Per i crediti Irap privilegio senza limiti di tempo

La natura privilegiata dei crediti Irap, riconosciuta per legge nel 2007, vale anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della modifica normativa.

Il privilegio mobiliare di cui all'art. 2752 c.c., esteso nel 2007 anche ai crediti Irap, deve essere riconosciuto anche rispetto alle annualità precedenti la modifica normativa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21469 del 17 ottobre. Il caso. L'Esatri chiedeva al Tribunale che al credito per Irap, ammesso in chirografo allo stato passivo del fallimento di un'impresa individuale, venisse attribuito il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c. La domanda veniva rigettata e l'Agenzia delle Entrate, nel frattempo intervenuta nel giudizio, proponeva ricorso per cassazione. Il credito Irap ha natura privilegiata ma a partire da quando? Punto controverso della vicenda è il momento da cui può essere riconosciuta la prelazione ai crediti Irap. Secondo il Tribunale, infatti, nel caso in esame i crediti afferivano ad annualità anteriori all'entrata in vigore della legge n. 222/07 che, appunto, ha riconosciuto il privilegio, ma soltanto per i crediti maturati successivamente. Anche prima dell'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto il privilegio. La S.C., però, nell'accogliere il ricorso dell'Ente tributario ribadisce il principio, ormai pacifico, in base al quale il privilegio mobiliare previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c. espressamente esteso ai crediti Irap dalla legge citata, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica. Tra le varie motivazioni va ricordata la causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale. La decisione impugnata viene cassata, in quanto non conforme al citato orientamento e il credito viene ammesso al passivo in via privilegiata, come da richieste del ricorrente. Sullo stesso argomento leggi anche Definitivamente stabilita la natura privilegiata dei crediti Irap, di Vincenzo Papagni, DirittoeGiustizi@ 13 marzo 2010