Il tardivo pagamento di un solo bollettino trimestrale non può comportare la decadenza dalla facoltà di contribuzione volontaria

Secondo la disciplina dell'art. 10 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, la risoluzione del rapporto costituitosi in forza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, per effetto del mancato o ritardato versamento dei contributi nel termine di legge, dipende dalla volontà dell'assicurato, che può essere esclusa solo se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato art. 1218 c.c. concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.

Tuttavia il mero ritardato pagamento di un solo bollettino trimestrale non può comportare altra conseguenza oltre alla mancata copertura assicurativa del trimestre precedente cui il ritardato pagamento si correla. Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro con ordinanza n. 19054/20, pubblicata il 14 settembre. Una lavoratrice in mobilità, già alle dipendenze di società di erogazione gas, veniva ammessa alla contribuzione volontaria del Fondo Integrativo previdenziale delle aziende private gas Fondo Gas . A seguito del ritardato pagamento di un bollettino trimestrale con scadenza 30 giugno 2009, effettuato il 22 settembre 2009, l’INPS disponeva l’annullamento della contribuzione volontaria versata dalla lavoratrice. Proposto ricorso al Tribunale, veniva accolto da questo giudice, che dichiarava illegittimo l’annullamento disposto dall’INPS. Quest’ultimo proponeva appello, ma la Corte di merito lo rigettava. Ricorreva infine in Cassazione l’ente previdenziale. Il sistema del versamento dei contributi volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto degli art. 7 e 10 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, in base al quale i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative e vengono rimborsati d'ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore . In particolare, l’articolo 10 del D.P.R. citato così recita I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore . Sulla base di tale disposto, l’INPS riteneva decaduta la lavoratrice dalla facoltà di contribuzione volontaria, disponendo l’ annullamento della contribuzione versata. La Suprema Corte, confermando le decisioni assunte dai giudici di merito, non ritiene corretto quanto sostenuto dall’ente previdenziale. La contribuzione volontaria, affermano gli Ermellini, è caratterizzata dalle seguenti connotazioni a si tratta di un meccanismo dettato nell'esclusivo interesse del soggetto che intende conservare i diritti derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria interrotta o sospesa o raggiungere i requisiti per il diritto a pensione b riguarda soggetti i quali non espletano alcuna attività lavorativa, onde non sussiste alcun obbligo nei loro confronti da parte dell'ente gestore dell'a.g.o. c la persistenza del diritto alla prosecuzione volontaria è connessa strettamente con la posizione del soggetto rispetto alla sussistenza o sopravvenienza di altre forme assicurative , per la riacquistata possibilità lavorativa, ovvero per la percezione di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria. La contribuzione costituisce così una mera facoltà dell'assicurato, che tale facoltà può esercitare o non esercitare liberamente e senza alcuna conseguenza dopo il rilascio dell'autorizzazione. L'art. 10 del citato d.P.R. n. 1432/1971 prevede infatti la possibilità di recesso dal rapporto , costituitosi in forza della autorizzazione, per effetto del mancato o ritardato versamento dei contributi nel termine di legge, senza alcun pregiudizio per l'assicurato al quale, al contrario, spetta il diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato. La risoluzione del rapporto di fatto è perciò voluta dall'interessato ed opera automaticamente per l'inutile decorso del termine di pagamento fissato dalla legge. Non può ritenersi sussistente una volontà di recedere soltanto se il mancato versamento nel termine sia imputabile a caso fortuito o forza maggiore , cioè a una causa non imputabile all'assicurato art. 1218 c.c. , concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile la esecuzione della prestazione. Ma, prosegue il Supremo Collegio, dalla disciplina sopra richiamata non si rinviene alcun elemento logico o testuale che possa far ritenere che il tardivo pagamento di un solo bollettino trimestrale comporti effetti ulteriori rispetto alla mancata copertura assicurativa del trimestre precedente a quello cui il pagamento intempestivo si riferisca. Non può, in altre parole, desumersi la volontà di recedere soltanto dal ritardato pagamento di un unico bollettino trimestrale. Ipotizzare, come ha fatto l’INPS la conseguenza della perdita del trattamento pensionistico in funzione del quale la contribuzione volontaria si giustifica, equivale ad introdurre una decadenza in relazione non all’esercizio di un diritto ma all’esercizio di una facoltà che ha per oggetto un pagamento. Come tale dunque non soggetto a decadenza né prescrizione, posto che l’assicurato in tal caso non è creditore di una prestazione, ma debitore. Il ricorso proposto dall’INPS è stato così ritenuto infondato e di conseguenza rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 23 gennaio – 14 settembre 2020, n. 19054 Presidente Berrino – Relatore Calafiore Rilevato in fatto che La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 257 del 2014, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di P.G. in mobilità dal OMISSIS quale ex dipendente della Società Italiana per il gas ed ammessa alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso il Fondo Integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas da qui Fondo Gas ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 5 avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso della P. volto all'accertamento della illegittimità dell'annullamento, disposto dall'INPS in data 14 marzo 2011, della contribuzione volontaria dalla stessa versata sulla base del fatto che, essendo stata autorizzata al versamento tramite bollettini postali fino al 3 trimestre del 2010, la P. aveva pagato solo in data 22 settembre 2009 il bollettino relativo al primo trimestre 2009 che aveva scadenza il 30 giugno 2009 la Corte territoriale ha disatteso la tesi, formulata dall'INPS in sede di impugnazione, secondo la quale il ritardo nel pagamento del bollettino aveva determinato la decadenza della P. dalla iscrizione al Fondo Integrativo Gas, ai sensi della L. n. 1084 del 1971, art. 16, che prevede, in caso di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi al detto Fondo, che il diritto alla prestazione integrativa si perfeziona al compimento dei sessantesimo anno di età purchè si possano far valere almeno quindici anni di contribuzione presso lo stesso Fondo in particolare, ad avviso della Corte territoriale, occorre tenere presente che ai sensi del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 10, i contributi versati in ritardo rispetto ai termini indicati si considerano indebiti e quindi restituiti d'ufficio, senza che tale effetto possa confondersi con la decadenza o con il recesso dalla facoltà esercitata, anche perchè il mero ritardo nel pagamento di un bollettino non può essere interpretato corne segno non equivoco della volontà di cessare dalla contribuzione volontaria e la sanzione della decadenza non può essere applicata laddove la legge non la prevede espressamente avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo, illustrato da memoria, con il quale si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 giugno 2002 e del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 8, in ragione del fatto che, errando nella loro interpretazione, da tali disposizioni la sentenza impugnata, piuttosto che l'affermazione del mantenimento del diritto della P. alla facoltà di perfezionare il requisito contributivo, avrebbe dovuto trarre il principio secondo il quale il ritardato pagamento anche di una rata della contribuzione volontaria da parte del richiedente presso il Fondo Integrativo Gas comporti l'impossibilità della fruizione dell'istituto resiste con controricorso illustrato da memoria P.G. il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto che in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di rinvio alla pubblica udienza, o di audizione dei procuratori delle parti, avanzata dalla difesa del ricorrente in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c. la Corte non ritiene che la decisione della controversia comporti l'esercizio di funzione nomofilattca, per la novità e particolare rilevanza della questione, in ragione del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di elaborare, come sarà reso evidente dalla esposizione seguente, principi consolidati in materia di contribuzione volontaria che consentono ha soluzione, nel loro solco, della questione di diritto proposta dal motivo di ricorso del resto, è stato affermato che la trattazione con il rito camerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l'adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte Cass. n. 8869/2017 Cass. n. 2817/2018 il motivo è infondato sostiene il ricorrente che il Fondo Gas non contiene alcuna regolamentazione specifica relativa alla contribuzione volontaria, per cui va fatto riferimento alla disciplina contenuta nei sistema previdenziale obbligatorio da ciò consegue che la sentenza impugnata avrebbe violato D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 8 e il D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 10, i quali consentirebbero al versante, in ipotesi di ritardo nel pagamento di una rata, solamente due possibilità a comunicare all'ente la propria volontà di coprire con quel pagamento una rata precedentemente non pagata D.Lgs. cit. art. 8 b invocare la forza maggiore per annullare gli effetti del ritardo D.P.R. cit., art. 10 non essendosi, nel caso di specie, verificata alcuna di tale ipotesi, sarebbe impossibile ritenere sanato il ritardo nel pagamento del termine di natura perentoria , con l'effetto della risoluzione automatica del rapporto occorre premettere che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 5, i lavoratori iscritti al Fondo Gas che per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi dervanti dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 38, comma 5, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del o Stato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei 16 giugno 2003, a sua volta e per quanto qui di interesse, al comma 4 dell'unico articolo, prevede 4. In materia di prosecuzione volontaria, per quanto non disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, alla L. 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni e al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 in particolare, vengono in rilievo D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 7 secondo cui la facoltà di contribuire volontariamente può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione la contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre e per il maggior periodo di cui al precedente comma 3 sia versato durante il trimestre successivo il medesimo D.P.R. art. 10, che al comma 1 prevede I contributi volontari versati in ritardo sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato ed al comma 2 stabilisce l'inapplicabilità di tale disposizione quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 8, inoltre, oltre a ribadire i contenuti delle disposizioni sopra riportate, prevede, al comma 3, che 3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento nell'interpretare tali disposizioni, questa Suprema Corte Cass. n. 13193 del 1991 ha ritenuto in motivazione, che la contribuzione volontaria è caratterizzata dalle seguenti connotazioni a si tratta di un meccanismo dettato nell'esclusivo interesse del soggetto che intende conservare i diritti derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria interrotta o sospesa o raggiungere i requisiti per il diritto a pensione b riguarda soggetti i quali non espletano alcuna attività lavorativa, onde non sussiste alcun obbligo nei loro confronti da parte dell'ente gestore dell'a.g.o. c la persistenza del diritto alla prosecuzione volontaria è connessa strettamente con la posizione del soggetto rispetto alla sussistenza o sopravvenienza di altre forme assicurative, per la riacquistata possibilità lavorativa, ovvero per la percezione di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria da ciò appare evidente l'assoluto ed esclusivo interesse dell'assicurato il quale esercita una mera facoltà, mentre il compito dell'Istituto si riduce all'accertamento delle condizioni per l'ammissione alla prosecuzione volontaria ed al compimento di atti meramente procedimentali ed ovviamente, maturato il requisito contributivo, al pagamento delle prestazioni di legge inoltre, il sistema del versamento dei contributi volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto del D.P.R. n. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 7 e 10 in base al quale i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello a cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, e vengono rimborsati d'ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore in tal senso, Cass., 27 settembre 1996, n. 8543 si è aggiunto che la perentorietà del termine fissato per il versamento - a fronte della quale salvo cause di forza maggiore il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità d'imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo - non è in contrasto con principi costituzionali, atteso, in particolare, che la contribuzione volontaria inerisce non all'assistenza sociale bensì alla previdenza art. 38 Cost., comma 2 , nell'ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni Cass. civ., Sez. lavoro, 21 ottobre 1992, n. 11490 Cass. n. 11057 del 2014 si è, dunque, affermato che l'effetto del versamento è anticipato la contribuzione si intende eseguita in un periodo trimestre o intervallo tra presentazione della domanda e inizio del trimestre in cui è rilasciata l'autorizzazione anteriore a quello del versamento Cass. n. 8467 del 1996 ricapitolando, può dirsi che, ricorrendo i presupposti di legge che consentono, quale mera facoltà, l'accesso alla contribuzione volontaria, ciascun trimestre deve ritenersi effettivamente coperto da contribuzione a condizione che il relativo pagamento sia avvenuto entro il trimestre successivo e che, in difetto di tale tempestivo adempimento ed in mancanza di causa di forza maggiore che lo abbia impedito o di espressa richiesta dell'interessato di imputazione a periodo precedente, il trimestre non può considerarsi efficacemente coperto da contribuzione e l'eventuale pagamento tardivo è indebito e va restituito dall'INPS a chi lo ha versato se questa è, nei tratti essenziali, la disciplina positiva della contribuzione volontaria, non si rinviene alcun elemento testuale o logico per ritenere che dal tardivo pagamento di un solo bollettino trimestrale possano derivare effetti ulteriori rispetto alla mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla invero, ipotizzare, addirittura, la conseguenza della perdita del trattamento pensionistico in funzione dell'ottenimento del quale la contribuzione volontaria si giustifica ed è prevista dalla legge, equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione non all'esercizio di un diritto ad una prestazione, come è previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ma in relazione all'esercizio di una facoltà che ha per oggetto l'effettuazione di un pagamento, come tale, certamente non soggetto a decadenza nè a prescrizione, posto che l'assicurato non è creditore di alcun prestazione ma debitore Cass. 13193 del 1991 cit. in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza in favore della contro ricorrente e nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Paolo Boer che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Paolo Boer. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.