Ha ragione l’Agenzia delle Entrate: ammessa la collocazione privilegiata del credito Irap

Il privilegio sui mobili per quanto riguarda l’Irap deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della l. n. 222/2007, che ha confermato la natura erariale dell’Irap stessa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 606/13, depositata l’11 gennaio. Il caso. L’Agenzia delle Entrate chiede di essere ammessa al passivo del fallimento di una s.p.a., vantando crediti a titolo di tributi Iva, Irpeg, Ilor ed Irap, interessi e sanzioni riferiti agli anni 1996-98. Il Tribunale di primo grado ammette in via privilegiata questi crediti, con l’eccezione del credito Irap, ammesso in chirografo. In parziale riforma della pronuncia, la Corte di appello ammette allo stato passivo ulteriori importi richiesti a titolo di sanzioni. In particolare, la sentenza esclude però la collocazione privilegiata del credito derivante dall’imposta Irap e afferma che i principi di personalità e colpevolezza dell’illecito non escludono la corresponsabilità del soggetto passivo rappresentato, e pertanto quella del fallimento della società. La controversia è allora posta all’attenzione dei giudici di legittimità. Il privilegio riguardante i tributi degli enti locali. L’Agenzia delle Entrate denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla normativa sul privilegio dei tributi degli enti locali art. 2752, comma 3, c.c. . La natura erariale dell’Irap, in particolare, sarebbe già stata desumibile dal sistema normativo nel suo complesso, con successiva conferma ad opera del D.l. n. 159/07, convertito nella l. 222/2007, che avrebbe efficacia retroattiva. Gli Ermellini rilevano che, effettivamente, la Corte territoriale ha erroneamente rilevato la tardività del richiamo alla citata norma del c.c., intervenuto in sede di comparsa conclusionale, e ciò in quanto l’oggetto della domanda riguardava l’accertamento della collocazione privilegiata del credito il richiamo al comma 3 o al comma 1 dell’articolo citato costituisce un semplice dato argomentativo per il quale non è configurabile l’ipotesi di tardività. I giudici di merito, poi, hanno negato la natura privilegiata del credito sostenendo che l’Irap era stata introdotta nel 1998 con norma non interpretativa, in quanto tale priva di efficacia retroattiva. Tale statuizione non è condivisibile, dal momento che consolidata giurisprudenza ha affermato che il privilegio sui mobili per quanto riguarda l’Irap deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della l. n. 222/2007, che ha modificato l’art. 2752, comma 1, c.c Un’obbligazione solo civilistica? Con ricorso incidentale, il fallimento lamenta essenzialmente che l’obbligazione della società avrebbe natura civilistica e ciò escluderebbe il riconoscimento della collocazione privilegiata, riservata al solo credito derivante dall’irrogazione di sanzioni, riferibile soltanto all’autore della violazione. A giudizio della S.C., però, la Corte d’appello ha correttamente precisato che i principi di personalità e colpevolezza dell’illecito tributario non escludono di per sé la corresponsabilità della società, che opera attraverso il suo legale rappresentante l’ente rappresentato nel cui interesse ha operato l’autore della violazione è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, ove la violazione sia intervenuta nell’esercizio delle relative funzioni. Non essendo stata fornita alcuna dimostrazione quanto all’insussistenza di detti presupposti, la censura va respinta. Con successive doglianze il fallimento prospetta la mancata rilevazione di un giudicato che avrebbe deposto in senso contrario la questione, però, era già stata sottoposta alla Corte territoriale, che l’aveva disattesa per mancanza di prova. In conclusione, per i motivi esposti, la Cassazione accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette la collocazione privilegiata del credito Irap nel medesimo importo già ammesso in via chirografaria.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 novembre 2012 – 11 gennaio 2013, n. 606 Presidente – Relatore Piccininni Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 101 l.f. l'Agenzia delle Entrate di Modena chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del fallimento Gruppo Nadini s.p.a. in liquidazione per il complessivo importo di Euro 4.652.282,66 a titolo di tributi IVA, IRPEG, ILOR e IRAP, interessi e sanzioni riferiti agli anni 1996-1998, con i privilegi di legge. Il fallimento si opponeva al riconoscimento del credito per sanzioni, nonché alla richiesta collocazione privilegiata, ed il Tribunale di Modena ammetteva in via privilegiata il credito per IVA, IRPEG, ILOR Euro 2.192.037,28 e relativi interessi Euro 360.019 , mentre ammetteva in chirografo il credito IRAP Euro 48.531,97 e relativi interessi Euro 6.445,38 , oltre a quello derivante dalle spese di notifica Euro 5,16 . La sentenza, impugnata da entrambe le parti in via principale dall'Agenzia delle Entrate e in via incidentale dal fallimento , veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bologna, che per l'effetto ammetteva allo stato passivo del fallimento gli ulteriori importi richiesti a titolo di sanzioni, di cui in privilegio quelle riferite al tributo IVA, e quindi conclusivamente il credito di Euro 554.270,32 e di Euro 165.056,01 in privilegio, nonché quello di Euro 1.325.907,54 in chirografo. In particolare, per la parte di interesse, la Corte territoriale escludeva che al credito derivante dall'imposta IRAP potesse essere riconosciuta la collocazione privilegiata e riteneva che i principi di personalità e colpevolezza dell'illecito tributario non escludessero la corresponsabilità del soggetto passivo rappresentato e pertanto, venendo al caso concreto, quella del fallimento della società, cui sarebbe stata riferibile l'infrazione tributaria per fatto imputabile a suo rappresentante. Infine, quanto al preteso contrasto della detta conclusione con un preesistente giudicato tributario, l'assunto sarebbe stato privo di pregio, non risultando la detta circostanza dalla documentazione prodotta. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il fallimento con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, a sua volta resistito con controricorso. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 22.11.2012. Motivi della decisione Con i motivi di impugnazione l'Agenzia delle Entrate ha rispettivamente denunciato 1 violazione degli artt. 2752, commi 1 e 3, 2749 c.c., 39, 2 comma DL 159/07, in relazione all'asserita tardività del richiamo al 3 comma dell'art. 2752, intervenuta soltanto in comparsa conclusionale, e ciò in quanto a detto richiamo sarebbe stato fatto specifico riferimento fin dall'inizio del giudizio, per effetto dell'originaria evocazione del 1 comma del citato articolo. La natura erariale dell'IRAP, che già sarebbe stata desumibile dal sistema normativo nel suo complesso, sarebbe stata fra l'altro successivamente confermata dal D.L. 07/159, che sul punto avrebbe avuto efficacia retroattiva trattandosi di norma interpretativa, sicché anche sotto quest'ultimo riflesso la censurata statuizione sarebbe errata. 2 contraddittorietà della motivazione laddove la Corte, dopo aver affermato l'insussistenza dell'onere di una specifica indicazione della causa legittima di prelazione, ha poi rilevato la tardività del richiamo al terzo comma dell'art. 2752 c.c. quale fondamento normativo del privilegio, in luogo dell'ipotesi di cui al primo comma originariamente considerata. Con i motivi di impugnazione il fallimento ha a sua volta denunciato 1 violazione dell'art. 11 D.Lgs. n. 472 del 1997, in ragione del fatto che la disposizione richiamata prevederebbe a carico della società un'obbligazione solidale di carattere civilistico nel caso in cui l'autore della violazione avesse agito nell'interesse della società, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Per di più si sarebbe formato un giudicato tributario che avrebbe escluso le sanzioni a carico della società poi dichiarata fallita 2 vizio di motivazione sul punto relativo al giudicato tributario. La Corte di Appello ne aveva affermato la mancata dimostrazione per omesso deposito del fascicolo di parte il detto fascicolo tuttavia risulterebbe depositato in appello senza alcuna annotazione in ordine ad un eventuale ritiro, e ciò avrebbe dunque dovuto indurre il giudicante a disporre le necessarie ricerche finalizzate al rinvenimento, anziché determinare una pronuncia di rigetto della domanda per mancanza di prova sul fatto posto a base della doglianza 3 violazione degli artt. 2752, comma 2, c.c., 11 D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto il credito dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del fallimento sarebbe di carattere civilistico contrariamente a quello di uguale importo vantato nei confronti dell'autore della violazione che avrebbe carattere sanzionatorio , sicché al primo non potrebbe essere riconosciuta la collocazione privilegiata, asseritamente riservata dall'art. 2752, comma 2, c.c. alle sole sanzioni tributarie 4 violazione dell'art. 2909 c.c., per la mancata rilevazione di giudicato sentenza Commissione tributaria Provinciale di Modena n. 159 del 22.10.2002 , che avrebbe cancellato le sanzioni tributarie applicate alla società. Prendendo dapprima in esame il ricorso principale, si osserva che i due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Ed infatti la Corte di Appello ha innanzitutto errato nel rilevare la tardività della deduzione l'Agenzia avrebbe dapprima evocato l'art. 2752, primo comma, per poi richiamare in comparsa conclusionale il terzo comma dello stesso articolo , e ciò in quanto l'oggetto della domanda riguardava l'accertamento della collocazione privilegiata del credito, sicché il richiamo al terzo o al primo comma dell'art. 2752 e. e. costituisce un semplice dato argomentativo, rispetto al quale non è configurabile la dedotta tardività, essendo fisiologicamente rimessa al giudice ogni questione concernente la corretta applicazione di una norma jura novit curia . In ogni modo la Corte di Appello è comunque scesa nel merito della controversia, ed ha negato la natura privilegiata del credito sotto il profilo che l'imposta IRAP in questione era stata introdotta a far tempo dall'1.1.1998 con norma non interpretativa, in quanto tale priva quindi di efficacia retroattiva. Il rilievo non è condivisibile alla luce del principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il privilegio sui mobili per quanto riguarda l'IRAP deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica dell'art. 2752, primo comma, c.c. per effetto dell'entrata in vigore della l. 222 del 2007 comma 12/11417, comma 10/25242, comma 10/4861 . È viceversa infondato il ricorso incidentale, con il quale il fallimento ha sostanzialmente prospettato due questioni, rispettivamente individuabili a nella natura civilistica dell'obbligazione della società, che escluderebbe il riconoscimento della collocazione privilegiata essendo quest'ultima riservata al credito derivante dall'irrogazione di sanzioni, e quindi riferibile soltanto all'autore della violazione primo e terzo motivo b nella mancata rilevazione di un giudicato che avrebbe deposto in senso contrario secondo e quarto motivo . Per quanto concerne il primo punto, occorre infatti rilevare che la Corte di Appello ha dapprima correttamente precisato che i principi di personalità e colpevolezza dell'illecito tributario non escludono di per sé la corresponsabilità della società, che necessariamente opera attraverso il suo legale rappresentante, ed ha quindi affermato, con l'espresso testuale richiamo all'art. 11 d.lgs. 472/97, che l'ente rappresentato nel cui interesse ha operato l'autore della violazione è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, ove la violazione sia intervenuta nell'esercizio delle relative funzioni. Al fine dunque di escludere la responsabilità della società il fallimento avrebbe dovuto dedurre e dare dimostrazione dell'insussistenza dei detti presupposti, ipotesi non verificatasi nella specie e cioè che la violazione non era intervenuta nell'esercizio delle relative funzioni , sicché la censura risulta viziata sul piano dell'autosufficienza e comunque infondata nel merito. In ordine al secondo aspetto, si rileva che la questione relativa al giudicato tributario era stata prospettata alla Corte territoriale, che però l'aveva disattesa per mancanza di prova, e più precisamente per il mancato deposito da parte del fallimento del proprio fascicolo di primo grado , oltre che per la diversità della fattispecie cui si riferirebbe il detto giudicato in tal senso deporrebbe infatti l'esame degli atti difensivi . Orbene l'omessa rilevazione del giudicato di cui il fallimento si è specificamente doluto con il quarto motivo di impugnazione è conseguente al mancato apprezzamento della relativa documentazione, sicché la censura resta sostanzialmente assorbita da quella prospettata con il secondo motivo, concernente il mancato deposito del fascicolo di parte. Su quest'ultimo aspetto è poi sufficiente considerare che la Corte di Appello ha accertato che il fascicolo in questione non era stato depositato, che un eventuale errore sotto questo aspetto avrebbe dovuto essere censurato sotto il profilo dell'errore di fatto revocatorio, che comunque, anche a voler ipoteticamente accedere alla tesi del fallimento, secondo la quale il giudice a torto avrebbe omesso di compiere i necessari accertamenti finalizzati al rinvenimento del fascicolo, la doglianza appare in ogni modo priva di pregio, in assenza delle necessarie indicazioni in ordine sia alle sollecitazioni rivolte al giudice per la relativa ricerca che alle modalità della relativa deduzione. In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo accolto e, con decisione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va riconosciuta la collocazione privilegiata al già ammesso credito IRAP. Le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere infine poste a carico del fallimento soccombente. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento Gruppo Nadini s.p.a., con collocazione privilegiata come richiesto dall'Agenzia delle Entrate di Modena, il credito IRAP nel medesimo importo già ammesso in via chirografaria. Condanna il fallimento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori.