore della omissis s.n.c. dopo il fallimento di questa la società T.A. & amp figli ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, al quale la curatela ha replicato con controricorso. Considerato che il primo mezzo, col quale la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge fall. e l’insufficiente motivazione della sentenza con riferimento alla questione del difetto di legittimazione attiva della curatela del fallimento, è inammissibile come risulta dalla trascrizione riportata dalla stessa ricorrente, l’eccezione proposta dinanzi alla corte d’appello era stata basata sul rilievo di asserita contestuale operatività della società omissis con una nuova denominazione appunto omissis s.n.c. tale eccezione era intesa a sostenere che fossero state in vero simultaneamente presenti sul mercato due società l’una con la nuova denominazione e l’altra con la vecchia omissis , sicché al rapporto commerciale sottostante l’eseguito pagamento, intervenuto tra la ricorrente e questa seconda società, sarebbe stato estraneo il fallimento la corte d’appello ha invece sottolineato, con accertamento di fatto a essa istituzionalmente rimesso, debitamente motivato con riferimento alla documentazione versata in causa e quindi insindacabile in questa sede di legittimità, che non s’era trattato affatto di due società simultaneamente operanti, sebbene della medesima unica società, della quale era semplicemente mutata la denominazione in conseguenza di un parziale avvicendamento delle persone dei soci nel sostenere il contrario, peraltro senza adeguata specificazione di fatti decisivi che dalla corte d’appello sarebbero stati omessi, la censura traduce un mero e inammissibile sindacato di fatto il secondo motivo è infondato, anche se la motivazione dell’impugnata sentenza va integrata nel senso che segue la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge fall. e del generale principio del divieto di arricchimento art. 2033 cod. civ. , nonché l’insufficiente motivazione della sentenza, in quanto l’assegno in questione, dato in pagamento alla s.n.c. omissis , era stato da questa girato e infine incassato dalla s.a.s. omissis , alla quale pure la curatela aveva chiesto il pagamento, con conseguente violazione del principio art. 2042 cod. civ. che vieta ingiustificati arricchimenti la corte d’appello, nel disattendere la tesi già in quella sede avanzata dalla ricorrente, ha richiamato l’insegnamento di cui alla sentenza di questa Corte n. 17310-09 secondo tale insegnamento, in caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l’inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 44 legge fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa invero in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell’assegno invocando l’inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo per quanto il principio debba essere confermato, giova dire che qui si discute della ricezione, in data successiva al fallimento, di assegni bancari alla motivazione della corte d’appello, che ha richiamato il detto principio munendolo di considerazioni in ordine alla irrilevanza della buona fede del traente o di eventuali giratari, va aggiunto che l’azione promossa dal curatore ai sensi dell’art. 44, secondo comma, legge fall., volta a ottenere la dichiarazione d’inefficacia del pagamento effettuato mediante assegno emesso in favore del fallito dopo la dichiarazione del fallimento, non risente dell’azione esperibile nei confronti del terzo giratario perché implica - in verità - un diverso fondamento il fatto che sia revocabile anche l’atto di circolazione del titolo, o il pagamento conseguente, non rileva in quanto sottintende un’altra obbligazione la duplicità delle azioni riflette, cioè, la duplicità delle situazioni giuridiche, poiché la prima suppone la dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito in beneficio del fallito, che non possiede effetto liberatorio del debito dell’emittente art. 44, primo comma , mentre la seconda attiene al pagamento eseguito dal fallito nei confronti del terzo, che è revocabile in quanto atto solutorio inefficace rispetto ai creditori art. 44, primo comma per tale ragione il secondo motivo va disatteso il terzo motivo di ricorso, col quale sono dedotte simultaneamente la falsa applicazione dell’art. 44 legge fall. nonché degli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736-33, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’insufficiente motivazione della sentenza, è inammissibile si sostiene che la documentazione versata in atti, e in particolare l’estratto autentico notarile del libro giornale, era dimostrativa dell’essere stato l’assegno emesso in data 3-7-2000, anteriormente al fallimento il motivo è inammissibile perché implica un fatto diverso da quello accertato in sentenza la sentenza ha stabilito che l’assegno era stato consegnato alla fallita dopo il fallimento il 3-8-2000 e che la ricorrente aveva dedotto, senza migliori specificazioni, che il 3-7-2000 l’assegno era stato semplicemente consegnato all’autista al momento della consegna della merce peraltro il motivo è anche infondato nella tesi che ne rappresenta implicito supporto, in quanto ai fini dell’art. 44, secondo comma, legge fall., rileva la funzione estintiva del debito del fallito, e in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo difatti, la consegna del titolo deve considerarsi avvenuta, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo v. Cass. n. 17749-09 Cass. n. 26161-14 pertanto correttamente la corte d’appello ha infine ritenuto irrilevante la circostanza della data di emissione dell’assegno le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.