Per la s.a.s. sono irrilevanti gli atti di amministrazione compiuti dall’accomandante “invadente”

L’ingerenza del socio accomandante nella gestione della s.a.s. non comporta l’assunzione della qualifica di amministratore ed è dunque irrilevante rispetto alla posizione del terzo che abbia concluso un contratto con la s.a.s. in persona di detto socio accomandante .

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22666/2015 depositata il 5 novembre. Il caso. La sentenza in oggetto conclude la vicenda processuale con la quale veniva chiesta l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile e concluso dal socio accomandante di una s.a.s. in qualità di parte venditrice. Il giudice adito rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica, accogliendo invece la domanda di condanna del socio alla restituzione degli acconti versati dai promissari acquirenti. La pronuncia veniva confermata anche dalla Corte d’appello, la quale sottolinea come il socio non si sia mai presentato alla controparte quale accomandatario o legale rappresentante della società, non potendo nemmeno trovare applicazione, in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell’apparenza del diritto. L’ipotesi di una trasformazione della società. I promissari acquirenti propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di seconde cure lamentando la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della trasformazione che sarebbe asseritamente avvenuta nella tipologia della società. Invocando l’art. 2230 c.c., i ricorrenti sostengono infatti che l’ingerenza dell’accomandante nella gestione della s.a.s., alla quale la norma citata fa conseguire la responsabilità illimitata e personale dello stesso, comporterebbe la trasformazione della società in accomandita semplice in società in nome collettivo irregolare o di fatto, con applicazione degli artt. 2297 e 2298 c.c. Socio accomandante e ingerenza nella gestione. La doglianza così prospettata non trova il favore dei Supremi Giudici che colgono l’occasione per affermare che l’ingerenza dell’accomandante o l’accordo tacito tra quest’ultimo e l’accomandatario per la gestione della società o, ancora, l’attività di gestione interna ed esterna sono elementi irrilevanti rispetto alla posizione del terzo che abbia concluso un contratto preliminare con la s.a.s. in persona del soggetto che, essendo appunto mero socio accomandante, non aveva alcun potere di agire impegnando la persona giuridica, fattispecie peraltro equiparabile a quella del falsus procurator. Accomandatari non necessariamente amministratori. Aggiunge inoltre la S.C. che, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l’art. 2323 c.c. esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante la qualità di rappresentante della società per il sole fatto di averne assunto la gestione. Difatti, diversamente dalla situazione riscontrabile in tema di società in accomandita per azioni, non vi è qui una necessaria coincidenza tra socio accomandatario e amministratore e dunque l’ingerenza dell’accomandante nella società, pur esponendolo al regime della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, non si traduce nell’acquisto del potere di rappresentanza della società. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Fonte www.ilsocietario.it

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 settembre – 5 novembre, n. 22666 Presidente Piccialli – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 10 giugno 2004 il tribunale di Napoli sez. dist. di Marano rigettava le domande a con la quale F.A. ed E. avevano chiesto nei confronti della s.as. MAR.COS di D.P.I. r.l., del socio accomandatario D.P.I. nonché di P.A. esecuzione in forma specifica del contratto preliminare avente a oggetto immobile che era stato promesso in vendita dal P., nella qualità di socio della predetta società, con contratto concluso con F.A. per il trasferimento del predetto immobile in favore di F.E. b di risoluzione del contratto per inadempimento della società promittente venditrice, previa dichiarazione di responsabilità ex art. 2320 cod. civ. del P. accoglieva la domanda di condanna del P. alla restituzione degli acconti versati e del risarcimento dei danni patiti dai promissari acquirenti. Con sentenza dep. il 20 aprile 2010 la Corte di appello di Napoli rigettava l'impugnazione proposta dagli attori. I Giudici osservavano quanto segue. - Il contratto de quo era stato concluso dagli attori non con il socio accomandatario e legale rappresentante della società promittente ma con il P., che sia nel contratto sia nelle ricevute e nelle fatture del saldo prezzo aveva indicato la mera qualità di socio - il richiamo alla previsione dell'art. 2320 cod. civ., formulato dagli appellanti, i quali avevano sostenuto il mutamento della società in accomandita semplice in società in nome collettivo irregolare e la responsabilità in solido con la società del socio accomandante, ingeritosi nella gestione interna ed esterna della società, era fuori luogo posto che tale norma non introduce deroghe alla disciplina generale in tema di rappresentanza della società per il contratto stipulato dal falso procuratore salvo ratifica, che deve rivestire la stessa forma prescritta per il contratto concluso dal falso procuratore e ha carattere recettizio - in tema di rappresentanza delle persone giuridiche il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione - era da considerarsi inammissibile, perché nuova, la questione introdotta con la comparsa conclusionale depositata dagli appellanti, che avevano dedotto la conferma da parte della società della validità del preliminare sottoscritto dal P., invocando l'atto di riassunzione di altro giudizio prodotto per la prima volta all'udienza del 30 marzo 2007 in ogni caso, tale atto non avrebbe dimostrato un tacito accordo o una ratifica preventiva fra il P. e la società - ad abundantiam, era emersa la esclusione del socio per le iniziative dal medesimo assunte - nella specie, non si versava in ipotesi di obbligazione sociale o riferibile alla società, per cui si ribadiva l'inapplicabilità dell'art. 2320 cod. civ 2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione F.A. ed E. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Di Paola Irene,in proprio e nella qualità. Ha spiegato intervento ad adiuvandum D.C.C. , successore a titolo particolare nel diritto controverso. Motivi della decisione 1.1. - Il primo motivo deduce che era risultata provata la ingerenza, nella gestione interna ed esterna della società, del socio accomandante il quale si era qualificato come amministratore e legale rappresentante della società ingenerando l'affidamento incolpevole degli attori nel comportamento dal medesimo tenuto e che faceva presumere oltretutto un accordo tacito o almeno una ratifica del suo operato da parte del socio accomandatario. Tenuto di quanto previsto dall'art. 2230 cod. civ., in merito alla responsabilità illimitata e personale del socio accomandante che si ingerisce nell'amministrazione, si era verificato un mutamento della tipologia della società che si era trasformata in una società in nome collettivo irregolare ovvero di fatto con l'applicabilità degli artt. 2297 e 2298 cod. civ., per cui il P. ben poteva impegnare la società nei confronti dei terzi, non assumendo alcun rilievo quanto previsto dall'atto costitutivo. 1.2. - Il motivo è infondato. L'ingerenza del socio accomandante ovvero l'attività di gestione interna ed esterna o l'accordo tacito intercorso con il socio accomandatario sono aspetti irrilevanti sotto il profilo del questione risolutiva della fattispecie in esame in cui il terzo gli attori hanno concluso un contratto preliminare con la società in accomandita in persona del soggetto - peraltro qualificatosi socio - che essendo l'accomandante non aveva il potere di agire impegnando la società si versa quindi nell'ipotesi equiparabile a quella del negozio concluso dal fasus procurator, Ed invero, al riguardo, va ricordato che nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di società, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., non si traduce anche nell'acquisto del potere di rappresentanza della società Cass. 21803/06 . E, d'altra parte, la sentenza ha correttamente ritenuto che non avrebbe potuto invocarsi il principio dell'apparenza, ben potendo gli attori verificare i poteri rappresentativi del P 2.1. - Il secondo motivo denuncia che erroneamente era stata dichiarata inammissibile la produzione dell'atto di citazione in riassunzione notificato dal socio accomandatario agli acquirenti degli immobili della società venduti dal P., trattandosi di atto che gli attori non avevano potuto produrre prima e che in ogni caso, era indispensabile. 2.2. - Il motivo è infondato. La sentenza, nel dichiarare la inammissibilità della produzione, non si è limitata a verificarne la tardività ma, con giudizio assorbente di ogni altro, anche la irrilevanza di tale documentazione al fine del decidere, posto che in base ad essa, al più si sarebbe potuto ritenere la ratifica meramente interna dell'operato del P. per quanto riguardava gli immobili oggetto di quel giudizio da quanto dichiarato dagli stessi ricorrenti l'atto non sarebbe notificato ad essi attori e, d'altra parte, sembrerebbe, che il giudizio non riguarderebbe l'immobile de quo e, proprio per questo, non vi era ragione di notificarlo . Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti, e a favore dell'originaria resistente D.P.I. , in proprio e nella qualità di della s.a.s. MAR.COS di D.P.I. r.l., nei cui confronti è stato proposto il ricorso nessuna statuizione va adottata in proposito per quanto il successore a titolo particolare nel diritto controverso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.700,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.