Default Lehman: tre sorelle escludono la responsabilità dell’intermediario

È fatto notorio e pacifico che i titoli obbligazionari Lehman hanno continuato a godere di un giudizio positivo da parte delle c.d. tre sorelle” Standard & amp Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings fino al giorno prima la dichiarazione di fallimento. Eventuali omissioni informative nei confronti degli investitori possono pertanto farsi risalire a livelli superiori a quello dell’intermediario ed imputarsi probabilmente alle Agenzie di rating ed al Consorzio Patti Chiari per aver diffuso e pubblicizzato informazioni errate sulla reale solvibilità della banca americana emittente.

Risparmiatori sconfitti nella lite promossa contro la banca avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 540 del 17 marzo 2015, respinge tutte le domande avanzate da due clienti nei confronti dell’intermediario al quale avevano impartito, nel febbraio 2008, un ordine di investimento concernente nominali euro 330.000 di bond Lehman Brothers. Il contratto di negoziazione è immune da vizi di forma. Il Giudice respinge anzitutto la domanda attorea di nullità del contratto di negoziazione dedotto in lite per asserita mancanza di firma del dipendente della banca. Evidenzia il Tribunale di Perugia che il contratto quadro non può ritenersi nullo per vizio di forma ai sensi dell’art. 23 TUF laddove la banca abbia confermato la propria volontà contrattuale dando esecuzione allo stesso prima che l’investitore ne invochi la nullità. Respinta la domanda di annullabilità dell’ordine di investimento. Il Tribunale di Perugia sottolinea la mancanza, nella fattispecie, dei presupposti richiesti dal codice civile per poter accogliere la domanda di annullamento del contratto. Oltre all’assenza di prova della condotta dolosa della banca, il Giudice rileva che tutte le omissioni informative lamentate dalle clienti ricadono nell’ambito della maggiore o minore convenienza economica dell’operazione, concetto questo estraneo ai supposti vizi del consenso. Obblighi informativi assolti dall’intermediario. Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti in giudizio, attesta che a la banca ha consegnato alle clienti il documento informativo sui rischi generali b la banca ha acquisito le informazioni per tracciare la profilatura delle clienti c la banca ha effettuato la valutazione di adeguatezza dell’investimento prescelto rispetto al profilo di rischio ed all’esperienza delle attrici d le attrici hanno sottoscritto la clausola relativa al conflitto di interessi della banca, dichiarando di esserne a conoscenza ed autorizzando l’esecuzione dell’operazione. Ad avviso del Tribunale di Perugia, tutte le dichiarazioni contenute nella documentazione di investimento sottoscritta dalle clienti hanno valore di confessione stragiudiziale, la cui piena efficacia contro chi le ha rese non può essere neutralizzata da ripensamenti postumi o mera ritrattazione del confitente, in difetto di prova che siano state frutto di violenza o errore di fatto. Il default Lehman non era prevedibile al febbraio 2008. Rileva il Giudice che, al momento dell’acquisto dedotto in lite, l’ottimo rating assegnato alle obbligazioni Lehman da tutte le Agenzie fino al giorno prima del default , e la conferma della loro alta affidabilità anche da parte del consorzio interbancario Patti Chiari costituiscono fatti storici univoci ed incontrovertibili che portano a concludere che la banca non disponeva di informazioni diverse da quelle riferite alle investitrici, che il titolo non poteva essere qualificato come speculativo e che l’operazione non poteva che essere valutata come adeguata da un lato al profilo investitore, dall’altro al rischio emittente. Valutazioni queste fondate appunto sulle informazioni che al febbraio 2008 il Mercato disponeva e che provenivano da fonti altamente qualificate del settore quali le Agenzie di rating ed il consorzio interbancario Patti Chiari. Alcuna responsabilità è configurabile in capo all’intermediario in ordine alle informazioni sull’andamento del titolo Lehman. Osserva il Tribunale di Perugia che l’invio, da parte dell’intermediario alle clienti, delle periodiche comunicazioni sull’andamento dell’investimento e sull’incameramento delle cedole ed il mantenimento del rating A fino al giorno prima del fallimento escludono ogni responsabilità della banca circa le asserite omissioni informative sull’andamento del titolo. Il rating fornito dalle Agenzie, poiché valuta il livello di rischio degli investimenti, rappresenta il dato più conosciuto ed importante che viene consultato sia dai risparmiatori che dagli intermediari finanziari. È fatto notorio e pacifico che i titoli obbligazionari Lehman hanno continuato a godere di un giudizio positivo da parte delle c.d. tre sorelle” Standard & amp Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings fino al giorno prima la dichiarazione di fallimento. Pertanto, ad avviso del Tribunale, se omissioni informative vi sono state le stesse possono farsi risalire a livelli superiori a quello dell’intermediario ed imputarsi probabilmente alla citate Agenzie ed al menzionato Consorzio per aver diffuso e pubblicizzato informazioni errate sulla reale solvibilità della banca americana emittente.

Tribunale di Perugia, sez. III Civile, sentenza 16 – 17 marzo 2015, n. 540 Giudice unico Rana ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 09.11.2012 C.G. e M.C. convenivano in giudizio la Unicredit spa per sentire accogliere le seguenti conclusioni loia principale, accertare e dichiarare la nullità, o l'annullamento, del negozio di investimento del 20.2.2008 avente ad oggetto le obbligazioni Lheman Brothers Fr 90 TLX cod. isin per il controvalore nominale di €.330.000 con conseguente condanna della banca alla refusione della somma pagata, oltre interessi legale e rivalutazione dal dovuto al salda, nonché risarcimento del maggior danno in via subordinata, accertare l'inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi ex d.lgs. 58\98 e\o reg consob 16190\07 e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi d'investimento sottoscritto Il 20.2.2008 con conseguente condanna della banca alla refusione della somma pagata, oltre interessi legale e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché risarcimento del maggior danno ovvero, dichiarare la risoluzione per responsabilità precontrattuale ex arti. 1337 e 1338 c.comma con condanna della banca al risarcimento del danno che quantificato nella somma pagata per l'acquisto dei titoli, maggiorata di Interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento per il maggior danno. Costituitasi in giudizio, Unicredit spa concludeva per la reiezione di tutte le avverse domande, con il favore delle spese, chiedendo, in riconvenzionale, nel caso di accoglimento delle domande attoree1 la condanna alla restituzione dei titoli, cedole, rimborsi ed ogni altra utilità ricavata dal titoli in oggetto e nel caso di condanna della banca al risarcimento dei danni di determinare gli stessi tenendo conto dell'attuale valore di mercato dei titoli, del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza, della condotta colposa nella causazione del danno e della disposizione dell'art. 1225 c.comma in caso dì esclusione del dolo e con riserva della banca di adempimento dei proprio obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento da parte attrice di quanto richiesto in via riconvenzionale. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc, respinte v. ordinanza 20.1.2014 le istanze istruttorie, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di rito per lo scambio ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Quanto all'eccepita nullità si rileva conformemente alle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 26724 e 26725 del 2007 che la nullità si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e, quindi, o per inosservanza della forma scritta dei contratto quadro artt. 23 co. 1° ovvero per la presenza di pattuizioni di rinvio agli usi art. 23 co. 2° e, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle predette ipotesi. Il contratto quadro non può ritenersi nullo per vizio di forma ex art. 23 TUF laddove la banca abbia confermato la propria volontà contrattuale dando esecuzione allo stesso, ed il suo funzionario abbia sottoscritto lo stesso contratto e l'ordine di acquisto, in tal modo facendo adesione al contratto quadro prima che la controparte facesse valere la nullità. Peraltro nella specie v. docomma 1 di parte attrice il contratto quadro risulta sottoscritto dalle attrici che hanno altresi dichiarato v. pagina 19 di aver ricevuto copia dello stesso sottoscritto per accettazione della banca. Ove pure si voglia ammettere che la violazione dei doveri di Comportamento dell'intermediario siano Idonei ad influire sul consenso della controparte, inquinandolo, appare arduo sostenere che solo per questo il consenso manca del tutto ed i vizi del consenso, se pur di essi si possa astrattamente parlare, non determinano la nullità del contratto, bensì solo l'annullabilità, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1427 e segg c.c In particolare, per quel che concerne l'annullamento mancano i presupposti richiesti dal codice civile essenzialità e riconoscibilità del vizio del consenso . Anche dando per provate le omissioni informative denunciate dalle attrici, e quindi la violazione degli arti. 28 e 29 Reg. Consob, rimane il fatto che, ai sensi dell'art. 1429 c.c, da un lato non vi è prova di una condotta dolosa della banca convenuta e, dall'altro, l'errore deve vertere sull'oggetto del contratto o sull'identità dell'oggetto della prestazione o su una sua qualità mentre tutte le omissioni informative lamentate ricadono nell'ambito della valutazione relativa alla maggiore o minore convenienza economica dell'operazione che è concetto estraneo alle norme in materia dì vizi del consenso . In definitiva, la violazione dei doveri di Informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario possono dar luogo solo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, ovvero a responsabilità contrattuale, e eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni attuative ed esecutive del contratto stesso. Ciò posto, sull'intermediario gravano obblighi di informazione attiva e passiva quali informazioni sui rischi generali degli Investimenti informazioni sull'esperienza e sulla propensione al rischio del cliente informazione sul rating, segnalazione di conflitto di interessi, segnalazione della inopportunità dell'operazione ordinata in quanto non adeguata al profilo dell'investitore. L'intermediario, quindi, deve tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza della singola operazione mettendo In rapporto le une con le altre. Inoltre, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non esaurisce gli obblighi dell'intermediario, che deve fornire al cliente tutte le informazioni utili affinché egli possa operare consapevolmente le sue scelte. Dette informazioni devono riguardare la natura, i rischi e le implicazioni delle specifiche operazioni che gli vengono richieste. La consegna del documento sui rischi generali degli Investimenti in strumenti finanziari così come l'acquisizione delle predette informazioni costituisce, pertanto, esplicazione di un preciso obbligo informativo che grava sull'intermediario. Obbligo da adempiere prima del compimento dell'operazione, come prescrive l'art. 28 del regolamento Consob. Orbene, vi è in atti la prova documentale che il documento informativo sui rischi generali venne consegnato v. docomma 4 del fascicolo di parete convenuta così come vi è prova documentale che la banca procedette ad acquisire informazioni sulla conoscenza, esperienze, obiettivi dell' investimento delle attrici v. docomma 3 e 5 fascomma parte convenuta . Vi è altresì prova documentale che la banca procedette ad effettuare la valutazione dì adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dì rischio dichiarato ed all'esperienza delle attrici v. docomma 6 fascomma di parte convenuta . Nel caso di specie, inoltre, non trovano applicazione le disposizioni sul prospetto mancando una offerta al pubblico in senso tecnico. Sulla base delle informazioni acquisite l'acquisto dei titoli per cui è causa è stato correttamente valutato dalla banca come adeguato in considerazione 10 del livello di conoscenza 'ALTA che le attrici dichiararono di avere v. profilo finanziario a docomma 2 del fascicolo di parte attrice e docomma 3 fascomma parte convenuta non solo per strumenti finanziari quali titoli di stato, pronti contro termine, certificati di deposito, ma anche per le obbligazioni strutturate 2- della coerenza con l'orizzonte temporale dell'investimento dichiarato dalle attrici 18 mesi essendo la scadenza delle obbligazioni prevista al 21.5.2009 3- della natura non speculativa del titolo che ha mantenuto il rating A+ sino al default 4 - del fatto che le attrici non erano delle neofite dei mercati finanziari, avendo effettato operazioni simili come l'acquisto di titoli esteri Cítigroup, Goldman Sach e Bank of America anche prima dei febbraio 2008 v. estratto deposito titoli al 31.12.2007 a docomma 14 bis produzione di parte convenuta . Le attrici hanno altresì sottoscritto la clausola sul conflitto d'interessi dichiarando di essere a conoscenza dello stesso con riferimento alla specifica operazione la cui esecuzione veniva espressamente autorizzata v.docomma 6 della produzione di arte convenuta . Le dichiarazioni risultanti dai predetti documenti, tutti sottoscritti dalle odierne attrici, hanno valore di confessione stragiudiziale la cui piena efficacia contro chi le ha rese, in difetto dì prova che siano state frutto di violenza o errore di fatto art. 2733 c.c. , non può essere neutralizzata da ripensamenti postumi o mera ritrattazione del confitente. La questione principale su cui ruota la presente controversia è accertare se al momento dell'acquisto era prevedibile Il default della Lheman Brothers da parte degli intermediari ovvero se essi disponevano di dati e informazioni da cui poter desumere il pericolo di solvibilità dell'emittente e quindi per tal via giungere ad affermare che la banca non poteva non sapere che il titolo che le attrici stavano acquistando era connotato da elevata volatilità e rischiosità tanto da connotarsi come titolo speculativo. In caso contrario l'assunto attoreo, secondo cui la convenuta a febbraio 2008 non poteva non sapere quale fosse la reale situazione delle Banca americana e quindi quale fosse il rischio reale insito nell'acquisto delle obbligazioni per cui è causa, si risolverebbe in un errore logico nella tecnica della dimostrazione di un fatto in quanto finirebbe con il postulare ciò che si dovrebbe dimostrare. Orbene, l'ottimo rating assegnato alle obbligazioni per cui è causa da tutte le Agenzie di rating fino al giorno prima del default e la conferma della loro alta affidabilità anche da parte del consorzio interbancario PattiChiari costituiscono fatti storici univoci e incontrovertibili che portano a concludere che la banca non disponeva di informazioni diverse da quelle riferite alle investitrici, che il titolo non poteva essere qualificato come speculativo e che l'operazione non poteva che essere valutata come adeguata da un lato al profilo dell'investitore e dall'altro al rischio dell'emittente valutazioni fondate sulle informazioni che a febbraio 2008 si disponevano e che provenivano da fonti altamente qualificate del settore quali le Agenzie di rating ed il consorzio interbancario PattiChiari . Contro dette informazioni univocamente positive non possono ex post prevalere quelli che all'epoca dei fatti erano semplici rumors sullo stato del Gruppo Lheman ovvero gli incerti ed equivoci dati richiamati dalla attrici derivanti dall'analisi dì strumenti speculativi quali il prezzo dei C.D.S. Va esclusa, peritato, sia la responsabilità pre-contrattuale che quella contrattuale. L'invio delle periodiche comunicazioni sull'andamento dell'investimento e sull'incameramento delle cedole sino al 31.7.2008 v. docomma 9 della produzione di parte convenuta e il mantenimento del rating A fino al giorno prima del fallimento escludono altresì ogni responsabilità circa le asserite omissioni informative sull'andamento del titolo. Se omissioni informative vi sono state le stesse possono forse farsi risalire a livelli superiori a quello dell'intermediario ed imputarsi probabilmente alle citate Agenzie ed al menzionato consorzio per aver diffuso e pubblicizzato informazioni errate sulla reale solvibilità della banca americana emittente. Il rating fornito dalle Agenzie, poiché valuta ii livello di rischio degli investimenti, rappresenta il dato più conosciuto ed importante che viene consultato sia dai risparmiatori che dagli intermediari finanziari . E' fatto notorio e pacifico che titoli obbligazionari Lhhman hanno continuato a godere di un giudizio positivo da parte delle c.d. tre sorelle Standard & amp Poor's1 Moody's e Fitch Ratings fino al giorno prima la dichiarazione di fallimento. La banca convenuta, in definitiva, risulta aver ottemperato ai propri obblighi informativi, sia nella fase delle trattative che dopo nessun inadempimento le è imputabile e quindi anche la relativa azione di risoluzione al pari di quelle di nullità ed annullabilità risulta infondata. La controvertibilità delle questioni trattate e la insussistenza di un univoco orientamento giurisprudenziale sulle stesse giustifica l'íntegrafe compensazione delle spese. P.Q.M. II Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile, in comosizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 09.11.2012 da C.G. e M.C. neì confronti di Unicredit spa, casi provvede rigetta tutte le domande attoree. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.