Proposizione di azione causale: inapplicabile il divieto dei nova in appello al deposito dei titoli cambiari

Dovendo stabilire se il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in appello possa o meno essere applicato anche ai titoli cambiari nell’ipotesi di proposizione di azione causale, la S.C. prende le mosse dalla pronuncia – a Sezioni Unite - n. 8203/2005, che, discostandosi dall’orientamento tradizionalmente seguito sino ad allora dalla giurisprudenza di legittimità, aveva esteso il divieto dei nova in appello anche ai documenti.

Con la sentenza n. 17648 del 15 ottobre 2012, invece, i giudici di legittimità sottraggono al divieto di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., il deposito dei titoli cambiari nell’ipotesi di proposizione di azione causale. Il fatto. La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di primo grado con la quale era stata accolta solo parzialmente l’insinuazione nello stato passivo di un Fallimento, proposta da un Istituto di credito in relazione al proprio credito derivante dalla concessione di tre finanziamenti da parte della stessa. Difatti, il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alla parte corrispondente alla somma degli importi di quattro cambiali prodotte in giudizio, emesse dal fallito a garanzia del pagamento di altrettante rate di rimborso rimaste insolute, rigettando, invece, la domanda per il credito residuo. La Corte territoriale, in particolare, osservava che la produzione in grado di appello da parte dell’Istituto di credito di copie di ulteriori cambiali era inammissibile ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. ed inoltre secondo il giudice di seconda istanza la posizione di terzietà rivestita dal curatore fallimentare impediva l’applicazione del riparto dell’onere probatorio tra fallito debitore e banca creditrice. L’Istituto di credito soccombente attivava quindi la tutela in legittimità, articolando due distinti motivi di censura. E, gli Ermellini accogliendo il ricorso in toto cassavano la sentenza impugnata. In particolare, i giudici di legittimità, ribadito il principio che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituto dall’avvenuto adempimento, aggiungono che tale principio non soffre eccezioni in sede di accertamento del passivo fallimentare mentre in fase di verifica o di opposizione al medesimo stato passivo, la scrittura allegata a documentazione di un credito, è soggetta rispetto agli altri creditori, in qualità di terzi alle regole dettate dall’art. 2704 c.c Pertanto la terzietà del curatore influisce soltanto sulla necessità della certezza della data ex art. 2704 c.c. mentre non vale ad invertire l’onere della prova ponendo a carico del creditore anche l’onere di provare l’inadempimento. Ed inoltre, ut supra , quanto al divieto di nova in appello, questo non risulta applicabile al deposito dei titoli cambiari. La cambiale. Si tratta del titolo di credito astratto per eccellenza ed infatti non risulta dal contesto letterale del titolo il motivo per il quale la cambiale è stata emessa. Proprio per questa sua caratteristica la cambiale può essere emessa anche se manca un preesistente debito del traente o dell’emittente nei confronti del prenditore. La cambiale incorpora la promessa di un soggetto emittente , ovvero l’ordine impartito da un soggetto traente ad un altro trattario di pagare una determinata somma di denaro ad un determinato soggetto beneficiario o prenditore nel primo caso si parlerà di cambiale pagherò o vaglia cambiario nel secondo di cambiale tratta. Le azioni cambiarie. In caso di rifiuto del pagamento, e anche in caso di rifiuto di accettazione nella cambiale tratta, il portatore del titolo può agire per ottenere il pagamento contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente. La relativa azione è, però, regolata diversamente a seconda che si tratti di obbligati diretti o di regresso. In particolare il portatore della cambiale ha azione diretta nei confronti degli obbligati principali che nella tratta accettata sono l’accettante e i suoi avallanti e nel pagherò cambiario l’emittente e i suoi avallanti per converso ha azione di regresso contro gli altri obbligati cambiari traente, giranti e loro avallanti. L’azione causale. L’emissione o il trasferimento della cambiale non comporta novazione del rapporto fondamentale che vi ha dato luogo, dunque il portatore del titolo per realizzare il proprio credito può esercitare oltre alle azioni cambiarie diretta e di regresso , anche l’azione causale nei confronti del debitore che è stato parte del relativo rapporto. L’esercizio di tale azione è però subordinata ad una serie di cautele per evitare che il debitore sia esposto al rischio di un doppio pagamento. E’ infatti necessario che siano accertati col protesto la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale il portatore offra al debitore la restituzione della cambiale, depositandola presso la cancelleria del giudice competente il portatore del titolo abbia adempiute tutte le formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che possono competergli. Divieto dei nova in appello. Il terzo comma dell’art. 345 c.p.c. prevede che nel giudizio di appello non siano ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La chiusura del giudizio di appello ai nova è funzionale alla configurazione dello stesso, in una prospettiva coerente con il principio di economia processuale, in termini di revisio prioris instantiae piuttosto che di nuovo giudizio. E’ nuova sia una prova avente ad oggetto un fatto nuovo, in quanto allegato per la prima volta in appello, sia una prova connessa ad un fatto allegato in precedenza nell’ipotesi in cui la parte intenda dimostrare tale fatto in sede di gravame attraverso un mezzo istruttorio differente, mentre non sono nuove le prove già richieste, seppur non ammesse, nel giudizio di primo grado. Inammissibilità di nuovi mezzi di prova estesa anche alle produzioni documentali. La pronuncia in commento richiama un importante precedente delle Sezioni Unite sentenza n. 8203/2005 con il quale i giudici di legittimità avevano ampliano l’ambito applicativo del citato art. 345, comma 3, c.p.c. estendendo il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in appello anche ai documenti. Le Sezioni Unite avevano precisato altresì che il limite temporale per produrre nuovi documenti era costituito dagli atti introduttivi del gravame a meno che la loro formazione non fosse successiva e la loro produzione non fosse stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 luglio - 15 ottobre 2012, n. 17648 Presidente Plenteda – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto 1.- Con la sentenza impugnata depositata il 7.3.2005 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale di Roma con la quale era stata solo parzialmente accolta l'insinuazione tardiva nello stato passivo del fallimento di B.A. proposta dall'ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.a. in relazione al proprio credito derivante da tre finanziamenti, concessi in virtù di un unico contratto assistito da garanzia ipotecaria stipulato, ai sensi dell'art. 41 legge 949/52, in data 16.5.1991. Il tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alla parte corrispondente alla somma degli importi di quattro cambiali prodotte in giudizio, emesse dal fallito a garanzia del pagamento di altrettante rate di rimborso e rimaste insolute e aveva rigettato la domanda per il residuo credito in mancanza di prova dell'inadempimento”. Ha osservato la Corte di merito che era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione in grado di appello da parte dell'appellante delle copie di ulteriori cambiali, non versandosi in tema di mera riproduzione di documenti già ritualmente prodotti e neppure di integrazione di documentazione già prodotta, ma di documenti nuovi”. Quanto al profilo dell'indispensabilità, questa doveva essere valutata in relazione alla novità della prova che non poteva essere disgiunta dall'esistenza di nuove domande o nuove eccezioni, e non poteva, quindi, riguardare quelle prove che, come nel caso in esame, non erano state prodotte in primo grado e che, quindi, erano, ormai, precluse, essendo intervenuta la decadenza per mancato rispetto dei principi e dei termini stabiliti negli artt. 183 e 184 c.p.c La corte di merito, poi, ha ritenuto infondata la censura svolta dall'appellante, la quale lamentava l'erroneità della decisione impugnata non essendo suo onere provare l'inadempimento ma solo l'esistenza del titolo originante il proprio credito. Secondo la corte territoriale, infatti, la posizione di terzietà rivestita dal curatore fallimentare impediva l'applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio indicato dall'appellante, certamente valido nel rapporto diretto tra debitore e creditore. L'avere l'appellante dimostrato l'esistenza del titolo da cui scaturiva l'obbligazione parzialmente insoluta, non appariva sufficiente a far ritenere la fondatezza della domanda laddove nulla era stato provato in ordine all'inadempimento che ben poteva essere provata con la produzione dei titoli cambiari rilasciati dal fallito , irrilevante essendo la natura negativa del fatto da provare. 2.- Contro la sentenza di appello l'ICCREA Banca – Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.a. - ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, articolati sotto più profili. Non ha svolto difese la curatela intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria. 3,1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c., nullità della sentenza e vizio di motivazione lamentando che erroneamente la corte di appello abbia ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti in grado di appello sia perché si trattava di prove costituite sia perché era mancata la valutazione di indispensabilità di esse, sia perché la nuova produzione si era resa indispensabile dalla regola probatoria applicata dal primo giudice. Infine, deduce, quanto all'affermazione in obiter, dell'avvenuta produzione non in originale, che il curatore non aveva tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie. 3.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nullità della sentenza per violazione di norma processuale. Deduce che la terzietà del curatore influisce soltanto sulla necessità della certezza della data ex art. 2704 c.c. mentre non vale ad invertire l'onere della prova ponendo a carico del creditore anche l'onere di provare l'inadempimento. 4.1.- Osserva la Corte che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento Sez. 1, Sentenza n., 15677 del 03/07/2009 . Tale principio non soffre eccezioni in sede di accertamento del passivo fallimentare mentre in fase di verifica o di opposizione al medesimo stato passivo, la scrittura privata, allegata a documentazione di un credito, è soggetta, rispetto agli altri creditori, in qualità di terzi, alle regole dettate dall'art. 2704, primo comma, cod. civ., in tema di certezza e computabilità della data Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22711 del 08/11/2010 . Certezza e anteriorità della data non messe in dubbio dalla corte di merito. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo. Peraltro, se è vero che nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione” Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005 , il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. non è applicabile al deposito dei titoli cambiari nell'ipotesi di proposizione di azione causale. Va ricordato, poi, che in tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 offerta del titolo in restituzione , gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale , con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo Sez. 3, Sentenza n. 19278 del 10/09/2010 . La circostanza della prescrizione dell'azione cambiaria - dedotta dalla parte ricorrente nel ricorso - non risulta esaminata dal giudice del merito e, d'altra parte, l'inosservanza dell'onere del deposito in cancelleria della cambiale è rilevabile solo su eccezione di parte” Sez. 1, Sentenza n. 5086 del 19/04/2000 . In applicazione di tali principi e in accoglimento del secondo motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.