(Tribunale di Prato, ordinanza 3 ottobre 2011)

Tribunale di Prato, ordinanza 3 ottobre 2011 Presidente Genovese - Relatore Acerbi Fatto e diritto Con ricorso per provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c. p. c. e per sequestro giudiziario ex art. 670 c. p. c. depositato il 28.3.2011, la società Karl Franz s. r. l., in persona del legale rappresentante G. C., esponeva quanto segue - di aver stipulato con la signora S. D. A. in data 7.7.2010 un contratto di affitto di durata triennale dell'azienda Karl Franz, con sede in Prato, omissis , avente ad oggetto l'esercizio di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e di attività di affitta camere - che il corrispettivo convenuto dai contraenti per detto affitto era pari ad € 40.020,00 - che ad oggi l'affittuaria, nonostante i reiterati solleciti di Karl Franz s. r. .l., non aveva adempiuto alla obbligazione pecuniaria sulla stessa gravante - che, in data 16.3.2011, il Signor G. C., legale rappresentante di Karl Franz s. r. l., aveva addirittura sporto denuncia - querela contro la Signora S. D. A. per minacce, ingiurie e lesioni dalla stessa provocategli in occasione di un loro incontro del giorno precedente - che la persistente e grave morosità dell'affittuaria, peraltro accertata anche nei confronti di Publiacqua per l'erogazione del servizio idrico e l'impossibilità di disporre dell'immobile esponevano la società ad un ingente pregiudizio economico. A fronte della descritta situazione ed in vista del successivo giudizio di merito diretto ad ottenere la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, la ricorrente chiedeva al Tribunale, ai sensi dell'art. 700 c. p. c., di rimettere nel possesso dell'immobile corrente in Prato, via Firenze n. 384, la Karl Franz srl , nonché, in subordine, ai sensi dell'art. 670 c. p. c., di disporre il sequestro dell'azienda e/o dell'immobile, ceduto dalla Karl Franz srl alla signora S. D. A., disporre il sequestro giudiziario dell'azienda, ceduta dal signor G. C. alla signora S. D. A., corrente in Prato omissis . Si costituiva in giudizio la Signora S. D. A. che, contestati gli assunti avversari, deduceva anzitutto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere stati con il medesimo atto cumulati il rimedio di cui all'art. 700 c. p. c., peraltro di natura sussidiaria e residuale e quello più specifico di cui all'art. 670 c. p. c. La resistente eccepiva altresì, sempre preliminarmente, l'inammissibilità di entrambi i rimedi cautelari invocati, difettando il nesso di strumentalità rispetto ad un futuro giudizio di merito non meglio paventato né specificato, in vista del quale avrebbe dovuto giustificarsi la tutela cautelare richiesta. Parte resistente chiedeva infine il rigetto delle istanze cautelari proposte, difettandone, a suo dire, i necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, essendo da un lato totalmente sfornito di prova il preteso inadempimento della Signora S. D. A. al contratto di affitto di azienda intercorso tra le parti, mancando dall'altro l'allegazione e la prova di un presunto, concreto ed attuale pericolo di pregiudizio economico incombente sulla ricorrente. Nel corso del procedimento, nel termine all'uopo assegnatole dal Giudice all'udienza del 26.4.2011, parte ricorrente, al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva ad essere rimessa nella detenzione dei locali, produceva il precedente contratto di affitto intercorso con la società Ristorante Paris s. r. l. e le ricevute di pagamento ai proprietari del canone di locazione degli immobili. Parte resistente contestava ulteriormente il difetto di legittimazione attiva di Karl Franz s. r. l., evidenziando la mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un contratto di locazione tra i proprietari dell'immobile e parte ricorrente, escludendo dunque la possibilità per quest'ultima di ottenere la reimmissione nel possesso dei locali, mai entrati nella sua disponibilità giuridica. Quanto poi al preteso inadempimento della Signora S. D. A., parte resistente, nel termine assegnatole dal giudice per la deduzione di prova contraria, produceva copia di documentazione cambiaria attestante l'avvenuto pagamento dei fornitori dell'azienda, sostenendo l'esistenza di un accordo tra le parti ovvero di una non meglio specificata prassi con Karl Franz s. r. l. secondo cui la corresponsione del canone di affitto di azienda sarebbe stata sostituita dall'accollo totale o parziale dei debiti della concedente nei confronti dei fornitori. All'udienza del 23.5.2011, all'esito della discussione, il giudice riservava la decisione e, con successiva ordinanza emessa in data 30.5.2011, rigettava ricorso per assenza di fumus boni iuris, essendo rimasta, ad un giudizio necessariamente sommario quale quello che compete al giudice nel procedimento cautelare, del tutto indimostrata l'esistenza in capo alla ricorrente della titolarità del diritto a tutela del quale era stato invocato il provvedimento cautelare. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento dell'eccezione di parte resistente, le stesse erano poste a carico della ricorrente soccombente. Avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo, ex art. 669 terdecies c. p. c., Karl Franz s. r. l., osservando quanto segue - che aveva errato il primo giudice nel ritenere l'odierna reclamante priva di un titolo legittimante la sua richiesta di riottenere la disponibilità dei locali dell'azienda, avendo ritenuto del tutto indimostrata l'esistenza in capo alla ricorrente della titolarità del diritto in vista del quale la tutela anticipatoria e cautelare era stata invocata - che aveva altresì errato il giudicante laddove questi non solo non aveva ritenuto provata la qualità per la quale Karl Franz s. r. l. aveva agito, ma anche aveva rilevato come siffatta pretesa qualità fosse addirittura smentita in atti, tenuto conto, da un lato, dell'accertato divieto - espressamente sancito nel contratto di affitto di azienda stipulato da Karl Franz s. r. l. con la società Ristorazione Paris s. r. l. - di subaffitto e/o cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, dall'altro, ancor più significativamente, dell'apparente insussistenza di un contratto di locazione tra Karl Franz s. r. l. e gli effettivi proprietari dell'immobile - che, nonostante siffatte conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice, doveva invece ritenersi pacifico che il godimento dell'azienda era stato concesso alla Signora S. D. A. proprio da Karl Franz s. r. l. e che l'affittuaria non aveva provveduto ad alcun pagamento né a favore della reclamante né di alcun altro soggetto - che il contratto di affitto di azienda era stato posto in essere da Karl Franz s. r. l. su tacita concessione della sua dante causa, unica legittimata eventualmente a contestare detta cessione in virtù del menzionato divieto negoziale - che dunque l'argomento relativo alla mancata disponibilità del bene in capo a Karl Franz s. r. l. avrebbe semmai potuto essere considerato non tanto sotto il profilo della legittimazione ad agire - non potendosi porre in dubbio, a detta della reclamante, che la stessa stesse agendo per un diritto proprio, nascente dal predetto contratto di affitto di azienda direttamente stipulato con la Signora S. D. A. - quanto piuttosto di un'eventuale nullità del contratto medesimo per mancanza di causa - che, peraltro, quand'anche si volesse ritenere nullo il citato contratto, la domanda cautelare proposta sarebbe vieppiù fondata, atteso che proprio la nullità del contratto obbligherebbe al ripristino dello status quo ante, con conseguente diritto della Signora S. D. A. alla restituzione dei canoni pagati e della reclamante alla restituzione dell'immobile, sì da evitare il protrarsi degli effetti di una cessione del contratto avvenuta in violazione del divieto pattuito tra Karl Franz s. r. l. e Ristorazioen Paris s. r. l. - che tuttavia doveva escludersi la predetta nullità del contratto atteso che, secondo costante giurisprudenza, in materia di locazione si prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà del locatore sull'immobile, essendo sufficiente che questi, in relazione all'obbligazione principale di consentire al conduttore l'uso ed il godimento dell'immobile, abbia la disponibilità del bene - che pertanto appariva priva di logica la conclusione del primo giudice secondo cui, non potendo la ricorrente concedere in affitto l'azienda stante il menzionato divieto contrattuale, la stessa non era legittimata a rientrarne in possesso dalla Signora S. D. A. - che, proprio in considerazione del citato divieto contrattuale, l'azienda doveva essere restituita a Karl Franz s. r. l. per non protrarre il suo inadempimento nei confronti della società Ristorazione Paris s. r. l. Per tutti questi motivi instava affinché venisse riformata l'ordinanza emessa in data 30.5.2011 e, richiamate tutte le ragioni relative all'ulteriore presupposto del periculum in mora, già evidenziate nel ricorso introduttivo, insisteva per l'accoglimento delle domande cautelari già proposte e, in particolare, affinché il Tribunale rimettesse parte reclamante nel possesso dell'azienda concessa in affitto e nella detenzione dell'immobile corrente in Prato, omissis in subordine disponesse, ex art. 670 c. p. c., il sequestro dell'azienda e/o dell'immobile ceduto da Karl Franz s. r. l. alla Signora S. D. A Con memoria difensiva depositata all'udienza del 20.7.2011, si costituiva la Signora S. D. A. che, insistendo nelle proprie difese, concludeva per la reiezione del proposto reclamo, rilevando come l'ordinanza del primo giudice fosse assolutamente ineccepibile sotto il profilo dei presupposti di diritto e delle motivazioni adottate. Alla predetta udienza del 20.7.2011 le parti discutevano la causa e, all'esito, il Collegio proponeva una definizione transattiva alle seguenti condizioni 1 liberazione dell'immobile da parte della Signora S. D. A. entro il 15.9.2011 2 compensazione integrale delle spese di lite. Le parti aderivano a detta proposta e, su richiesta congiunta delle stesse, il Collegio, al fine di verificare l'effettivo rilascio dell'immobile, completamente libero da persone e cose entro la data stabilita, rinviava alla successiva udienza del 21.9.2011. A detta udienza compariva soltanto parte reclamante la quale dava atto della intervenuta riconsegna dell'immobile in data 15.9.2011, rilevando tuttavia che l'affittuaria aveva asportato tutti i beni aziendali in violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 21 e 22 del contratto di affitto di azienda. Depositava inoltre foto dei locali restituiti ed un video, fax trasmessi dai rispettivi legali delle parti, un verbale di querela ed il verbale di consegna delle chiavi. Alla luce di tale predetta situazione parte reclamante insisteva pertanto nell'accoglimento del reclamo proposto, limitatamente alla parte relativa ai beni aziendali. Il Tribunale, dato atto di quanto sopra, si riservava la decisione. Tanto premesso, preme al Collegio preliminarmente precisare che il reclamo cautelare disciplinato dall'art. 669 terdecies c. p. c. si configura, per giurisprudenza ormai costante, come mezzo di impugnazione a critica libera, attraverso il quale è consentito al Tribunale di riesaminare la domanda cautelare già proposta. In particolare, per meglio focalizzare la natura giuridica dell'istituto pare imprescindibile fare riferimento, da un lato, all'oggetto ed al carattere devolutivo del rimedio, dall'altro, alla tipologia di provvedimento che può essere adottato in sede di reclamo. Ora, quanto al primo aspetto, il reclamo, appunto quale mezzo di impugnazione non rescindente, consente di far valere vizi di merito in ordine alla sussistenza ed alla valutazione dei presupposti fondamentali della tutela cautelare invocata, ossia del fumus boni iuris e del periculum in mora, ovvero l'ingiustizia del provvedimento nei limiti dell'istanza cautelare originaria, in conformità a quel divieto di ius novorum che caratterizza anche il giudizio di appello, mezzo di impugnazione parimenti a critica libera. Quanto poi ai possibili esiti del giudizio di reclamo, proprio dal contenuto del provvedimento conclusivo di esso, così come lo stesso appare delineato dal disposto dell'art. 669 terdecies, comma 4, c. p. c., è possibile trarre ulteriori elementi che valgono a connotare la specifica natura giuridica del rimedio in esame. Invero, detta norma stabilisce che, all'esito del procedimento, il Collegio con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare adottato dal giudice di prime cure dal chiaro tenore letterale della disposizione si argomenta dunque che il legislatore ha inteso conferire al giudice del reclamo gli stessi poteri del giudice di prima istanza, con un automatico e pieno effetto devolutivo dell'oggetto della cognizione del primo giudice appunto a quello di seconda istanza. Posta ciò, così delimitati i poteri cognitivi e decisori del Collegio in sede di reclamo, nei limiti, come visto, della domanda cautelare proposta, passando all'esame dello specifico caso sottoposto all'attenzione del Tribunale nel presente procedimento, occorre anzitutto portare l'attenzione al contenuto delle conclusioni formulate dall'odierna reclamante in sede di ricorso cautelare proposto al giudice di prime cure. In esse così si legge Ricorre all'Ill.mo Tribunale di Prato, ai sensi dell'art. 700 c. p. c., affinché voglia, in tesi, con decreto inaudita altera parte, rimettere nel possesso dell'immobile corrente in Prato, omissis , la Karl Franz srl o fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere alla rimmissione nel possesso. In subordine voglia l'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 670 c. p. c. disporre il sequestro dell'azienda e/o dell'immobile, ceduto dalla Karl Franz srl alla signora S. D. A., disporre il sequestro giudiziario dell'azienda, ceduta dal signor G. C. alla signora S. D. A., corrente in Prato omissis . Se dunque quelli appena sopra richiamati sono gli specifici confini della domanda cautelare proposta e dunque della cognizione devoluta al Tribunale in sede di reclamo, è nell'ambito di siffatti confini che la decisione deve essere assunta. Ora, se si raffrontano le predette conclusioni con quelle successivamente formulate da parte reclamante in atto di reclamo, ci si accorge agevolmente che non v'è tra le stesse la necessaria corrispondenza. Invero, nelle conclusioni ivi rassegnate, la società reclamante dopo aver chiesto al Tribunale di preliminarmente sospendere in via cautelare e in sede collegiale annullare il provvedimento impugnato ed accogliere le richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio , subito dopo specifica e quindi rimettere nel possesso dell'azienda concessa in affitto e nella detenzione dell'immobile corrente in Prato, omissis la Karl Franz s. r. l. In subordine voglia il Giudice adito, ai sensi dell'art. 670 c. p. c. disporre il sequestro dell'azienda e/o dell'immobile ceduto dalla Karl Franz s. r. l. alla signora S. D. A., posta in Prato, omissis . E' di tutta evidenza pertanto che, rimaste immutate le conclusioni in ordine alla richiesta cautelare proposta dalla reclamante in via principale di reimmissione nel possesso dell'immobile ed a quella, formulata in subordine, di sequestro giudiziario dell'azienda e dell'immobile, risulta invece inammissibile, in quanto nuova, la domanda cautelare introdotta per la prima volta nell'atto di reclamo diretta ad ottenere anche la reimmissione nel possesso dell'azienda. Ora, ritenuto che la cognizione del giudice del reclamo debba essere limitata, nella valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di prime cure, alle sole domande cautelari originariamente proposte, sono queste le uniche su cui è consentito al Collegio pronunciarsi. Ne consegue che delle conclusioni formulate dalla reclamante in via principale, è consentito al Tribunale esaminare in questa sede la sola domanda cautelare originariamente proposta, ossia quella di reimmissione nel possesso dell'immobile locato. Posto ciò, tenuto conto della soluzione transattiva proposta dal Collegio alle parti e da queste accettata all'udienza del 20.7.2011, considerato altresì che, per stessa ammissione di parte reclamante, la Signora S. D. A. ha effettivamente, in esecuzione di detta proposta transattiva, provveduto alla restituzione dell'immobile nel termine previsto del 15 settembre 2011 - come attestato anche dal verbale di consegna delle chiavi prodotto da Karl Franz s. r. l. all'udienza del 21.9.2011 - il Collegio non può che prendere atto della riacquistata disponibilità dell'immobile da parte di karl Franz s. r. l. Benché dunque la società reclamante abbia alla predetta udienza insistito per l'accoglimento del ricorso limitatamente ai beni aziendali, appunto segnalando l'asportazione di detti beni da parte della reclamata al momento della liberazione dell'immobile, la domanda cautelare volta ad ottenere la reimmissione nel possesso dell'azienda, non può essere, alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, esaminata, neppure residualmente, dal Collegio, stante appunto la già rilevata inammissibilità della stessa. Ogni eventuale ragione di doglianza sul punto potrà essere fatta valere in altra sede ed in separato giudizio. Conclusivamente deve dichiarasi cessata la materia del contendere tra parte reclamante e parte reclamata, con compensazione delle spese di lite tra le suddette parti secondo quanto previsto al punto 2 della menzionata definizione transattiva proposta dal Collegio ed accettata dalle parti all'udienza del 20.7.2011. P. Q. M. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti del presente procedimento dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

di Alessandro Villa * La cognizione del giudice del reclamo deve essere limitata, nella valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di prime cure, alle sole domande cautelari originariamente proposte, sono queste le uniche su cui è consentito al Collegio pronunciarsi. Ne consegue che delle conclusioni formulate dalla reclamante in via principale, è consentito al Tribunale esaminare in questa sede la sola domanda cautelare originariamente proposta. Il doppio grado di giudizio garantisce un riesame della controversia. Il divieto dello ius novorum in sede di giudizio di gravame ha la pretesa di tutelare un principio fondamentale del nostro Ordinamento, ovverosia il doppio grado di giudizio è il principio secondo il quale, dopo la decisione di primo grado in un giudizio civile, penale, amministrativo, tributario , e prima dell'intervento di legittimità della Corte di Cassazione, è ammessa la possibilità di un riesame della questione da parte di un diverso organo giudicante. Il gravame ha effetto devolutivo. In altre parole il Magistrato di appello può sì entrare nel merito delle domande già proposte in primo grado effetto devolutivo dell'appello , ma non può, in alcun modo, valutare nuove istanze che non sono già state oggetto del giudizio di prima istanza. Ciò vale anche per i procedimenti cautelari. La fattispecie. Nel caso in esame la parte reclamante oltre a riproporre la domanda tesa a ottenere la reimmissione nel possesso dell'immobile e quella subordinata di sequestro giudiziario dell'azienda ha richiesto, per la prima volta nella fase di gravame, la reimmissione nel possesso dell'azienda. Anche per il reclamo, nei procedimenti cautelari, vale il divieto di proporre nuove domande. Ciò ha dato modo all'Autorità di giustizia di gravame di osservare che l'articolo 669 terdecies, comma 4, c.p.c., statuisce chiaramente che, all'esito del procedimento, il Collegio con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare . E' chiaro e inconfutabile l'intento del Legislatore di conferire al Giudice del reclamo gli stessi poteri di quello di prima istanza riconoscendo, in tal modo, un pieno effetto devolutivo al gravame. Solo in tali limiti il reclamo, quale mezzo di impugnazione non rescindente, consente di far valere vizi di merito in ordine alla sussistenza ed alla valutazione dei presupposti fondamentali della tutela cautelare invocata ossia del fumus boni iuris e del periculum in mora. * Avvocato del Foro di Monza