Fattibilità del piano concordatario? Al giudice l’ultima parola

In tema di concordato preventivo con cessione di beni la Cassazione torna a ribadire che il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che peraltro ha per oggetto la semplice probabilità di successo economico del piano in rapporto alle percentuali di soddisfacimento prospettate e ai rischi inerenti .

Così è stato deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14976/17 depositata il 16 giugno. Il caso. Il ricorso in Cassazione trae avvio dal rifiuto ad opera del Tribunale di Catanzaro, poi confermato dalla Corte d’appello della stessa sede, di attuare la richiesta di omologazione di un concordato preventivo con omologazione dei beni, presentato da parte di una società. Avverso tale rigetto la società ricorreva in Cassazione. Omologazione del concordato preventivo. Nel caso in esame la Corte rileva la ricevibilità del ricorso, in ordine all’oggetto trattato, essendo la sentenza della Corte d’appello impugnata un provvedimento definitivo, e come tale, ricorribile per Cassazione. In ordine al merito, però, il ricorso è inammissibile. La Corte, infatti, nel caso di specie, ribadisce il consolidato orientamento secondo il quale in tema di concordato preventivo il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che peraltro ha per oggetto la semplice probabilità di successo economico del piano in rapporto alle percentuali di soddisfacimento prospettate e ai rischi inerenti . Ne deriva che il controllo ultimo andrà operato in ordine all’effettiva realizzabilità della causa concreta, che sarà da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, sicché non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione dei un soddisfacimento dei creditori . Con ulteriore riguardo al concordato preventivo con cessione dei beni il controllo dovrà vertere sulla verifica dell’idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori in relazione alla convenienza della proposta, idoneità non provata e accertata nel caso di specie. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione sez. I Civile, ordinanza 23 marzo – 16 giugno 2017, n. 14976 Presidente Nappi – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che la corte d’appello di Catanzaro, con decreto in data 17-4-2014, rigettava il reclamo proposto da Radio Tele Spazio s.p.a. avverso il provvedimento col quale il tribunale della stessa sede aveva negato l’omologazione di un concordato preventivo con cessione di beni la società radio Tele Spazio ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che il ricorso è ammissibile in relazione all’oggetto, stante il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte in base al quale il decreto con cui il tribunale definisce in senso positivo o negativo il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa, ed è quindi idoneo al giudicato sicché, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, primo comma, legge fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., che invece è proponibile - come nel caso di specie avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo v. Cass. Sez. U 27073-16 nondimeno il ricorso è inammissibile per come la censura è prospettata, in quanto l’unico motivo, sebbene deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e seg. legge fall. in relazione a una presunta invasione di campo del giudice a quo al di là della causa del concordato, si risolve in un sindacato di fatto in ordine alla valutazione offerta a proposito della non avvenuta fedele rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva della società proponente, in base alla quale il concordato era stato approvato dai creditori il provvedimento gravato, confermando il concorde giudizio del tribunale, ha stabilito che esistevano irregolarità nella tenuta della contabilità della proponente, così come emerse dalla relazione del commissario giudiziale con riguardo a una serie di assegni postdatati non stornati, alla misura del passivo e alla cessione di un ramo di azienda, e ha accertato un minor valore di cessione dell’unico immobile della società, pari a Euro 2.020.840,88, a fronte di quanto risultante dalla stima del professionista attestatore Euro 4.490.757,50 la conclusione della corte del merito sull’esito negativo del giudizio di omologazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, atteso il principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che peraltro ha per oggetto la semplice probabilità di successo economico del piano in rapporto alle percentuali di soddisfacimento prospettate e ai rischi inerenti il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta la quale ultima, peraltro, è da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, sicché non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un soddisfacimento sia pure modesto e parziale dei creditori v. Cass. Sez. U n. 1521-13 con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo anzidetto consiste proprio nella verifica dell’idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta v. Cass. n. 11014-13 idoneità che la corte territoriale ha motivatamente escluso in correlazione con l’accertata falsa rappresentazione della realtà economica della società. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.