Il giudice nega al professionista attestatore la prededucibilità del compenso: quali rimedi?

La Corte affronta la questione relativa ai mezzi di gravame esperibili avverso le decisioni assunte dal tribunale in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo ed aventi ad oggetto la prededucibilità dei crediti sorti a favore del professionista attestatore.

Il nodo è stato sciolto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13537/17 depositata il 30 maggio. Il caso. Nell’ambito dell’apertura di una procedura concordataria, il Tribunale di Firenze ometteva di stabilire la prededucibilità del credito del professionista attestatore in quanto, stante la complessità della vicenda, riteneva di non disporre degli elementi idonei a valutare l’esaustività della relazione redatta dallo stesso. Quest’ultimo ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 161, comma 3, l. fall Prededucibilità. La Suprema Corte osserva in primo luogo come la questione relativa ai rimedi avverso il provvedimento del tribunale che neghi all’attestatore la prededuzione del proprio credito professionale non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte ed è questione rilevante pur dopo il d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012 . Con tale intervento normativo, il legislatore ha infatti abrogato il comma 4 dell’art. 182- quater l. fall. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti ma ciononostante la previsione continua ad operare con riferimento ai crediti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora tali finanziamenti siano previsti nel piano concordatario o nell’accordo di ristrutturazione. Il provvedimento del tribunale che apre la procedura. Resta comunque fermo che tali crediti sono ammessi alla prededuzione purchè sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato . Gli Ermellini precisano poi che tale statuizione, in quanto accessoria all’ammissione alla procedura, non può essere considerata definitiva posto che la decisione assunta in sede di ammissione appunto può essere ridiscussa in fase di omologazione o successivo fallimento. Inoltre non bisogna dimenticare che l’omologazione può essere concessa o negata anche sulla base dalla questione della prededucibilità dei crediti, questione funzionale anche al calcolo delle maggioranza ai fini dell’approvazione del piano. Riconosciuta dunque l’incidentalità e la strumentalità della decisione sulla prededuzione, la Corte afferma che l’esito della prededucibilità dei crediti di cui all’art. 182- quater l. fall. non è vincolante ove semplicemente delibato al momento dell’ammissione al concordato preventivo . In conclusione la Corte afferma il principio secondo cui il provvedimento con cui il tribunale in sede di ammissione al concordato preventivo neghi la natura prededucibile al credito del professionista che ha attestato la fattibilità della proposta di concordato non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. perché privo dei requisiti di decisorietà e definitività . Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 marzo – 30 maggio 2017, n. 13537 Presidente Nappi – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che il dr. L.C.G. redigeva la relazione di cui all’art. 161, terzo comma, della legge fall. in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario proposto dalla società Consorzio Etruria il tribunale di Firenze, con decreto in data 4-7-2011, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo ma nulla stabiliva relativamente alla prededucibilià del compenso del professionista attestato re il tribunale osservava che la previsione di prededucibilità di cui all’art. 182-quater della legge fall. era sottoposta alla valutazione del collegio e che il collegio, attesa la complessità della fattispecie, non disponeva prima della relazione del commissario giudiziale degli elementi idonei per la valutazione di esaustività della relazione di asseverazione il dr. L.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo col quale denunzia la violazione della suddetta norma, stante che il legislatore ha stabilito che il riconoscimento della prededuzione deve avvenire col decreto di ammissione, senza che alcun ruolo possa essere affidato al commissario giudiziale hanno replicato con controricorso i commissari giudiziali Considerato che il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 111 cost. sul rilievo che il decreto in oggetto sarebbe in parte qua impugnabile solo per cassazione, in quanto decisorio e definitivo peraltro il ricorrente ha anche depositato una memoria, nella quale ha messo in evidenza di non aver più interesse al ricorso avendo ricevuto, nelle more, il compenso dalla società Consorzio Etruria il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la questione dei rimedi avverso il provvedimento del tribunale che, ammettendo l’impresa al concordato preventivo, neghi all’attestatore la prededuzione, o comunque non si risolva a pronunciare sulla relativa domanda, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte ed è questione rilevante pur dopo il d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 l’art. 33 del citato d.l. ha infatti abrogato il quarto comma dell’art. 182-quater della legge fall. tuttavia la previsione è rimasta operante nel riferimento ai crediti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’art. 160 o dall’accordo di ristrutturazione anche in tal caso i crediti sono assistiti da prededuzione purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato in guisa dell’importanza del tema, suscettibile di riproporsi in altri casi, e della mancanza di precedenti, la Corte reputa di affrontare egualmente la questione giuridica sottesa, onde enunciare nell’interesse della legge il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ. in questa prospettiva è da negare al decreto di ammissione al concordato preventivo qualsivoglia definitiva incidenza sul rango del credito di cui si tratta la statuizione sulla prededuzione, assunta nel contesto del decreto di ammissione, si mantiene nell’ambito delle statuizioni accessorie, e come tale non può reputarsi lesiva di diritti la ragione sta nel fatto che la decisione di qualsivoglia segno adottata nella sede di ammissione può sempre essere ridiscussa in sede di omologazione o in caso di successivo fallimento una parte della dottrina ha contraddetto la prima affermazione in base all’argomento secondo cui nel procedimento di omologazione del concordato non v’è spazio per l’accertamento del credito o del relativo rango in verità la circostanza che nel concordato non esista la fase procedimentale di accertamento dei crediti non assume rilevanza quanto al tema in argomento quel che in effetti importa è che i crediti di cui si discute - sia quello dell’attestatore, nella vigenza della norma ratione temporis, sia quelli dei finanziatori - si riflettono sul piano di risanamento, e quindi finiscono per incidere, in connessione col profilo della prededucibilità, sulla condizione di fattibilità del concordato, da risolvere al momento dell’omologazione il giudizio sulla prededucibilità ex art. 182-quater, di crediti che sarebbero altrimenti chirografari, solo in apparenza non è scindibile dal giudizio di ammissibilità della proposta di concordato, giacché l’omologazione può essere pronunciata o negata anche sulla base della questione della prededucibilità dei crediti detti ed è logico inferire che ogni valutazione al riguardo è sempre suscettibile di essere rivisitata all’atto dell’omologazione, perché il provvedimento col quale è disposta l’apertura della procedura di concordato preventivo ha natura solo ordinatoria ed è privo del carattere di definitività, avendo il fine di delibare le condizioni di ammissibilità del concordato, le quali restano tutte riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati al tempo stesso la decisione sulla prededucibilità dei crediti di cui si tratta incide sul calcolo delle maggioranze ai fini dell’approvazione del concordato art. 182-quater, ultimo comma anche da questo punto di vista va affermata l’incidentalità e la strumentalità della questione della prededuzione, a fronte dei profili direttamente condizionanti il successivo giudizio di omologazione l’essere poi la norma fondamentale in materia rinvenibile nell’art. 111 della legge fall., che dichiara prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure , coi limiti connessi alle singole previsioni, porta a confermare la conclusione appena indicata che cioè l’esito della prededucibilità dei crediti di cui all’art. 182-quater della legge fall. non è vincolante ove semplicemente delibato al momento dell’ammissione al concordato preventivo la soluzione trova riscontro in quanto recentemente affermato da questa Corte in ordine al problema dei mezzi di gravame esperibili avverso le decisioni assunte in materia invero è il decreto con cui il tribunale definisce in senso positivo o negativo il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, che possiede carattere decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa così da essere idoneo al giudicato e tuttavia reclamabile ai sensi dell’art. 183, primo comma, legge fall., e quindi non definitivo e non soggetto, quanto alle sue complessive statuizioni, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. ricorso che invece resta proponibile contro il solo provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo v. Cass. Sez. U n. 27073-16 può dunque essere affermato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione al concordato preventivo, neghi la natura prededucibile al credito del professionista che ha attestato la fattibilità della proposta di concordato non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. perché privo dei requisiti di decisorietà e di definitività stante la novità della questione giuridica, le spese processuali meritano integrale compensazione. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.