Oltre 100 protesti, d’accordo: ma la conoscenza dello stato di decozione deve essere effettiva o non meramente potenziale

Quanto alla distribuzione dell'onere della prova avente ad oggetto la scientia decotionis, l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario.

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 504/16 del 14 gennaio 2016, ha svolto alcune importanti precisazioni in tema di revocatoria fallimentare, con particolare riferimento al profilo della prova della conoscenza, da parte del beneficiario di pagamenti da parte del soggetto poi fallito, della conoscenza dello stato di decozione. Il caso. La Corte di appello riformava la decisione di prime cure con la quale era stata invece accolta la domanda proposta dalla curatela ex art. 67 Legge Fallimentare ed avente ad oggetto la revoca dei pagamenti effettuati dal soggetto poi fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La Corte di merito, nel rigettare la domanda della curatela, riteneva, quanto alla prova della scientia decoctionis , che essa non fosse adeguata” infatti, il curatore avrebbe dovuto provare che la società accipiente avesse una conoscenza effettiva e non meramente potenziale dello stato di insolvenza della debitrice. Pur in presenza di protesti oltre 100 e di procedure esecutive mobiliari otto , non era stata fornita la prova della conoscenza effettiva e concreta dello stato di decozione al momento dei pagamenti. La società accipiente, inoltre, operava in una regione diversa da quella in cui operava la società poi fallita. La prova della conoscenza della stato di insolvenza la particolarità della prova dei fatti psichici. La Suprema Corte anzitutto svolge una importante premessa dalla valenza generale il problema della prova della conoscenza della stato di insolvenza quale presupposto della revocatoria fallimentare è un problema di carattere generale attinente alla particolarità della prova dei fatti psichici. Questi, in quanta fatti interni, possono essere provati soltanto in via indiretta, ossia mediante il meccanismo inferenziale in virtù del quale la prova del fatto interno discende dalla prova diretta di un fatto materiale, assunto quale premessa, la cui esistenza dimostra, con ragionevole sicurezza ed alla stregua dell'id quod plerumque accidit, l'esistenza del fatto interno o psichico. L’onere gravante sul curatore fallimentare la prova dell’effettiva conoscenza dello stato di decozione. La giurisprudenza ha costantemente affermato che in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa prova inesigibile perché diretta , né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto , bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito. Conoscenza effettiva ma dimostrabile attraverso presunzioni. Gli Ermellini ribadiscono un altro importante principio in materia se è vero che la conoscenza da parte del terzo contraente delle stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte , nondimeno, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis”. La rilevanza dei protesti e la distribuzione dell’onere della prova. Nel descritto quadro interpretativo, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale juris tantum , ma di una presunzione semplice che, in quanta tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario. La decisione impugnata viene cassata gli elementi indiziari dovevano essere valutati nel loro complesso. In conclusione, secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata - là dove ha ritenuto di non condividere la valutazione del Tribunale - che aveva dato atto dell'esistenza di oltre 100 protesti all'epoca dei pagamenti, evidenziando che invece erano molto meno di quella quantità, ma senza indicarli e omettendo di valorizzarli unitamente agli altri indizi di cui aveva tenuto conto il primo giudice, non ha fornito adeguata giustificazione della decisione di riforma della decisione di primo grado. Inoltre, la Corte territoriale, scomponendo il corredo indiziario addotto dal curatore nelle singole circostanze, si è limitato al loro vaglio separato escludendone in via anch'essa separata la valenza probatoria e senza accertare se, benché singolarmente sfornite di tale valore, suddette evenienze non fossero in grado di acquisirlo se fossero state valutate nella loro sintesi, l'una per mezzo dell'altra, nel senso che ognuna avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altra in un rapporto di vicendevole completamento. Da qui, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 novembre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 504 Presidente Ceccherini – Relatore Didone Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- Con la sentenza impugnata depositata il 20.6.2008 la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione del tribunale con la quale era stata accolta la domanda ex art. 67 l. fall., proposta dal curatore del fallimento di A.L. nei confronti della s.r.l. Ceramica Gravena diretta ad ottenere la revoca dei pagamenti effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La corte di merito ha ritenuto - in ordine alla prova della scientia decoctionis della società convenuta - che essa non fosse adeguata perché il curatore avrebbe dovuto provare che la società accipiente aveva una conoscenza effettiva e non meramente potenziale dell'insolvenza della debitrice . Dei protesti oltre 100 e della pendenza di procedure esecutive mobiliari otto intraprese dal 1992 al 1995 a carico della convenuta, non era stata fornita la prova della conoscenza effettiva e concreta da parte della debitrice al momento dei pagamenti. Questa, inoltre, operava in Abruzzo mentre la fallita operava in . Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memorie il curatore fallimentare si costituisce per la fallita s.r.l. Gravena . 2.- Con il primo motivo il curatore ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando che la corte di merito abbia ritenuto che, ai fini della prova della scientia decoctionis, sia necessario provare la diretta conoscenza dello stato di insolvenza e che non sia possibile fornire la prova stessa a mezzo di presunzioni. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione lamentando che la corte di merito abbia valutato solo atomisticamente gli indizi prospettati dalla curatela in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza. 3.- Il ricorso è fondato nei limiti infrascritti. La sentenza di appello ha affermato che la scientia decotionis dovrebbe essere effettiva e non potenziale. Giova in proposito premettere che il problema della prova della conoscenza dello stato di insolvenza quale presupposto della revocatoria fallimentare è problema di carattere generale attinente alla particolarità della prova dei fatti psichici. Questi, in quanto fatti interni, possono essere provati soltanto in via indiretta, ossia mediante il meccanismo inferenziale in virtù del quale la prova del fatto interno discende dalla prova diretta di un fatto materiale, assunto quale premessa, la cui esistenza dimostra, con ragionevole sicurezza ed alla stregua dell'id quod plerumque accidit, l'esistenza del fatto interno o psichico. La giurisprudenza ha costantemente affermato che in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa prova inesigibile perché diretta , ne1 quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto , bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito Sez. 1, Sentenza n. 8827 del 2011 Cass., 12 maggio 1998 n. 4769 . In particolare, la S.C. ha puntualizzato che, se è vero che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte , nondimeno, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis . E in tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziare rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale juris tantum , ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario Sez. 1A, n. 3956/1998 Sez. 1A, n. 10209/2009 Sez. 1A, n. 391/2010 Sez. 1, Sentenza n. 8827 del 2011 . La sentenza impugnata, là dove ha ritenuto di non condividere la valutazione del tribunale, che aveva dato atto dell'esistenza di oltre 100 protesti all'epoca dei pagamenti, evidenziando che invece erano molto meno di quella quantità, ma senza indicarli e omettendo di valorizzarli unitamente agli altri indizi di cui aveva tenuto conto il primo giudice, non ha fornito adeguata giustificazione della decisione di riforma della decisione di primo grado. Inoltre, la Corte territoriale nel caso in esame, scomponendo il corredo indiziario addotto dall'attore nelle singole circostanze, si è limitato al loro vaglio separato escludendone in via anch'essa separata la valenza probatoria e senza accertare se, benché singolarmente sfornite di tale valore, suddette evenienze non fossero in grado di acquisirlo se fossero state valutate nella loro sintesi, l'una per mezzo dell'altra, nel senso che ognuna avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altra in un rapporto di vicendevole completamento” in terminis, Cass. n. 20672/2012, resa su ricorso del fallimento A.L. in relazione a pagamenti eseguiti nella stessa epoca e in fattispecie in cui gli elementi indiziari offerti dalla curatela coincidevano con quelli dedotti nella concreta fattispecie . Talché si impone un nuovo esame da parte del giudice del rinvio, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.