Il privilegio ipotecario per capitale è limitato agli interessi corrispettivi

In tema di opposizione allo stato passivo e quindi di iscrizione di ipoteca giudiziale per capitale in virtù di decreto ingiuntivo, le somme ingiunte a titolo di interessi maturati alla data di emissione del decreto conservano natura corrispettiva e sono gli unici interessi rilevanti, a prescindere dalla loro misura, ai fini dell’estensione del privilegio ipotecario.

E’, così, illegittima la sentenza di merito con cui, accertato lo scoperto di conto corrente e stante il fallimento del privato, il creditore venga ammesso, sulla base di decreto ingiuntivo ad hoc, in via privilegiata ipotecaria non soltanto per l’importo del decreto ingiuntivo ma anche per gli interessi al tasso stabilito nel medesimo decreto. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 25581/14, decisa il 31 ottobre e depositata il 3 dicembre 2014. Il caso. Un istituto bancario S.p.A., creditore di uno scoperto di conto corrente, a seguito di opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l., veniva ammesso in via privilegiata ipotecaria per l’importo del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale ed, altresì, per gli interessi al tasso stabilito nel medesimo decreto, a partire dalla sua data di emissione. La responsabilità contrattuale e giudiziale il privilegio ipotecario tra obbligazione, interessi ed ingiunzione. In primis , vanno richiamati gli artt. 821, 1173, 1218, 1418, 2740, 2741, 2810 e 2855 c.c., 633 c.p.c. nonché il r.d. n. 267/1942, il d.lgs. n. 385/1993 ed il principio della par condicio creditorum . Necessita focalizzare sul concetto di obbligazione, credito, inadempimento, illecito, danno, ipoteca. Sotto il profilo sostanziale, due le principali osservazioni da effettuare. Ricordando che la prova costitutiva del diritto di credito spetta alla banca Cass. Sez. I civ. n. 28222/2013, n. 21466/2103, n. 18541/2013 e sez. VI 1 civ. ordin. n. 14887/2014 , la prima osservazione riguarda la natura giuridica, compensativa-corrispettiva e/o moratoria, degli interessi maturati dopo l’inadempimento della prestazione oggetto dell’obbligazione e di quelli dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, onde stabilire se e quali di essi siano computabili ovvero iscrivibili a tutela del credito sul punto, va sottolineato che sia il contratto che l’inadempimento privatistico ed il decreto ingiuntivo pubblicistico sono generativi”, costituendo però somme non ultra- tabellari”, quindi attuative ex lege del rapporto instaurato e violato e non speculative” di fatto. La seconda inerisce la struttura, la funzione e le finalità dell’istituto e della fattispecie dell’obbligazione, dell’ingiunzione e dell’ipoteca e la distinzione tra credito per interessi e credito per capitale premettendo che gli interessi costituiscono obbligazione accessoria rispetto a quella che ha per oggetto il capitale rappresentato da una somma di denaro, si qualificano in termini di interessi corrispettivi, rilevanti ai fini dell’estensione del privilegio ipotecario, quelli dovuti a compenso del godimento del danaro altrui e quindi costituenti remunerazione del capitale Cass. nn. 21998/2011 e 18312/2007 e quali interessi moratori quelli dovuti in conseguenza del ritardo, imputabile al debitore, nell'adempimento ed aventi natura risarcitoria, esclusi dal privilegio ipotecario Cass. Sez. III, n. 23164/2014 . A riguardo, è da notare, peraltro, che il titolo giudiziale ex post non trasforma il credito per interessi in credito per capitale. Sul piano procedurale-formale, va, infatti, ricordato che il procedimento d’ingiunzione, avendo natura speciale e svolgendo una funzione esecutiva, può riguardare soltanto qualsiasi prestazione di dare purché certa, determinata, accertabile ed esigibile mentre restano escluse, tra le varie, le prestazioni di fare e non fare e, più in generale, l’adempimento di crediti da accertare il decreto finale, quindi, non incorpora qualsiasi somma scaturente dal contratto bancario ovvero dal comportamento del debitore e, comunque, non tutte le somme in esso stabilite possono divenire oggetto di privilegio ipotecario in caso di ammissione allo stato passivo del fallimento del debitore. Segnatamente, la ratio dell’esclusione degli interessi moratori dall’iscrizione ipotecaria privilegiata Cass. sez. I civ., n. 13831/2013 è evitare che il creditore ipotecario, ritardando di agire in via esecutiva, possa maturare, in pregiudizio degli altri creditori, ulteriori interessi assistiti da privilegio ipotecario. La legge qualifica la natura delle somme previste ex ante nel contratto bancario e da esso derivanti. In ambito di inadempimento contrattuale, ammissione al passivo fallimentare e procedura esecutiva, gli interessi dovuti ed iscrivibili in via privilegiata ipotecaria, a differenza di quanto sostenuto da App. Firenze n. 857/2007, sono esclusivamente quelli corrispettivi e non quelli moratori Cass. n. 775/2013, n. 21998/2011, n. 18312/2007, n. 10070/1999 e n. 8657/1998 . Ergo, il ricorso del debitore va accolto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 ottobre – 3 dicembre 2014, n. 25581 Presidente Forte – Relatore Di Amato Ritenuto in fatto e in diritto - che, con sentenza del 7 giugno 2007, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno in data 28 gennaio 2004, ha accolto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della C.S.I. - Cecina Sviluppo Immobiliare s.r.l. proposta dalla s.p.a. Banca Toscana, ammettendo l'opponente al passivo in via privilegiata ipotecaria non solo per l'importo di Euro 184.541,40 portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Livorno in data 24 aprile 1998, ma anche per l'importo di Euro 56.060,14 dovuto a titolo di interessi, al tasso stabilito in decreto, dalla data di emissione dello stesso al 31 dicembre 2001. In particolare, q la Corte di appello osservava che l'art. 2855 c.c. non consente di distinguere tra interessi corrispettivi ed interessi moratori e di riservare soltanto ai primi la collocazione ipotecaria ed a maggior ragione ciò deve predicarsi per un credito portato da decreto ingiuntivo e derivante dallo scoperto di un conto corrente, comprensivo di capitale ed interessi maturati nella specie alla data del 31 marzo 1998 . In ogni caso, anche a ritenere rilevante, ai fini della collocazione in via ipotecaria, la distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, nel caso in esame gli interessi erano stati richiesti ed ottenuti dalla banca in misura inferiore a quella, prevista contrattualmente, degli interessi corrispettivi pertanto, nella specie gli interessi non assolvevano alcuna funzione risarcitoria - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il fallimento della C.S.I. - Cecina Sviluppo Immobiliare s.r.l., deducendo 1 la violazione dell'art. 2855 c.c. in quanto gli interessi dovuti che il capoverso dell'art. 2855 c.c. colloca nello stesso grado di un capitale che produce interessi non possono essere quelli moratori, dovuti a titolo di risarcimento del danno, ma solo quelli corrispettivi 2 la contraddittorietà della motivazione laddove afferma che la giurisprudenza di legittimità, che limita il privilegio ipotecario agli interessi corrispettivi, si riferirebbe soltanto al contratto di mutuo fondiario, mentre, al contrario, tale giurisprudenza afferma che i principi dettati dall'art. 2855 c.c. non sono derogati dalla normativa in tema di credito fondiario 3 la contraddittorietà della motivazione laddove indica, quale ulteriore ratio decidendi , la misura degli interessi, inferiore a quella prevista contrattualmente e perciò ritenuta estranea ad una funzione risarcitoria, senza tuttavia considerare che rileva soltanto la natura degli interessi sulla quale non incide la loro misura, che, del resto, era variata nel tempo solo per la modifica del costo del denaro, ferma restando la funzione risarcitoria degli interessi - che i primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidato il principio secondo cui in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi secondo e terzo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione capitale che produce interessi circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore” Cass. 15 gennaio 2013, n. 775 Cass. 24 ottobre 2011, 21998 Cass. 30 agosto 2007, n. 18312 Cass. 17 settembre 1999, n. 10070 Cass. 29 agosto 1998, n. 8657 . L'esclusione degli interessi moratori trova la sua giustificazione, valida anche nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di decreto ingiuntivo, nella necessità di evitare che il creditore ipotecario, ritardando di agire esecutivamente, possa maturare, in pregiudizio degli altri creditori, ulteriori interessi assistiti da privilegio ipotecario. In senso contrario non si può attribuire decisivo rilievo al fatto che l'art. 2855, comma 2, c.c. premetta che la disciplina da esso dettata, in tema di estensione degli effetti dell'iscrizione, si applica qualunque sia la specie d'ipoteca e perciò anche all'ipoteca giudiziale invero, contrariamente a quanto sembra sostenere la sentenza impugnata, il titolo giudiziale non trasforma il credito per interessi in credito per capitale con la pretesa conseguenza che gli unici interessi configurabili in relazione ad una ipoteca giudiziale sarebbero gli interessi, certamente moratori, successivi alla formazione del titolo giudiziale ne consegue che anche in presenza di una ipoteca giudiziale le somme ingiunte a titolo di interessi maturati alla data di emissione del provvedimento mantengono la loro natura e sono suscettibili, ricorrendone i presupposti, di giovarsi dell'estensione dell'ipoteca agli interessi corrispettivi - che anche il terzo motivo è fondato poiché ai fini della estensione del privilegio ipotecario ciò che conta è la natura corrispettiva degli interessi e non la loro misura - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata - che tra le parti è pacifica la natura moratoria degli interessi maturati dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ed il loro ammontare, essendo in discussione soltanto la loro collocazione pertanto, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, e questa Corte può decidere nel merito rigettando l'opposizione allo stato passivo del fallimento della C.S.I. - Cecina Sviluppo Immobiliare s.r.l. proposta dalla s.p.a. Banca Toscana - che le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione allo stato passivo del fallimento della C.S.I. - Cecina Sviluppo Immobiliare s.r.l. proposta dalla s.p.a. Banca Toscana che condanna al rimborso delle spese dell'intero giudizio liquidate, quanto al primo grado in Euro 4.020,00, di cui 3.000,00 per onorari e 820,00 per diritti, quanto al giudizio di secondo grado in Euro 4.300,00, di cui 3.500,00 per onorari e 600,00 per diritti, e quanto al giudizio di cassazione in Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre in tutti i casi IVA e CP nonché spese generali.