Il credito ipotecario vantato da Equitalia non è revocabile

L'ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602/73, ex art. 77 , non può essere compresa né tra le ipoteche giudiziali, né tra quelle volontarie, conseguentemente non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare.

La vicenda. La fattispecie al centro della controversia in esame vede Equitalia Romagna opporsi al provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento di una s.r.l. aveva sì ammesso al passivo il credito di Equitalia, ma senza riconoscergli natura ipotecaria. In particolare, il giudice aveva revocato l’ipoteca legale iscritta, quando invece, secondo l’istante, la revoca avrebbe potuto interessare unicamente le ipotesi di ipoteca volontaria e giudiziale. Le contrapposte interpretazioni . È assai frequente nella prassi rinvenire richieste di ammissione al passivo del fallimento di un credito assistito da un privilegio ipotecario che, a detta del creditore opponente, deve invece essere ammesso al pari dell’ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73. Giova ricordare come questa disposizione prevede che in tema di espropriazione immobiliare il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio di quello complessivo del credito per cui si procede. Da tale assimilazione e dalla natura tributaria del credito per cui si agisce si dedurrebbe dunque la non sottoposizione dell’ipoteca all’azione revocatoria fallimentare secondo il 1 comma, n. 4, dell’art. 67 l. fall Secondo invece le posizioni normalmente assunte dalla curatela fallimentare, il suddetto credito ipotecario è paragonabile ad un’ipoteca giudiziale giacché l’ipoteca legale regolata dall’art. 77 del D.P.R. 602 del 1973 non è automatica, inoltre quest’ultima è solo eventuale e non deve essere iscritta d’ufficio. Un precedente revocabilità dell’ipoteca in quanto equiparata all’ipoteca giudiziale. In proposito, si richiama un decreto del Trib. Rimini, 4 dicembre 2009, che, nel respingere l’opposizione della parte creditrice in un caso analogo a quello qui in esame, aveva precisando che dal punto di vista letterale l’art. 77 del D.P.R. 602/73 non stabilisce alcuna qualificazione dell’ipoteca. Tuttavia, secondo il giudice romagnolo, è possibile configurarla come ipoteca giudiziale in quanto manca l’elemento peculiare dell’ipoteca legale rappresentato dalla previsione dell’automaticità dell’iscrizione. Infatti, a differenza della fattispecie di ipoteca legale non si riscontra la diretta previsione dell’iscrizione dell’ipoteca ad opera della legge, con il derivante vincolo per il conservatore. Di conseguenza, si rivela superfluo un atto volontario della parte ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca. La garanzia reale iscritta invece dal creditore vede il proprio fondamento nella legge solamente per quanto riguarda l’equiparazione al titolo giudiziale del titolo amministrativo ovvero del ruolo, il quale può essere iscritto per richiesta di parte. L’automaticità costituisce infatti elemento caratterizzante in quanto ad essa si collega l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare dell’ipoteca legale. Nella tipologia giudiziale nelle procedure di espropriazione immobiliare, al contrario, il concessionario sceglie di iscrivere o meno l’ipoteca, come stabilisce altresì il momento in cui provvedere all’iscrizione, istituendo volontariamente un diritto di prelazione del proprio credito, in base al presupposto che il ruolo abbia efficacia esecutiva. La finalità pubblicistica giustifica l’esclusione dalla revocatoria. La Suprema Corte, nella sentenza n. 3397/12 depositata il 5 marzo scorso, concentra la propria attenzione sull’analisi delle fattispecie di ipoteca quella volontaria, la quale presuppone l’adesione del debitore quella legale e, infine, quella giudiziale che deriva da ogni sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, all’adempimento di obbligazione, al risarcimento del danno, e dai provvedimenti giudiziali a cui la legge attribuisce gli stessi effetti. Nella fattispecie si tratta di una ipoteca che non si può collocare prima facie in una delle tre categorie suddette, imponendosi dunque un esame delle sue caratteristiche al fine di individuare la disciplina cui risulta ascrivibile. Sicuramente si può escludere la configurazione dell’ipoteca in oggetto quale ipoteca legale di cui all’art. 2817 c.c., che viene iscritta automaticamente su specifici beni immobili oggetti di negoziazione. Al pari non si ravvisano le caratteristiche dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c., il quale prevede quale titolo per l’iscrizione una sentenza o un altro provvedimento giudiziale. Infatti, benché l’ipoteca in questione sia stata iscritta su istanza di parte, garantendo un’obbligazione generica, non si individua a monte un provvedimento giudiziale ma un provvedimento amministrativo. Si è in presenza di una tipologia di ipoteca autonoma, che non si può annoverare nella tripartizione prevista dal codice civile. Il ragionamento da effettuarsi è abbastanza lineare l’art. 67, comma 1 , n. 4 prescrive la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie l’ipoteca di cui all’art. 77 D.P.R. 602/73 non è né giudiziale ne volontaria quindi non può essere oggetto di revocazione fallimentare. Peraltro, aggiunge la Suprema Corte, l’art. 49 dello stesso D.P.R. 602/73 riconosce efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall’Ufficio finanziario allo scopo della riscossione mediante concessionario, permettendo quindi la formazione di tale titolo sulla base di un semplice atto della stessa amministrazione. Inoltre, l’art. 77 riconosce l’idoneità del titolo rappresentato dal ruolo a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, senza alcun controllo successivo da parte del giudice. In conclusione, dunque, si afferma come il legislatore ha riconosciuto un regime eccezionale all’ipoteca in questione, escludendone la revocabilità, in modo tale da assicurare un trattamento di favore all’amministrazione finanziaria dello Stato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 febbraio 5 marzo 2012, n. 3397 Presidente Fioretti Relatore Ceccherini Svolgimento del processo Con decreto del 29.3.2010 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione proposta da Equitalia Romagna s.r.l. avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del Fallimento Costruzioni Nolo s.r.l. aveva ammesso al passivo il credito vantato dall'istante, negando tuttavia la collocazione ipotecaria che pure era stata richiesta. In particolare Equitalia aveva denunciato l'erroneità della decisione adottata dal giudice delegato, che aveva revocato ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 4, l'ipoteca legale precedentemente iscritta, sostenendo che la revoca sarebbe stata viceversa ammissibile esclusivamente nelle diverse ipotesi di ipoteca volontaria e giudiziale. Il fallimento, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che l'ipoteca in questione prevista dall'art. 77 D.P.R. 1973/602 sarebbe stata assimilabile ad un'ipoteca giudiziale, assunto condiviso dal Tribunale, che conseguentemente confermava la decisione del giudice delegato. Avverso il decreto Equitalia proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva il fallimento con controricorso, poi ulteriormente illustrato da memoria. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 2.2.2012. Motivi della decisione Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione degli art. 77 D.P.R. 1973/602, 67 l.f. e vizio di motivazione, sostanzialmente sostenendo che il tribunale avrebbe errato nell'assimilare la natura giuridica dell'ipoteca oggetto di controversia come detto iscritta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73 all'ipoteca giudiziale e, conseguentemente, a disporne la revoca. Al contrario la detta ipoteca sarebbe stata equiparabile ad un'ipoteca legale, e ciò avrebbe precluso la possibilità di revoca in applicazione del disposto di cui all'art. 67, comma primo n. 4, l.f., che per l'appunto limita la revocabilità delle ipoteche, ove ricorrenti le altre condizioni specificamente indicate, a quelle giudiziali e a quelle volontarie. Più precisamente, il giudice del merito avrebbe sostanzialmente incentrato la propria statuizione sulla pretesa riconducibilità dell'esenzione della revocatoria all'automaticità della relativa iscrizione, automaticità che viceversa non sarebbe riscontrabile nell'ipoteca iscritta ai sensi del citato art. 77. La decisione, secondo il ricorrente, non sarebbe tuttavia condivisibile sotto diversi aspetti, e segnatamente per l'assenza di un provvedimento giudiziale, che al contrario costituirebbe il presupposto dell'iscrizione di ipoteca giudiziale art. 2818 c.c. per l'avvenuto inserimento della disciplina della procedura di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 nel corpo normativo del D.P.R. 73/602 ad opera della prescrizione contenuta nel D.Lgs. 99/46, emesso in attuazione della legge delega 98/337, poi modificata dal D.Lgs 01/193, circostanza che avrebbe comprovato che il titolo trae fondamento dalla legge per l'autonomia di intervento dell'Agente di riscossione, che per l'appunto deve provvedere unilateralmente, senza motivazione e senza alcuna ulteriore indicazione preventiva, all'iscrizione di ipoteca per le finalità pubblicistiche, essenzialmente consistenti nella necessità di assicurare la pronta riscossione delle entrate, che caratterizzano l'attività dell'Agente di Riscossione. Tale ultimo profilo, in particolare, costituirebbe il fondamento di una disciplina derogatoria in tema di revocatoria rispetto a quella ordinaria, come d'altra parte emergerebbe pure dal diverso trattamento assicurato ad alcuni creditori in relazione alla natura del credito azionato, quali i crediti dello Stato e degli enti pubblici per i quali è obbligatoria la riscossione mediante ruolo, i crediti previdenziali, i crediti derivanti da obbligazioni di garanzia contratte a favore del contribuente. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei termini appresso precisati. Al riguardo va premesso che il vigente codice civile contempla tre diverse tipologie di ipoteche, individuate rispettivamente nell'ipoteca legale art. 2817 , in quella giudiziale art. 2818 , in quella volontaria art. 2821 . Quest'ultima presuppone l'adesione del debitore, ed è dunque da escludere, anche in via del tutto ipotetica, la sua astratta configurabilità nel caso di specie. Quanto agli altri due tipi di ipoteca sopra indicati, il legislatore ha rispettivamente indicato le ipotesi che danno luogo a quella legale originariamente tre, poi ridotte a due per effetto delle innovazioni riconducibili all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed ha quindi stabilito che ogni sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, all'adempimento di obbligazione, al risarcimento del danno - ad esse equiparati i provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce i medesimi effetti -, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Poiché appare del tutto evidente che l'iscrizione di ipoteca in esame non è esattamente riconducibile ad alcuna delle due ipotesi sopra considerate in tal senso si sono d'altro canto formalmente espressi sia il giudice del merito che le stesse parti, le quali, sia pure con soluzioni contrapposte, hanno fatto esplicito riferimento all'assimilabilità dell'ipoteca prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/73 all'una o all'altra delle due tipologie delineate nel codice civile , la questione che ne discende va individuata nello stabilire se i connotati che contraddistinguono l'ipoteca oggetto di revoca siano o meno tali da farla rientrare nell'ambito di una delle due ipotesi contemplate, e da determinare, quindi, l'applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare l'art. 67, primo comma n. 4, l.f. limita invero la previsione di revocabilità a quelle volontarie e giudiziali, restandone quindi escluse quelle legali . Alla prima questione il Collegio ritiene che debba darsi risposta negativa. Ed infatti, quanto all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c., il legislatore ne ha previsto l'iscrizione automatica su specifici beni immobili oggetto di negoziazione quindi con oggetto predeterminato e senza sollecitazione di parte , in ragione dell'avvertita esigenza di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione n. 1 ovvero di divisione n. 2 . Pare dunque che la diversità della fattispecie in esame, che richiede un'attivazione del creditore e che non presuppone l'esistenza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore ha inteso garantire, non consente, per le caratteristiche che la distinguono, la sua assimilazione ad una ipotesi di ipoteca legale. Ad identiche conclusioni deve però pervenirsi con riferimento al possibile accostamento dell'ipoteca oggetto di esame a quella giudiziale. L'art. 2818 c.c. infatti, ispirato dall'esigenza di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria e quindi non specifica, come viceversa nel caso di ipoteca legale , individua il titolo per l'iscrizione di tale ipoteca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto. Orbene, pur risultando del tutto agevole l'accostamento dell'ipoteca in questione a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di iscrizione ad istanza di parte, quanto meno per una delle due ipotesi contemplate dall'art. 77 D.P.R. 73/602, sulla base di precostituito titolo esecutivo e della genericità dell'obbligazione garantita, è ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art. 77 non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo. Tale diversità è sufficiente per far ritenere che a torto sia stata ritenuta revocabile l'ipoteca in questione, e ciò in quanto erroneamente ne è stata affermata l'assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale. Peraltro in proposito non sembra inutile rilevare, da un lato, che non è ravvisabile alcun motivo di ordine logico o giuridico che imponga la necessità di comprendere l'ipoteca iscritta ex art. 77 sulla base cioè dell'esistenza di titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo - nell'ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile e, dall'altro, che non vi è ragione per negarne una propria autonomia. Sotto quest'ultimo riflesso vale anzi al contrario ricordare che la questione relativa alla qualificazione della detta ipoteca è stata più volte affrontata - anche se con posizioni e soluzioni non coincidenti - in sede dottrinaria e giurisprudenziale di merito e di legittimità , essendone stata avvertito il non agevole inquadramento nelle categorie espressamente contemplate e disciplinate, soprattutto con riferimento all'ipoteca penale e a quelle conseguenti a sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. In ogni modo, quel che interessa rilevare in questa sede è che l'art. 67, primo comma n. 4, l.f. stabilisce fra l'altro, e ricorrendo le ulteriori condizioni, la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 73/602 non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate che conseguentemente la stessa non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare. D'altra parte conferma indiretta della correttezza della soluzione rappresentata si trae pure dalla peculiarità della natura del credito fatto valere e dalla disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore, in ragione della qualità del creditore, ha nella specie inteso attuare. Al riguardo va invero considerato che l'art. 4 9 D.P.R. 602/73 ha attribuito efficacia di titolo esecutivo al ruolo che costituisce l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. L'art. 77 del medesimo provvedimento normativo stabilisce altresì, come sopra evidenziato, l'idoneità del titolo rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall'Amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice. L'art. 89 del D.P.R. in esame dispone infine che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 l.f., così venendosi a confermare in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all'Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali. Conclusivamente il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, decisione nel merito sulla domanda di Equitalia Romagna non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Conseguentemente va disposta l'ammissione del credito dell'istante al passivo del fallimento Costruzioni Nolo 2000 s.r.l. nella misura già determinata, con collocazione ipotecaria. L'assenza di precedenti giudiziari in termini induce alla compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento Costruzioni Nolo 2000 s.r.l. nell'importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria. Compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.