Apprendistato: non indicati il tutor, il piano individuale e il libretto formativo. Violazioni meramente formali e irrilevanti

Respinta la pretesa avanzata dall’INPS nei confronti del titolare di un negozio di parrucchiere che si è occupato personalmente di seguire la dipendente. Trascurabili, secondo i Giudici, le carenze formali relative al contratto di apprendistato.

Salve le agevolazioni contributive per l’ imprenditore che si occupa personalmente della formazione della dipendente . Irrilevanti, secondo i Giudici, le carenze formali a lui attribuibili Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 4416/21, depositata il 18 febbraio . Riflettori puntati su un negozio di parrucchiere . Il titolare si ritrova sul tavolo la pretesa avanzata dall’INPS a titolo di maggior contribuzione a seguito della violazione di taluni obblighi previsti a latere della stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante concluso con una lavoratrice . Per i Giudici di merito, però, l’ottica adottata dall’istituto previdenziale non è corretta, poiché le violazioni formali contestate non sono gravi. Così, prima in Tribunale e poi in Appello, l’imprenditore può tirare un sospiro di sollievo, prima di affrontare l’ultimo round della battaglia giudiziaria. Col ricorso in Cassazione i legali dell’INPS contestano la valutazione compiuta dai Giudici d’Appello, valutazione secondo cui l’agevolazione contributiva può applicarsi anche ad un contratto di apprendistato in relazione al quale non risulta né la nomina del tutor , né la redazione di un piano formativo individuale , né la tenuta del cosiddetto libretto formativo . Dall’istituto previdenziale ricordano che la normativa stabilisce che in caso di inadempimento nella erogazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste, ossia il conseguimento di una qualifica professionale mediante la formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, ovvero il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o di titoli di studio universitari e della alta formazione o di specializzazione tecnica superiore , allora il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento . Fondamentale però è la constatazione che il tenore testuale della disposizione normativa, attribuendo da un lato rilevanza a qualsiasi condotta datoriale, anche innominata, che impedisca la realizzazione della finalità formativa e professionalizzante propria del contratto, priva, d’altro lato, di rilievo tutte quelle violazioni di carattere formale che non abbiano impedito il conseguimento di tale finalità . In questa specifica vicenda è emerso che era proprio l’imprenditore a svolgere le funzioni di tutor e a provvedere alla formazione della lavoratrice, consentendole di acquisire le competenze e le professionalità dedotte nell’oggetto del contratto . Di conseguenza, i Giudici di merito, osservano dalla Cassazione, hanno concluso che, malgrado le mancanze formali evidenziate, non si era in specie verificato alcun inadempimento sostanziale del contratto . Ciò è sufficiente , sanciscono i magistrati, per depotenziare la pretesa avanzata dall’INPS. Anche tenendo presente il principio secondo cui la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento datoriale abbia avuto un’obiettiva gravità, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 3 novembre 2020 – 18 febbraio 2021, n. 4416 Presidente Manna – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 25.8.2014, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuto da Sa. Fe., n.q. di titolare dell'impresa individuale Long& amp Short Air Stiles Unisex by Salva di Fe. Sa. , quanto preteso dall'INPS a titolo di maggior contribuzione riveniente dalla violazione di taluni obblighi previsti a latere della stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante concluso con una lavoratrice che avverso tale pronuncia ITNPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura che Sa. Fe. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria Considerato in diritto che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 53, D.Lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che l'agevolazione contributiva di cui alla seconda delle disposizioni dianzi cit. potesse applicarsi anche ad un contratto di apprendistato in relazione al quale non risultava né la nomina del tutor, né la redazione di un piano formativo individuale, né la tenuta del cd. libretto formativo che l'art. 53, D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce al riguardo che in caso di inadempimento nella erogazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1 ossia il conseguimento di una qualifica professionale mediante la formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali , ovvero il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o di titoli di studio universitari e della alta formazione o di specializzazione tecnica superiore , il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento che il tenore testuale della disposizione normativa, attribuendo da un lato rilevanza a qualsiasi condotta datoriale, anche innominata, che impedisca la realizzazione della finalità formativa e professionalizzante propria del contratto, priva d'altro lato di rilievo tutte quelle violazioni di carattere formale che non abbiano impedito il conseguimento di tale finalità che, nella specie, i giudici di merito hanno accertato che era stato proprio l'odierno controricorrente a svolgere le funzioni di tutor e a provvedere alla formazione della lavoratrice senza soluzione di continuità, consentendole di acquisire le competenze e le professionalità dedotte nell'oggetto del contratto, e hanno concluso che, malgrado le mancanze formali evidenziate , non si era in specie verificato alcun inadempimento sostanziale del contratto così la sentenza impugnata, pag. 9 che, attesa l'intangibilità in questa sede di tale accertamento di fatto, correttamente la Corte territoriale ha escluso l'applicazione dell'art. 53, D.Lgs. n. 276/2003, dovendo ribadirsi anche per tale disposizione quanto da questa Corte già chiarito a proposito dell'art. 16, L. n. 196/1997, ossia che la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda in giudizio, l'inadempimento datoriale abbia avuto un'obiettiva gravità, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto v. in tal senso Cass. n. 8564 del 2018 che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.11.2020.