Parola al curatore su ammontare e suddivisione del compenso

Il curatore fallimentare cessato dalla funzione prima della chiusura delle operazioni deve partecipare, nel rispetto del principio del contraddittorio, al procedimento camerale per la determinazione del compenso e la sua ripartizione tra i curatori. I parametri per la decisione sull’ammontare del compenso sono l’opera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine nello svolgere le operazioni dell’ufficio e l’importanza del fallimento.

Questi i principi affermati dalla Prima sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 13551/12. Il caso. In seguito al fallimento di una società, venivano nominati in successione due diversi curatoti, T. e P Il Tribunale di Tolmezzo liquidava per la curatela del fallimento un compenso complessivo pari a € 30.000, di cui 19.000 destinati al curatore cessato T. e 11.000 al curatore subentrato P., sulla base del rendiconto presentato dal curatore e approvato dal giudice delegato. Il T. presentava quindi ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione, lamentando la carenza di motivazione riguardo alla determinazione e al riparto del compenso, oltre alla violazione dell’art. 39 l.fall. e del D.M. n. 590/92. Il provvedimento impugnato, infatti, non avrebbe tenuto conto dei parametri dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento e della sollecitudine delle operazioni compiute. Compenso partecipazione al procedimento La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio il decreto impugnato. Il giudice di legittimità, infatti, non manca di rilevare - d’ufficio e in via preliminare - che il procedimento camerale al cui esito viene liquidato e ripartito il compenso non ha visto nel caso concreto la partecipazione del curatore ricorrente. La base di tale procedimento è l’unitarietà della situazione sostanziale, ossia la determinazione del compenso e la contestuale suddivisione del quantum tra i due curatori. Perciò, nel rispetto di quanto stabilisce l’art. 382, comma 2, c.p.c., sarebbe stata necessaria la partecipazione anche del ricorrente per ottenere un contraddittorio completo. Poiché ciò non è avvenuto, il provvedimento impugnato deve essere rinviato al Tribunale per una nuova decisione in punto di istanza di liquidazione e suddivisione del compenso. e parametri per la determinazione. Inoltre, la Cassazione ricostruisce la base normativa riguardante la fattispecie in esame. Rileva il combinato disposto degli artt. 1 e 2, D.M. n. 579/92 il compenso del curatore che cessi dalla funzione prima della chiusura delle operazione del fallimento deve essere determinato prendendo in considerazione l’opera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine nello svolgere le operazioni dell’ufficio e l’importanza del fallimento. Le medesime norme indicano le percentuali minima e massima da applicare all’ammontare attivo realizzato. In conclusione, il Tribunale destinatario del rinvio dovrà determinare nuovamente il compenso e la sua ripartizione, alla luce dei criteri enucleati dalla S.C

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 giugno – 30 luglio 2012, numero 13551 Presidente Fioretti – Relatore Di Virginio Svolgimento del processo Il Tribunale di Tolmezzo, con decreto 19/11/08, comunicato al Dott. T.G. il XXXXXXX, ha liquidato per la Curatela del Fallimento Passoni-Ermacora & amp C. s.numero c. il complessivo compenso di Euro 30.000,00, oltre 5% forfettario ed oneri previdenziali ed Iva, ripartendo detto importo in Euro 19.000,00 oltre accessori al curatore cessato, Dott. T. , ed in Euro 11.000,00 oltre accessori. al curatore subentrato, Dott. P. , rilevando che il rendiconto del curatore, approvato il 3/11/2008 dal Giudice delegato, presentava un attivo complessivo ricavato di Euro 461.321,42, di cui Euro 349.753,56 ad opera del precedente curatore, ed un passivo complessivo accertato di Euro 826.406,37, tutto ad opera del precedente curatore che il compenso, da determinarsi unitariamente, salva determinazione della frazione spettante a ciascuno, andava dal minimo di Euro 24.392,15 al massimo di Euro 31.949,40, e che era opportuna la liquidazione di complessivi Euro 30.000,00, ripartita come indicato. Ricorre ex articolo 111 Cost. il Dott. T. , sulla base di due motivi. Il Fallimento non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Si da atto che il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata. Motivi della decisione 1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità del decreto per carenza e/o insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione ed al riparto del compenso, violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 1.f., del d.m. 590/92, degli articolo 132, 134, 737 c.p.c., nullità del decreto ex articolo 360 numero 4 c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto conto dei parametri dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento e della sollecitudine delle operazioni, e per non avere determinato l'importo spettante tenendo conto dell'opera prestata. 1.2. - Col secondo motivo, la parte denuncia violazione di legge, per omessa considerazione della sussistenza di tre fallimenti, e carenza di motivazione in ordine alla decisione di considerare in via cumulata i dati dei tre fallimenti. 2.1.- Premessa l'ammissibilità del ricorso ex articolo 111 Cost. in senso conforme, le pronunce 2991/06,2615/07, 17697/06 , si osserva quanto segue. Come affermato nella recente sentenza 19230/2009 e vedi anche la successiva 6202/2010 ,la disciplina di cui al combinato disposto del d.m. 28 luglio 1992, numero 570, articolo 1 e 2 Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi della procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata statuisce che, qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso va liquidato tenuto conto dell'opera prestata, con i criteri indicati all'articolo 1, ovvero tenendosi conto dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, sulla base di percentuali contestualmente indicate, nel minimo e nel massimo, sull'ammontare dell'attivo realizzato. Tale disciplina sostanzialmente anticipa il criterio di proporzionalità testualmente introdotto nella l. f., articolo 39, novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, numero 5, articolo 37, con effetto dal 16 luglio 2006, e che non si applica al caso in esame, ai sensi dell'articolo 150 del medesimo d.lgs., risultando il fallimento dichiarato con sentenza 13/1983 e la procedura pendente alla data di entrata in vigore della riforma. V è peraltro da rilevare d'ufficio, in via assolutamente preliminare, che al procedimento svoltosi avanti al Tribunale, a cui ha dato corso l'istanza di liquidazione del compenso del curatore Dott. P. , non ha partecipato il precedente curatore, odierno ricorrente, pur essendo previsto nel sistema normativo sopra sintetizzato che la liquidazione del compenso debba avvenire in via unitaria, per poi individuare la frazione spettante a ciascun professionista. La previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore, e del successivo riparto tra i due curatori succedutesi nella funzione, comporta l'unitarietà della situazione sostanziale e quindi la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all'articolo 39 l.f. di ambedue i soggetti che hanno rivestito la qualità di curatore. Da ciò consegue, ai sensi dell'articolo 382, 2 comma, ultima parte c.p.c., la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione, al fine della decisione sull'istanza di liquidazione del compenso al curatore e della suddivisione tra i due professionisti succedutisi nell'incarico, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.