L’infermiera risultata idonea ma in stato di gravidanza non può essere scavalcata con lo scorrimento di graduatoria

L’amministrazione che ritenga di sopperire ad esigenze straordinarie, assumendo attraverso lo scorrimento di graduatorie già formate, non può instaurare rapporti di lavoro con soggetti che occupano posizioni inferiori rispetto ad altri meglio collocati, solo perché questi ultimi siano in stato di gravidanza.

Il Tribunale di Roma si è recentemente occupato di una vicenda di discriminazione ai danni di un’infermiera, scavalcata in sede di scorrimento delle graduatorie in quanto in gravidanza. I fatti. Una donna, laureata in scienze infermieristiche ed iscritta ad apposito albo, ha partecipato ad un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di 258 collaboratori professionali infermieri, bandito dalla Regione Lazio per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, collocandosi al n. 1605 della graduatoria di merito, risultando idonea non vincitrice. Successivamente la Direzione Generale della Regione Lazio, essendo emersa la necessità di procedere ad implementazione del personale sanitario, in conseguenza della pandemia da COVID-19, aveva richiesto all’Azienda Ospedaliera di acquisire le preferenze espresse da tutti gli idonei non vincitori per tutte le aziende del servizio sanitario regionale, precisando che i primi 500 soggetti utilmente collocati sarebbero stati assunti con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. I contatti tra le parti. Di conseguenza, il 12 marzo 2020 la ricorrente ha ricevuto un’e-mail da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con la quale veniva informata di essere stata individuata tra gli idonei all’assunzione a termine ed invitata ad esprimere le preferenze entro 24 ore. La donna aveva tempestivamente manifestato le preferenze, precisando di trovarsi in gravidanza, con presunta data del parto al luglio 2020. Non avendo ricevuto alcun riscontro, nei giorni successivi la stessa aveva richiesto chiarimenti, cui era seguita la sbalorditiva replica della Regione, che comunicava di aver proceduto all’assunzione di altri soggetti, seppur collocati in posizione deteriore in graduatoria, proprio in ragione dello stato di gravidanza dell’aspirante. Il caso giuridico. L’infermiera, pertanto, ha adìto il giudice del lavoro, evocando in giudizio tanto la Regione Lazio quanto l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, sostenendo la sussistenza di una discriminazione diretta ed indiretta ex art. 25 d.lgs. n. 198/2006, chiedendo in via principale la condanna delle resistenti alla sua assunzione e al pagamento di quanto non percepito e, in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno patito. La legittimazione passiva. Entrambe le resistenti hanno sostenuto, in via preliminare, il rispettivo difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale di Roma, analizzando nello specifico i ruoli delle parti in causa, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della sola dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in considerazione del fatto che questa si era esclusivamente limitata a gestire la procedura concorsuale, conclusasi con l’approvazione della graduatoria, nulla avendo avuto a che fare con la fase successiva di scorrimento della medesima. Al contrario, è stata ritenuta sussistente la legittimazione della Regione Lazio, in quanto il concorso originario era stato dalla stessa bandito, che aveva pure deliberato ulteriori assunzioni mediante scorrimento di graduatoria e, da ultimo, aveva intrattenuto rapporti con la ricorrente. L’infermiera, infatti, aveva ricevuto proprio dalla Direzione Regionale invito a manifestare le proprie preferenze, alla stessa le aveva comunicate, in una al proprio stato di gravidanza, e sempre da questa Direzione aveva avuto notizia di essere stata scavalcata” da colleghi in posizione inferiore, con la giustificazione del suo stato interessante. Sussiste la discriminazione. Ad avviso del Tribunale la condotta posta in essere dalla Regione Lazio è discriminatoria avendo l’amministrazione scelto di procedere ad assunzioni mediante scorrimento di graduatoria, nel rispetto dei principi di trasparenza – efficienza e correttezza, la stessa avrebbe dovuto rigorosamente rispettare l’ordine di merito dei soggetti idonei inseriti nella graduatoria, non potendo certamente assumere soggetti collocati in posizioni inferiori alla ricorrente, sulla sola considerazione del suo stato di gravidanza. L’incidenza dell’assunzione medio tempore intervenuta sulle conseguenze della discriminazione. In corso di causa l’infermiera è stata assunta da altro ente pubblico tale circostanza ha fatto venire meno il suo interesse ad una pronuncia di condanna ad assunzione a tempo determinato, ma non anche al risarcimento del danno patrimoniale subito. Il Tribunale di Roma, pertanto, accertata la sussistenza di un comportamento discriminatorio nei confronti della ricorrente ad opera della Regione Lazio, l’ha condannata a risarcire il danno subito, parametrato alle retribuzioni mensili che ella avrebbe percepito dal marzo all’agosto 2020 data di reperimento di altra occupazione , oltre accessori dalle debenze al saldo e a rifonderle le spese legali.

Tribunale di Roma, sez. Lavoro, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1489 Giudice Capaccioli con ricorso ex art. 38 D.Lgs. n. 198/2006 Ma. La. conveniva i convenuti in epigrafe al fine di sentir Accertare e dichiarare la sussistenza di una discriminazione ai danni della sig.ra Ma. La., in ragione del suo stato di gravidanza, consistita nella mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 12 mesi alle dipendenze degli enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonostante l’utile collocazione della medesima al n. 1605 della graduatoria di merito utilizzata a tal fine approvata in via definitiva con Deliberazione n. 57 del 30/01/2020 del D.G. dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea e scorrimento della graduatoria stessa in favore di altri soggetti collocati in posizioni inferiori rispetto a quella della ricorrente per l’effetto, se necessario previa disapplicazione di ogni illegittimo atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale adottati dall’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, rimuovere gli effetti di tale discriminazione, ordinando e/o disponendo l’assunzione, ora per l’allora e/o con effetto immediato nei confronti delle convenute, della sig.ra Ma. La. con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 12 mesi alle dipendenze di una delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, come individuati nella comunicazione della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio del 12 marzo 2020 cfr. docomma 5 cit. e condannare il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande sin dalla data di tempestiva assunzione che si sarebbe realizzata in assenza della condotta discriminatoria in subordine, fermo l’accertamento e declaratoria dell’avvenuta discriminazione in ragione dello stato di gravidanza nei confronti della ricorrente, se necessario previa disapplicazione di ogni illegittimo atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale adottati dall’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, condannare l’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla sig.ra Ma. La., da parametrarsi alle 12 mensilità di retribuzione che avrebbe percepito qualora, in assenza del comportamento discriminatorio, fosse stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso una delle strutture ospedaliere previste e inquadrata come Collaboratore Professionale Sanitario C.P.S. -, Infermiere, cat. D del CCNL Comparto sanità S.S.N., pari ad Euro 23.074,40 in via ulteriormente gradata, condannare l’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla tutela risarcitoria in favore della ricorrente che verrà ritenuta di giustizia condannare, in ogni caso, l’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, oltre Iva e Cpa, spese generali come per legge” il tutto con vittoria di spese da distrarsi. Premetteva di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 258 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D di cui alla nota Regione Lazio prot. n. U0641451 del 16.10.2018 per le esigenze dell’azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea con la riserva di n. 49 posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e n. 209 posti non riservati ex lege 208/2015 ed ex DCA 385/2016”, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, tra i quali la laurea infermieristica e l’iscrizione nell’apposito albo professionale all’esito della valutazione dei titoli posseduti e dell’espletamento delle diverse prove concorsuali,era stata collocata al n. 1605 della relativa graduatoria di merito con punteggio totale di 65,680 , approvata in via definitiva con Deliberazione n. 57 del 30 gennaio 2020 del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea pertanto seppur idonea, non era rientrata tra i soggetti vincitori del concorso a tempo indeterminato successivamente, con nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Risorse Umane, della Regione Lazio, indirizzata al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, emersa la necessità di procedere all’implementazione del personale da assegnare al potenziamento dei servizi assistenziali inerenti l’emergenza epidemiologica dal COVID 19”, era stato chiesto all’Azienda di procedere all’acquisizione delle preferenze espresse, per tutte le Aziende del SSR, dagli idonei della graduatoria del concorso per C.P.S. Infermiere cat. D” approvata con deliberazioni n. 1147 del 12.12.2019, n. 9 del 15.01.2020 e n. 57 del 30.01.2020, per i primi 500 nominativi utilmente collocati nella stessa. ”, con previsione che L’assunzione di tali soggetti avverrà con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata della durata di 12 mesi ” in virtù di ciò, con e-mail del 12 marzo 2020 da parte della citata Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, nella persona del dott. Carlo Francia, è stato comunicato alla ricorrente la SV è stata individuata tra coloro che sono risultati essere interessati a detta procedura in quanto rientranti tra i soggetti idonei utilmente collocati in graduatoria. Pertanto la invitiamo a comunicare le proprie preferenze rispondendo all’indirizzo mail area risorseumane.regione.lazio@gmail.com, entro e non oltre 24 ore dalla presente. L’assunzione avverrà con contratto di lavoro di natura subordinata della durata di 12 mesi. Non è previsto alcun termine dilatorio per l’accettazione della proposta di assunzione, e la sede di destinazione sarà correlata alle funzioni aziendali riferibili all’attività di cura e di prevenzione per COVID-19. Ai fini dell’adesione dovrà dare riscontro alla presente compilando la tabella di seguito riportata, esprimendo le preferenze in ordine numerico crescente Qualora la S.V. non riscontri alla presente o non rispetti il termine previsto, non sarà inserito tra gli idonei a partecipare allo scorrimento di cui sopra ” nel rispetto del termine perentorio assegnatole e delle specifiche modalità previste per l’adesione, rispondeva con e-mail recante pari data, avendo comunicato le proprie preferenze in merito alle strutture di assegnazione nell’ordine Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini Policlinico Umberto I I.N.M.I. Spallanzani ASL Roma 2 Azienda ospedaliera San Giovanni , allegando il proprio documento di identità e comunicando, altresì, di trovarsi in gravidanza con data presunta parto 4/07/2020” al 3 aprile 2020, non avendo ricevuto alcun riscontro alla comunicazione di cui sopra,scriveva nuovamente al funzionario della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio richiedendo informazioni per la chiamata a tempo determinato, dato che ho comunicato le preferenze per mail, così come indicato da voi, e attualmente non ho ricevuto risposta. Vorrei conoscere le modalità di chiamata, dato che sono stati convocati dalle aziende, per le quali anche io ho espresso preferenza, persone che sono in posizioni più basse della mia, nella graduatoria di merito. ” nella replica da parte della Regione Lazio cfr. docomma 5 cit. , la motivazione addotta per giustificare il salto” nelle assunzioni a tempo determinato a danno dei essa ricorrente, con scorrimento della graduatoria di merito in favore dei soggetti collocatisi in posizioni inferiori, era consistita, per l’appunto, nell’espresso riferimento allo stato di gravidanza dalla medesima comunicato Ma Lei ha comunicato di essere in gravidanza” alla ulteriore richiesta di chiarimenti della ricorrente Ho comunicato lo stato di gravidanza, quindi sono impossibilitata a firmare un contratto? Non mi trovo in maternità obbligatoria”,, non era più seguito riscontro l’amministrazione convenuta aveva proceduto ad effettuare le chiamate per le assunzioni a tempo determinato dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per C.P.S. Infermiere cat. D” a partire dal numero 1487 fino al numero 4450 sig.ra Va. Ta., nata il omissis l’amministrazione convenuta ha, altresì, proceduto a chiamare ed assumere a tempo determinato numerosi soggetti collocati nella citata graduatoria di merito in posizioni inferiori rispetto a quella occupata dalla sig.ra Ma. La Deduceva che lo scorrimento della graduatoria di merito in favore di soggetti inseriti in posizioni inferiori rispetto a quella di essa ricorrente, e la conseguente mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine alle dipendenze di una delle aziende e degli enti del Sevizio Sanitario Regionale, avevano determinato un evidente danno patrimoniale e che tale comportamento integrava discriminazione ai sensi dell’art. 25, Discriminazione diretta e indiretta”, D.Lgs. n. 198/2006. Argomentato diffusamente in diritto concludeva come sopra riportato. Si costituiva la Regione Lazio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo gli atti impugnati dalla ricorrente assunti dall’Azienda Sanitaria in quanto attinenti alla sua sfera di competenza nel merito argomentava in ordine all’infondatezza di alcun comportamento discriminatorio non potendo la ricorrente vantare alcun diritto e/o interesse legittimo all’instaurazione di rapporto di pubblico impego. Concludeva chiedendo I In via pregiudiziale e di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio per quanto già esposto II Dichiarare infondata la domanda di accertamento e dichiarazione di sussistenza di discriminazione ai danni della sig.ra Ma. La., ex art. 3 e 37, Cost., per difetto di presupposto eziologico III Respingere la domanda avversa, diretta all’accertamento e dichiarazione di sussistenza di discriminazione ai danni della sig.ra Ma. La., non configurandosi i presupposti ex artt. 25, comma 1 e 2-bis, 27, comma 1 e 2, 31, comma 1, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché ex artt. 7, comma 1 e 35, d.lgs. 165/2001 e disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, in mancanza del presupposto eziologico VI In caso di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., negare la richiesta di maggiorazione del 30% del difensore avv. Fabio Santoro, presentata ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 10.03.2014, in quanto i collegamenti ipertestuali e l’atto NON risultano ad oggi navigabili” Si costituiva l’Azienda Ospedaliero universitaria S. Andrea evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva. Sul punto deduceva di esser solo il soggetto che aveva gestito il concorso per infermieri bandito dalla Regione Lazio, ma di non aver posto in essere nessuno degli atti per i quali si contesta l’ipotizzata discriminazione né peraltro essa Azienda Ospedaliera era stata indicata dalla ricorrente tra le sue preferenze e ciò veniva ulteriormente a confermare l’estraneità dell’Azienda dai fatti di causa, anche tenuto conto che l’eccepita discriminazione era stata allegata in relazione a carteggio intercorso esclusivamente tra la ricorrente e la Regione Lazio. Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l’effetto, dichiarare l’inammissibilità delle domande formulate nei propri confronti o, in ogni caso la loro infondatezza, rigettando il ricorso avversario. Alla prima udienza del 22 settembre 2020 parte ricorrente rappresentava che in data 5/8/2020 aveva sottoscritto contratto di lavoro con il Policlinico Tor Vergata insisteva nel ricorso producendo documentazione relativa alle assunzioni di lavoratori in posizioni di graduatorie inferiori presso le strutture per le quali essa lavoratrice aveva espresso preferenza. Il G.L. sentite le parti formulava proposta conciliativa consistente nella rinuncia al ricorso a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente nella struttura preferita dalla ricorrente, Policlinico Umberto I, in luogo dell’assunzione medio tempore intervenuta. La ricorrente accettava la proposta del Giudice. La Regione Lazio chiedeva rinvio nulla eccepiva l’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea. Alla successiva udienza del 16/11/2020 il difensore della Regione Lazio chiedeva di depositare nota della Regione Lazio parte ricorrente si opponeva stante la tardività della produzione. Rilevata la tardività della produzione,la causa veniva rinviata per decisione. Preliminarmente si rileva che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Regione Lazio appare destituita di fondamento avendo la ricorrente pacificamente fatto domanda per bando di concorso emesso dalla Regione Lazio per coprire posti vacanti di collaboratore sanitario ospedaliero in diverse Asl ed aziende Ospedaliere dislocate sul territorio della Regione Lazio. cfr pg 2 della comparsa di costituzione della Regione Lazio . L’azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea ha solo gestito la procedura concorsuale, conclusasi come da graduatoria nella quale la ricorrente era individuata al n. 1605 della relativa graduatoria di merito con punteggio totale di 65,680 quale idonea non vincitrice. I comportamenti denunciati dalla ricorrente, successivi alla conclusione della procedura, rispetto alla quale la predetta Azienda Ospedaliera è stata mero esecutore, non possono in alcun modo essere imputati tale Azienda che difetta sul punto di legittimazione passiva. Ciò detto, è dato non contestato che a seguito dell’emergenza Covid la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha ritenuto di utilizzare con scorrimento la graduatoria nella quale la ricorrente si era collocata in posizione utile ed il 12/3/2020 ha inviato e mail all 5 al ricorso alla ricorrente proprio al fine di consentirle di esprimere preferenze la ricorrente esprimeva le proprie preferenze e comunicava di trovarsi in stato di gravidanza chiedendo altresì spiegazioni in ordine all’assunzione di soggetti collocati in posizioni inferiori all 6 al ricorso nella replica la Regione Lazio evidenziava solo che la ricorrente era in stato di gravidanza Ma lei ha comunicato di essere in stato di gravidanza . Deve ritenersi che avendo l’amministrazione ritenuto, per sopperire ad un’ esigenza straordinaria,di ricorrere allo scorrimento della graduatorie già formate ciò non possa implicare l’assunzione di soggetti in posizioni inferiori a quelle della ricorrente circostanza questa pacifica perché documentata e non contestata dalla Regione Lazio solo perché in stato di gravidanza. Tale condizione non faceva affatto venir meno il diritto della ricorrente all’assunzione, salvo eventuale sospensione della prestazione lavorativa ove incompatibile con lo stato di gravidanza. Il comportamento della Regione Lazio, derivato da scelta discrezionale dell’Amministrazione di utilizzare la graduatoria già esistente, senz’altro improntato a criteri di trasparenza, efficienza e correttezza, non poteva in ogni caso giustificare un’ alterazione della graduatoria in presenza di situazioni che, piuttosto, dovevano essere tutelate proprio in nome dei criteri sopra enunciati. Sussiste quindi il comportamento discriminatorio denunciato. Parte ricorrente nelle note autorizzate ha evidenziato che l’assunzione di essa ricorrente aveva fatto venir meno l’interesse alla pronunzia in merito all’assunzione a tempo determinato, ma non anche al risarcimento del danno da parametrarsi alle retribuzioni mensili che la ricorrente avrebbe potuto percepire dal marzo 2020 fino all’agosto 2020 data di assunzione e quindi per 5 mesi per un importo che deve liquidarsi in Euro 9614,33 importo ottenuto riparametrando quanto richiesto in ricorso per 12 mesi, importo non contestato dalla Regione Lazio se non dall’ottavo mese in poi , oltre accessori dalla maturazione al saldo. L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l’Azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea le spese di lite tra la ricorrente e a Regione Lazio, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. accerta e dichiara la sussistenza di un comportamento discriminatorio da parte della Regione Lazio nei confronti della ricorrente dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea condanna la Regione Lazio al risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato in Euro 9614,33, oltre accessori dalla maturazione al saldo compensa le spese di lite tra la ricorrente e dell’Azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea condanna la Regione Lazio al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente di Euro 3800,00 oltre accessori di legge.