La nullità della sentenza di fallimento ha effetti sull’inammissibilità del concordato?

Il decisum in rassegna tratta il caso di un concordato preventivo dichiarato inammissibile dal tribunale contestualmente al fallimento della società che aveva fatto ricorso alla procedura minore. Nello specifico, si tratta di stabilire se la nullità della dichiarazione di fallimento, comporti, o meno, effetti anche sull’inammissibilità del concordato.

E, i giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour con la sentenza n. 1893 depositata il 25 gennaio 2018, precisano che in tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l. fall., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa. Il fatto. Il Tribunale di Verbania, su istanza del pubblico ministero comunicata alla debitrice soltanto dopo la riserva di decisione, dichiarava il fallimento della società Alfa s.r.l. in liquidazione e, con separato decreto reso in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso per concordato preventivo proposto dalla stessa società – oltre che da numerose altre – osservando che il piano concordatario, non solo era manifestamente inidoneo a permettere una qualsiasi soddisfazione dei creditori chirografari, ma contemplava, altresì, una ingiustificata proliferazione delle classi di ipotecari e, comunque, non rispettava l’ordine dei privilegi. Avverso i predetti provvedimenti la società Alfa s.r.l. in liquidazione, proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Torino contestando, per un verso, i vizi procedurali denunciati, e per l’altro, l’insussistenza dei profili d’inammissibilità del concordato preventivo, chiedendo la revoca del decreto ex art. 173 l. fall. e la nullità della sentenza dichiarativa del proprio fallimento. E la Corte territoriale del capoluogo piemontese, in primo luogo, ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento della società Alfa s.r.l. perché pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata rispettata la regola della formale conoscenza – da parte del debitore – dell’esistenza di una iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione del concordato preventivo, sulla presunzione che l’annullamento della sentenza di fallimento esonerasse dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato per la non autonoma reclamabilità dello stesso e per la carenza d’interesse della parte reclamante. Avverso quest’ultima pronuncia la debitrice soccombente proponeva ricorso per cassazione facendo valere due distinti motivi di censura cui resisteva il fallimento con controricorso. In particolare, la ricorrente, col primo gravame, censurava la decisione impugnata laddove affermava che l’annullamento della sentenza di dichiarazione di fallimento esonerava la Corte all’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato. E, gli Ermellini accogliendo il ricorso precisano che il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l. fall., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore. La Suprema Corte cassa dunque la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. L’effetto devolutivo pieno del reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato? L’art. 162, comma 3, l. fall. dispone che contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’art. 18 l. fall Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato. Pertanto, l’omessa convocazione del debitore, oppure l’illegittima mancata concessione del termine o della proroga possono costituire motivi autonomi di gravame avverso il provvedimento di inammissibilità in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. In caso di omessa convocazione del debitore dinanzi al tribunale, la corte d’appello dovrebbe dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento e del decreto di inammissibilità del concordato, con rimessione degli atti dinanzi al tribunale ex art. 354 c.p.c. per provvedere in ordine all’ammissione dopo l’audizione del debitore. Perciò, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la decisione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l. fall., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale. La domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento. Atteso che tra fallimento e concordato preventivo sussiste un rapporto, se non di pregiudizialità necessaria, quantomeno di pregiudizialità impropria tra le due procedure, non vi è dubbio che debba prima stabilirsi se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile ovvero revocato. Si comprende perciò l’interesse protetto del proponente il concordato a veder esaminati, dalla stessa corte territoriale che abbia annullato la dichiarazione del suo fallimento, anche le doglianze relative all’insuccesso del concordato preventivo, atteso che il tornaconto del debitore coincide con la valutazione che di esso faccia l’ordinamento il quale, è volto a garantire la preferenza della soluzione concordata della crisi d’impresa. Peraltro, appare ragionevole ritenere che, se il ricorso per l’ammissione al concordato, ordinario o con riserva, sia proposto in pendenza dell’istruttoria prefallimentare, il tribunale, in base alle informazioni acquisite in tale sede, possa ritenere che la situazione del richiedente sia, prima facie , tale da non consentire la formulazione di alcuna proposta di concordato ovvero che il piano presentato non abbia alcuna probabilità di accoglimento o di realizzazione e possa, quindi, dichiarare inammissibile il ricorso per concordato preventivo e, sussistendone i presupposti, dichiarare il fallimento. Tali valutazioni potrebbero essere censurate con il reclamo, ai sensi dell’art. 18 l. fall., cosicché sarebbe affidato alla corte di appello il compito di verificare la sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole v., SS.UU. 1521/2013 . Il decreto di inammissibilità del concordato non è reclamabile e non è soggetto a ricorso per cassazione. Altra questione, peraltro richiamata nel decisum in rassegna, è se avverso il decreto di inammissibilità, non reclamabile ove sia pronunciato senza contestuale dichiarazione di fallimento, sia proponibile ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. In generale, il decreto di inammissibilità del concordato ai sensi dell’art. 162 l. fall. non solo non è reclamabile ex art. 26 l. fall. ma nemmeno ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto il debitore può ripresentare la domanda di concordato. Del resto, anche le Sezioni Unite v., SS.UU. n. 27073/16 hanno di recente chiarito che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1, l. fall., ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, l. fall., senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contradditorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 ottobre 2017 – 25 gennaio 2018, numero 1893 Presidente Didone – Relatore Genovese Fatti di causa 1. Il Tribunale di Verbania, su istanza del PM comunicata alla debitrice soltanto dopo la riserva di decisione, dichiarava il fallimento della società omissis s.r.l. in liquidazione e, con separato decreto reso in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso per concordato preventivo proposto dalla stessa società oltre che da numerose altre , osservando che il piano concordatario, non solo era manifestamente inidoneo a permettere una qualsiasi soddisfazione dei creditori chirografari, ma contemplava, altresì, una ingiustificata proliferazione delle classi di ipotecari e, comunque, non rispettava l’ordine dei privilegi. 2.Avverso i due provvedimenti, la omissis s.r.l., società unipersonale in liquidazione, ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Torino contestando, per un verso, i vizi procedurali denunciati, e per l’altro, l’insussistenza dei profili d’inammissibilità del concordato preventivo come accertati dal tribunale , chiedendo la revoca del decreto ex art. 173 LF e la nullità della sentenza dichiarativa del proprio fallimento. 3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello di Torino, in primo luogo, ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento della società omissis perché pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata rispettata la regola della formale conoscenza - da parte del debitore dell’esistenza di una iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione del concordato preventivo, sulla presunzione che l’annullamento della sentenza di fallimento esonerasse dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato per la non autonoma reclamabilità dello stesso e per la carenza d’interesse della parte reclamante. 4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, la omissis ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. 5. Il fallimento resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione di legge, ex art 360, comma 1, numero 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 15 e 173 l.f. e 24 Cost. il ricorrente censura la decisione impugnata laddove afferma che l’annullamento della sentenza di dichiarazione di fallimento esonera la Corte all’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato. 2. Con il secondo violazione e falsa applicazione di legge ex art 360, comma 1, numero 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. Civ. e 24 Cost., in ordine alla liquidazione delle spese processuali del procedimento dinnanzi la Corte di Appello si censura la decisione impugnata, innanzitutto, per non aver rispettato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e, conseguentemente, per non aver liquidato le spese secondo la corretta applicazione del principio della soccombenza. 3. I due mezzi di ricorso, tra loro collegati, possono essere trattati congiuntamente ed accolti, in quanto fondati. 3.1. Il caso che forma oggetto di esame in questa sede è quello del concordato preventivo dichiarato inammissibile dal Tribunale contestualmente al fallimento della società che aveva fatto ricorso alla procedura minore , onde - avendo fatto seguito a quella, in sede di reclamo alla Corte d’appello - la nullità della dichiarazione d’insolvenza della debitrice si pone il problema di quali effetti, la nullità della dichiarazione di fallimento, irradi sull’inammissibilità del concordato. 3.2. La Corte territoriale ha escluso l’interesse della reclamante alla deduzione - nel reclamo - dei motivi attinenti al merito della revoca del concordato preventivo 4. Va qui premesso che le sezioni unite di questa Corte hanno di recente Sez. U -, Sentenza numero 27073 del 2016 chiarito che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall. eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1 ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato . E, ovviamente, non è questo il caso che si esamina in questa sede, essendovi stata - come in premessa - la dichiarazione di fallimento del proponente il concordato preventivo dichiarato contestualmente alla pronuncia sullo stato d’insolvenza inammissibile. 4.1. In quella stessa sentenza, peraltro, la Corte ha avuto modo di ribadire che allorché alla declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, l’impugnazione prevista - il reclamo alla Corte d’appello - è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento negativo sul concordato come espressamente previsto dagli artt. 162, ult. comma, e 183, ult. comma, legge fallim. e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell’ammissione al concordato con contestuale dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 173, secondo comma su cui Cass. sez. I numero 13817 del 2011 . 4.2. In buona sostanza, alla luce di tali recentissime puntualizzazioni, quando il Tribunale abbia pronunciato il fallimento del debitore proponente il concordato, e sul piano logico abbia ancor prima dichiarato inammissibile il concordato preventivo o abbia revocato l’ammissibilità di quello già pronunciato o non l’abbia omologato , il reclamo del debitore può riguardare entrambe le statuizioni con obbligatorio esame di entrambe da parte della Corte d’appello, secondo l’ordine logico delle questioni che sono poste dall’interessato. 4.3. È da credere che l’ordine logico tra le due doglianze o tra i due gruppi di esse possa essere regolato dalla parte reclamante sottoponendo al giudice distrettuale anzitutto quelle relative alla pronuncia sul concordato e poi, per effetto del loro accoglimento, quelle logicamente successive e posposte riguardanti il fallimento si veda al riguardo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 23264 del 2016 e Sez. 1, Sentenza numero 12964 del 2016 Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale. . 4.4. Ma è anche possibile, sul piano logico, che sia anzitutto sottoposta o esaminata la questione relativa alla dichiarazione di fallimento ed alla sua tenuta, così com’è avvenuto nella specie. 4.4.1. In tal caso, tuttavia, anche se di norma ha o hanno priorità logica, la o le questione i riguardante i il concordato - su cui il proponente ha richiesto l’esame al giudice del reclamo - deve ono formare oggetto di trattazione da parte della Corte territoriale in quanto essa e ha nno incidenza sulla potenziale reiterazione - da parte del Tribunale - della dichiarazione di fallimento, essendo il suo loro accoglimento idoneo ad impedirne la pronuncia. 4.5. Infatti, muovendo dalla logica immanente nel sistema concorsuale che comporta la preferenza per la soluzione concordata della crisi, questa Corte Cass. sez. unite, sent. numero 1521 del 2013 e Cass. Sez. 1, sent. numero 9935 del 2015 ha affermato il principio di diritto secondo cui la domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, atteso che sussiste un rapporto, se non di pregiudizialità necessaria,quantomeno di pregiudizialità impropria tra le due procedure, sicché non vi è dubbio che debba prima stabilirsi se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile ovvero revocato. 4.6. Si comprende perciò l’interesse protetto del proponente il concordato a veder esaminati, dalla stessa Corte territoriale che abbia annullato la dichiarazione del suo fallimento, anche le doglianze relative all’insuccesso del concordato preventivo nelle forme richiamate della dichiarazione di inammissibilità o di revoca dell’ammissibilità, ovvero di rigetto della sua omologazione , atteso che il tornaconto del debitore coincide con la valutazione che di esso faccia l’ordinamento il quale, come s’è detto, è volto a garantire la preferenza della soluzione concordata della crisi d’impresa. 4.7. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in applicazione del seguente principio di diritto In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa. 5. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.