Prova della conoscenza effettiva? No, grazie

La certezza logica dell'esistenza dello stato di insolvenza del debitore può legittimamente dirsi acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito .

Il caso. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta l'azione revocatoria art. 67 l. fall. , proposta da un curatore fallimentare nei confronti di una ammistratrice e altri soci della società fallita, non impugnanti, in relazione a vari pagamenti ricevuti dai convenuti ed eseguiti dalla società successivamente fallita utilizzando la somma di lire 84.605.896 riscossa per lavori eseguiti in favore del Comune di Marsala in pendenza dell'istruttoria prefallimentare. I debiti della società non potevano essere ignorati dall’amministratrice. La Corte territoriale ha evidenziato che l’amministratrice aveva ricevuto oltre 10 milioni di lire 3 mesi prima della sentenza di fallimento. Stante la qualità rivestita dalla convenuta di amministratrice della società, quest’ultima – affermano i giudici di secondo grado - non poteva ignorare lo stato di insolvenza della società stessa, non potendo la medesima ignorare i numerosi debiti nei confronti di fornitori, del Banco di Sicilia, del personale e di enti previdenziali per un importo complessivo di oltre 300 milioni di lire, come risultava da una nota integrativa al bilancio da lei sottoscritta. Contro la sentenza di appello la donna ha proposto ricorso per cassazione. Non serve la prova della conoscenza effettiva? Secondi i giudici di legittimità, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale per il quale in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta può legittimamente dirsi acquisita - si precisa nella sentenza n. 6686/2012 depositata il 3 maggio - quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito . Il collegio ritiene che i motivi formulati difettano del requisito di specificità e, trattando la questioni in camera di consiglio, condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 28 marzo – 3 maggio 2012, n. 6686 Presidente Salmè – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto p.1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore 1.- Con la sentenza impugnata dep. il 10.9.2009 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stata accolta l'azione revocatoria ex art. 67 l. fall., proposta dal curatore del fallimento della s.c.ar.l. Lilybetana Ediltermoelettrica nei confronti di P.A.C. e altri soci e amministratori della società fallita, non impugnanti in relazione a vari pagamenti ricevuti dai convenuti ed eseguiti dalla società successivamente fallita utilizzando la somma di lire 84.605.896 riscossa per lavori eseguiti in favore del Comune di Marsala in pendenza dell'istruttoria prefallimentare. La Corte di merito ha evidenziato che la P. ha ricevuto la somma di lire 10.882.118 in data 11.7.1995 e la sentenza di fallimento è stata pronunciata il 23.10.1995. Stante la qualità rivestita dalla convenuta di amministratrice della società, la P. non poteva ignorare lo stato di insolvenza della società stessa, non potendo la medesima ignorare i numerosi debiti nei confronti di fornitori, del Banco di Sicilia, del personale e di enti previdenziali per un importo complessivo di oltre 300 milioni di lire, come risultava da una nota integrativa al bilancio al 31.12.1994 sottoscritta anche dalla stessa P. . Talché era irrilevante la conoscenza dell'imminenza della riscossione del credito dal Comune. 2.- Contro la sentenza di appello la P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., e 2697 c.c. e relativo vizio di motivazione quanto al requisito soggettivo della revocatoria fallimentare. Non ha svolto difese la curatela intimata. 3.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto il vizio di motivazione denunciato è manifestamente infondato la ricorrente reitera difese già disattese dal giudice del merito chiedendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie . Inoltre la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale per il quale in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa prova inesigibile perché diretta , né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto , bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito” Cass., 12 maggio 1998 n. 4769, CED, RV. 515343 . Il ricorso non contiene argomenti tali da indurre a mutare o confermare il principio innanzi richiamato e, quindi, i motivi formulati difettano del requisito di specificità. Può essere, dunque, trattato in camera di consiglio sussistendo i presupposti di cui all'art. 360 bis c.p.c p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.