La notifica della dichiarazione di fallimento va effettuata alla residenza effettiva del destinatario

Le risultanze anagrafiche rivestono, infatti, mero valore presuntivo. Inoltre, solo se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro se invece i luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.

La Cassazione, con la sentenza n. 14338 del 6 giugno 2013, si pronuncia su un caso di opposizione a sentenza di fallimento, concentrandosi in particolare sul tema della nullità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione ai sensi dell’art. 15 l.fall Il caso . La fattispecie al centro della controversia in esame tratta di una sentenza di dichiarazione di fallimento di una s.r.l. in liquidazione che era reclamata davanti alla Corte di appello, da parte del socio e liquidatore della medesima società, sostenendo la nullità della notifica del ricorso per fallimento e del relativo decreto di fissazione d’udienza. Il giudice del gravame, tuttavia, respingeva le suddette eccezioni di nullità, osservando che il creditore istante, in seguito alla notifica presso la sede della società, aveva proceduto alla notificazione, altresì, presso la residenza del liquidatore. Infatti, l’atto era stato notificato a mani della madre, autorizzata al ritiro. Il reclamante, tuttavia, aveva negato che la madre, non convivente, fosse autorizzata al ritiro, ma non aveva dimostrato tale circostanza. In particolare, il giudice di seconde cure evidenziava che l’accettazione della copia da parte della madre deve far presumere la sollecita consegna dell’atto al figlio, in forza del rapporto di solidarietà che caratterizza il vincolo familiare e al dovere giuridico derivante dall’accettazione della notifica. Il socio e liquidatore della s.r.l. ricorreva dunque per Cassazione sostenendo la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 Cost. e del diritto di difesa, in quanto l’irregolare e irrituale notifica del ricorso di fallimento ha comportato la mancata instaurazione del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza impugnata. La tutela del contraddittorio nel processo fallimentare. Risulta opportuno, in proposito, rammentare come la Corte Cost. con la sentenza n. 141/1970 avesse dichiarato incostituzionale l’art. 15 l.fall. nella parte in cui non prevede l’obbligo del Tribunale di disporre, prima di dichiarare il fallimento, la comparizione dell’imprenditore in camera di consiglio per l’esercizio del diritto di difesa, nei limiti compatibili con la natura del procedimento fallimentare . In tale ultimo inciso del dispositivo si racchiudono, come spiega lo stesso giudice delle leggi, i necessari contrappesi al diritto di difesa, costituiti dall’esigenza di speditezza e operatività cui deve informarsi la procedura concorsuale, che individua nella conservazione del patrimonio del debitore fallito una delle sue precipue finalità. La Giurisprudenza ha contribuito ad affinare la cogenza dell’obbligo di convocazione, la quale anche in caso di estrema urgenza è stato ritenuto impreteribile, potendosi provvedere anche ad horas , con la conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento in caso di omissione. Precedentemente si erano registrati contrasti tra varie pronunce nello stabilire se la nullità per mancata audizione del debitore fosse da considerarsi assoluta e quindi rilevabile anche ex officio , o di carattere relativo avente come corollario la subordinazione dell’accertamento relativo alla specifica deduzione della parte tra i motivi di opposizione alla sentenza dichiarativa. Le Sezioni Unite, hanno risolto la questione stabilendo che la nullità per mancata convocazione possa essere rilevato anche d’ufficio solo nella fase di primo grado del giudizio di opposizione, mentre nelle fasi ulteriori del giudizio si applica il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame Cass. n. 806/1975 . La salvaguardia della natura sommaria del processo fallimentare. Il dovere di convocare il debitore secondo la lettura costituzionale dell’art. 15 l.fall., è posto in capo all’ufficio fallimentare a tutela sia dell’interesse individuale di difesa, sia dell’interesse collettivo a che il Tribunale riunisca elementi sufficienti ad una dichiarazione di fallimento. È opportuno tuttavia sottolineare che la trasformazione della facoltà del Tribunale di sentire il debitore nell’obbligo di tale adempimento non implica l’elevazione a valore assoluto della comparizione dell’imprenditore, essendo necessario il rispetto della natura sommaria del processo fallimentare. Le stesse SS.UU., infatti, sono nuovamente intervenute ribadendo che il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa sono da riguardare con riferimento ad un procedimento sommario che, per suoi connotati fisiologici, non tollera formalità che non siano essenziali rispetto alle garanzie costituzionali tenute presenti dalla predetta Corte Cass. n. 3372/1978 . Il liquidatore della s.r.l. ha la legittimazione attiva. Nella sentenza in esame la Suprema Corte afferma, in primo luogo, la sussistenza della legittimazione attiva in capo al liquidatore della società. Infatti, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. riformato dal d.lgs. n. 6/2003 , nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 l.fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 legge fall., da parte di chiunque vi abbia interesse. Il luogo di residenza deve essere quello effettivo del destinatario e non quello risultante dalla visura. Nella fattispecie, il ricorso per fallimento è stato notificato secondo gli artt. 145, comma 1, e 139 c.p.c., tuttavia la Corte di appello ha errato in quanto ha attribuito la valenza di residenza all’indicazione risultante dalla visura camerale. L’art. 145, infatti, afferma che la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita a norma degli artt. 138, 139, 141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. In proposito, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio si veda, su tutte, Cass. n. 24422/2006 . Nel caso in specie la notifica sarebbe dovuta avvenire nella residenza del liquidatore. Infatti, poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139, commi 1 e 6, c.p.c. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota. Invece secondo la Corte di appello, la residenza del liquidatore sarebbe stata individuata correttamente considerando la diversa indicazione risultante dal certificato camerale, benché si può superare la risultanza anagrafica solo sul rilievo provato della diversa residenza effettiva. Inoltre, il giudice del gravame ha attribuito all’indicazione dell’indirizzo del liquidatore risultante dalla visura camerale prodotta la valenza di dichiarazione assistita dalla particolare pubblicità verso i terzi, i quali, pertanto, sarebbero esonerati dal controllo della veridicità del fatto dichiarato. Tuttavia, anche qualora si ritenessero i liquidatori sottoposti alla stessa disciplina degli amministratori delle s.p.a., ex art. 2383, comma 4, c.c. richiamato per le s.r.l. dall’art. 2475, comma 2 – ossia all’onere di indicare anche il domicilio all’atto della nomina – si tratta appunto di domicilio, cui il terzo potrebbe fare riferimento per la notifica, solo nel caso di residenza non nota. La notifica è invalida. Non è quindi valida la notifica eseguita al liquidatore presso la residenza da questi resa nota ai terzi mediante iscrizione al registro delle imprese, in mancanza di iscrizione della variazione della residenza. Visto che, nel caso in specie, la notifica non è avvenuta nel luogo di residenza non può operare la presunzione di consegna dell’atto dalla madre al figlio, pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudizio deve essere rimesso al tribunale di merito.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 marzo - 6 giugno 2013, n. 14338 Presidente Vitrone – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in data 4/4/2011, ha respinto il reclamo proposto da D.S.G. , già socio e liquidatore della s.r.l. Fashion Club in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 25/11/2010, dichiarativa del fallimento di detta società. La Corte del merito ha respinto l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per fallimento e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, atteso che il creditore istante, dopo la notifica presso la sede della Fashion Club in liquidazione, che era risultata chiusa, aveva proceduto alla notificazione presso la residenza del liquidatore, come risultante dalla visura camerale l'atto era stato notificato presso detto indirizzo a mani della madre R.A. autorizzata al ritiro da D.S.G. , nella qualità indicata in atti . Il reclamante aveva negato che la madre, non convivente, fosse autorizzata al ritiro, ma di ciò non aveva fornito prova. Osserva la Corte del merito che l'accettazione della copia da parte della madre deve far presumere la sollecita consegna dell'atto al figlio, in base al rapporto di solidarietà connesso al vincolo familiare ed al dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica a nulla rileva che il D.S. abbia fissato dal 1997 la propria residenza in luogo diverso da quanto dichiarato alla Camera di Commercio all'atto della iscrizione della nomina a liquidatore, essendo la pubblicità prevista a tutela del terzo, che quindi non è tenuto a verificare la veridicità di tale dichiarazione. Nel merito, il reclamo è stato ritenuto infondato, per non avere il reclamante eccepito e provato il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità ed anzi, dall'ultimo bilancio depositato nel 2008, risultavano superate le soglie di legge dalla relazione del Curatore ex articolo 33 l.f., prodotta dal creditore, risultavano debiti per Euro 1.140.131,10 e che il bilancio non rispecchiava la situazione reale inoltre, la sede sociale risultava abbandonata, la società non aveva ottemperato all'obbligo di deposito delle scritture contabili, né depositato il bilancio relativo al 2009, ed il liquidatore, senza terminare le operazioni di liquidazione, aveva cancellato la società poco prima della dichiarazione di fallimento del 25/11/2010. Ricorre il D.S. sulla base di un unico articolato motivo. Il Fallimento e G.G. hanno depositato controricorso. Il D.S. ed il Fallimento hanno depositato le memorie ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Con l'unico articolato motivo, il D.S. , già socio e liquidatore della Fashion Club s.r.l., denuncia vizio di violazione e falsa applicazione degli articolo 115, 139 e 145 c.p.c., degli articolo 2697 e 2700 c.c. vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa fatto decisivo per il giudizio in ordine alla valutazione delle prove documentali nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360 n. 4 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio ex articolo 101 Cost. e del diritto di difesa, avendo l'irregolare ed irrituale notifica del ricorso di fallimento comportato la mancata instaurazione del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza impugnata. Il ricorrente evidenzia di avere dal residenza in omissis , ed abitazione dal omissis in via omissis che tale residenza è effettiva, che la madre non è presente nello stato di famiglia e risiede in omissis che nel verbale di messa in liquidazione della società, con contestuale nomina del D.S. a liquidatore, non è indicata la residenza in , non giustificandosi l'erronea indicazione riportata nella visura camerale, conseguente alla trasmissione per via telematica da parte del notaio rogante del verbale di messa in liquidazione, e che nella medesima visura camerale, a pag. 5 Soci e titolari di diritti su quote e azioni , si legge proprietà . D.S.G. . Domicilio del titolare o rappresentante comune omissis . Né nell'atto di acquisto di quote societarie, la residenza era indicata in Napoli, e la Corte d'appello non ha considerato le dichiarazioni rese dalla madre del ricorrente nella pur inammissibile costituzione in sede fallimentare. Secondo il ricorrente, le risultanze camerali non hanno valenza costitutiva ma dichiarativa, e nel caso vi è stato il mancato rispetto dell'articolo 139 c.p.c 2.1.- Il ricorso va accolto. In primis, vanno disattese le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e di carenza di interesse in capo al ricorrente, quale liquidatore della società. Ed invero, secondo l'indirizzo di questa Corte, come espresso nella pronuncia 22547/2010 e conformi la successiva 8455/2012, nonché la recentissima pronuncia delle Sezioni unite 6070/2013 , in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'articolo 2495 cod. civ. novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003 , nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'articolo 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex articolo 18 legge fall., da parte di chiunque vi abbia interesse. Va altresì respinta l'eccezione di carenza di interesse, atteso che, dovendosi valutare l'interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. alla stregua del mezzo proposto, ove ritenuto sussistente il vizio di contraddittorio denunciato in ricorso, ne conseguirebbe la nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, e quindi rimarrebbero travolti tutti gli atti successivi, sino alla pronuncia di fallimento, sì che non potrebbe in alcun modo ritenersi la persistenza delle statuizioni di merito della pronuncia, così travolta. Nei fatti, risulta che il ricorso per fallimento con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza al 10/11/2010 è stato notificato ai sensi dell'articolo 145, 1 comma e dell'articolo 139 c.p.c., al D.S. , quale liquidatore della Fashion Club s.r.l. in liquidazione residente in omissis e la relata di notifica attesta la consegna avvenuta il 17/7/2010 a mani della madre R.A. autorizzata al ritiro di D.S.G. nella qualità indicata in atti . Nel reclamo, il ricorrente aveva contestato di avere mai avuto conoscenza del ricorso per fallimento e che quindi vi era stata ab initio la violazione del principio del contraddittorio la Corte d'appello ha considerato valida la notifica eseguita al liquidatore, ritenendo la stessa avvenuta nella residenza del D.S. , quale risultante dalla visura camerale prodotta, e che la relata di notifica, non impugnata con querela di falso, né contrastata da alcuna prova, attestava che la madre del notificando, con questi non convivente, era autorizzata al ritiro, da cui la presunzione di sollecita consegna dell'atto al figlio, sulla base del rapporto di solidarietà connesso al vincolo familiare ed al dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica, come ritenuto dalla giurisprudenza. Ciò posto, si deve rilevare il vizio di fondo dell'argomentazione della Corte del merito, consistente nell'avere attribuito la valenza di residenza all'indicazione risultante dalla visura camerale. L'articolo 145, 1 comma, secondo periodo, c.p.c. aggiunto dall'articolo 1, L. 263/2005 a decorrere dal 1 marzo 2006 dispone che la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita a norma degli articolo 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale . L'articolo 139 c.p.c., al 1 comma dispone Se non avviene nel modo previsto dall'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio , ed al 6 comma Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e,se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti . Per giurisprudenza costante, ai fini della determinazione del luogo di residenza, bisogna tenere conto della residenza effettiva del destinatario dell'atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio così tra le più recenti, la pronuncia 24422/2006, nonché le pronunce 3982/1998, 2230/1998, 2143/1995 . Nella specie, dalla documentazione in atti cert. di residenza , esaminabile alla stregua del vizio di nullità denunciato, risulta che il D.S. era residente in omissis , ed in tale luogo sarebbe dovuta avvenire in prima battuta la notifica dell'atto ed infatti, specificamente la pronuncia 1753/2005 si è espressa nel senso che, poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'articolo 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'articolo 138 cod.proc.civ. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota. Secondo la Corte d'appello, invece, la residenza del liquidatore ove è stata effettuata la notifica sarebbe stata correttamente individuata alla stregua della diversa indicazione risultante dal certificato camerale, in quanto tale luogo era stato indicato dal D.S. stesso. Tale argomento non è condivisibile, atteso che, secondo l'articolo 139 c.p.c, come interpretato dalla giurisprudenza, è possibile superare la risultanza anagrafica, solo sul rilievo, provato, della diversa residenza effettiva, controeccezione che non è mai stata avanzata nel presente giudizio. V’è un'altra osservazione da fare la Corte d'appello ha attribuito alla indicazione dell'indirizzo del D.S. quale risultante dalla visura camerale prodotta la valenza di dichiarazione assistita dalla particolare pubblicità verso i terzi, che pertanto sarebbero esonerati dal controllo della veridicità del fatto dichiarato. L'argomento è ripreso e sviluppato nel presente giudizio dalla difesa del controricorrente G. , che richiama l'articolo 2487 c.c. e conclude nel senso che, essendo stato dichiarato dal D.S. il domicilio collegato alla funzione di liquidatore, in tale luogo doveva essere effettuata la notificazione. A riguardo, è sufficiente rilevare che, anche a ritenere sottoposti i liquidatori a disciplina analoga a quella degli amministratori di s.p.a., ex articolo 2383, 4 comma c.c., espressamente richiamato per le s.r.l. dall'articolo 2475, 2 comma c.c., e quindi che i liquidatori all'atto della nomina debbano indicare anche il domicilio indicazione non prevista dall'articolo 2487 bis c.c. , da cui l'applicazione del regime di pubblicità di cui all'articolo 2448 c.c., si tratta appunto di domicilio, a cui il terzo potrebbe fare riferimento per la notifica, solo nel caso di residenza non nota. Alla stregua di detto rilievo, e della parziale diversità in fatto, si ritiene di non poter seguire l'orientamento espresso dalla recente pronuncia 22753/2012, peraltro isolata, che ha ritenuto valida la notifica eseguita al liquidatore presso la residenza da questi resa nota ai terzi mediante iscrizione al registro delle imprese, in difetto di iscrizione della variazione della residenza, così estendendo l'efficacia della pubblicità iscrizionale ex articolo 2193 c.c La Corte del merito, partendo dal presupposto, erroneo, come si è già detto, della notifica avvenuta nel luogo di residenza, ha applicato l'orientamento secondo il quale, in tale ipotesi, opera la presunzione di consegna, di cui all'articolo 139 c.p.c Non può operare pertanto nel caso la presunzione di consegna dell'atto dalla madre al figlio, né si vede come a riguardo possa attribuirsi valenza presuntiva al comportamento processuale tenuto dalla R.A. nel giudizio avanti al Tribunale di Nola, intervento ritenuto inammissibile. 3.1.- La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio. Poiché per la rilevata nullità della notificazione del decreto di fissazione d'udienza il Giudice del reclamo avrebbe dovuto rimettere la causa al primo Giudice ex articolo 354 c.p.c., ricorrono le condizioni ex articolo 383, 3 comma c.p.c. perché, previa cassazione anche della sentenza di primo grado, questa Corte disponga la rimessione al Tribunale di Napoli, in diversa composizione. Alla stregua della particolarità della fattispecie e dell'esistenza di precedente non conforme, si reputa di compensare tre le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio, di merito e di legittimità.