Nullità del termine del contratto di lavoro con la società in house ma la vittoria per l’operatore ecologico è parziale

Per il reclutamento del personale delle società in house devono essere osservati i criteri di cui all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive. In mancanza di tali procedure, non può essere disposta la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 12414/21, depositata l’11 maggio. La Corte d’Appello de L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un contratto di somministrazione di lavoro tra un operatore ecologico ed una società in house affidataria del servizio di raccolta rifiuti. Veniva però escluso un diritto del lavoratore alla conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, ritenendo legittima la sola condanna della società al risarcimento del danno art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 . Il lavoratore ha impugnato la pronuncia in Cassazione, senza però avere successo. I giudici di merito hanno infatti correttamente applicato i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la società in house , per il reclutamento del personale , deve attenersi ai criteri di cui all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive . Si tratta di norme con carattere imperativo la cui violazione impedisce dunque la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato v. Cass.Civ. n. 21378/18 . Per questi motivi, il ricorso deve essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 ottobre 2020 – 11 maggio 2021, n. 12414 Presidente Berrino – Negri Della Torre Fatti di causa 1. Con sentenza n. 703/2016, pubblicata il 7 luglio 2016, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione stipulato, con decorrenza 2/10/2010, da D.C. e da Synergie Italia S.p.A. per la prestazione di lavoro, con mansioni di operatore ecologico, alle dipendenze di Attiva S.p.A., società a totale partecipazione pubblica affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale del Comune di [] ha peraltro escluso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’esistenza di un diritto del lavoratore alla conversione del contratto a termine, ritenendo legittima la sola condanna della società al risarcimento del danno, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con unico motivo, cui ha resistito Attiva S.p.A. poi Ambiente S.p.A. con controricorso, assistito da memoria. Ragioni della decisione 1. Con il motivo proposto, deducendo la violazione della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, artt. 1, 2, 4 e 7, nonché la violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, commi 1 e 2 bis, convertito in L. n. 133 del 2008, D.L. n. 138 del 2011, art. 3 bis, comma 6, convertito in L. n. 148 del 2011 e D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che Attiva S.p.A., quale società in house interamente partecipata dall’Ente locale, fosse assoggettata non solo alla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, in materia di reclutamento del personale del pubblico impiego, ma anche al divieto, imposto dell’art. 36, comma 5 del medesimo D.Lgs., di conversione del rapporto di lavoro, e ciò in forza di una non condivisibile interpretazione estensiva di quest’ultima norma. 2. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato. 2.1. È inammissibile poiché, nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non contiene, oltre all’indicazione delle norme che si assumono violate, anche la enucleazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di legittimità di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione denunciata Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi . 2.2. Il ricorso è, in ogni caso, infondato, avendo la Corte di merito fatto applicazione di principi ormai consolidati, ai quali ritiene il Collegio di dover dare continuità, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere da società a totale partecipazione da parte di uno o più enti pubblici locali. 2.2.1. In particolare, si deve richiamare il principio, secondo il quale In tema di società c.d. in house, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modif. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato Cass. n. 21378/2018, ove plurimi riferimenti a conformi precedenti specifici . 2.2.2. Si deve altresì richiamare il principio, secondo il quale In tema di reclutamento del personale nell’ambito delle società c.d. in house, della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f , ha imposto l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l’assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, che ha disposto l’applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo Cass. n. 7050/2019. 3. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.