Il curatore può sciogliersi liberamente dal preliminare di compravendita

Per la manifestazione di volontà del curatore in merito ai rapporti pendenti ex art. 72, legge fall., non sono necessari negozi formali né atti di straordinaria amministrazione l’opzione per lo scioglimento del contratto, dunque, è una prerogativa discrezionale del curatore esercitabile a forma libera.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 787/13, depositata il 15 gennaio. Il caso. A seguito del gravame proposto dalla curatela di un fallimento, la Corte di appello accoglie la domanda di quest’ultima, che voleva avvalersi della facoltà di scelta concessa dall’art. 72, legge fall., optando così per lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita. L’opzione può essere manifestata nell’atto di appello? Ricorrono per cassazione le parti soccombenti, cioè i promittenti compratori con il primo motivo, chiedono alla S.C. di precisare se la trascrizione dell’atto introduttivo relativo a una domanda volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e la trascrizione della sentenza di accoglimento da parte del Tribunale, entrambe effettuate prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, ostino alla facoltà di scelta ex art. 72, legge fall. i ricorrenti chiedono poi se tale scelta sia legittima pur essendo stata manifestata per la prima volta in un atto di appello non sottoscritto anche dal Curatore. L’esecuzione degli obblighi osta allo scioglimento? Con una successiva censura i ricorrenti chiedono se, a seguito dell’immediata immissione del promissario acquirente nel possesso dell’immobile e del regolare versamento degli acconti e del saldo, l’integrale esecuzione delle prestazioni principali comporti il trasferimento della proprietà, ostativo allo scioglimento del contratto. Il curatore può manifestare liberamente la sua volontà. Gli Ermellini, premesso che i profili dei motivi di ricorso relativi a presunti vizi motivazionali sono inammissibili per carenza di un momento finale di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., ritengono che le supposte violazioni di legge prospettate non siano fondate. La S.C. precisa anzitutto che, quanto alle forme della manifestazione di volontà del curatore ex art. 72, legge fall. nel testo anteriore alle riforme del 2005-07 , va ribadito l’orientamento secondo il quale il suo esercizio può anche essere tacito, non essendo necessario un negozio formale né un atto di straordinaria amministrazione costituisce pertanto valida manifestazione anche la proposizione di un atto di appello avverso la sentenza di primo grado che pronuncia il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. Impossibile verificare la data di trascrizione della domanda. I giudici di legittimità ritengono poi di non poter verificare l’applicabilità della preclusione della facoltà di opzione del curatore in caso di trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in data anteriore alla declaratoria di fallimento da un lato, infatti, i ricorrenti non spiegano quando avrebbero posto la relativa questione nel giudizio di secondo grado e neppure trascrivono il contenuto dei relativi atti dall’altro, la data di trascrizione della domanda è indicata due volte in modo contraddittorio, cosicché la relativa circostanza rimane irrimediabilmente dubbia. Non rileva, infine, la pretesa esecuzione di tutti gli obblighi reciproci delle parti del contratto di compravendita l’esercizio della facoltà di scioglimento, infatti, avrebbe potuto essere impedito solo dalla stipulazione del contratto definitivo o da una statuizione giudiziale passata in giudicato. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 novembre 2012 – 15 gennaio 2013, n. 787 Presidente Trifone – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1.1. La corte di appello di Messina, con sentenza n. 10 del 10.1.08, accolse il. gravame avverso la sentenza del tribunale di quel capoluogo n. 228/96, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2932 cod. civ. dispiegata da G D.L. ed C.A. nei confronti della Vitale Immobiliare spa, gravame proposto dalla curatela di quest'ultima, la quale aveva inteso in tal modo avvalersi della facoltà di scelta concessa dall'art. 72 legge fall., ed optare per lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita del 27.1.89. 1.2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il D.L. e la C. , affidandosi a due motivi, corredati da quesiti resiste con controricorso la Curatela del Fallimento Vitale Immobiliare spa. Motivi della decisione 2. I ricorrenti articolano due motivi e 2.1. concludono il primo - rubricato violazione di legge - artt. 72, comma 4, e 45 L.F. R.D. 16.03.42 n. 267 , con riferimento agli artt. 2932, 2652 n. 2 , 2653, 2915 c.c. - Art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione - col seguente duplice quesito dica la Suprema Corte se la trascrizione dell'atto introduttivo relativo ad una domanda volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e la trascrizione della sentenza di accoglimento da parte del Tribunale, formalità entrambe effettuate prima del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore, ostino alla scelta riconosciuta al Curatore dall'art. 12, comma 4, L.F. in mancanza di una riforma nel merito, per difetto dei presupposti di legge, della sentenza di accoglimento. Dica, altresì, la Suprema Corte se è legittima e produttiva di effetti la scelta ex art. 72 L.F. di sciogliere un preliminare, manifestata per la prima volta in un atto di appello non sottoscritto anche dal Curatore 2.2. concludono il secondo - rubricato Violazione di legge - Artt. 72, comma 4, e 45 L.F. R.D. 16.03.42 n. 267 , con riferimento agli artt. 1476 e 1498 c.c. - Art. 360 n. 5 c.p.c Omessa o insufficiente motivazione - con il seguente quesito dica la Suprema Corte, in relazione ad un preliminare di compravendita di un immobile e tenuto conto delle finalità e dell'operazione economica programmata dalle parti con la stipula dello stesso, se - a seguito dell'immediata immissione del promissario nel possesso dello stesso e del regolare versamento di tutti gli acconti previsti e del saldo mediante accollo del mutuo l'integrale esecuzione delle prestazioni principali dovute dalle parti comporta il trasferimento della proprietà, ostativo dello scioglimento del contratto ex art. 12 L.F 3. Dal canto suo, il controricorrente Fallimento Vitale Immobiliare spa n. 21/96 del 23-24.4.96 Trib. Messina , sia pure con controricorso manifestamente tardivo siccome notificato non prima del 9.6.09, oltre il termine ultimo del 15.3.09, determinato dai quaranta giorni successivi all'ultima notifica del ricorso, del 23.2.09 , contesta la fondatezza del ricorso quanto al primo motivo, non attagliandosi alla fattispecie di promessa di vendita l'invocato precedente di Cass. 12505/04 relativo ad una ipotesi di permuta , ma anzi deponendo l'univoca giurisprudenza di legittimità nel senso della legittimità dell'esercizio - oltretutto, a forma libera - del diritto di scelta previsto per il curatore dall'art. 72 comma 4 legge fall., anche in caso di trascrizione di domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. rilevando poi la posteriorità della trascrizione della domanda rispetto alla declaratoria di fallimento quanto al secondo motivo, rimarcando non essere mai passato l'immobile oggetto del contratto preliminare nella proprietà delle controparti. 4. Va a questo punto premesso che alla fattispecie si applica l'art. 366-bis cod. proc. civ. 4.1. tale norma è stata introdotta dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e resta applicabile - in virtù del comma secondo dell'art. 27 del medesimo decreto - ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera dell'art. 47, comma 1, lett. d , della legge 18 giugno 2009, n. 69, in virtù della disciplina transitoria dell'art. 58, comma quinto, di quest'ultima con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800 4.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l'avrebbero determinata, attesa l'univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194 Cass. 3 agosto 2012, n. 13935 4.3. quanto al capoverso dell'art. 366-bis cod. proc. civ., per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione - con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso - di un momento di sintesi o di riepilogo come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603 v. tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680 il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di un'interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure 4.4. in applicazione di tali principi alla fattispecie, i profili dei motivi di ricorso relativi a pretesi vizi motivazionali sono inammissibili, in quanto del tutto carenti di un momento finale di riepilogo o sintesi, tanto meno in linea coi principi di cui al precedente punto 4.3. 5. Ciò posto, i due motivi di ricorso, limitatamente ai profili di violazione di legge e superando i dubbi di ammissibilità per la formulazione dei relativi plurimi quesiti e, segnatamente, in relazione ai rigorosi requisiti di contenuto-forma elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658 Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197 Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704 , possono essere trattati unitariamente, per la loro intima connessione. Essi, peraltro, sono infondati 5.1. quanto alle forme della manifestazione di volontà del curatore ai sensi dell'art. 72, comma 4, legge fall., nel testo anteriore alle riforme del 2005/07 , va ribadito l'orientamento per il quale l'esercizio da parte del curatore di quella facoltà di scelta - tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente - può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore tra le ultime, v. Cass. 2 dicembre 2011, n. 25876 pertanto, la proposizione di un atto di appello avverso la sentenza di primo grado che invece pronuncia il trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., poiché involge il conferimento di un mandato ad litem ad hoc, è idonea manifestazione, anche in carenza di una sua specifica sottoscrizione sull'atto sul quale il gravame è concretamente formulato, della relativa volontà del curatore 5.2. non è dato, poi, verificare l'applicabilità alla fattispecie del principio generale affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Cass. Sez. Un., 7 luglio 2004, n. 12505 ed a prescindere dalla prolungata resistenza delle sezioni semplici a tale orientamento - tra cui Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480, oppure Cass. 13 gennaio 2006, n. 542, oppure ancora Cass. 7 gennaio 2008, n. 33 - almeno fino alle più recenti, univoche invece nel recepirlo, Cass. 23 giugno 2010, n. 15218, Cass. 8 luglio 2010, n. 16160 e Cass. 15 dicembre 2011, n. 27093 sulla preclusione della scelta del curatore in caso di trascrizione di domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. in data anteriore a quella della declaratoria di fallimento 5.2.1. in primo luogo, i ricorrenti non adducono in ricorso quando, nel corso del giudizio di secondo grado, essi avrebbero dispiegato la relativa questione e neppure trascrivono il contenuto dei relativi atti limitandosi, a pag. 4 del ricorso, ad un generico richiamo alla loro comparsa del 18.09.1996 ed alla trasposizione delle sole conclusioni eppure, ogni ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per i principi desumibili dall'art. 366 co. 1 nn. 4 e 6 cod. proc. civ., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito Cass. 2 aprile 2004, n. 6542 Cass. 10 maggio 2005, n. 9765 Cass. 12 luglio 2005, n. 14599 Cass. 11 gennaio 2006, n. 230 Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540 Cass. 27 maggio 2010, n. 12992 Cass. 25 maggio 2011, n. 11471 Cass. 11 maggio 2012, n. 7295 Cass. 5 giugno 2012, n. 8 992 5.2.2. ancora, se non forse in via dirimente, gli stessi ricorrenti si limitano ad indicare in ricorso la data di trascrizione della domanda in modo contraddittorio, indicando chiaramente la domanda una prima volta - a pag. 1, righe settima dalla fine e seguente - come trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina il 16.08.1996 al n. 17395 ed una seconda volta - a pag. 7, righe seconda e seguente - come il 16.08.1994 con n. 17395 già tale divergenza rende irrimediabilmente dubbia la relativa circostanza, invece decisiva, visto che, nel primo caso, la trascrizione stessa sarebbe successiva alla declaratoria di fallimento del 24.4.96 e, nel secondo, sarebbe anteriore, non potendo, per la peculiarità della censura mossa, sopperire a tale aporia la Corte con un diretto accesso agli atti di causa eppure, quando il ricorrente intende far valere il contenuto di un documento decisivo, ha l'onere di indicare univocamente e specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per i principi desumibili dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative con principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915 , tanto meno sulla produzione dei giudizio di merito, quando non sia validamente indicata - come è nella specie - neppure la sede processuale di produzione del documento 5.2.3. è di conseguenza inammissibile ogni doglianza che presupponga la prevalenza dei diritti dei promissari acquirenti sulla base dell'anteriorità della trascrizione della loro domanda ex art. 2932 cod. civ. rispetto alla data della declaratoria di fallimento 5.3. non rileva, infine, la pretesa esecuzione di tutti gli obblighi reciproci delle parti del contratto di compravendita a parte i dubbi sulla sua configurabilità nel mero accollo di una quota di mutuo, di cui neppure si predica la natura liberatoria e di cui comunque non si fornisce idonea trascrizione dei relativi passi salienti in ricorso, un'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento del vincolo del curatore tale iniziativa, per conseguenza, non può trovare ostacolo nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, con l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetto soltanto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo Cass. 22 dicembre 2005, n. 28479 Cass. 8 febbraio 2000, n. 1376 . 6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato ed i soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per l'evidente comunanza della posizione processuale, condannati alle spese del giudizio di legittimità e la liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei soli parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna D.L.G. ed C.A. , tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Curatela del fallimento della Vitale Immobiliare spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.