Revocabilità dell’immobile confluito nel fondo patrimoniale

La decisione in esame interviene sulla questione della revocabilità del fondo patrimoniale, offrendo lo spunto per una breve analisi di questo istituto, che spesso viene costituito al solo scopo di sottrarre i beni che ne costituiscono l’oggetto alle ragioni dei creditori.

Peraltro, una volta esclusa l’acquisizione al fallimento dei beni costituiti in fondo patrimoniale si deve ritenere che rispetto ad essi resti integra la legittimazione del debitore. In senso contrario non può rilevare la circostanza che il curatore agisca con azione revocatoria per acquisire i beni al fallimento. Difatti, l’azione presuppone proprio che i beni non siano compresi nel fallimento ed è diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia di quel vincolo di destinazione che impedisce di compravenderli. Quindi, soltanto dopo il positivo esperimento dell’azione il debitore fallito perde la propria legittimazione rispetto ai beni costituiti in fondo patrimoniale. In particolare, i Supremi giudici sentenza n. 8882/2013, depositata l’11 aprile ribadiscono che la costituzione di un bene in fondo patrimoniale - trattasi di un immobile nel caso de quo - , non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso del medesimo a terzi, ma soltanto l’assoggettamento ad un vincolo di destinazione art. 167, comma 1, c.c. . La proprietà e il possesso dell’immobile sono dunque rimasti in capo al fallito, e dunque il curatore del fallimento è già titolare, anche in ordine ad esso, dei poteri di cui all’art. 42 l. fall., in forza dei quali può senz’altro procedere alla sua liquidazione all’esito della sola rimozione, con la sentenza di revoca della costituzione in fondo patrimoniale, del vincolo di destinazione sopra detto. Il fatto. Si antepone, per chiarezza di disamina, una rapida descrizione del fatto concreto. Il Tribunale di Cagliari respingeva, per difetto di prova, la domanda proposta dal curatore nei confronti di un fallito e di sua moglie, anche in rappresentanza dei figli minori, intesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un immobile quale fondo patrimoniale, posto in essere dal fallito quando era ancora in bonis . La Corte d’appello cagliaritana accoglieva invece il gravame del curatore ammettendo la produzione di nuovi documenti, comprovanti l’esistenza di debiti del costituente alla data della costituzione del fondo, ritenuti indispensabili in considerazione della loro incidenza determinante sulla prova della scientia damni da parte del costituente il fondo stesso. Tuttavia la Corte territoriale respingeva la richiesta di disporre il conseguente rilascio dell’immobile in favore della curatela. Avverso quest’ultima decisione i soccombenti attuavano la tutela di legittimità, articolando due distinti motivi di censura cui si difendeva la curatela fallimentare con controricorso che, invero, venivano respinti in toto . In particolare, gli Ermellini precisano che il requisito dell’indispensabilità previsto a norma dell’art. 345, comma terzo, c.p.c. circa la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell’ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio. I beni costituiti in fondo patrimoniale sono assoggettati ad un vincolo di destinazione. Il fondo patrimoniale è costituito da beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, onde consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo. Trattasi di un patrimonio di destinazione appartenente ai coniugi e sprovvisto di soggettività giuridica. L’attribuzione di beni al fondo comporta normalmente una liberalità a favore dei coniugi, o di un coniuge, quando i conferimenti provengono dall’altro, ma può rappresentare altresì modalità di adempimento, da parte dei coniugi stessi, dell’obbligo di contribuzione. Lo spostamento di ricchezza manca però se i beni conferiti già appartengono ai coniugi in comunione legale od ordinaria. Atteso che i beni costituiti in fondo patrimoniale pur appartenendo al fallito rappresentano un patrimonio separato, come tale destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla finzione di garanzia per la generalità dei creditori, questi non possono essere compresi nel fallimento. Atto di destinazione di un bene al fondo patrimoniale. La giurisprudenza tradizionale ha più volte affermato che l’atto di destinazione di un bene al fondo patrimoniale è assoggettabile ad azione revocatoria in quanto comporta una disposizione del patrimonio del debitore ed è potenzialmente pregiudizievole per il creditore il quale può perdere la possibilità di agire esecutivamente su quel bene e sui relativi frutti, qualora sia consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia del credito per il quale agisce. Inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale a mezzo di azione revocatoria ordinaria . La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria che rappresenta un mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio. Passando all’esame dei requisiti per l’esperimento dell’azione de quo , l’art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza dei seguenti elementi oggettivo, cosiddetto eventus damni , soggettivo cosiddetta scientia damni - e cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento, nonché della cosiddetta partecipatio fraudis quando, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. In punto eventus damni , questo va ravvisato, nel caso di costituzione di fondo patrimoniale con trasferimento della proprietà, nella perdita della garanzia patrimoniale generica offerta dalla titolarità del bene in capo al soggetto che ha costituito il fondo. Nell’ipotesi, invece, di costituzione del fondo su beni già di proprietà dei coniugi il pregiudizio alle ragioni dei creditori ben può essere ravvisato in quel vincolo di limitata e condizionata inespropriabilità che l’art. 170 c.c. contempla. Quanto alla scientia damni art. 2901, n. 1, c.c. , essendo sufficiente la mera consapevolezza di intaccare la garanzia patrimoniale generica offerta ai creditori ex art. 2740 c.c., risulta in re ipsa . La costituzione del fondo patrimoniale si può considerare un atto a titolo gratuito anche quando proviene da parte di entrambi i coniugi, perché non compensata da alcuna attribuzione a favore dei disponenti né da alcun corrispettivo di conseguenza l'azione revocatoria è esperibile in caso di comprovata esistenza dell' eventus damni e della scientia damni , ovvero quando esistono il fatto oggettivo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e la consapevolezza di esso da parte del debitore senza bisogno di accertare la partecipatio fraudis, trattandosi appunto di atto a titolo gratuito. In conclusione, nella pronuncia che qui ci occupa, l’esistenza di debiti in capo al fallito, allorché era ancora in bonis, alla data della costituzione di un immobile nel fondo patrimoniale, incidono in maniera determinante sulla prova della scientia damni da parte del costituente il fondo stesso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 gennaio – 11 aprile 2013, n. 8882 Presidente Salmè – De Chiara Svolgimento del processo Il Tribunale di Cagliari respinse, per difetto di prova, la domanda proposta dal curatore del fallimento del sig. A.P.A. nei confronti di quest'ultimo e di sua moglie, sig.ra C.T., anche in rappresentanza dei figli minori A.S. e M., intesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di un immobile quale fondo patrimoniale, posto in essere dal fallito allorché era ancora in bonis . La Corte d'appello della stessa città ha poi accolto il gravame del curatore ammettendo la produzione di nuovi documenti, comprovanti l'esistenza di debiti del costituente alla data della costituzione del fondo, ritenuti indispensabili in considerazione della loro incidenza determinante sulla prova della scientia damni da parte del costituente il fondo stesso. Ha tuttavia respinto la richiesta di disporre il conseguente rilascio dell'immobile in favore della curatela. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. I ricorrenti principali hanno anche presentato memoria. Motivi della decisione 1. - I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c 2. - Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 134 c.p.c. e 111, comma primo, Cost., si lamenta che la Corte d'appello abbia emesso la sentenza di accoglimento della domanda avversaria, basata sui nuovi documenti prodotti dalla curatela appellante, senza aver prima provveduto con ordinanza sull'ammissione di tali documenti, che gli appellati avevano espressamente contestato. Con ciò la Corte avrebbe violato, ad avviso dei ricorrenti, il principio costituzionale del giusto processo, per la mancata esplicitazione delle ragioni dell'ammissione dei nuovi mezzi di prova e per la conseguente impossibilità degli interessati di controdedurre al riguardo. 2.1. - Il motivo è infondato. A norma dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l'indispensabilità. Tale requisito - posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario - non richiede necessariamente, tuttavia, un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell'ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio Cass. 23963/2011, 8877/2012 . Né ciò è in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, sotto i profili indicati dai ricorrenti, atteso che non viene esclusa la necessità della motivazione della decisione e che non è affatto impedito il contraddittorio, il quale deve svolgersi fra le parti e non nei confronti del giudice. 3. - Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 345, comma terzo, c.p.c. e vizio di motivazione, si deduce che non sussistevano i presupposti di legge per l'ammissione dei nuovi documenti in appello, a non avendo l'appellante dimostrato di non aver potuto produrli prima per causa a lui non imputabile e b non essendo i medesimi documenti indispensabili, posto che in ordine alla scientia damni la curatela non aveva in precedenza fornito alcun' altra prova. 3.1. - Il rilievo di cui sub a è inammissibile, dato che la Corte d'appello ha ammesso i nuovi documenti non già in ragione dell'incolpevolezza della loro mancata produzione in primo grado, bensì per l'altra delle due ipotesi previste dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., vale a dire la ritenuta indispensabilità dei documenti stessi. Il rilievo di cui sub b , attinente appunto alla valutazione di indispensabilità, è infondato perché la norma invocata non condiziona affatto tale valutazione alla precedente tempestiva produzione di altre prove complementari alle nuove. 4. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'art. 42 legge fallim., si censura il rigetto della domanda di rilascio in favore del curatore dell'immobile oggetto dell'atto revocato, sostenendo che il rilascio ben può essere ordinato come conseguenza della revoca dell'atto di disposizione. 4.1. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La costituzione di un bene in fondo patrimoniale, invero, non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso del medesimo a terzi, ma soltanto l'assoggettamento a un vincolo di destinazione art. 167, primo comma, c.c. . La proprietà e il possesso dell'immobile di cui trattasi sono dunque rimasti in capo al fallito sig. A. , e dunque il curatore del fallimento è già titolare, anche in ordine ad esso, dei poteri di cui all'art. 42 legge fallim., in forza dei quali può senz'altro procedere alla sua liquidazione all'esito della sola rimozione, con la sentenza di revoca della costituzione in fondo patrimoniale, del vincolo di destinazione sopra detto. 5. - Va pertanto disposto il rigetto di entrambi i ricorsi. Le spese processuali vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.