Sulla pensione di reversibilità del coniuge divorziato: ratio e misura del trattamento

Posto che la ratio dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge, occorre che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall’art. 5 l. n. 898/1970, e cioè che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie.

Così la Cassazione con sentenza n. 20477/20, depositata il 28 settembre. La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna dell’INPS a corrisponderle una quota della pensione di reversibilità del marito defunto , dal quale era divorziata in forza di una sentenza del Tribunale Superiore della California . Avverso tale decisione l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 9 l. n. 898/1970 e dell’art. 5 l. n. 263/2005. Nel ritenere il ricorso fondato e ripercorsa la disciplina in materia, la Corte di Cassazione afferma che, a seguito dell’emanazione dell’art. 5 l. n. 263/2005, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 9, commi 2 e 3, l. n. 898/1970, è stato previsto che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi della citata l. n. 898/1970. È stato infatti affermato che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 l. n. 898/1970, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita . Con specifico riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 419/1999, la Cassazione ricorda che le Sezioni Unite hanno rinvenuto il presupposto per l’attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall’ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la titolarità dell’assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall’ex coniuge come contributo al suo mantenimento . È dunque evidente che, se la ratio dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge, non può considerarsi all’uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica è piuttosto necessario che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall’art. 5 l. n. 898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie, di talché, pur non mettendo necessariamente capo ad un contributo volto al conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, consenta tuttavia all’ex coniuge il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi . Ciò posto, la Suprema Corte afferma che non è in discussione la natura strettamente previdenziale della pensione di reversibilità , che non può certamente identificarsi nella prosecuzione con altro debitore del diritto all’assegno divorzile del quale si era titolari nei confronti dell’ex coniuge significa piuttosto ricondurre i presupposti del diritto alla pensione di reversibilità alla ratio della sua estensione al coniuge divorziato . Nel caso in esame, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che il riconoscimento alla controricorrente del sostegno in un importo simbolico fosse di per sé solo sufficiente a guadagnarle la pensione di reversibilità, senza condurre alcun accertamento in ordine all’idoneità della somma riconosciuta ad assolvere alle finalità per cui l’art. 5 l. n. 898/1970 ha istituito l’assegno divorzile . Per tali ragioni la Cassazione cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 febbraio – 28 settembre 2020, n. 20477 Presidente Manna – Relatore Cavallaro Fatti di causa Con sentenza depositata il 26.6.2014, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di D.M.I.E. volta ad ottenere la condanna dell’INPS a corrisponderle una quota della pensione di reversibilità del proprio defunto coniuge, dal quale era divorziata in forza di sentenza del Tribunale Superiore della California. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, poiché l’appellata si era vista attribuire dal giudice americano, in sede di scioglimento del matrimonio, il sostegno alla moglie nella misura di un dollaro all’anno, doveva considerarsi, ai fini della fruizione della pensione di reversibilità, titolare di un assegno equiparabile all’assegno di divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, poi ulteriormente illustrato con memoria. D.M.I.E. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, e L. n. 263 del 2005, art. 5 per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente, essendosi vista attribuire dal Tribunale Superiore della California, in sede di scioglimento del matrimonio, il sostegno alla moglie nella misura di un dollaro all’anno, potesse considerarsi titolare di un assegno equiparabile all’assegno di divorzio ai fini della fruizione della pensione di reversibilità sostiene invece l’istituto ricorrente che, a tal fine, non sarebbe sufficiente l’attribuzione d’una somma meramente simbolica. Il motivo è fondato. La disciplina della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato è contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 2, il quale, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, stabilisce, per quanto qui rileva, che in caso di morte dell’ex coniuge il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità . A sua volta, la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nel testo introdotto dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, prevede che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive . Nell’interpretare la prima delle due disposizioni cit., questa Corte ha in passato affermato che, prevedendo quale requisito per il riconoscimento del trattamento di reversibilità l’essere il coniuge divorziato titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 , la norma svincolerebbe la sua concreta attribuzione e la sua misura da qualsiasi collegamento con i criteri che sovrintendono al riconoscimento di quell’assegno ed alla determinazione del suo quantum, rendendolo dovuto anche quando l’ammontare dell’assegno divorzile sia stato determinato in misura minima o anche meramente simbolica non si tratterebbe, infatti, di una prosecuzione con altro debitore del diritto all’assegno divorzile del quale si era titolari nei confronti dell’ex coniuge, ma di un autonomo diritto, di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità, che prescinderebbe da ogni pronuncia giurisdizionale circa la spettanza dell’assegno stesso Cass. S.U. n. 159 del 1998 , la quale, conseguentemente, potrebbe formare oggetto di accertamento incidenter tantum nei confronti dell’ente previdenziale così, in specie, Cass. nn. 457 del 2000 e 6429 del 2005 . Tale ultima implicazione è stata oggetto di rimeditazione da parte di questa Corte a seguito dell’emanazione della L. n. 263 del 2005, art. 5 il quale, nel dettare l’interpretazione autentica della L. n. 898 del 1970, art. 9, commi 2 e 3, ha previsto che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi della citata L. n. 898 del 1970, predetto art. 5 si è infatti ritenuto, in armonia con il tenore testuale della legge interpretativa, che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita Cass. n. 5422 del 2006, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 21129 del 2006, 12149 del 2007, 23300 del 2010, 12546 del 2011, 25053 del 2017 . Non è stata invece fin qui oggetto di espressa riconsiderazione l’ulteriore affermazione espressa da Cass. S.U. n. 159 del 1998, secondo cui, ancorando il diritto alla pensione di reversibilità alla mera titolarità dell’assegno divorzile, la L. n. 898 del 1970, art. 9 ne svincolerebbe la concreta attribuzione da qualsiasi collegamento con i criteri che sovrintendono al riconoscimento di quell’assegno ed alla determinazione del suo quantum, rendendola dovuta anche quando l’ammontare dell’assegno divorzile sia stato determinato in misura minima o anche meramente simbolica. È però vero che, nel negare la spettanza del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato allorché il diritto all’assegno divorzile sia già stato definitivamente soddisfatto con la sua corresponsione in unica soluzione, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22434 del 2018, hanno svolto argomentazioni che inficiano la premessa logica di tale affermazione e che, ad avviso del Collegio, non possono che riverberarsi anche sulla conseguenza che ne era stata tratta. Muovendo dall’interpretazione che della normativa in esame ha dato Corte Cost. n. 419 del 1999, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti rinvenuto il presupposto per l’attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall’ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la titolarità dell’assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall’ex coniuge come contributo al suo mantenimento così Cass. S.U. n. 22434 del 2018, cit., in motivazione . Ed è evidente che, se la ratio dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge, non può considerarsi all’uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica, come invece sostenuto da Cass. S.U. n. 159 del 1998 è necessario piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie, di talché, pur non mettendo necessariamente capo ad un contributo volto al conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, consenta tuttavia all’ex coniuge il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi Cass. S.U. n. 18287 del 2018 . Quanto appena detto, ovviamente, non vale a rimettere in discussione la natura strettamente previdenziale della pensione di reversibilità, che - come esattamente rilevato da Cass. S.U. n. 159 del 1998 - non può certamente identificarsi nella prosecuzione con altro debitore del diritto all’assegno divorzile del quale si era titolari nei confronti dell’ex coniuge significa piuttosto ricondurre i presupposti del diritto alla pensione di reversibilità alla ratio della sua estensione al coniuge divorziato, laddove il precedente orientamento, attribuendo rilevanza perfino ad assegno fissato in misura simbolica, finiva con il porsi in contrasto con la stessa lettera della L. n. 898 del 1970, art. 9 che individua quale presupposto per il trattamento previdenziale il fatto che l’ex coniuge sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 . Ed è appena il caso di soggiungere che una diversa soluzione porterebbe all’esito irragionevole di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita, il che non può dirsi conforme nè alla lettera nè alla ratio dell’istituto v. in tal senso già Cass. nn. 23300 del 2010 e 12546 del 2011, entrambe cit. . Pertanto, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che il riconoscimento all’odierna controricorrente del sostegno in un importo simbolico nella specie, come dianzi esposto, in ragione di un dollaro all’anno fosse di per sé solo sufficiente a guadagnarle la pensione di reversibilità, senza condurre alcun accertamento in ordine all’idoneità della somma riconosciuta ad assolvere alle finalità per cui la L. n. 898 del 1970, art. 5 ha istituito l’assegno divorzile, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.