(Ir)revocabilità del pegno costituito non a garanzia di debiti preesistenti

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall’insolvenza dello stesso. Ne deriva che l’accrescimento del patrimonio del socio, in conseguenza dell’accoglimento di azioni revocatorie, produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori delle società.

La sentenza n. 1778/2013, conformandosi all’orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadisce che, in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 l. fall., il curatore del fallimento sociale è attivamente legittimato ad agire in revocatoria contro gli atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale. Il decisum , inoltre, si focalizza attorno all’istituto del pegno e alla sua natura giuridica, regolare ovvero irregolare, suscettibile o meno, a seconda appunto della sua natura, di azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 1, n. 3 l. fall. Il fatto. Il curatore del fallimento di una S.n.c. proponeva azione revocatoria fallimentare di un pegno di un libretto di deposito bancario, ex art. 67, comma 1, n. 3 l. fall. nella formulazione ante novella , ossia costituito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, da due soci illimitatamente responsabili a garanzia dell’eventuale escussione della fideiussione bancaria contestualmente prestata. La predetta società in bonis , difatti, aveva ottenuto un finanziamento da parte di una corporate e investment bank di un noto gruppo bancario italiano ed aveva altresì ottenuto, a distanza di sette mesi, da parte dell’istituto di credito fideiussione bancaria in favore della predetta corporate bank per una determinata somma, mediante la costituzione in pegno di un libretto di risparmio ordinario, intestato appunto ai due soci, recante il saldo pari alla somma della fideiussione. Il Tribunale di Napoli, tuttavia, dichiarava tale domanda inammissibile per carenza di legittimazione attiva del Fallimento. La Corte d’Appello partenopea, invece, accogliendo le istanze della Curatela, dichiarava l’inefficacia nei confronti del Fallimento dell’acquisizione, da parte dell’Istituto di credito, della somma di cui al summenzionato libretto di risparmio e condannava altresì la Banca alla restituzione della somma medesima oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. L’Istituto di credito soccombente attivava quindi la tutela in legittimità, articolando cinque distinti motivi di censura. E, gli Ermellini, in primis richiamando l’orientamento prevalente circa la legittimazione attiva del curatore in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, chiariscono che la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria contro atti di disposizione compiuti dal socio va riconosciuta, oltre che al curatore del fallimento personale, anche al curatore del fallimento sociale, in considerazione dell'interesse correlato agli effetti positivi che, ai fini del soddisfacimento dei creditori sociali, è destinato a produrre l'incremento del patrimonio personale del socio. Inoltre, ha pregio osservare che i giudici della Suprema Corte accolgono la quarta censura riguardante la natura del pegno, costituito, non a garanzia di debiti preesistenti non scaduti, ma a garanzia della eventuale escussione della fideiussione contestualmente prestata. In particolare, gli Ermellini rilevano come i giudici del merito abbiano trascurato l’eventuale collegamento negoziale tra il rapporto di finanziamento intercorso tra la Società fallita e la corporate e investment bank , il rapporto di fideiussione a favore di quest’ultima intercorso tra l’istituto di credito e i due soci illimitatamente responsabili ed il rapporto di pegno di libretto di risparmio ordinario dai soci medesimi costituito unitamente alla prestata fideiussione, limitando invece la motivazione all’accertamento del rapporto di pegno ed alla qualificazione di tale garanzia come pegno regolare. Fallimento in estensione del socio società in nome collettivo . Le modalità ed i requisiti per giungere al fallimento di una società in nome collettivo sono comuni a quelle di un imprenditore individuale. Nella società in nome collettivo i soci rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali. La norma di Legge comporta il fatto che a seguito del fallimento di una S.n.c. falliscano conseguentemente e nel corpo della medesima sentenza che dichiara il fallimento della società anche i soci della stessa. Gli effetti del fallimento si avranno, di conseguenza, tanto per la società, per quanto ad essa estendibili, quanto per le persone fisiche dei soci. Si creeranno quindi tante masse fallimentari distinte quanti sono la società ed i soci, infatti, con il fallimento delle persone fisiche potranno insinuarsi alla procedura anche i singoli creditori personali dei soci stessi. Pegno irregolare irrevocabile. Il contratto di pegno irregolare è il negozio giuridico con cui un soggetto garante consegna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o altri beni fungibili aventi un prezzo corrente di mercato. Il creditore assume l’obbligo di restituire il tantundem eiusdem generis et qualitatis in caso di esatto adempimento dell’obbligazione garantita ed in caso contrario è tenuto a restituire soltanto l’eventuale eccedenza della garanzia, calcolata secondo il valore della stessa al tempo della scadenza del credito garantito. Il fatto che il pegno sia irregolare comporta che la banca creditrice, sin dalla data del pegno, è divenuta proprietaria del titolo assumendo solamente l’obbligo di restituire una somma pari all’importo del titolo qualora alla scadenza di questo la società abbia adempiuto l’obbligazione a garanzia della quale era stato costituito il pegno nel caso di mancato adempimento da parte della società, la banca creditrice non è, invece, tenuta ad insinuarsi nel passivo fallimentare per il soddisfacimento del suo credito ma può direttamente trattenere il titolo, compensando il suo debito di restituzione di una somma pari all’importo del titolo con il suo credito verso il fallito conseguentemente, la fattispecie non dà luogo ad un pagamento, soggetto ad azione revocatoria ex art. 67, l.fall., ma ad una compensazione, come tale consentita dall’art. 56 l.fall. ed inoltre la fattispecie non è nemmeno soggetta al divieto del patto commissorio. Pegno regolare revocabile. In base al pegno regolare, invece, la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l’obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. Il pegno regolare è revocabile ex art. 67, comma 1, n. 3, l.fall., in quanto costituito per debiti preesistenti non scaduti, ancorché contestualmente ampliati. Nel caso che qui ci occupa, invero, trattasi di pegno costituito a garanzia della eventuale escussione della fideiussione contestualmente prestata e, non a garanzia di debiti preesistenti. Sul punto, pertanto, la Prima Sezione della Suprema Corte cassa la sentenza dei giudici partenopei, cui rinvia in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 ottobre 2012 - 25 gennaio 2013, n. 1778 Presidente Plenteda – Relatore Di Palma Fatto e diritto Ritenuto che il Fallimento della s.n.c. Fratelli Granata di Giovanni Granata & amp C. - dichiarato con sentenza dell'11 febbraio 1993 -, con citazione del 20 settembre 1993, espose che a la Società in bonisr in data 21 dicembre 1990, aveva ottenuto dalla s.p.a. Centrobanca un finanziamento di L. 170.000.000 b la stessa Società, in data 26 luglio 1991, aveva ottenuto dalla Banca Popolare dell'Irpinia fideiussione bancaria in favore della s.p.a. Centrobanca per la somma di L. 242.000.000, mediante costituzione in pegno di un libretto di risparmio ordinario recante il saldo di L. 242.000.000 c a séguito del mancato pagamento della Società alla s.p.a. Centrobanca delle rate successive al 31 dicembre 1991, la Banca Popolare dell'Irpinia - escussa dalla s.p.a. Centrobanca - aveva versato a quest'ultima la somma di L. 220.767.762 d successivamente, la Banca Popolare dell'Irpinia aveva estinto il libretto di risparmio in suo possesso, incamerandone l'intero importo di L. 242.000.000 e tale comportamento della Banca Popolare dell'Irpinia era lesivo della par condicio creditorum e doveva essere revocato ai sensi dell'articolo 67, primo comma, n. 3, della legge fallimentare che, tanto esposto, il Fallimento convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la Banca Popolare dell'Irpinia, chiedendo la revoca del predetto incameramento e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di L. 242.000.000, oltre rivalutazione ed interessi che, costituitasi, la Banca convenuta a eccepì innanzitutto la carenza di legittimazione attiva del Fallimento della Società, in quanto il libretto di risparmio costituito in pegno dai soci G.G. e M V. risultava intestato a questi ultimi e non alla Società, ciò sul rilievo che, sebbene tali soci fossero stati dichiarati falliti ai sensi dell'articolo 147, primo comma, della legge fallimentare quali soci illimitatamente responsabili, i Fallimenti della Società e di ciascuno dei soci restavano autonomi e distinti b dedusse poi che non sussistevano i presupposti della revocatoria proposta, in quanto con la scrittura costitutiva del pegno era stato stipulato un pactum de compensando, con la conseguenza che astrattamente revocabile era non già l’incameramento della somma ma tale patto, peraltro stipulato ben prima 26 luglio 1991 dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento 11 febbraio 1993 c dedusse infine che il pegno di un libretto di deposito bancario è pegno irregolare , con la conseguenza che, intervenuto l’inadempimento del costituente - come nella specie -, la Banca poteva procedere alla compensazione ai sensi dell'articolo 1853 cod. civ. che il Tribunale adito, con la sentenza n. 2214/03 del 21 febbraio 2003, dichiarò inammissibile la domanda, per carenza di legittimazione attiva del Fallimento della Società che, a séguito di appello del Fallimento della Società, cui resistette la s.p.a. Banca della Campania già Banca Popolare dell'Irpinia , la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 3018/05 del 28 ottobre 2005, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'acquisizione, da parte della Banca Popolare dell'Irpinia, della somma di L 220.767.762, di cui al libretto di risparmio n. 397/68, ed ha condannato la Banca della Campania alla restituzione, in favore del Fallimento della Società, della somma di Euro 114.017,03, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda al saldo ed agli interessi legali sulla somma predetta, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla domanda al saldo che, in particolare - per quanto in questa sede ancora rileva -, la Corte d'Appello ha affermato a quanto alla legittimazione attiva del Fallimento della Società Nell'esperire l'azione revocatoria in questione, il curatore della società agisce come esclusivo portatore egli interessi della massa dei creditori, onde la legittimazione ad esercitare le azioni che giovano ad incrementare le masse attive, sia dei singoli soci che della società, è in re ipsa. Il curatore del fallimento della società infatti prospetta la diretta titolarità della situazione fatta valere, dal momento che le risorse recuperate giovano direttamente ai creditori sociali in danno dei quali - oltreché in danno dei creditori individuali - esse erano fuoruscite da patrimonio del fallito, nel periodo sospetto, riducendo o annullando la garanzia patrimoniale che avevano costituito o concorso a costituire, anche a loro vantaggio” viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 7105 del 2001 b quanto al merito Al riguardo si osserva che, nel documento costitutivo del pegno, G.G. e V.M. costituirono in pegno, in favore dell'istituto e in garanzia di quanto dovutovi in relazione alle suddette operazioni [la fideiussione bancaria per L. 242.000.000 concessa alla F.lli Granata s.n.c. il 26/7/1991 dalla stessa B. P. I.] il libretto R. 0. n. 397/68 con saldo creditore di L. 242.000.000 emesso dalla B. P. I. sede di XXXXXX. L'articolo 7 del predetto atto prevedeva inoltre che ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, l'Azienda di credito, col preavviso di cui all'articolo 6 - 5 gg. con lettera raccomandata - può prelevare direttamente le somme depositate fino alla concorrenza di quanto dovutole. La circostanza che il libretto dato in deposito sia stato specificamente identificato dalle parti nel documento costitutivo di pegno, e che il potere di prelevare la somma depositata fino alla concorrenza di quanto dovutole sia stato previsto solo in caso di inosservanza da parte del cliente degli obblighi assunti - e peraltro dopo il decorso di 5 giorni dalla richiesta di pagamento di cui all'articolo 6, comunicata dall'azienda di credito con lettera raccomandata al cliente - porta ad escludere che, nel caso in esame, ricorrano gli estremi del pegno irregolare di cui all'articolo 1851 c.c. Avendo infatti il G. e la V. vincolato, a garanzia del proprio adempimento, un determinato libretto di risparmio, e non avendo gli stessi conferito alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, va riconosciuta la sussistenza di un pegno regolare artt. 1997 e 2784 cod. civ. e segg. , in base al quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso [viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 5845 del 2000]. Deriva da quanto sopra, pertanto, la non configurabilità di un obbligo della Banca Popolare dell'Irpinia di restituire, anziché il libretto, un importo pari a quello in esso annotato, e quindi la radicale assenza del presupposto dell'invocata compensazione con l'esposizione passiva della società inerenza di entrambi i debiti a somme di denaro ” c quanto ai riconosciuti rivalutazione ed interessi La somma [L. 220.767.762], in quanto debito di valore, va rivalutata sulla base degli indici di svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta dalla domanda al saldo [viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 2936 del 1997], ed incrementata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, sempre secondo indici istat, dalla domanda al saldo” che, avverso tale sentenza, la s.p.a. Banca della Campania già Banca Popolare dell'Irpinia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura che resistono, con controricorso, il Fallimento della s.n.c. Fratelli Granata di Giovanni Granata & amp C, nonché il Fallimento dei soci illimitatamente responsabili G G. e V.M. che ambedue le parti hanno depositato memoria che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato che, con il primo motivo con cui deduce Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento agli artt. 147 e 148 legge fallimentare, agli artt. 99 e 100 c.p.c., nonché 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.” , il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente aderito all'orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte n. 7105 del 2001, senza considerare che questa stessa sentenza e la successiva n. 4234 del 2005 depongono nel senso della carenza di legittimazione del Fallimento della Società in riferimento all'oggetto dell'atto revocando che è stato pacificamente effettuato dai due soci, G G. e V.M. , in nome proprio e non in nome e per conto della Società che, con il secondo con cui deduce Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’articolo 345 c.p.c., nonché 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” e con il terzo motivo con cui deduce Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'articolo 112 c.p.c., nonché 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus a hanno omesso di considerare che il Fallimento attore, con la domanda formulata in primo grado, aveva chiesto la revoca - ai sensi dell'articolo 67, primo comma, n. 3, della legge fallimentare - dell'incameramento della somma di L. 242.000.000 portata dal libretto di risparmio, mentre, con 1 la domanda formulata in grado d'appello, aveva chiesto la revoca, ai sensi della medesima disposizione, dell'atto costitutivo di pegno, domanda questa inammissibile ai sensi dell'articolo 345, primo comma, cod. proc. civ., perché nuova b omettendo di rilevare la novità della domanda, sono incorsi nel vizio di extrapetizione che, con il quarto motivo con cui deduce Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'articolo 61, comma 1, n, 3, l. f., nonché 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.” , il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus, in contrasto con la lettera della evocata disposizione, hanno omesso di considerare che il pegno non è stato affatto costituito a garanzia di debiti preesistenti non scaduti, ma a garanzia della eventuale escussione della fideiussione contestualmente prestata” che con il quinto motivo con cui deduce Violazione o falsa applicazione, di norme di diritto, con riferimento all'articolo 1224 c.c., e all'articolo 61 l. f., nonché 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” , il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui concede la rivalutazione sulla somma oggetto di revocatoria, sostenendo che l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 437 del 2000 che il primo motivo del ricorso è infondato che, per respingere tale motivo, è sufficiente richiamare il prevalente orientamento di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo cui, in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'articolo 147 della legge fallimentare , il curatore del fallimento sociale è attivamente legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza dello stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che l'accrescimento del patrimonio del socio, in conseguenza dell'accoglimento di azioni revocatorie produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10725 del 1996, 969 del 1998, 7105 del 2001, 22629 del 2006, 15677 del 2007 che anche il secondo ed il terzo motivo sono privi di fondamento che in particolare, quanto al secondo motivo, la denunciata novità della domanda di revoca ri proposta in grado d'appello non sussiste che - posto che la domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio era così testualmente formulata 1 accogliere la domanda e, per l'effetto, revocare ex articolo 61, 1 comma, n. 3, della legge fallimentare l'incameramento operato dalla convenuta Banca con l'acquisizione dell'importo del libretto di risparmio ordinario n. 397/68 con saldo creditore di L. 242.000.000 emesso in data 26.7.1991 dalla stessa Banca Popolare dell'Irpinia, sede di Napoli, dichiarando illegittimo il suo accredito, apprensione e/od estinzione da parte della convenuta siccome in violazione della par condicio creditorum per la conseguente acquisizione alla massa fallimentare 2 conseguentemente, condannare la stessa convenuta al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'istante Curatela per tale causale della somma di L. 242.000.000 [ .]”, e che la domanda ri proposta in grado d'appello era così testualmente formulata [ .] 2 per l'effetto e in ogni caso, revocare ex articolo 67, 1 co., n. 3, l. f. il pegno e/o l'incameramento operato dalla convenuta Banca mediante l'acquisizione dell'importo risultante a saldo del libretto di risparmio n. 397/68 emesso in data 26.7.1991 dalla stessa Banca Popolare dell'Irpinia, sede di Napoli, dichiarandone illegittimo l'accredito, l'apprensione e/o l'estinzione da parte della convenuta Banca siccome in violazione della par condicio creditorum per la conseguente acquisizione alla massa fallimentare 3 conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'istante curatela per tale causale della somma di Euro 124. 982,57 [ .]” - è del tutto evidente che il vizio denunciato non sussiste che, al riguardo, deve premettersi che, per costante orientamento di questa Corte, il mutamento della causa petendi determina una mutatio libelli quando la diversa causa petendi, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettati in precedenza, comporti l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza, mentre si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 18513 del 2007 e 17457 del 2009 che, nella specie, non v'è alcun dubbio che i fatti costitutivi del diritto fatto valere non hanno subito alcun mutamento nel passaggio dal primo al secondo grado del giudizio - com'è del resto incontestato, e tenuto comunque conto del fatto che il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli si è concluso con il rigetto della domanda esclusivamente per l'affermata carenza di legittimazione attiva del Fallimento della Società -, mentre le lievi modifiche delle conclusioni formulate dinanzi al giudice dell'appello, rispetto a quelle formulate nel giudizio di primo grado, non costituiscono mutatio libelli, per il decisivo rilievo che la richiesta revoca dell'”incameramento” della somma portata dal libretto di risparmio costituito in pegno - ferma restando la domanda di revoca ai sensi dell'articolo 67, primo comma, n. 3, della legge fallimentare - presuppone e comprende la revoca del pegno, cioè dell'atto costitutivo della garanzia che, quanto al terzo motivo, lo stesso è consequenzialmente infondato perché, una volta esclusa la sussistenza di domanda nuova , è parimenti da escludere che i Giudici a quibus abbiano pronunciato su domanda inammissibile, incorrendo perciò nel denunciato vizio di extrapetizione che, invece, il quarto motivo - con il quale il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus, in contrasto con la lettera dell'articolo 67, primo comma, n. 3, della legge fallimentare, hanno omesso di considerare che il pegno non è stato affatto costituito a garanzia di debiti preesistenti non scaduti, ma a garanzia della eventuale escussione della fideiussione contestualmente prestata” - merita accoglimento nei sensi di séguito indicati che l'articolo 67, primo comma, n. 3, della legge fallimentare, evocato dal Fallimento fin dall'atto introduttivo del presente giudizio - nel testo originario, applicabile alla fattispecie, ratione temporis -, dispone va Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore [ .] 3 i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti” che alla critica della ricorrente il controricorrente Fallimento replica, al fine di supportare la giustezza dell'accoglimento della proposta revocatoria, che il negozio fideiussorio, posto in essere dalla Banca Popolare dell'Irpinia, aveva il solo fine di apprestare una garanzia liquida alla Centrobanca S.p.A., permettendo allo stesso tempo al fideiussore convenuto il sicuro recupero del credito di regresso”, tale negozio fideiussorio essendo cioè un espediente volto ad apprestare, attraverso la costituzione di un negozio formalmente ed apparentemente autonomo, ma sostanzialmente collegato al credito preesistente, una garanzia alla Centrobanca costretta a cautelarsi in un momento successivo al sorgere del credito”, sicché La prestazione della fideiussione garantita da pegno su libretto di deposito ordinario era [ .] teleologicamente preordinata a preservare, ad un tempo, sia le ragioni della Centrobanca che della ricorrente Banca” che, tuttavia, i Giudici a quibus hanno del tutto omesso di motivare in ordine alla puntuale ricostruzione della fattispecie trilaterale - quale risulterebbe dall'esposizione del Fallimento -, alle relative vicende, ed all'eventuale collegamento negoziale tra il rapporto di finanziamento intercorso tra la Società fallita e la s.p.a. Centrobanca, il rapporto di fideiussione a favore di quest'ultima intercorso tra la Banca Popolare dell'Irpinia ed i soci G.G. e M V. ed il rapporto di pegno di libretto di risparmio ordinario dagli stessi costituito unitamente alla prestata fideiussione, limitando invece la motivazione all'accertamento del rapporto di pegno ed alla qualificazione di tale garanzia come pegno regolare, con conseguente non configurabilità di un obbligo della Banca Popolare dell'Irpinia di restituire, anziché il libretto, un importo pari a quello in esso annotato, e quindi la radicale assenza del presupposto dell'invocata compensazione con l'esposizione passiva della società inerenza di entrambi i debiti a somme di denaro ” che gli omessi accertamenti - e le conseguenti valutazioni - concernono fatti decisivi, dipendendo da essi le precise descrizione e qualificazione della fattispecie e la sua riconducibilità ad una delle ipotesi di cui all'articolo 67, primo o secondo comma, della legge fallimentare che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto, con assorbimento del quinto motivo, e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale provvederà ad eliminare gli accertati vizi, nonché a regolare le spese del presente grado del giudizio. P.Q.M. Rigetta i primi tre motivi del ricorso ed accoglie il quarto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.