Il credito dello studio associato gode di privilegio?

La pronuncia in commento affronta il tema dell’estensione del privilegio ai crediti per le prestazioni d’opera intellettuale, di cui all’art. 2751-bis c.c., rese dalle associazioni professionali. Nello specifico occorre stabilire se nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un’amministrazione straordinaria, il credito derivante dalla stipula di un contratto d’opera da parte di uno studio associato, goda, o meno, della natura privilegiata.

E, i Giudici della I sezione Civile di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 26067/17, depositata il 2 novembre, precisano che il fatto che il contratto d’opera sia stato stipulato dall’associazione professionale cui il prestatore appartiene ed il fatto che sia questa a presentare la domanda di ammissione allo stato passivo non sono di per sé decisivi per escludere la collocazione privilegiata del credito, dovendosi, piuttosto, accertare se ricorra la prova che il credito medesimo costituisce il corrispettivo di un’attività svolta personalmente da uno o più dei professionisti associati, in via esclusiva o prevalente, e sia pertanto richiesto, pur se formalmente dall’associazione, a remunerazione di detta attività cfr., da ultimo, Cass. n. 6285/16, nonché Cass. n. 17207/13, che sottolineano come la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte dello studio associato ponga una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale, che ben può essere superata da prova contraria . Il fatto. Il Tribunale di Torino, con decreto del marzo 2011, ha respinto l’opposizione allo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di IAL-CISL Piemonte proposta dallo Studio Associato Gamma, in persona di tutti i suoi soci, per ottenere l’ammissione in via privilegiata, ex art. 2751- bis n. 2, c.c., del credito cui era stata riconosciuta collocazione chirografaria, di € 7.307,72, vantato in corrispettivo di attività di formazione svolta in favore dei dipendenti del sindacato, nonché l’ammissione al chirografo del credito relativo alle spese di recupero. Il giudice piemontese, tuttavia, ha escluso che al credito ammesso potesse essere accordato il privilegio richiesto, rilevando che, in particolare, la prestazione era avvenuta in esecuzione di un contratto stipulato tra la IAL-CISL Piemonte e lo Studio Associato, il quale si era impegnato a comunicare al committente l’elenco del personale che sarebbe stato impiegato nello svolgimento dell’attività. Il decreto viene quindi impugnato per cassazione dallo Studio Gamma e dai suoi soci con ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’Amministrazione Straordinaria con controricorso. Nella specifico i ricorrenti, con il primo gravame, lamentando la violazione dell’art. 2571- bis , n. 2, c.c., sostengono che la prestazione contrattuale, consistita nel tenere lezioni di approfondimento agli allievi dello IAL, aveva natura professionale ed era stata prestata personalmente da uno dei soci dello studio associato, con la conseguenza che il fatto che il contratto di consulenza fosse stato sottoscritto dal medesimo socio, ma in nome e per conto dell’associazione, non rilevava ai fini dell’esclusione del privilegio. E, gli Ermellini, accogliendo la doglianza de qua , osservano che il fatto che il contratto d’opera sia stato stipulato dall’associazione professionale cui il prestatore appartiene ed il fatto che sia questa a presentare la domanda di ammissione allo stato passivo non sono di per sé decisivi per escludere la collocazione privilegiata del credito. I supremi giudici, pertanto, cassano il decreto circa il motivo che qui ci occupa, e rinviano al Tribunale piemontese in diversa composizione. Il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 c.c. spetta anche ai crediti per prestazioni professionali rese da studi associati. Secondo parte della giurisprudenza di merito, in virtù del principio di stretta interpretazione dei privilegi, la norma non potrebbe essere estesa in via analogica anche alle associazioni tra professionisti. La Suprema Corte, già con Cass. 22439/09, ha tuttavia precisato che, anche alle associazioni tra professionisti può riconoscersi il privilegio de quo, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, potendosi ritenere solo in tale caso che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese di organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento se la prestazione è resa dal singolo professionista. Ed è, in sintesi, quanto viene ribadito dal decisum in rassegna, nel quale si sottolinea come la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte di uno studio associato ponga una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale, che ben può essere superata da prova contraria. Nella specie, tale accertamento non è stato compiuto dal giudice del merito, il quale si è arrestato al dato formale stipulazione del contratto, emissione della fattura e proposizione della domanda da parte dello studio associato , senza indagare se, in ragione dell’oggetto stesso del contratto attività di docenza e degli ulteriori elementi documentali offerti dagli opponenti, dovesse ritenersi dimostrato che il credito in contestazione costituiva retribuzione di prestazioni professionali svolte personalmente da uno o più dei singoli associati e dovesse pertanto trovare collocazione privilegiata ex art. 2751- bis c.c Il principio di individualità della prestazione. Ai fini del riconoscimento del privilegio per i crediti maturati dallo studio professionale associato, in ossequio al principio di individualità della prestazione, sarebbe quindi opportuno valutare se il rapporto professionale si sia instaurato tra un singolo professionista ed il suo cliente ovvero tra quest’ultimo e un’entità collettiva nella quale il ruolo del professionista sia limitato a quello di prestatore d’opera o collaboratore. Difatti, se lo studio associato può essere considerato come centro autonomo di interessi, non può tuttavia sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, nel caso in cui trattasi di prestazioni professionali specialistiche eseguite dal professionista in possesso di particolari titoli abilitativi. Nella specie, la prestazione contrattuale, consistita nel tenere lezioni di approfondimento agli allievi dello IAL, aveva natura professionale ed era stata prestata personalmente da uno solo dei soci dello studio associato, con la conseguenza che il fatto che il contratto di consulenza fosse stato sottoscritto dal medesimo socio, ma in nome e per conto dell’associazione, non rilevava ai fini dell’esclusione del privilegio. Peraltro, l’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, poi delegati a singoli aderenti e da questi personalmente curati. I crediti maturati per l’attività intellettuale godono del privilegio e non, invece, quelli riconducibili ad un’attività materiale. Il privilegio è accordato dalla legge con riguardo alla retribuzione della prestazione professionale. La retribuzione può comprendere varie voci in corrispondenza delle diverse attività svolte. Non ne fanno parte, invece, le spese specifiche di cui il professionista chieda il rimborso. Per quanto riguarda le spese generali va rilevato che si tratta di costi dell’attività professionale ed il professionista non ha quindi diritto al loro rimborso da parte del cliente. Se la legge professionale prevede che il credito del professionista possa includere una distinta voce di spese generali”, deve ammettersi che essa esuli dalla nozione propria di retribuzione e non sia pertanto assistita da privilegio. Il credito per le spese di recupero non è opponibile alla massa e non è ammissibile al chirografo. Quanto, infine, al credito relativo alle spese di recupero, una volta verificata l’inopponibilità alla procedura concorsuale del titolo giudiziario, va perciò stesso escluso che le spese in esso liquidate possano essere ammesse al passivo a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero del credito che ne forma oggetto, di cui non risulta accertata la sussistenza e l’esigibilità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 giugno – 2 novembre 2017, n. 26067 Presidente Ambrosio – Relatore Cristiano Fatto e diritto Rilevato che Il Tribunale di Torino, con decreto del 14.3.011, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dallo Studio Associato S. , in persona di tutti i suoi soci, per ottenere l’ammissione in via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., allo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di TAL - CISL Piemonte del credito, cui era stata riconosciuta collocazione chirografaria, di Euro 7.307,72, vantato in corrispettivo di attività di formazione svolta in favore dei dipendenti del sindacato, nonché l’ammissione al chirografo del credito di Euro 1.095,82 preteso ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 231/02, a titolo di rimborso delle spese di recupero della somma contrattualmente dovuta, liquidate con decreto ingiuntivo notificato alla debitrice. Il tribunale ha escluso che al credito ammesso potesse essere accordato il privilegio richiesto, rilevando che la prestazione consistita in 100 ore di docenza era avvenuta in esecuzione di un contratto stipulato fra IAL - CISL Piemonte e lo Studio Associato, il quale si era impegnato a comunicare al committente l’elenco del personale che sarebbe stato impiegato nello svolgimento dell’attività che anche la fattura era intestata allo Studio Associato e che sempre l’associazione professionale aveva inviato i solleciti di pagamento ed, a seguito dell’inadempimento della debitrice, aveva ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo. Quanto al credito relativo alle spese di recupero, il giudice ha osservato che il provvedimento monitorio, non munito di decreto di esecutività in data anteriore alla sentenza dichiarativa dell’insolvenza, era inopponibile alla massa. Il decreto è stato impugnato dallo Studio S. e dai suoi soci con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. IAL-CISL Piemonte in A.S. ha resistito con controricorso, integrato da memoria illustrativa della quale non può tenersi conto, in quanto depositata il 19.6.2017, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 378 c.p.c Considerato che 1 Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., i ricorrenti sostengono che la prestazione contrattuale, consistita nel tenere lezioni di approfondimento agli allievi dello TAL, aveva natura professionale ed era stata prestata personalmente da uno solo dei soci dello studio associato, con la conseguenza che il fatto che il contratto di consulenza fosse stato sottoscritto dal medesimo socio, ma in nome e per conto dell’associazione, non rilevava ai fini dell’esclusione del privilegio. 2 Col secondo motivo, che deduce vizio di motivazione del decreto impugnato, i ricorrenti lamentano che il tribunale non abbia tenuto conto i che essi sono tutti consulenti del lavoro, iscritti all’albo professionale ii che lo studio associato non è di dimensioni tali da poter privare la prestazione delle proprie caratteristiche personali iii che v’era prova in atti doc 2 allegato al fascicolo dell’opposizione che l’attività di docenza era stata svolta da un unico professionista. 3 I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. 3.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte Cass. nn. 15417/016, 15694/011, 17683/010, 22439/09 , l’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti ed ad acquisire la titolarità dei rapporti, poi delegati a singoli aderenti e da questi personalmente curati ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - che costituisce centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici - ad ottenere il pagamento dei crediti nascenti dalle prestazioni svolte dai uno o più degli associati in favore del cliente, in quanto il fenomeno associativo fra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. 3.2 Sotto altro profilo, va rilevato che l’art. 2745 c.c. stabilisce che il privilegio è accordato dalla legge alla causa del credito e l’art. 2751 bis n. 2 c.c. tutela il credito nascente dalla prestazione d’opera, la quale non muta la propria natura per il solo fatto che colui che la rende ha inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa Cass. n. 4486/015 . 3.3 Il fatto che il contratto d’opera sia stato stipulato dall’associazione professionale cui il prestatore appartiene ed il fatto che sia questa a presentare la domanda di ammissione allo stato passivo non sono, dunque, di per sé decisivi per escludere la collocazione privilegiata del credito, dovendosi, piuttosto, accertare se ricorra la prova che il credito medesimo costituisce il corrispettivo di un’attività svolta personalmente da uno o più dei professionisti associati, in via esclusiva o prevalente, e sia pertanto richiesto, pur se formalmente dall’associazione, a remunerazione di detta attività cfr., da ultimo, Cass. n. 6285/016, nonché Cass. n. 17207/013, che sottolineano come la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte dello studio associato ponga una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale, che ben può essere superata da prova contraria . 3.4 Tale accertamento non è stato compiuto dal giudice del merito, il quale si è arrestato al dato formale stipulazione del contratto, emissione della fattura e proposizione della domanda da parte dello studio associato , senza indagare se, in ragione dell’oggetto stesso del contratto attività di docenza e degli ulteriori elementi documentali offerti dagli opponenti, dovesse ritenersi dimostrato che il credito in contestazione costituiva retribuzione di prestazioni professionali svolte personalmente da uno o più dei singoli associati e dovesse pertanto trovare collocazione privilegiata ex art. 2751 bis c.c 4 Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale si contesta che lo studio associato fosse privo di legittimazione a richiedere l’ammissione del credito al privilegio. 5 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 231/06, lamentando che il tribunale non abbia ammesso il credito relativo alle spese del decreto ingiuntivo limitandosi a rilevare l’inopponibilità alla procedura del provvedimento monitorio, senza considerare che, ai sensi dell’art. 6 della I. cit., il creditore ha comunque diritto al risarcimento dei costi sopportati per il recupero delle somme che gli sono dovute. 6 Il motivo è infondato, atteso che, una volta verificata l’inopponibilità alla procedura concorsuale del titolo giudiziario, va perciò stesso escluso che le spese in esso liquidate possano essere ammesse al passivo a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero del credito che ne forma oggetto, di cui non risulta accertata la sussistenza e l’esigibilità. 7 All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta il quarto cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.