Rendita vitalizia: il diritto si prescrive in 10 anni

Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13, L.R. n. 1338/1962 è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'INPS per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27683/20, depositata il 3 dicembre. La fattispecie. La Corte d'Appello di Roma riconosceva il diritto di un dipendente del Comune di Roma alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, L.R. n. 1338/1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Città metropolitana di Roma Capitale, sostenendo che fosse maturata la prescrizione del diritto preteso dalla controparte. La Corte di merito, infatti, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale e individuare il dies a quo di decorrenza della stessa dal momento della prescrizione del credito contributivo dell'INPS. Rendita per omessi contributi entro quanto si può chiedere? Il motivo è fondato. Già nel 2017, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto, affermando che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13, L.R. n. 1338/1962 è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'INPS per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione. A tale principio occorre conformarsi anche nella fattispecie oggetto di esame l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 20 ottobre – 3 dicembre 2020, n. 27683 Presidente Doronzo – Relatore Marchese Rilevato che La Corte d’appello di Roma sentenza pubblicata il 15.1.2019 , accogliendo l’impugnazione di M.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede - che le aveva rigettato la domanda volta all’accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine, quella di risarcimento nei confronti di Città metropolitana di Roma Capitale - ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla costituzione della rendita della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’ per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Città metropolitana di Roma Capitale, articolato in un unico motivo ha resistito, con controricorso, M.G. l’INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che con un unico motivo, Città metropolitana di Roma Capitale deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, contestando la decisione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie non fosse maturata l’eccepita prescrizione del diritto preteso dalla controparte. Assume, invero, la ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale e individuare il dies a quo di decorrenza della stessa dal momento della prescrizione del credito contributivo dell’Inps nello specifico, in ragione del periodo di domanda tra il 15 febbraio 1982 e il 15 aprile 1989 , la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere prescritto il diritto azionato con ricorso del 19.10.2010, v. sentenza impugnata, pag. 1, primo rigo in quanto il 15 aprile 1999 si era prescritto il credito contributivo e il 15 aprile 2009 il diritto alla costituzione della rendita il motivo è fondato la questione controversa in causa è stata decisa dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch’esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione la fattispecie concreta, oggetto di disamina da parte delle sezioni unite, riguardava la domanda di condanna, intrapresa da una lavoratrice nei confronti della propria datrice di lavoro, al versamento, in favore dell’Inps, della riserva matematica necessaria alla costituzione di una rendita, per l’omissione contributiva in relazione al periodo del rapporto di lavoro intercorso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974. Di qui, l’individuazione del termine decennale anche per la prescrizione del credito contributivo dell’INPS a tale principio e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., occorre assicurare continuità in questa sede l’esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale sui rapporti tra l’azione della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, e quella ex art. 2116 c.c., comma 2, e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., sez. un., n. 3678 del 2009 . A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez. un., n. 21302 cit. il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.